WWW.AVVOCATIONWEB.NET

APPOSIZIONE DI MARCHI FALSI SU PRODOTTI INDUSTRIALI

( Cassazione - Sezione Quinta Penale - Sent. n. 7201/2000 - Presidente B. Foscarini - Relatore A. Amato )

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Pretore di Faenza condannava R. A. e I. F. per i reati di cui agli artt. 474 cpc (per aver detenuto per
la vendita due imitazioni di telecamere ed una di videoregistratore in legno, recanti il marchio
contraffatto "Panasonic"), 648 cp e 2 l. n. 1423/56, in continuazione.

La corte d'appello di Bologna, sul gravame degli imputati, li assolveva dal reato di ricettazione e
rideterminava la pena.

Ricorrono gli imputati, che denunciano violazione di legge: l'art. 474 cp tutela la pubblica fede contro
l'opposizione di marchi o segni distintivi falsi su prodotti industriali od opere dell'ingegno, laddove
nella specie l'oggetto materiale è costituito da meri simulacri, insuscettibili della tutela apprestata
dalla norma.

La doglianza è manifestamente infondata.

L'art. 474 cp punisce la riproduzione integrale, emblematica e letterale, del segno distintivo o del marchio
ovvero la riproduzione parziale di essi, realizzata in modo tale da potersi confondere col marchio o col
segno distintivo protetto (cass. sez. V, 12.5.95, n. 5477, Parisi).

Orbene, nella specie ricorrono gli estremi della figura criminosa in questione, poiché l'uso del marchio è
direttamente connesso con l'immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato, essendosi già
realizzato il collegamento tra contrassegno e prodotto (v. sez. V, 24.4.96, n. 4305, Vollero, che ha fatto
peraltro applicazione dell'art. 473 cp, poiché i simulacri lignei recanti il marchio "Panasonic" erano
confezionati per la successiva offerta in vendita).

Va pertanto disatteso l'assunto difensivo, dal momento che la contraffazione del marchio rileva anche quando
il prodotto cui esso viene apposto risulti vistosamente difforme dall'originale, come verificato nella
specie.

Ché anzi col delitto di cui all'art. 474 cp può concorrere quello ipotizzato dall'art. 640 cp, ove ne
sussistano gli estremi, stante la diversità del bene giuridico protetto dalle diverse disposizioni
incriminatrici.

I ricorsi vanno dichiarati inammissibili con le conseguenze di legge.

PER QUESTI MOTIVI

Dichiara inammissibili i ricorsi proposti avverso l'impugnata sentenza. Condanna i ricorrenti in solido al
pagamento delle spese del procedimento, nonché ciascuno di essi al versamento della somma di un milione di
lire alla cassa delle ammende.