WWW.AVVOCATIONWEB.NET

SUCCESSIONE - DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE - IPOTESI DI CASA FAMILIARE IN COMUNIONE TRA IL
CONIUGE DEFUNTO ED UN TERZO

( Cassazione - Sezione Seconda Civile - Sent. n. 6691/2000 - Presidente M. Spadone - Relatore S. Del Core )

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 20 febbraio 1988, i germani A., L., M. e F. C. esponevano: il 5 dicembre 1975
era deceduta ab intestato la loro madre F. S., comproprietaria in parti uguali, con il coniuge C. R., della
casa coniugale sita in (omissis). Il 14 novembre 1985, era deceduto senza lasciare testamento il padre C.
R., che in precedenza aveva contratto nuove nozze con D. L.. Costei occupava da sola il predetto
appartamento su cui vantava una quota pari a 16/72, mentre la restante quota di 56/72 apparteneva a C. A.
che aveva rilevato le quote degli altri fratelli con atto per Notar Buonasorte del 19 dicembre 1987.

Tanto premesso, convenivano in giudizio D. L. dinanzi al Tribunale di Foggia, cui chiedevano, per quanto
ancora interessa, lo scioglimento della comunione dei beni ereditari, l'attribuzione dell'intero compendio
immobiliare a C. A., maggiore quotista, stante l'assenso degli altri condividenti germani, la liquidazione
in denaro della quota di pertinenza della convenuta, e la condanna della stessa al rilascio
dell'appartamento, nonché, in caso di opposizione immotivata alla domanda, anche al rimborso delle spese
processuali.

Costituitasi in giudizio, la D. si opponeva alla domanda chiedendo in via riconvenzionale, previa
declaratoria di apertura della successione di C. R., il riconoscimento - ex articolo 540 Cc - dei di lei
diritti di abitazione sull'appartamento adibito a residenza familiare e di uso dei beni mobili che
l'arredavano nonché l'assegnazione in proprietà esclusiva dello stesso immobile.

Disposta ed espletata Ctu, il tribunale adito, con sentenza del 13 luglio 1992, dichiarata aperta la
successione di C. R., disponeva la divisione dei beni ereditari assegnando a D. L., riconosciuta titolare
del diritto di abitazione, l'intero appartamento adibito a casa coniugale ed il relativo mobilio con obbligo
di versare, a conguaglio, a C. A. la somma attualizzata di lire 66.904.400.

Contro tale sentenza proponevano gravame C. A., L., M. e F.. Lamentavano che il tribunale, anziché assegnare
l'immobile a C. A., maggiore quotista, aveva riconosciuto il diritto di abitazione alla D., sebbene il
diritto in parola competa solo al coniuge della famiglia di origine e vada escluso in caso di nuove nozze
del coniuge superstite - trattandosi di diritto strettamente personale e non di legato di specie e
nonostante l'appellata, proprietaria di altro immobile, non si trovasse in stato bisogno. Si dolevano,
inoltre, che, mentre al diritto di abitazione era stato attribuito un valore sproporzionato, l'appartamento
in contestazione era stato valutato in misura dì gran lunga inferiore a quella effettiva.

Nella resistenza dell'appellata, la Corte d'appello di Bari rigettava il gravame. Quanto all'assunto secondo
cui non sarebbe configurabile il diritto di abitazione in favore della D., sia pure nei limiti della quota
della casa coniugale di pertinenza del coniuge premorto, in ragione del fatto che la riserva in parola
opererebbe unicamente a vantaggio del coniuge originario, considerava detta Corte che una tale limitazione
non è desumibile dall'articolo 540 Cc, riguardato e interpretato anche alla stregua delle ragioni che lo
ispirarono. Invero, se scopo della norma è di tutelare il coniuge superstite la stabilità della famiglia,
anche in proiezione e, quindi, anche in presenza della morte dell'altro coniuge, è del tutto evidente che
l'unica condizione richiesta perché operi la riserva del diritto reale di godimento in parola sia la
esistenza di un rapporto di coniugio e di effettiva convivenza al momento dell'apertura della successione,
non rilevando in alcun modo la circostanza che il coniuge superstite sia il primo o il secondo.

Peraltro, nella specie il contestato diritto di abitazione era derivato alla D. a titolo originario, in
quanto connesso alla qualità di coniuge del defunto, comproprietario dell'immobile per una quota pari a
16/24, senza che venisse in rilievo il corrispondente diritto derivato al de cuius a seguito del decesso
della prima moglie. Riguardo all'operata attribuzione dell'immobile alla D., titolare solo di una quota
ereditaria pari a 16/72, la Corte territoriale osservava preliminarmente che per costante interpretazione
giurisprudenziale l'articolo 720 Cc non detta una disciplina inderogabile ma solo criteri preferenziali
rimessi alla discrezionalità del giudice, che trova limite e temperamento esclusivamente nella necessità che
la scelta sia basata su valutazioni di opportunità e adeguatamente motivata.

Riteneva, quindi, la Corte di merito che le ragioni addotte dal tribunale e, segnatamente, la titolarità del
diritto di abitazione, sia pure limitato, spettante alla D., contrapposta alla immotivata preferenza
dell'appellante per l'assegnazione diretta dell'immobile - erano perfettamente condivisibili e idonee a
sostenere la decisione. Né questa conclusione poteva essere scalfita dalla accertata titolarità da parte
della D. di altri immobili, dal momento che, non ricorrendo nella specie profili di necessità, stati di
bisogno o altre denunciate esigenze connesse alla complessiva condizione delle parti, un raffronto astratto
tra le rispettive possidenze delle parti si rilevava inconducente; al contrario, il diritto di abitazione,
considerato dal primo giudice a giustificazione della ritenuta opportunità dell'attribuzione in toto
dell'appartamento, era idoneo a dare adeguato supporto della scelta operata, obiettivamente rispondente
all'opportunità di assicurare, attraverso la riunione in un'unica persona della proprietà dell'immobile; la
continuità della casa coniugale. Le critiche in via di progressivo subordine mosse dagli appellanti alla
determinazione del valore attribuito al diritto di abitazione e all'appartamento, oltre che generiche, erano
assolutamente prive di consistenza, apparendo del tutto corretti il modo di procedere e il criterio adottato
dai consulenti per calcolare detti valori.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso C. A., L., M. e F. affidandosi ad un unico
articolato motivo, poi illustrato con memoria.

Resiste la D. con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico complesso motivo i ricorrenti, deducendo violazione degli articoli 540, 720, 979 e 1026 Cc, e
del Dpr 637/72 nonché vizi di motivazione su punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e
rilevabile di ufficio (il tutto in relazione all'articolo 360 nn. 3 e 5 Cpc), lamentano che la Corte
d'appello riconobbe alla D. il diritto di abitazione e si basò su tale riconoscimento per attribuirle
l'intero appartamento, disattendendo la contrapposta richiesta avanzata dalla maggiore quotista. Osservano
al riguardo che, per la concreta realizzazione del diritto di abitazione al coniuge superstite ai sensi
della prima delle norme richiamate, occorre che la casa adibita a residenza familiare dei coniugi sia di
proprietà del coniuge defunto o almeno comune a lui e all'altro. Nella specie, la casa, col relativo arredo
di mobili, non apparteneva interamente al C. R. ma era rimasta in comunione indivisa tra questi e i figli
per la precedente successione della rispettiva prima moglie e madre F. S.. Riconoscendo il diritto di
abitazione per l'intero appartamento alla D. i giudici del merito avevano erroneamente disposto anche
relativamente alla quota eccedente la proprietà del de cuius inammissibilmente estendendo la portata del
contestato diritto in re aliena , e cioè a carico di (quote di) soggetti estranei all'eredità. Non potendo
essere strettamente mantenuto nell'ambito della quota dominicale del de cuius , stante la indivisibilità
dell'immobile e la sua appartenenza a soggetti estranei, il diritto di abitazione non era in concreto
opponibile, null'altro spettando alla D. che il controvalore dì detta quota. Esclusa la possibilità di
riconoscere il diritto di abitazione, e anche indipendentemente da ciò, l'immobile relitto, in applicazione
dell'articolo 720 Cc e dell'interpretazione costantemente operatane dalla giurisprudenza, avrebbe dovuto
essere comunque attribuito a C. A., quale maggiore quotista che ne aveva fatto richiesta, con addebito. Al
contrario, la Corte di merito non aveva seguito il criterio della maggiore quota, pur in assenza di gravi
motivi attinenti agli interessi comuni dei condividenti, ritenendo arbitrariamente che per discostarsene
fosse sufficiente indicare i motivi di opportunità della scelta adottata e contrapponendo altrettanto
arbitrariamente l'interesse della D. a continuare ad abitare la casa coniugale a quello non sostenuto da
esigenze abitative specifiche della richiedente l'assegnazione. La Corte aveva errato nella valutazione sia
del contestato diritto reale di godimento riconosciuto alla D., stante l'inapplicazione dei criteri di cui
al Dpr 673/72, sia dell'appartamento assegnatole in proprietà esclusiva.

