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| RESPONSABILITA' RISARCITORIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI AMMESSI A FACOLTA' UNIVERSITARIA. (Cassazione - Sezione Terza Civile - Sent. n. 5946/2000 - Presidente A. Giuliano - Relatore G. Fiduccia) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - M.G. conveniva in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Bologna, la locale Università degli Studi per la condanna al risarcimento dei danni in conseguenza dell'esclusione, dovuta ad un errore materiale di calcolo, dalla graduatoria degli ammessi alla frequenza della Facoltà di Scienza della Comunicazione. L'Università degli Studi contestava la pretesa della G., assumendo la non risarcibilità dell'interesse legittimo di cui era titolare. Con sentenza depositata in data 28.7.1997 il Giudice di pace dichiarava l'Università tenuta al risarcimento del danno subito dalla G., condannando al pagamento di L. 750.000, oltre le spese del giudizio. Il giudice considerava che nella specie con riferimento non al merito della graduatoria, per cui si configurava un interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo, bensì all'errore di calcolo si configurava per la esclusione dalla graduatoria un diritto soggettivo del cittadino a non essere leso nella sua sfera patrimoniale. Il giudice rilevava che la G. non pretendeva la reintegra nella graduatoria né il risarcimento per l'esclusione da questa, bensì di essere risarcita per il danno arrecatole con il comportamento dell'Università, riconoscendolo con riguardo al ritardo per la correzione e controllo della graduatoria (circa tre settimane) e l'ulteriore ritardo di due mesi per la restituzione del pagato con difficoltà al riguardo per le ulteriori iscrizioni, ed inoltre con la condotta del personale dell'Università in relazione all'invito rivolto alla G. per la personale presentazione e così all'ansia ed alla paura determinate. Contro questa sentenza l'Università degli studi di Bologna ha proposto ricorso per la sua cassazione con un motivo di censura. Si è costituita con controricorso l'intimata G.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 2043 c.c. ai principi generali in materia di responsabilità civile, di risarcimento per lesione di diritti soggettivi e/o interessi legittimi, all'art. 112 c.p.c. ai principi generali in materia di prove e all'art. 112 c.p.c.", lamentando che il giudice di pace non ha individuato la posizione soggettiva lesa, non sussistendo "un diritto soggettivo a non essere lesi" e semmai configurandosi nella specie una lesione di interessi legittimi. La ricorrente contesta la sussistenza di un diritto soggettivo leso con riferimento all'invito a presentarsi ed al ritenuto "stato di ansia e paura" deducendo da ultimo che per l'entità del danno non v'era alcuna istruttoria probatoria del "quantum". Il ricorso con l'esposto motivo non può essere accolto. Invero, nella sentenza impugnata il giudice di pace si è attenuto ad un esatto criterio discretivo con riguardo alla giurisdizione, individuandone la spettanza in riferimento non all'impugnativa di un atto amministrativo, siccome affidata esclusivamente al giudice amministrativo, bensì alla responsabilità dell'ente pubblico fatta valere dalla G. con azione di risarcimento del danno in conseguenza nella specie di negligenze e leggerezze commesse nell'esercizio di poteri di controllo, facendosi così valere nel caso un diritto soggettivo (v. Cass. S.U. 23.10.1997 n. 10453; Cass. S.U. 17.11.1998 n. 11575). Correlativamente va considerato che il detto giudice ha motivatamente sceverato la sussistenza e la configurabilità in concreto di quel diritto nonché la situazione giuridica soggettiva che dalla G. si assumeva lesa in modo tale da determinare l'insorgere dell'obbligazione risarcitoria dell'Università degli Studi di Bologna. Infatti a tal proposito - tenuti presenti i noti limiti di impugnativa delle sentenze del giudice di pace connotate, come nella specie, dall'equità, si deve prendere atto che nella sentenza impugnata si è individuata la posizione giuridica della G., quale concorrente alla selezione indetta dall'Università e se ne è vagliata la idoneità ad essere lesa dalla corrispondente attività dell'ente pubblico con il riscontro delle incombenze al riguardo di quest'ultimo e del loro negligente espletamento, concludendo questo giudizio squisitamente di merito e, quindi, affidato ai poteri decisori di equità del giudice di pace, con l'asseverare quella regola equitativa che riconosce nella condotta negligente e dilatoria dell'ente pubblico, sia quanto all'espletamento della selezione sia quanto alla esaustiva riparazione degli inconvenienti pregiudizievoli determinatisi, quella condotta antigiuridica determinativa del danno della G., non senza estendersi la valutazione equitativa - e così non sindacabile in questa sede - all'entità monetaria del danno risarcibile, laddove ne risultavano quei relativi dati fattuali, neppure ora specificamente censurati. In conclusione, la sentenza del giudice di pace si sottrae alle censure mosse con il ricorso proposto dall'Università, tal che questo deve essere rigettato; ne segue la pronuncia sulle spese processuali in favore della costituita controparte. PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso proposto dalla Università degli Studi di Bologna e condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente M.G. delle spese processuali per L. 40.000, oltre L. 800.000 per onorari di avvocato. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - |