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REATI CONTRO LA PERSONA - DIFFAMAZIONE COL MEZZO DELLA STAMPA - LIMITI DEL DIRITTO DI CRONACA

( Cassazione -  Sent. n. 7498/2000 - Presidente B. Foscarini - Relatore G. Sica )

RITENUTO IN FATTO

F.G. e G.F. venivano condannati, con sentenza del 7.7.1998 del Tribunale di Roma, rispettivamente alla multa
di lire 3.000.000 e lire 1.000.000, oltre ad una provvisionale di lire 30.000.000 a favore della parte
civile D.V., per avere in concorso tra di loro, il F., in un intervista rilasciata al secondo e che veniva
pubblicata sul quotidiano (omissis) del 14.8.1996, offeso la reputazione del medesimo D. definendolo "un
cretino" e, a proposito del ruolo assunto in Parlamento, usando l'espressione" --- appunto, come Caligola
che fece senatore il suo cavallo". Spese. Pena sospesa.

Con la sentenza impugnata del 12.4.1999, la Corte di Appello di Roma, parziale riforma della sentenza del
Tribunale, concesse ad entrambi gli imputati le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata,
riduceva la pena per il F. a lire 1.500.000 di multa e per il G. a lire 750.000 di multa. Revocata per il
G., la sospensione condizionale della pena.

Ricorrono per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, entrambi gli imputati.

Il F., prospetta un duplice motivo di annullamento.

Con il primo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 595 C.P., in relazione agli artt. 51 C.P. e 21 Cost.,
in quanto il tono informale dell'intervista rilasciata al telefono e non de visu, nonché la natura meramente
politica della stessa, dimostravano che l'intento dell'imputato non era assolutamente diffamatorio, bensì
quello di portare a conoscenza dell'opinione pubblica la situazione conflittuale e indecisa
dell'opposizione, alla ricerca di un leader da opporre a R.P..

Il ricorrente afferma anche che, nel corso del processo, non era stato dimostrato che avesse pronunciato le
espressioni che gli erano state contestate.

Lamenta, in ogni caso, che i giudici di merito non gli avevano riconosciuta la scriminante di cui all'art.
51 C.P. avendo egli esercitato il diritto di critica, che rendeva lecita anche una condotta che in astratto
poteva essere ritenuta offensiva.

Con un secondo motivo, deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in violazione
dell'art. 606, lett. e) c.p.p.., non avendo i giudici data la prova - in presenza delle dichiarazioni rese
dallo stesso F., in dibattimento -  che l'imputato avesse effettivamente pronunciato le espressioni ritenute
offensive.

A sua volta, il difensore del G., munito di specifico mandato, deduce la mancanza e illogicità della
motivazione in relazione al diniego della scriminante del diritto di cronaca-intervista e violazione degli
artt. 51 C.P. e 21 Cost..

Secondo il ricorrente la sentenza impugnata non indicava le ragioni per le quali era stato negato il diritto
di cronaca-intervista invocato dall'imputato, limitandosi a richiamare il motivo di appello e a valutare la
posizione del F., incentrata sul diverso diritto di critica, escludendone l'interesse pubblico.

Il G., invece, aveva riportato i giudizi del F., in vista di un interesse pubblico diverso e, cioè, non per
spiegare le ragioni della nomina del D. a capogruppo di (omissis), ma per rendere conto attraverso gli
apprezzamenti dell'intervistato, lo stato di conflittualità che vi era all'interno del (omissis). Quindi, la
motivazione era solo apparente e illogica.

Inoltre, la sentenza era contraddittoria, in quanto dopo avere affermato un interesse della collettività a
conoscere gli avvenimenti riguardanti la vita politica, affermava che trattavasi di attacchi personali che
avevano trasceso nella pura contumelia e che evidenziavano come l'informazione non si era mantenuta nei
limiti dell'obiettività, confondendo tra rilevanza sociale e continenza del linguaggio espositivo.

Trattandosi di una intervista, invece la Corte, nel valutare la condotta del cronista, non avrebbe dovuto
fare ricorso ad un modello di continenza eguale a quello utilizzato per valutare il comportamento
dell'intervistato. Infatti, è dovere del giornalista riportare fedelmente le dichiarazioni rese dal soggetto
pubblico, anche se integrino gli estremi della contumelia, in quanto proprie in esse risiede l'interesse
sociale.

Con un secondo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di revoca o riduzione della
provvisionale avanzata dal ricorrente, essendo stata determinata senza l'indicazione certa del danno subito.

Con memoria difensiva del 31.3.2000 la difesa del G., insisteva nell'affermazione che avendo riportato tra
virgolette le parole dell'intervistato F., la sua condotta era giustificata dall'esercizio del diritto di
cronaca. Invocava a tal fine la giurisprudenza di questa Corte, che in altro caso di intervista aveva
scriminato la condotta della giornalista intervistatrice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Entrambi i ricorsi sono infondati.

- 1. Relativamente alla posizione del F., si afferma che la sentenza impugnata risulta viziata dall'erronea
applicazione, sotto l'aspetto soggettivo, dell'art. 595 C.P., in quanto le espressioni usate nell'intervista
- riguardanti la posizioni del D. all'interno dell'opposizione - pur essendo richiesto per la punibilità
della sua violazione, il solo dolo generico, purtuttavia, le espressioni usate non erano accompagnate dalla
volontà di ledere la reputazione del destinatario, nè di causare la lesione della sua sfera personale.

In ogni caso, l'intervista era stata rilasciata al telefono, aveva un tono informale ed era volta a far
conoscere all'opinione pubblica la situazione di conflittualità e di indecisione nella quale versava
l'opposizione. pertanto, avrebbe dovuto trovare applicazione la scriminante del diritto di critica di cui
all'art. 51 C.P., tanto più che non risultava che egli avesse pronunciato le espressioni lesive contestate.

- 2. Si osserva.

Su tale ultimo punto, le decisioni dei giudici di merito avevano accertato che l'imputato aveva usato, nel
rendere l'intervista al G., le espressioni diffamatorie contestate, ricavandone la prova sia dal fatto che
esse erano state integralmente riportate nell'articolo e nessuna smentita aveva fatto seguito alla
pubblicazione, sia del fatto che egli aveva ammesso di avere usata l'espressione caligoniana, sia pure
precisando di averla voluta attribuire non solo al D., ma anche a tutti i consiglieri di B.

Con i motivi di ricorso si ribatte solo genericamente, e in fatto, tale tesi, senza evidenziare alcun
elemento censorio in punto di legittimità valutabile in questa sede.

- 3. Nè possono ritenersi scriminanti le ulteriori affermazioni, per cui le espressioni usate erano una
critica non alla persona del D. nella sua sfera privata e professionale, ma alla sua attività pubblica di
uomo politico.

Infatti, fermo restando che il diritto di critica non si concretizza nella semplice narrazione di fatti, ma
in un giudizio o nella manifestazione di una opinione, per cui i limiti scriminanti sono più ampi che nel
diritto di cronaca, purtuttavia essi soggiacciono al limite della rilevanza sociale e della correttezza
delle espressioni usate (Cass., Sez. V, 23.9.1997, C.).

Ne consegue che la volontà di offendere può essere tratta dalla obiettiva attitudine offensiva delle
espressioni usate.

Invero, se ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di diffamazione è sufficiente il
solo dolo generico e, cioè, la consapevolezza di ledere l'onore o la reputazione di un altro soggetto,
quando il carattere diffamatorio delle espressioni rivolte, assuma una consistenza diffamatorio intrinseca
(come nella specie) che non può sfuggire all'agente, il quale le ha usate proprio per dare maggiore
efficacia al suo dictum, nessuna particolare indagine sulla ricorrenza o meno dell'elemento psicologico del
reato si presenta necessaria.  

Inoltre, proprio seguendo le tesi dell'imputato in ordine alla natura politica delle dichiarazioni rese, non
assumeva, in tale contesto, alcun rilievo sociale l'attacco personale nei confronti del D. effettuato con
espressioni non continenti e gratuitamente denigratorie.

- 4. Il G., a sua volta, ritiene che, avendo riportato nell'articolo pubblicato su (omissis) del 14.8.1996,
nella sua veste di giornalista, "tra virgolette le parole dell'intervistato, non è punibile perché, in quel
momento, la sua condotta era giustificata dal pieno e libero esercizio del diritto di cronaca".

In sostanza, il ricorrente e la sua difesa, rivendicano l'insussistenza di limiti a tale diritto, in
presenza di un diritto di informare, quale conseguenza ineliminabile del correlativo pubblico interesse ad
essere informati. Quindi, sarebbe lecita la cronaca giornalistica anche nei casi in cui dalle notizie
pubblicate ne scapiti l'altrui reputazione, in quanto, in tal caso, l'ordinamento sacrifica l'interesse
individuale all'interesse sociale. Perciò, non potrebbe mai vietarsi la divulgazione di notizie vere, anche
offensive per l'altrui onorabilità, qualora tale conoscenza da parte dei cittadini sia funzionale rispetto
all'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti.

Pertanto, ciò che rileva non è la verità delle dichiarazioni puntualmente riportate, ma il diverso fatto che
l'intervista sia stata rilasciata negli esatti termini in cui è stata riportata.

- 5. Tali tesi non sono sostenibili.

Invero, nel caso dell'intervista, non può assolutamente ritenersi rispettato il limite della verità solo
perché vi sia corrispondenza tra fatto riferito dall'intervistato e quanto sia stato pubblicato dal
giornalista, sul presupposto di un inesistente obbligo a riportare le opinioni espresse o i giudizi resi
dall'intervistato stesso.

- 6. L'intervista costituisce il mezzo tipico ed immediato di svolgimento dell'attività giornalistica,
attraverso il quale vengono raccolte e diffuse notizie ed opinioni di altre persone, considerate importanti
o interessanti, attraverso la "provocazione" sollecitata dalle domande del giornalista-intervistatore.

Quindi, normalmente l'intervista, poiché si svolge attraverso un colloquio, non è la pura e semplice
riproduzione del pensiero dell'intervistato, ma la conferma - più o meno corrispondente - delle opinioni del
giornalista (che guida ed indirizza domande e risposte), espresse attraverso una fonte che apparentemente si
presenta come una terza.

Non si tratta, perciò, come comunemente ritenuto, di un diritto del giornalista, costituzionalmente
garantito, di rispettare un obbligo di informazione sociale, di un interesse pubblico alla conoscenza di
quando dichiarato da un soggetto, per lo più, ma non necessariamente conosciuto, riguardo a determinati
avvenimenti, notizie od opinioni.

Infatti, nel caso dell'intervista non ricorre il diritto-dovere all'informazione, che, invece, riguarda, il
verificarsi di fatti rilevanti della vita politica e/o sociale, in quanto è lo stesso giornalista che crea
l'evento - anche quando viene sollecitato e tale sollecitazione accoglie - del quale poi riferisce.

Quindi, la particolare peculiarità del modo di diffusione delle "notizie" acquisite attraverso il mezzo
dell'intervista ad un soggetto terzo, non esclude certamente l'obbligo - invocandosi da parte del
giornalista a propria difesa il diritto di cronaca - del rispetto dei limiti della verità, dell'interesse
sociale e della continenza.

Ne consegue che rimane sempre inibito al giornalista di riportare - anche se riferite come critica -
testimonianze od opinioni non assistite dal triplice requisito sopra indicato e che siano lesive dell'altrui
reputazione.

In tal caso, diventa causalmente determinante e, quindi, concorrente nel reato - sempre che le dichiarazioni
siano diffamatorie - l'intervento del giornalista, sia per avere provocato "l'evento" con la formulazione di
domande più o meno funzionali allo scopo prefissosi e che rispondono alle tesi che si vogliono sostenere,
sia per averlo esposto con un mezzo che raggiunge vasta diffusione e, cioè, un numero indeterminato di
persone.

- 7. Pertanto, risulta evidente che il giornalista non può limitare il suo intervento a riprodurre
esattamente e diligentemente quanto riferito dall'intervistato, soltanto perché le eventuali dichiarazioni
(non si tratta sempre di notizie), possono interessare la pubblica opinione, ma deve altresì (a parte la
loro falsità), accertare che non difetti il requisito della continenza e, cioè, che esse non consistano in
insulti ovvero in espressioni gratuite, non necessarie e funzionali, volgari, umilianti o dileggianti (Cass.
Sez. V, 15.3.1999; Sez. V., 16.12.1998, F., ed altri) ovvero siano affermazioni in se diffamatorie (Sez. V.,
5.2.1986, B.).

In tali casi, il giornalista, sia perché ha creato l'evento "intervista", sia perché ha formulato, d'accordo
o meno con il dichiarante, domande allusive, suggestive o provocatorie, che presuppongono determinate
risposte e, quindi, assumendo come propria la prospettiva di quest'ultimo, con la loro propalazione diviene
o dissimulato coautore delle eventuali dichiarazioni diffamatorie ovvero strumento consapevole di
diffamazione altrui "se diffuse sulla stampa senza la necessaria cautela espressiva" (Cass. V., 15.3.1999,
S. e altri).

- 8. Nè potrebbe essere diversamente, atteso che - come riconosce lo stesso ricorrente - la species
intervista rientra nel più ampio genus del diritto di cronaca, per cui il suo esercizio potrebbe
considerarsi legittimo solamente quando le modalità espositive siano accompagnate da moderazione e/o misura,
mentre il limite della continenza rimane sempre superato quando la forma e il modo della divulgazione delle
dichiarazioni siano estranei alla loro corretta pubblicizzazione, per la presenza di un contenuto
inutilmente lesivo della reputazione altrui e, perciò, non funzionale all'assunto scopo informativo.

- 9. E, nella specie, l'eventuale correttezza delle espressioni usate nei riguardi del D. (in luogo di
quelle usate di "cretino" e di "... come Caligola che fece senatore il suo cavallo, espressioni eccessive e
che hanno aggredito il valore morale della persona, senza nulla aggiungere al giudizio politico sullo
stesso), non avrebbe certamente snaturato il senso dell'intervista resa dal F..

Viceversa, l'attacco personale - suggerito dalle stesse modalità di porgere le domande da parte del G. - è
stato obiettivamente e superfluamente diffamatorio e non funzionale al contenuto politico dell'articolo.

Va, perciò, respinta l'erronea affermazione del ricorrente in ordine all'esistenza di un "dovere" del
giornalista di riportare fedelmente le dichiarazioni rese da un soggetto pubblico, anche se le stesse
integrino gli estremi della contumelia "proprio perché è in queste stesse dichiarazioni ... che risiede
l'interesse sociale".

Al contrario, l'interesse pubblico alla conoscenza e alla divulgazione della notizia, coinvolge la necessità
per la collettività di avere notizie in ordine a temi relativi alla politica, all'economia, alle scienze, ai
fenomeni criminali e alla giustizia e, cioè, a tutte quelle situazioni che possono influire sulla corretta
formazione della pubblica opinione.

A tale concetto di interesse pubblico, sono, invece, estranee quelle "notizie" distolte dal fine nobile
della formazione della pubblica opinione e volte, al contrario, a soddisfare - attraverso la violazione
della sfera morale dei singoli - la curiosità del pubblico anche con il riferire fatti costituenti chiaro
pettegolezzo ed offese e, in ogni caso, inutili, in quanto non pertinenti alla notizia.

- 10. Vanno, inoltre, richiamate le disposizioni contenute nell'articolo 10 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4.11.1950, quale fonte di norme
integrative del diritto sostanziale italiano, le quali, a fronte del diritto del singolo alla libertà di
espressione, comprendente il diritto alla libertà di subordinazione dell'esercizio del suddetto diritto, a
restrizioni e sanzioni "per la protezione della reputazione o dei diritti di altri".

Quindi, il diritto all'informazione deve confrontarsi con il corrispondente diritto del singolo alla
protezione della propria reputazione, per cui - sulla base dei principi sopra richiamati la cronaca
giornalistica diviene illecita, quando ne scapiti l'altrui reputazione.

- 11. Infondato è anche il motivo relativo al difetto di motivazione della decisione con riguardo alla
riconosciuta provvisionale.

Infatti, in materia di diffamazione a mezzo stampa, il danno morale, non essendo di natura economica, ma
consistendo in un turbamento psichico, non è suscettivo di valutazione meramente artmetica, per cui la sua
commisurazione in denaro deve necessariamente sopportare un apprezzamento soggettivo. Ne deriva che la
determinazione della relativa somma, a titolo puramente provvisorio, nei limiti in cui si ritenga raggiunta
la prova, è riservato al giudice di merito che non ha in proposito alcun obbligo di espressa motivazione
(Cass. Sez. V., 29.1.1977, n. 2113, P.) ed in ogni caso costituisce valutazione di merito non censurabile in
sede di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

Rigetta i ricorsi.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e di quelle sostenute dalla parte
civile, liquidate in complessive lire 4.000.000, comprensive di onorari.

   

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