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LESIONI PERSONALI COLPOSE - SINDROME ANSIOSO-DEPRESSIVA PROVOCATA DA PERDURANTI RUMORI E RIMBOMBI CAUSATI DA
ALLENAMENTO SPORTIVO NELL'ABITAZIONE SOVRASTANTE.

(Cassazione - Sezione Quarta Penale - Sent. n. 7941/2000 - Presidente B. Frangini - Relatore R. Olivieri)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Trento alla sezione distaccata di Bolzano ha
confermato la condanna alla pena di lire 500.000 di multa ciascuno inflitta il 2.7.97 dal Pretore di Bolzano
a B.R. e L.C. quali responsabili del delitto di cui all'articolo 590 c.p. per avere, con autonoma condotta
cagionato per colpa lesioni personali a tale C.F..

I due imputati, coniugi, non avevano impedito che la figlia (omissis), che nella casa di abitazione
effettuava atti di allenamento sportivo, provocasse perduranti rumori e rimbombi, nel febbraio e marzo 1994,
che procuravano al C. abitante l'appartamento sottostante, una sindrome ansioso-depressiva con dispepsia.

Avverso la sentenza hanno prodotto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, che con motivi in comune,
denunciano la erronea applicazione di norme di diritto in ordine alla affermazione della penale
responsabilità ritenuta in violazione del principio della personalità posto che nessuna ipotesi di colpa
poteva loro attribuirsi per la mancata conoscenza delle conseguenze di qualche salto compiuto in casa dalla
loro figlia minore ed in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra il comportamento della figlia e le
lesioni lamentate dal C., soggetto certamente già malato anche dal lato psichico, come dimostrato dalla
circostanza che era stato il solo a lamentare danno.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le censure dei ricorrenti non sono fondate ed i relativi ricorsi debbono essere rigettati.

I giudici di merito hanno accertato che la figlia minorenne dei prevenuti ha posto in essere, per mesi, una
sistematica quotidiana serie di salti vibranti all'interno della abitazione, e non già di qualche isolato
salto.

Tanto è risultato dalle numerose deposizioni testimoniali e dalla motivazione della detta attività:
allenamento finalizzato all'esercizio agonistico dello sport del pattinaggio.

In tale situazione entrambi gli imputati, nella loro qualità di genitori esercenti la patria potestà sulla
figlia minorenne e dell'adempimento dell'obbligo giuridici di educare ed istruire la prole, dovevano
intervenire per correggere l'attività della figlia ed evitare che da detta attività derivassero danni a
terzi.

Giustamente, quindi, i giudici di merito hanno ritenuto colpevole la assenza totale e non già l'insuccesso
di ogni attività educativa da parte dei prevenuti che pur percepivano il comportamento antisociale della
figlia.

Il nesso eziologico tra i rumori provocati dalla minore (omissis) e la malattia del C. F. risulta
compiutamente dimostrato dai giudici del merito sulla base di una consulenza tecnica di ufficio.

Al rigetto dei ricorsi segue la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. I
medesimi debbono essere condanni, sempre in via solidale, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte
civile C.F. - unico legittimato a richiederle quale parte lesa del delitto di lesioni personali colpose che
si liquidano in complessive lire due milioni.

PER QUESTI MOTIVI

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché di quelle
sostenute dalla parte civile C.F., unico legittimato, che liquida in complessive lire 2.000.000 (due
milioni).

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