Il primo profilo della riassunta censura è fondato.

Come emerge dalla parte narrativa, una quota dell'immobile sito in (omissis), e destinato a residenza
familiare, appartenendo per la metà indivisa alla madre - decaduta il 5 dicembre 1975 - degli odierni
ricorrenti, fu da costoro acquistata mortis causa prima che si aprisse la successione del loro padre e si
ponesse quindi la questione del corrispondente acquisto in favore della resistente, con la quale egli aveva
contratto nuovo matrimonio.

Di qui il delinearsi, quale punto controverso tra le parti, della configurabilità o meno del diritto di
abitazione in favore del coniuge superstite, quando ne è oggetto un immobile di cui il defunto era titolare
non esclusivo.

Se, quindi, può consentirsi con la resistente che nella specie la materia del contendere era incentrata
sullo scioglimento della comunione ereditaria, non essendo stato il giudice direttamente investito della
sopra riassunta questione, è indubitabile che la stessa fu oggetto di dibattito tra le parti. Per vero, da
un lato, la D., costituendosi in giudizio, oltre a chiedere l'apertura della successione del C., fece
valere, rispetto alla casa, il suo diritto vitalizio di adibirla a propria abitazione e di usarne gli
arredi; dall'altro - come ammesso dalla stessa resistente - la risoluzione in un certo modo della stessa
questione si pose come elemento fondante la decisione; infatti, come meglio sì vedrà infra, l'opzione
privilegiata, fra le due prospettabili, dai giudici di merito, nell'esercizio del potere discrezionale di
cui all'articolo 720 Cc, fu proprio in funzione dell'avvenuto riconoscimento del diritto di abitazione alla
condividente di quota minore.

Questa Corte deve pertanto esaminare il problema del se al coniuge superstite, non importa se sposato in
prime o in seconde nozze, spettino i diritti di abitazione e di uso degli arredi anche quando la casa
coniugale non fosse in proprietà esclusiva del coniuge defunto o in comunione tra coniugi, bensì in
comunione tra il de cuius e terzi. Diritti che, riconosciuti a favore del coniuge superstite a seguito delle
novazioni alla normativa ereditaria introdotte dalla legge di riforma del diritto di famiglia, all'ultimo
momento del suo iter formativo, costituiscono, forse proprio per questo, istituti successori fra i più
discussi e incerti, oggetto di persistenti, divergenti valutazioni dottrinarie sotto vari aspetti, primo fra
tatti quello dei meccanismi di acquisizione dell'attribuzione patrimoniale concessa al coniuge superstite.

In base al capoverso dell'articolo 540 Cc, al coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati,
sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la
corredano, se di proprietà del defunto o comuni. In altri termini, condizione per la nascita dei diritti in
questione è che la casa e gli arredi siano "di proprietà del defunto o comuni".

Nella fattispecie, la questione giuridica sopra schematizzata appare, quindi, riconducibile ad unico nucleo
ermeneutico, quello del significato da attribuirsi alla dizione testé riportata tra virgolette.

Vari esponenti della dottrina interpretano la disposizione nel senso che i diritti in questione sorgono, in
favore del coniuge superstite, pure nell'ipotesi in cui il de cuius, in vita, fosse comproprietario, con
altri, dei beni in discussione (casa, arredi); diversamente argomentando, la posizione del superstite
potrebbe essere pregiudicata da chi; in imminenza del proprio decesso, abbia alienato a terzi una quota,
anche minima, della propria casa. Impiegando l'aggettivo comune, il legislatore si sarebbe voluto riferire
non alla ipotesi dell'immobile comune ai coniugi, ma anche a quella di una comunione tra il coniuge defunto
e altri chiamati alla successione.

Al contrario, altra parte della dottrina, che ex professo si è occupata di tale questione risolvendola in
senso negativo per il coniuge superstite, ha messo precipuamente in luce la ratio del diritto de quo e la
sua stretta connessione con l'esigenza dì godere dell'abitazione familiare. In proposito, si è osservato,
anzitutto, che il legislatore, prevedendo l'ipotesi della casa comune, deve essersi riferito esclusivamente
alla comunione con l'altro coniuge, tenuto conto che il regime della comunione è quello legale e quindi
presumibilmente il più frequente a verificarsi. In secondo luogo si è rimarcato che, ove comproprietario sia
un terzo, non possono verificarsi i presupposti per la nascita dei diritti di abitazione e di uso, non
essendo in questo caso realizzabile l'intento del legislatore di assicurare in concreto al coniuge il
godimento pieno del bene oggetto dei diritti stessi. In diversi termini, in tanto può sorgere il diritto di
abitazione, in quanto vi è la possibilità di soddisfare l'esigenza abitativa; se questa non può soddisfarsi
perché l'immobile appartiene anche ad estranei, i diritti di abitazione e uso non nascono.

Ponendo l'accento sul contenuto economico dei diritti in discorso, la Cassazione è in un primo arresto
(sent. n, 2474/87) pervenuta ad un approdo interpretativo meno radicale, in quanto, pur escludendo che il
diritto di abitazione possa essere esercitato anche a dispetto del diritto dì proprietà vantato
dall'estraneo, ha ammesso che il coniuge superstite, nei limiti della quota di proprietà del coniuge
defunto, possa avere l'equivalente monetario del predetto diritto. Si è, infatti, statuito che la titolarità
del diritto di abitazione riconosciuto dall'articolo 540 Cc al coniuge superstite sulla casa adibita a
residenza familiare ha necessario riferimento al diritto dominicale spettante sull'abitazione al de cuius,
sicché, ove la residenza sia sita in un immobile in comproprietà, il diritto di abitazione trova limite ed
attuazione in ragione della quota di proprietà del coniuge defunto; pertanto, qualora la porzione spettante
non possa materialmente distaccarsi per l'indivisibilità dell'immobile e questo venga assegnato per intero
ad altro condividente, deve farsi luogo all'attribuzione dell'equivalente monetario di quel diritto.

Ma occorre dire che nella fattispecie allora esaminata dalla Corte, sull'affermazione del diritto del
coniuge superstite ad ottenere dai condividenti l'equivalente pecuniario del diritto di godimento in
concreto non realizzabile sulla porzione di immobile devoluta ai condividenti medesimi, non vi era stata
specifica doglianza con conseguente formazione del giudicato interno.

La chiave di lettura adottata, ancorché uniforme a quella suggerita da alcune voci dottrinarie è comunque
suscettibile, a parere del Collegio, di ampie censure, in quanto finisce per attribuire un contenuto
economico di rincalzo al diritto di abitazione che invece ha un senso solo se apporta un accrescimento
qualitativo alla successione del coniuge superstite, garantendo in concreto l'esigenza di godere
dell'abitazione familiare. A parere di questa Corte, infatti, la collocazione della norma dell'articolo 540,
secondo comma, Cc ed il suo contenuto precettivo illuminano l'interprete solamente sul fatto che il
riformatore del 1975 ha inteso ricostruire i diritti d'uso e di abitazione come riserva a favore del coniuge
superstite - più precisamente, come riserva aggiuntiva a quella in proprietà - e lo legittimano a ritenere
di trovarsi in presenza di una riserva qualitativa che escluda la surrogabilità, senza la volontà del
coniuge superstite, con altri elementi patrimoniali relitti; ne consegue che, in caso di attribuzione al
medesimo della casa familiare in piena proprietà, il diritto di abitazione non si estingue per confusione,
ma deve essere capitalizzato. A tale avviso conduce la ratio di questa attribuzione di diritti determinati,
consistente, probabilmente, nell'esigenza di garantire al coniuge superstite la persistenza nel godimento
della casa adibita a residenza familiare e dei mobili che ne costituiscono l'arredamento, non tanto o non
solo al fine di conservargli l'ambiente etico - affettivo in cui è convissuto col coniuge poi defunto,
quanto e soprattutto per preservarlo dal pericolo di ritrovarsi improvvisamente, per la morte del coniuge,
senza quel punto di riferimento abitativo su cui aveva fatto affidamento e, quindi, consentirgli, com'è
stato sottolineato, di continuare la sua vita nell'ambiente e con le cose che gli erano familiari.

Prevedendo un'ipotesi di rigida intangibilità qualitativa (che, rappresenta un unicum nel nostro ordinamento
giuridico), la norma di cui all'articolo 540 Cc, secondo comma, si caratterizza dunque per un duplice
contenuto dispositivo: il primo, suppletivo, nel senso di assegnare comunque i diritti di abitazione e di
uso al coniuge superstite nel caso in cui la casa coniugale e i relativi arredi siano esclusi, per
disposizione testamentaria, dalla quota allo stesso riservata in piena proprietà o in essa solo parzialmente
compresi; il secondo, integrativo, nel senso che il godimento di tali diritti debba essere avvalorato in
aggiunta alla quota di riserva spettante al coniuge superstite, risultante dalla divisione della massa
ereditaria al netto di quel valore.

Chiamata una seconda volta a pronunciarsi sul problema, la Corte di legittimità affermò che i diritti di
abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano, previsti in favore
del coniuge superstite, presuppongono, per la loro concreta realizzazione, l'appartenenza della casa e del
relativo arredamento al de cuius o, in comunione, a costui e all'altro coniuge, essendo manifestamente
inammissibile una loro estensione a carico di quote di soggetti estranei all'eredità nel caso di comunione
degli stessi beni tra il coniuge defunto e tali altri soggetti (sent. n. 8171/91, che respinse il ricorso
con cui un coniuge superstite pretendeva di esercitare il diritto di abitazione ex articolo540, comma
secondo, Cc sull'intera casa in comproprietà tra il de cuius e i di lui figli di primo letto, osservando,
appunto, che l'accoglimento della pretesa avrebbe comportato, ingiustificatamente, se non il sacrificio,
almeno la compressione, per la durata della vita della ricorrente, del diritto dominicale acquisito da altri
soggetti in virtù di una diversa successione mortis causa ).

Sulla scia di questo dictum, che il Collegio condivide, si deve pervenire alla conclusione che una
direttrice interpretativa, indirizzata ad una più valida e corretta ricostruzione della norma, non può
esimersi dal negare la configurabilità del diritto di abitazione in favore del coniuge superstite quando la
casa familiare fosse in comunione tra il coniuge defunto e un terzo.

Oltre a quanto in precedenza osservato con riferimento al tenore letterale della disposizione in commento e
alla qualificazione della natura giuridica dell'attribuzione patrimoniale che i diritti di abitazione e uso
importano, va posto l'accento anche sulla valutazione degli effetti pratici della normativa. E' noto che per
raggiungere il risultato di assicurare al coniuge superstite una tranquillità di vita ed una continuità di
abitudini, risparmiandogli il disagio materiale e morale della ricerca di un alloggio o adattamenti a nuove
condizioni di vita nonché di garantirgli il godimento degli arredi - che, sotto il profilo affettivo, hanno
anche fondamentale importanza - sono stati dal legislatore sacrificati gli interessi concorrenti degli altri
legittimari nonché la stessa libertà di disporre mortis causa del de cuius.

Il testatore, infatti, con la attuata riforma del 1975, si vide ridurre il proprio potere dispositivo in
ordine alla quantificazione e disposizione della quota disponibile. Stabilendo l'articolo 540, secondo
comma, che i diritti d'uso e d'abitazione gravano sulla quota disponibile, il testatore - ove tali diritti
siano di valore pari o superiore a quello della disponibile - si trova a non poter disporre di alcunché del
suo patrimonio, interamente riservato - vuoi per quota, vuoi per uso e abitazione ai legittimari.

D'altro canto, il sacrificio dei legittimari concorrenti col coniuge superstite è sottolineato dal fatto
che, qualora il valore della disponibile e della quota di riserva del coniuge non siano sufficienti ad
assorbire il valore dei diritti in questione, gli stessi gravano sulla quota riservata ai figli (intendi
altri legittimari). Sì può quindi concordare con chi ha affermato che nella successione del coniuge, stante
la preminenza attribuita all'uso ed all'abitazione, sono stati infranti due principi tenuti fermi dal
legislatore del 1942, in base ai quali le quote di riserva erano intangibili e la quota disponibile era
garantita nella misura minima pari ad un terzo del  patrimonio dell'ereditando. Orbene, valutati gli effetti
pratici della normativa, può inferirsene che un tale trattamento incomparabilmente più favorevole per il
coniuge superstite non è concepibile ove non correlato alla situazione di un bene che appartenesse al de
cuius in proprietà esclusiva o in comunione con l'altro coniuge.

Possono infine ricordarsi gli altri argomenti addotti dalla dottrina contraria alla configurabilità dei
diritti di abitazione e uso dei mobili che la corredano, se la casa familiare appartenga anche a terzi, e
cioè: (a) l'inammissibilità che la morte di un condomino faccia sì che gli altri comunisti trovino gravata
di un diritto reale parziale anche la loro quota; (b) l'inaccettabilità del fatto che, qualora il defunto
fosse comproprietario pro-quota dell'alloggio con un terzo e lo occupasse, per la quota non di sua
proprietà, a titolo di comodato, il superstite verrebbe ad ottenere, in forza della tesi che qui si critica,
un diritto reale (sulla quota non del defunto) in precedenza inesistente; (c) la singolarità di un diritto
di abitazione limitato ad una quota, ideale, dell'immobile o, per ipotesi, ad alcuni vani.

Deve, quindi, conclusivamente rilevarsi che la locuzione "se di proprietà del defunto o comuni" sia da
interpretare "se di proprietà del defunto o comuni tra i coniugi", secondo le regole della comunione
ordinaria o legale di cui agli articoli 177 e segg. Cc.

E tuttavia va rilevato che nella fattispecie i ricorrenti non hanno, col ricorso per cassazione, negato in
radice la configurabilità del diritto di abitazione (come avevano espressamente fatto nei precedenti gradi
del giudizio, sia pure adducendo argomentazioni del tutto prive di pregio). Essi hanno, viceversa, dedotto
che alla D. andava riconosciuto soltanto il controvalore pecuniario di tale diritto, nella esatta
determinanda quantificazione (vedi pag.8 del ricorso e pag.3 della memoria di replica), dolendosi
dell'estensione in re aliena operata dai giudici di merito che le assegnarono l'intero appartamento in piena
proprietà. Sul fatto che - essendo la residenza familiare sita in un immobile in comproprietà indivisibile
con i figli di primo letto del C. e trovando quindi il diritto di abitazione della D. limite ed attuazione
in ragione della quota di proprietà del coniuge defunto - alla resistente compete l'equivalente monetario di
quel diritto, si è quindi formato il giudicato, non avendo i ricorrenti censurato su tale punto specifico la
sentenza della corte territoriale.

Viceversa, nella prima parte del ricorso (lett. A), i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello riconobbe
alla D. il diritto di abitazione e si basò su tale riconoscimento per attribuirle l'intero appartamento,
disattendendo in sede di divisione la contrapposta richiesta avanzata dalla C. A., titolare della maggiore
quota. Come ricordato in premessa, una tale doglianza è fondata. E' indubbio, infatti, che la Corte di
merito, dopo aver riconosciuto la sussistenza in capo alla D. di un diritto di abitazione, sia pure limitato
alla quota di proprietà del marito, assume tale diritto come presupposto per sciogliere il nodo principale
della controversia costituito dalla divisione dei beni ereditari. Dilungandosi in considerazioni di tipo
equitativo e vagamente metagiuridico, la Corte d'appello ha assegnato interamente l'appartamento
indivisibile alla D., nonostante fosse titolare della quota minore, anche e soprattutto perché titolare di
un diritto di abitazione riguardante "la conservazione della continuità della casa coniugale" e quindi il
perseguimento di una esigenza che sicuramente avrebbe trovato "più adeguata e congrua soddisfazione con la
eliminazione del dualismo tra proprietà e diritto di uso".

Un tate iter logico giuridico è a parere di questa Corte viziato e quindi non idoneo a sorreggere la
decisione adottata. Di vero, una volta che se ne era calcolato l'equivalente nummario in stretto riferimento
alla quota di proprietà del bene appartenente al de cuius , il "diritto di abitazione" non entrava più in
gioco e il giudice non poteva assurgerlo a criterio preferenziale per l'assegnazione in proprietà
dell'intero appartamento indivisibile. Al contrario, la Corte barese, al pari del primo giudice, ha
orientato la propria scelta nell'assegnare l'intero appartamento destinato a casa coniugale in base alla
sussistenza in capo alla D. del diritto di abitazione e di uso dei mobili, adducendo le stesse motivazioni
che stanno a base del riconoscimento di quei diritti.

In conclusione, percorrendo i passaggi della motivazione della sentenza impugnata relativamente ai punti di
decisivo rilievo, è emersa sotto il cennato profilo la fondatezza delle censure difensive, il cui
accoglimento implica l'annullamento con rinvio della decisione.

Dovrà ovviamente il giudice di rinvio - nella pienezza dei suoi poteri discrezionali - rivalutare
compiutamente l'articolato complesso delle risultanze processuali, alla stregua di corretti principi
giuridici e metodologici e con motivazione congrua e logica, libero di pervenire alle medesime conclusioni
cui è pervenuta la sentenza annullata, ma attraverso un adeguato percorso logico - giuridico. Quest'ultimo
non potrà, tuttavia, prescindere dai seguenti punti fermi: non essendosi da parte dei ricorrenti censurata
la sussistenza stessa del diritto di abitazione sia pure limitato alla quota del defunto marito - in realtà,
non configurabile laddove il coniuge defunto non sia proprietario esclusivo o comproprietario esclusivamente
col coniuge superstite della casa familiare - alla D. deve essere attribuito il controvalore pecuniario
dell'uso della casa e dei mobili che l'arredano in ragione della quota appartenente al de cuius ; il
cosiddetto diritto di abitazione, così liquidato, non viene più in rilievo e non può certo elevarsi a
presupposto preferenziale ai fini della scelta del condividente cui assegnare per intero il bene
(l'appartamento) indivisibile, con addebito dell'eccedenza; l'opzione deve essere compiuta sulla base dei
criteri di attribuzione preferenziali indicati dall'articolo 720 Cc o di altri interessi - morali, familiari
o economici - cui il giudice, nel suo sovrano apprezzamento, riterrà di accordare prevalenza, dando di ciò
adeguata motivazione.

Allo stesso giudice, designato in altra sezione della Corte d'appello di Bari, viene rimessa anche la
liquidazione delle spese di questo grado del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per
le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -