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| MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - SISTEMATICHE VESSAZIONI CON MANIFESTAZIONI DI AVARIZIA ( Cassazione - Sezione Sesta Penale - Sent. n. 6785/2000 - Presidente L. D'Asaro - Relatore F. Serpico ) OSSERVA Sull'appello proposta da R. N. avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano del 18.5.1998 che, dichiaratolo colpevole dei reati di cui agli artt. 572 e 570 co. 1 e 2 c.p. in pregiudizio della moglie R. G., lo condannava, con le attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione - pena di anni uno e mesi quattro di reclusione - pena sospesa, risarcimento danni e spese e provvisionale alla parte civile, la Corte di Appello di Trento Sez. dist.ta di Bolzano, con sentenza del 20.5.1999, riduceva a mesi otto di reclusione la pena inflitta in primo grado, concedendo anche il beneficio della non menzione della condanna, confermando nel resto e con aggravio di ulteriori spese in favore della parte civile. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il R., deducendo, a motivi del gravame: 1) Violazione ed erronea applicazione della legge ex art. 606 lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 572 c.p., non sussistendo, ad avviso del ricorrente, nè la materialità del reato contestato, nè il relativo dolo, avuto riguardo alla ricostruzione fattuale delle vicenda e dovendosi escludere che la "patologica avarizia", riferita dai giudici di merito all'imputato, possa valere quale prova del dolo, con il cui concetto si contraddice e collide; 2) Violazione dell'art. 606 lett. e) in riferimento all'art. 192 c.p.p. per motivazione contraddittoria e manchevole, in merito agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 572 c.p., avendo i giudici di merito raggiunto la conclusiva diagnosi di responsabilità del ricorrente sopravalutando l'aspetto accusatorio ed immotivatamente trascurando l'esame delle risultanze processuali confermanti, invece, la episodicità ed occasionalità dei fatti contestati, tutt'altro che posti in essere con "sistematicità, programmaticità e metodicità", come richiesto dalla norma incriminatrice; 3) Violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., per mancanza di motivazione in merito alla richiesta revisione della liquidazione in favore della parte civile, tralasciano ogni valutazione sulle relative statuizioni. Il ricorso va dichiarato inammissibile, posto che i motivi sub 1) e 2) si risolvono, sostanzialmente, in censure in punto di fatto dell'impugnata sentenza e, come tali, non proponibili in questa sede di legittimità. Ed invero, contrariamente alle censure attinenti l'insussistenza del reato di maltrattamenti, per difetto degli elementi costitutivi, anche sotto l'aspetto dell'indimostrata sistematicità della condotta criminosa in danno della R. e della inconciliabilità della riconosciuta "patologica avarizia" con i caratteri del dolo richiesto ex lege in materia, i giudici della Corte territoriale hanno motivatamente disegnato, a conferma dei rilievi già tracciati nella sentenza di condanna di primo grado, la pervicace, sistematica condotta del ricorrente, tesa a rendere la vita insopportabile al coniuge con l'umiliante (ed ingiustificata) vessazione di esasperata avarizia che, come bene è sottolineato in sentenza, non rappresenta altro che il callido "alibi", dietro cui imporre il proprio autoritarismo gratuito, inconciliabile con il benché minimo rispetto dell'affectio maritalis. Il motivo sub 3) non risulta dedotto con i motivi di appello, di guisa che anch'esso, ex art. 606 co. 3 ult. parte c.p.p., va dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del gravame, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata nella misura di lire unmilione in favore della cassa delle ammende. Segue, inoltre, la condanna alla rifusione alla parte civile delle spese sostenute che stimansi liquidare in complessive L. 2.500.000= di cui L. 2.000.000 = per onorari di avvocato, oltre IVA e CPA. PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire unmilione in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione alla parte civile delle spese sostenute che si liquidano in complessive L. 2.500.000= di cui L. 2.000.000= per onorari di avvocato, oltre IVA e CPA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - |