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SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE DI S.A.S. LIMITATAMENTE A UN SOCIO - EFFETTI

( Cassazione - Sezione Prima Civile - Sent. n. 8670/2000 - Presidente P. Senofonte - Relatore L. Milani )

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 14.12.1989 la s.a.s. (omissis) di F. A. in liquidazione, in persona del
liquidatore, premesso:

- che all'atto della sua costituzione, la società era composta da due socie: A. F. accomandataria, titolare
del 95% delle quote, e I. G., accomandante, titolare del residuo 5%;

- che A. F. era deceduta il 18.4.1983, lasciando erede V. V.;

- che quest'ultima da allora aveva riscosso e trattenuto i canoni di locazione degli immobili di proprietà
della società, senza versarli nelle casse sociali;

tanto premesso, il liquidatore della società conveniva dinanzi al Tribunale di Roma V. V., per sentirlo
condannare alla restituzione di tutte le somme incassate per canoni ed altri cespiti di pertinenza sociale.

Il convenuto, costituitosi, deduceva di avere rimesso al liquidatore il rendiconto sia degli importi
riscossi che delle spese sostenute per oneri condominiali ed altri titoli, ed avanzava domanda
riconvenzionale per la liquidazione della quota spettantegli quale erede della socia defunta.

Nel giudizio interveniva I. G. aderendo alla domanda attrice.

Con sentenza 16-24.1.1995 il Tribunale di Roma rigettava la domanda principale per difetto di prova sul
“quantum” e la domanda riconvenzionale perché erroneamente proposta sotto il profilo della liquidazione
della quota del socio defunto, anziché come quota di liquidazione del patrimonio sociale a seguito
dell'intervenuto scioglimento della società.

La decisione, impugnata in via principale dal V. ed in via incidentale dalla società e dalla G., era
riformata dalla Corte d'appello di Roma che, con sentenza 3.3–28.4.1998, dichiarava il diritto del V. «alla
quota di liquidazione del 95% del patrimonio» della società e condannava lo stesso al pagamento della somma
di lire 49.125.000, oltre interessi legali.

Quanto alla domanda principale, la Corte rilevava che la documentazione prodotta era idonea a comprovare il
credito della società per canoni di locazione e depositi cauzionali.

Quanto alla riconvenzionale, osservava: a) che, sotto il profilo ermetico, la domanda del V. era
interpretabile come rivolta ad ottenere la quota di liquidazione spettante alla socia defunta, in
conseguenza dello scioglimento della società; b) che, comunque, fra le due domande non v'era differenza
oggettiva, se non sulle eventuali modalità satisfattorie del credito; c) che, in ogni caso, era compito del
giudice provvedere alla riqualificazione della domanda, una volta sopravvenuto lo scioglimento della
società.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso la società in persona del liquidatore, e la ex socia
accomandante I. G., mentre V. V., resistendo con controricorso, ha proposto a sua volta ricorso incidentale
condizionato.

Le ricorrenti hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il ricorso principale e l'incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell'articolo 335
c.p.c.

Ricorso principale.

Con due motivi le ricorrenti rispettivamente:

1) deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 2323, 2284, 2289, 2272 n. 4 c.c., nonché omessa
motivazione, censurano la statuizione della Corte d'appello, circa il diritto del V. alla quota di
liquidazione del 95% del patrimonio sociale: sostengono al contrario che lo stesso, quale erede della socia
accomandataria defunta, ha diritto esclusivamente alla liquidazione della quota ai sensi dell'articolo 2289
c.c., essendo lo scioglimento della società intervenuto per legge, per mancata ricostituzione della
pluralità dei soci, posteriormente allo scioglimento del rapporto sociale relativamente alla socia
accomandataria;

2) denunciando violazione e falsa applicazione delle medesime norme del codice civile oltre che degli
articoli 183, 184 c.p.c.. (vecchio testo), nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione,
censurano l'affermazione dei giudici d'appello, secondo cui, nell'ipotesi sia di liquidazione della quota
che di quota di liquidazione, la domanda sarebbe «oggettivamente analoga», e non si verificherebbe pertanto
«mutatio libelli» nel passaggio dell'una all'altra.

Le censure vanno esaminate congiuntamente, in quanto globalmente rivolte a contestare - sotto il profilo
sostanziale e processuale - la statuizione della Corte d'appello, circa il diritto del V. a partecipare alla
liquidazione del patrimonio sociale.Le doglianze sono fondate.

L'articolo 2284 c.c., per il quale nella società di persone, la morte di un socio dà agli eredi dello stesso
il solo diritto alla liquidazione della quota secondo le modalità stabilite dall'articolo 2289 c.c., trova
applicazione in tutti i casi di morte di un socio, anche quando la società sia composta di due soli soci:
anche in tale ipotesi, lo scioglimento del rapporto particolare del socio defunto si verifica alla data del
decesso, mentre gli eredi acquistano contestualmente il diritto alla liquidazione della quota secondo i
criteri fissati dell'articolo 2289 c.c., cioè un diritto di credito ad una somma di denaro, che rappresenti
il valore della quota del socio defunto in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui
si è verificato lo scioglimento.

Ed invero, l'evento della morte comporta la cessazione della qualità di socio, che non si trasferisce agli
eredi, e determina la trasformazione “ope legis” della quota, quale insieme di diritti sociali, nel
corrispondente importo pecuniario, di cui diviene creditore l'erede e debitrice la società. Deve escludersi
quindi che in tale ipotesi si verifichi un fenomeno di divisione, sia pure parziale, del patrimonio della
società, in quanto il diritto dell'erede ha per oggetto, fin dal primo momento, un importo pecuniario,
corrispondente al valore della quota, mentre il patrimonio sociale rimane immutato, solo sorgendo a carico
della società l'obbligo di corrispondere il valore della quota.

Pertanto, anche nella società di persone composte da due soli soci, ove la morte di un socio determina il
venir meno della pluralità dei soci, non può riconoscersi un diritto degli eredi del socio defunto a
partecipare alla liquidazione della società ed a pretendere una quota di liquidazione, anziché il
controvalore in denaro della quota di partecipazione, in quanto lo scioglimento della società costituisce un
momento successivo ed eventuale, rispetto allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, e
trova causa non tanto nel venir meno della pluralità dei soci, quanto nel persistere per oltre sei mesi
della mancanza della pluralità medesima.

Durante il detto termine, infatti, la Società resta in vita, ed il socio superstite ha facoltà di optare per
la ricostituzione della pluralità dei soci, cosi evitando lo scioglimento e la messa in liquidazione della
società: la circostanza che, in fatto, la pluralità non sia stata ricostituita e la società sia stata messa
in liquidazione non vale ad attribuire all'erede il diritto ad una quota del patrimonio sociale, essendo
tale diritto collegato alla qualità di socio, che l'erede non ha mai acquistato.

In applicazione di tali principi, assolutamente costanti nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. 263/57;
174/61; 1157/62; 2899/63; 1850/70; 2812/76; 6156/78; 936/81 4169/95), deve ritenersi errata la decisione dei
giudici d'appello, che sancisce il diritto dell'erede della socia accomandataria «alla quota di liquidazione
del 95% del patrimonio» della società, identificandosi invece tale diritto nel credito di una somma di
denaro corrispondente al valore della quota della socia alla data del decesso.

Ricorso incidentale condizionato.

Per l'ipotesi di accoglimento del ricorso principale, il V. ha proposto ricorso incidentale, sotto il
profilo dell'omessa pronuncia e dell'omessa motivazione, avverso la condanna al pagamento della somma di
lire 49.125.000, oltre interessi legali della domanda, assumendo che la sentenza avrebbe ignorato la
documentazione relativa alle spese da lui sostenute durante la sua gestione degli immobili, e la sua
richiesta di conteggiare tali spese a decurtazione delle somme dovute in restituzione a titolo di canoni
locativi percepiti.

Nel resistere al ricorso incidentale, le ricorrenti principali ne hanno dedotto l'inammissibilità, per non
essere stata la relativa domanda riproposta dal V. in appello.

L'eccezione appare fondata.

Dall'esame degli atti processuali (da condurre direttamente, essendo stato denunciato un “error in
procedendo") risulta infatti quanto segue.

Nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, il V. menzionava, nel corso della narrativa, di
aver provveduto a far fronte alle spese di gestione degli immobili «per circa lire 15 milioni», ma nelle
conclusioni dell'atto – ribadite nelle conclusioni definitive precisate all'udienza del 2 maggio 1994 –
chiedeva il pagamento dell'importo della liquidazione della quota, «effettuata la compensazione con quanto
da lui riscosso»: la compensazione, cioè, veniva richiesta tra liquidazione della quota e canoni locativi
riscossi, senza più menzionare l'accredito delle somme spese per la gestione degli immobili.

Nell'atto d'appello, e nelle conclusioni definitive in secondo grado, il V. si limitava a chiedere la
condanna della società alla corresponsione della quota del 95% del residuo attivo della liquidazione, nonché
al risarcimento del danno, ancora senza proporre la domanda di accredito delle somme spese per la gestione
degli immobili.

Tale domanda, quindi, non risulta mai ritualmente proposta, e sicuramente non proposta in appello, ove il
V., impugnando la sentenza di rigetto pronunciata in primo grado, avrebbe dovuto specificamente riproporre
tutte le domande ed istanze non accolte: in difetto, dette domande ed istanze si intendono rinunciate, ai
sensi dell'articolo 346 c.p.c..

Il ricorso incidentale deve pertanto essere inammissibile, non avendo il ricorrente mai proposto la domanda
sulla quale lamenta l'omessa pronuncia.

Conclusivamente, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata
limitatamente alla parte in cui «dichiara il diritto di V. V. alla quota di liquidazione del 95% del
patrimonio della (omissis) s.a.s. di F. A. in liquidazione», ferme restando le altre statuizioni.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito, come
richiesto dalle ricorrenti, dichiarandosi che al V. spetta la liquidazione della quota di pertinenza della
socia accomandataria, sua dante causa, calcolata ai sensi dell'articolo 2289 c.c., pari cioè ad una somma di
denaro che rappresenti il valore della detta quota nel giorno del decesso della società accomandataria.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio, considerate le contrastanti pronunce
di merito e la non immediata risolubilità delle questioni trattate.

PER QUESTI MOTIVI

Riunisce i ricorsi.

Accoglie il ricorso principale.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, pronunciando nel merito ex articolo 384
c.p.c., dichiara che V. V. ha diritto alla liquidazione della quota della sua dante causa, calcolata come in
motivazione.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.

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