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MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - SISTEMATICHE VESSAZIONI CON MANIFESTAZIONI DI AVARIZIA

( Cassazione - Sezione Sesta Penale - Sent. n. 6785/2000 - Presidente L. D'Asaro - Relatore F. Serpico )

OSSERVA

Sull'appello proposta da R. N. avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano del 18.5.1998 che, dichiaratolo
colpevole dei reati di cui agli artt. 572 e 570 co. 1  e 2 c.p. in pregiudizio della moglie R. G., lo
condannava, con le attenuanti generiche, alla pena  di anni uno e mesi quattro di reclusione - pena di anni
uno e mesi quattro di reclusione - pena sospesa, risarcimento danni e spese e provvisionale alla parte
civile, la Corte di Appello di Trento Sez. dist.ta di Bolzano, con sentenza del 20.5.1999, riduceva a mesi
otto di reclusione la pena inflitta in primo grado, concedendo anche il beneficio della non menzione della
condanna, confermando nel resto e con aggravio di ulteriori spese in favore della parte civile.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il R., deducendo, a motivi del gravame:

1) Violazione ed erronea applicazione della legge ex art. 606 lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 572
c.p., non sussistendo, ad avviso del ricorrente, nè la materialità del reato contestato, nè il relativo
dolo, avuto riguardo alla ricostruzione fattuale delle vicenda e dovendosi escludere che la "patologica
avarizia", riferita dai giudici di merito all'imputato, possa valere quale prova del dolo, con il cui
concetto si contraddice e collide;

2) Violazione dell'art. 606 lett. e) in riferimento all'art. 192 c.p.p. per motivazione contraddittoria e
manchevole, in merito agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 572 c.p., avendo i giudici di
merito raggiunto la conclusiva diagnosi di responsabilità del ricorrente sopravalutando l'aspetto
accusatorio ed immotivatamente trascurando l'esame delle risultanze processuali confermanti, invece, la
episodicità ed occasionalità dei fatti contestati, tutt'altro che posti in essere con "sistematicità,
programmaticità e metodicità", come richiesto dalla norma incriminatrice;

3) Violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., per mancanza di motivazione in   merito alla richiesta
revisione della liquidazione in favore della parte civile, tralasciano ogni valutazione sulle relative
statuizioni.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, posto che i motivi sub 1) e 2) si risolvono, sostanzialmente, in
censure in punto di fatto dell'impugnata sentenza e, come tali, non proponibili in questa sede di
legittimità.

Ed invero, contrariamente alle censure attinenti l'insussistenza del reato di maltrattamenti, per difetto
degli elementi costitutivi, anche sotto l'aspetto dell'indimostrata sistematicità della condotta criminosa
in danno della R. e della inconciliabilità della riconosciuta "patologica avarizia" con i caratteri del dolo
richiesto ex lege in materia, i giudici della Corte territoriale hanno motivatamente disegnato, a conferma
dei rilievi già tracciati nella sentenza di condanna di primo grado, la pervicace, sistematica condotta del
ricorrente, tesa a rendere la vita insopportabile al coniuge con l'umiliante (ed ingiustificata) vessazione
di esasperata avarizia che, come bene è sottolineato in sentenza, non rappresenta altro che il callido
"alibi", dietro cui imporre il proprio autoritarismo gratuito, inconciliabile con il benché minimo rispetto
dell'affectio maritalis.

Il motivo sub 3) non risulta dedotto con i motivi di appello, di guisa che anch'esso, ex art. 606 co. 3 ult.
parte c.p.p., va dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità del gravame, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma equitativamente determinata nella misura di lire unmilione in favore della
cassa delle ammende. Segue, inoltre, la condanna alla rifusione alla parte civile delle spese sostenute che
stimansi liquidare in complessive L. 2.500.000= di cui L. 2.000.000 = per onorari di avvocato, oltre IVA e
CPA.

PER QUESTI MOTIVI

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di lire unmilione in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione alla parte civile delle
spese sostenute che si liquidano in complessive L. 2.500.000= di cui L. 2.000.000= per onorari di avvocato,
oltre IVA e CPA.

   

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