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| REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONCUSSIONE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - LEGITTIMAZIONE ( Cassazione - Sezione Sesta Penale - Sent. n. 8133/2000 - Presidente G. Caso - Rel. G: De Roberto ) FATTO E DIRITTO - 1. Con sentenza 18 ottobre 1997 la Corte di appello di Roma confermava, per quel che qui interessa, la condanna, pronunciata il 17 febbraio 1995 dal locale Tribunale nei confronti di C.R. e C.R. in ordine a vari fatti di concussione fra cui quelli in danno di A.E. per avere il primo quale assessore preposto alle (omissis) ed il secondo quale suo segretario particolare e successivamente quale componente del Consiglio comunale, abusando delle loro qualità e dei loro poteri, indotto A.E. a pagare la somma complessiva di lire 230 milioni per ottenere il rilascio, senza indebiti ritardi, delle concessioni richieste dalle società (omissis) (lire 120 milioni), (omissis) (lire 60 milioni) e (omissis) (lire 50 milioni) di cui A. era amministratore. Rigettava l'appello proposto dallo stesso A. avverso la detta sentenza perché al pagamento della complessiva somma di lire 230 milioni aveva provveduto B. D. prelevando il danaro dai suoi fondi personali, senza che alcun danno l'appellante avesse subito. Propone ricorso A. denunciando assenza di motivazione della sentenza impugnata. Il fatto che il ricorrente abbia ricevuto dal B. la somma richiesta per il pagamento degli imputati riguarderebbe il rapporto interno fra i due, mentre la pretesa fatta valere con la costituzione di parte civile ha ad oggetto il diritto alle restituzioni ed al risarcimento del danno del ricorrente quale vittima della concussione. Senza contare i danni non patrimoniali in ordine ai quali solo il ricorrente, persona offesa dal reato, avrebbe diritto. - 2. Il ricorso è fondato. Come è noto, in tema di azione riparatoria perché il fatto illecito sia fonte di obbligazione ai sensi dell'art. 2043 c.c., occorre che il danno sia ingiusto, cioè derivi dalla lesione di un interesse tutelato da una norma giuridica che abbia attribuito a tale interesse natura di diritto soggettivi; occorre, poi, che il danno sia la conseguenza immediata e diretta del fatto illecito (Sez. VI, 23 maggio 1990, L.) La particolare natura dell'azione di danno derivante da reato, volta a tutelare l'interesse del danneggiato (il più delle volte - se non sempre - almeno stando a talune linee interpretative seguite in dottrina, persona offesa) postula, da parte del giudice penale, in primo luogo, l'accertamento della legitimatio ad processum, in secondo luogo, l'accertamento della legitimatio ad causam, coincidente, l'una, con quei requisiti (presupposti processuali) richiesti dalla legge per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, l'altra, con le condizioni per l'accoglimento del merito della domanda (condizioni dell'azione), funzionali, in base ad una prognosi che il giudice a quo è chiamato a effettuare, sulla base della pretesa concretamente esercitata, al conseguimento di una pronuncia favorevole. Ciò posto, quando venga esercitata l'azione civile in sede penale, il giudice è chiamato a vagliare esclusivamente l'esistenza di un danno risarcibile di cui la parte civile si affermi titolare, in quanto derivante da reato - che, per sua natura, attiene alla lesione di un diritto assoluto (cfr., molto significativamente, Sez. VI, 30 giugno 1994, G.; ma anche, nel vigore dell'abrogato codice di rito, Sez. III, 2 marzo 1984, S.) - senza che gli sia consentito indagare sull'eventuale coinvolgimento di rapporti obbligatori instaurati tra la persona offesa-danneggiata ed i terzi, proprio in forza della condotta criminosa per la quale è intervenuta condanna. Il tutto considerando che il danno non patrimoniale che è legittimato a richiedere la persona offesa-danneggiata postula una distinzione tra le due soggettività, considerato che solo alla persona offesa che sia anche danneggiata, compete, ai sensi dell'art. 2059 c.c., il diritto a tale risarcimento. Con specifico riferimento al caso di specie, appare assolutamente priva di giustificazione giuridicamente rilevante l'affermazione che il prezzo della concussione sia stato pagato da un terzo; restando sempre da dimostrare l'assenza per la persona offesa, di un danno immediato e diretto dal comportamento represso dall'art. 317 c.p.. In conclusione, il fatto che il pagamento del prezzo della concussione sia avvenuto ad opera di un terzo, attiene a vicende estranee alla pretesa risarcitoria azionata da chi abbia esercitato l'azione civile in sede penale. Tanto più che la natura di reato plurioffensivo della concussione comporta che, rispetto al privato, resti tutelabile una duplice posizione soggettiva: quella concernente la sfera patrimoniale e quella riguardante la sfera personale considerata l'induzione o la costrizione in cui si sostanzia la condotta repressa dall'art. 317 c.p. (arg. da Sez. un., 1 febbraio 1992, Scala). - 3. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata, per la parte concernente il diniego delle restituzioni o del risarcimento del danno all'A., con rinvio degli atti al giudice civile competente per materia e per territorio. Nessuna statuizione va adottata sulle spese, cui si provvederà in sede di rinvio. PER QUESTI MOTIVI Annulla l'impugnata sentenza limitatamente al rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta dalla costituita parte civile A.E. e rinvia al giudice civile competente per materia e territorio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - |