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| APPOSIZIONE DI MARCHI FALSI SU PRODOTTI INDUSTRIALI ( Cassazione - Sezione Quinta Penale - Sent. n. 7201/2000 - Presidente B. Foscarini - Relatore A. Amato ) MOTIVI DELLA DECISIONE Il Pretore di Faenza condannava R. A. e I. F. per i reati di cui agli artt. 474 cpc (per aver detenuto per la vendita due imitazioni di telecamere ed una di videoregistratore in legno, recanti il marchio contraffatto "Panasonic"), 648 cp e 2 l. n. 1423/56, in continuazione. La corte d'appello di Bologna, sul gravame degli imputati, li assolveva dal reato di ricettazione e rideterminava la pena. Ricorrono gli imputati, che denunciano violazione di legge: l'art. 474 cp tutela la pubblica fede contro l'opposizione di marchi o segni distintivi falsi su prodotti industriali od opere dell'ingegno, laddove nella specie l'oggetto materiale è costituito da meri simulacri, insuscettibili della tutela apprestata dalla norma. La doglianza è manifestamente infondata. L'art. 474 cp punisce la riproduzione integrale, emblematica e letterale, del segno distintivo o del marchio ovvero la riproduzione parziale di essi, realizzata in modo tale da potersi confondere col marchio o col segno distintivo protetto (cass. sez. V, 12.5.95, n. 5477, Parisi). Orbene, nella specie ricorrono gli estremi della figura criminosa in questione, poiché l'uso del marchio è direttamente connesso con l'immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato, essendosi già realizzato il collegamento tra contrassegno e prodotto (v. sez. V, 24.4.96, n. 4305, Vollero, che ha fatto peraltro applicazione dell'art. 473 cp, poiché i simulacri lignei recanti il marchio "Panasonic" erano confezionati per la successiva offerta in vendita). Va pertanto disatteso l'assunto difensivo, dal momento che la contraffazione del marchio rileva anche quando il prodotto cui esso viene apposto risulti vistosamente difforme dall'originale, come verificato nella specie. Ché anzi col delitto di cui all'art. 474 cp può concorrere quello ipotizzato dall'art. 640 cp, ove ne sussistano gli estremi, stante la diversità del bene giuridico protetto dalle diverse disposizioni incriminatrici. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili con le conseguenze di legge. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibili i ricorsi proposti avverso l'impugnata sentenza. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento, nonché ciascuno di essi al versamento della somma di un milione di lire alla cassa delle ammende. |