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REATI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE - NOZIONE DI ATTI SESSUALI

( Cassazione - Sezione Terza Penale - Sent- n. 7772/2000 - Presidente  Malinconico A. - Relatore F. Novarese
)                

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.G. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, emessa in data 1
ottobre 1998, con la quale veniva condannato per il reato di atti di libidine violenti continuati ed
aggravati, deducendo quali motivi l'erronea applicazione dell'art. 521 c.p. , poiché fugaci toccamenti su
parti coperte del corpo non costituiscono atti di libidine violenti, in quanto mancherebbe il requisito
della violenza ed, attese le modalità in cui si verificavano gli episodi alla presenza di vari clienti
dell'esercizio commerciale, era agevole per le vittime adottare contromisure.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso appare infondato, sicché deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile liquidate come da
dispositivo. Ed invero il significato più ampio di " atti di libidine" rispetto all'espressione " atti
sessuali" , il differente bene giuridico protetto dalla nuova disciplina introdotta con la legge n. 66 del
1996   escludono che non possano essere ritenuti tali "toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti
intime" delle vittime, secondo quanto con accertamento in fatto, insindacabile in Cassazione, hanno
accertato i giudici di merito.

Infatti costituisce "atto di libidine" qualsiasi atto di manomissione del corpo altrui, non già soltanto
nelle parti intime, diverso dalla congiunzione carnale e suscettibile di eccitare la concupiscenza sessuale
anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo del tutto irrilevante, ai fini della consumazione,
che il soggetto attivo abbia o meno conseguito la soddisfazione erotica ( Cass. Sez. III 30 settembre 1986,
Torelli in Cass. Pen. 1988,250).

La relazione ministeriale sul progetto del codice Rocco si riferiva allo " sfogo dell'appetito di lussuria"
e la dottrina prevalente considerava atti di libidine quelli, diversi dalla congiunzione carnale, diretti ad
eccitare la concupiscenza verso piaceri carnali, turpi per se stessi o per le circostanze in cui si cerca di
provocarli, ovvero diretti a soddisfare la concupiscenza.

Né può sostenersi la mancanza di violenza, perché, esclusa dopo i primi contatti la c. d. sorpresa, quelli
reiterati successivamente no presentavano detto connotato, giacchè, secondo quanto esattamente rileva la
Corte capitolina in conformità con costante giurisprudenza di questo giudice di legittimità, puntualmente
citata, non solo si richiede la c. d. vis atrox, ma è sufficiente una violenza idonea a vincere la concreta
resistenza di chi ne è oggetto e la violenza può essere anche morale e, nella fattispecie, deve rinvenirsi
nella posizione di subordinazione in cui versavano le dipendenti, nelle circostanze di fatto, permanenti e
transeunti, accertate dal giudice di merito in maniera insindacabile in Cassazione, poiché sorrette da
adeguata motivazione, di volta in volta esistenti come la ristrettezza degli spazi, la presenza di clienti
nel locale, riguardo alla rivelazione dell'abuso al quale le vittime erano assoggettate, mentre la qualità
degli atti non esclude un minimo di violenza fisica.

Inoltre la violenza morale deve essere valutata nelle modalità ed idoneità della coartazione in relazione
alle condizioni soggettive della vittima, ai rapporti che la legano all'agente, alla capacità di resistere
da considerare in maniera relativa con riguardo all 'approfittamento di una situazione di difficoltà o di
diminuita resistenza, secondo quanto effettuato dai giudici di merito in maniera ineccepibile.

Rilevato come alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale della nozione di atti di libidine e di violenza,
avuto riguardo alle modalità dei fatti, nella fattispecie era configurabile il delitto di cui all'art. 521
c.p., occorre esaminare, ai sensi dell' art. 2 c.p. , sebbene non costituisca espresso motivo di gravame, se
la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 66 del 1996 costituisca ipotesi più favorevole nella
fattispecie concreta ed abbia comportato un differente significato dell'espressione "atti sessuali".

A tal proposito la comprensione del baricentro dell'incriminazione di cui all'art. 609 bis c.p. deve partire
dalla differente collocazione di questi reati fra i delitti contro la persona invece che tra quelli contro
la moralità pubblica ed il buon costume e dall'intitolazione della legge n. 66 del 1996 alla violenza
sessuale, sicché la sfera della sessualità cessa di appartenere al generico patrimonio collettivo della
moralità o del buon costume e diviene diritto della persona umana di gestire liberamente la propria
sessualità e la violazione di detto diritto costituisce offesa alla dignità della persona.

Pertanto l'illiceità dei comportamenti deve essere valutata alla stregua del rispetto dovuto alla persona
umana e della loro attitudine ad offendere la libertà di determinazione della sfera sessuale( eff. In
termini Cass. Sez. III ud. 13 novembre 1997 n. 1040. Coro rv. 207298 cui adde cass. Sez. III ud. 12 novembre
1997 dep. 4 dicembre 1997 Quattrini), sicché è disancorata dall'indagine sul loro impatto nel contesto
sociale e culturale in cui avvengono, in quanto il punto focale è la disponibilità della sfera sessuale da
parte della persona che ne è titolare.

Inoltre l'intervenuta equiparazione tra violenza carnale ed atti di libidine violenti è conseguente
all'affermazione che la violenza sessuale è reato contro la persona, mentre la nuova espressione "atti
sessuali" assume connotati diversi nel senso che, in primis, è eliminato ogni riferimento moraleggiante
contenuto nel termine libidinoso ( eff. Cass. Sez. III 11 novembre 1996, Rotella) ed, in generale,
l'aggettivo sessuale attiene al sesso dal punto di vista anatomico, fisiologico o funzionale, ma non limita
la sua valenza ai puri aspetti genitali del rapporto interpersonale giacchè devono includersi nella nozione
di atti sessuali tutti quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del
soggetto passivo ed ad entrare nella sua sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione( violenza,
minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona ovvero abuso di condizioni di inferiorità
fisica o psichica.

La connotazione sessuale dell'atto fa assumere alla nozione un significato prevalentemente oggettivo e non
soggettivo come, invece, avveniva per quella di atti di libidine, e determina un restringimento dell'area di
rilevanza penale di alcuni aspetti marginali dei c. d. atti di libidine, giacchè il riferimento al sesso
comporta un rapporto corpore corpori che, però, non deve necessariamente limitarsi alle zone genitali, ma
comprende anche tutte quelle ritenute dalla scienza non solo medica, ma anche psicologica ed antropologico-
sociologica erogene tali da dimostrare l'istinto sessuale con esclusione di quelle espressioni di libido
connotate da una sessualità particolare ( ex.gr. bacio delle scarpe), sicchè il toccamento dei glutei, della
mammella costituiscono atti sessuali, tanto più ove una simile azione, seppure fugace, venga reiteratamente
ripetuta, con sfregamenti tra le parti basse dei corpi dell'imputato e delle vittime, in modo che le stesse
avevano potuto avvertire che il prevenuto si trovava anche materialmente in stato di eccitazione sessuale,
secondo quanto risulta in fatto dalla decisione della Corte capitolina.

La nozione più restrittiva di "atti sessuali" rispetto a quella di atti di libidine assume rilievo in alcune
ipotesi controverse quale il bacio non profondo e non diretto a zona erogena, alcuni toccamenti fuggevoli in
zone non erogene ed atti esibizionistici non comportanti alcun rapporto intercorporale, le quali, se non
possono essere qualificate come violazioni dell'art. 660 c.p. ( molestia e disturbo alle persone) o
dell'art. 527 c.p. ( atti osceni), finiscono con l'essere penalmente irrilevanti, ma non scrimina nella
concreta fattispecie in esame così come descritta dai giudici di merito.

Pertanto deve affermarsi che, avuto riguardo alla differente collocazione ed al diverso bene giuridico
protetto dai reati di cui agli artt. 609 bis e segg. C.p. rispetto a quelli precedentemente contemplati agli
arttt. 519 e segg. C.p. 1930, la nozione di atti sessuali, a differenza di quella di atti di libidine
violenti, è disancorata dall'indagine sul loro impatto nel contesto sociale e culturale in cui avviene, in
quanto punto focale è la disponibilità della sfera sessuale da parte della persona, che ne è titolare.

Inoltre, poiché l'aggettivo sessuale attiene al sesso dal punto di vista anatomico, fisiologico o
funzionale, ma non limita la sua valenza ai puri aspetti genitali del rapporto interpersonale, deve
includersi nella nozione di atti sessuali tutti quelli, indirizzati verso zone erogene, che siano idonei a
compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo ed ad entrare nella sua sfera
sessuale con modalità connotate dalla costrizione ( violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione
ingannevole di persona, ovvero abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica, sì da assumere un
significato prevalentemente oggettivo e non soggettivo come, invece, avveniva per glia atti di libidine con
esclusione di quelle espressioni di libido connotate da una sessualità particolare (ex. Gr. bacio delle
scarpe).

Alla luce dei principi su esposti e delle modalità dei fatti come ricostruito dai giudici di merito deve
ritenersi che i toccamenti, i palpeggiamenti e gli sfregamenti, reiterati e relativi a zone erogene, sebbene
fugaci, ma connotati da violenza morale ed anche in parte fisica, oltre che dalla sorpresa per i primi
episodi, attentano alla libertà sessuale della vittima ed alla sua dignità di persona e configurano atti
sessuali pure nel vigore della nuova normativa introdotta dalla legge n. 66 del 1996.

PER QUESTI MOTIVI

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a rifondere alla parte
civile quelle di questo grado di giudizio liquidate in complessive £ 1.850.000 di cui £1.500.000 per
onorario oltre I.V.A. e C.A..

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