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RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL MEDICO PER PRATICHE NON SPERIMENTALI E PRIVE DI RISCONTRO SCIENTIFICO

( Cassazione - Sezione terza civile - Sent. n. 5885/2000 - Presidente F. Sommella - Relatore A. Segreto )

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 17.10.1995 la Commissione medici chirurgici dell'Ordine di Torino avviava un procedimento
disciplinare nei confronti del medico dr. A.D.R., con l'addebito di aver fornito la necessaria copertura,
affinché G.S.S., eseguisse nei confronti di pazienti affetti da patologie oncologiche terminali pratiche
terapeutiche, o asseritamente dichiarate tali, non sperimentate e prive di adeguato riscontro scientifico, a
scopo di lucro.

All'esito l'organo di disciplina infliggeva al dr. D.R. la sanzione della radiazione dall'Albo.

Avverso detta decisione, il dr. D.R. proponeva ricorso alla Commissione Centrale per gli esercenti
professioni sanitarie.

Questa, con decisione depositata l'8.4.1999, rigettava il ricorso.

Riteneva la Commissione che non era contestato in punto di fatto che l'inquisito aveva svolto congiuntamente
ad un soggetto non sanitario un'attività, che per quanto non terapeutica, come accertato in sede penale,
poteva ingenerare nei pazienti il convincimento di un metodo, se non curativo, sicuramente palliativo del
dolore.

Riteneva la Commissione centrale che, a prescindere dalla qualificazione di prestanomismo data al
comportamento del sanitario, il giudice disciplinare aveva inteso sanzionare il rapporto di collaborazione
tra il ricorrente ed un soggetto non medico, tanto più grave perché, come riconosciuto in sede penale ed
invocato dal ricorrente a sua giustificazione, l'attività posta in essere nei confronti degli ammalati non
aveva natura di atto medico per cui, tenuto conto che lo stesso incolpato ammetteva di non avere conoscenze
tecniche del funzionamento dell'apparecchio, il cui utilizzo era riservato al G., non si comprendeva per
quale motivo il ricorrente partecipava a tale attività. Secondo la Commissione era riscontrato anche il fine
di lucro del D.R., per cui attesa la gravità della violazione, risultava commisurata ad essa la sanzione
della radiazione.

Avverso detta decisione proponeva ricorso per Cassazione il D.R.

Resistevano con controricorsi il Ministero della Sanità e l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri
di Torino. Il ricorrente ha presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente vanno esaminati i motivi terzo e quarto del ricorso, attenendo a questioni pregiudiziali.

Con il terzo motivo del ricorso, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3, 24, 35, 41 e 97 Cost..

Ritiene il ricorrente che sanzioni gravi, quali la sospensione o la radiazione, non possono essere affidati
ad una giurisdizione domestica (costituente tra l'altro giurisdizione speciale che a norma dell'art. 102
Cost. e VI disp. transitorie avrebbe dovuto essere soppressa), senza un successivo integrale riesame nel
merito da parte del giudice ordinario, come è previsto dagli ordinamenti della professione di psicologo, di
dottore agronomo, dottore forestale e dei notai.

A parere del ricorrente ciò già costituisce un contrasto con l'art. 3 Cost..

In ogni caso, secondo il ricorrente, l'autodichia in materia disciplinare, prevista dal d.p.r. n. 221/1950
confligge con il diritto di agire in giudizio e con il diritto di difesa (art. 24 Cost.); con il principio
secondo il quale la tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di
impugnazione o per determinate categorie di atti (art. 113 Cost.); con il principio dell'imparzialità o
terzietà del giudice sancito dall'art. 97 Cost..

Pertanto il ricorrente richiede che le S.U. di questa Corte, previa disapplicazione dell'art. 68, c. II,
d.p.r. n. 221/1950 "pronuncino sulla giurisdizione" dichiarando che avverso la decisione della Commissione
centrale è ammessa l'impugnativa davanti al tribunale ordinario, ovvero sollevino questione di illegittimità
costituzionale dell'art. 19 d.l.g.s. cps. n. 233/1946, nella parte in cui preclude al sanitario
l'impugnativa della decisione della Commissione centrale al tribunale ordinario.

2.1. Questa Corte, anzitutto, osserva che sulla natura giurisdizionale della Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie non può esservi dubbio, siccome risultante dalla previsione, nell'art. 19
del d.lg.c.p.s. n. 233/1946, del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art.
362 c.p.c., contro le decisioni di essa; previsione che non poteva essere (e non fu) vanificata dalle
disposizioni di un regolamento, il D.P.R. n. 221 del 1950, specie perché emanato per l'esecuzione di detta
legge (Cass. S.U. 18/04/1988, n. 3032). Anche la successiva giurisprudenza di questa Corte dà per punto
pacifico la qualità di organo giurisdizionale  rivestito dalla commissione centrale (Cass. S.U. 8.1.1993, n.
131; 23.12.1997, n. 13016).

Una volta affermata la natura giurisdizionale delle decisioni di detta commissione, contro le stesse è
ammissibile, a norma dell'art. 111, c. 2°, Cost., il ricorso per cassazione per violazione di legge.

Sennonché la disposizione di cui all'art. 19 d.lg.c.p.s. 13.9.1946, che prevede il ricorso alle sezioni
unite della cassazione, a norma dell'art. 362 c.p.c., è attributiva di competenza limitatamente ai ricorsi
con i quali si pongono questioni di giurisdizione, secondo il principio generale di cui all'art. 374 c.p.c.,
ma non esclude, in difetto di espressa disposizione derogativa (come ad es. art. 56, c. 3°, r.d.l.
27.11.1933 n. 1578, in tema di ordinamento della professione di avvocato), la competenza delle sezioni
semplici per i ricorsi che tale questione non pongono (Cass. S.U. ord. 18.6.1998, n. 611).

Con detto riscorso ex art. 111, c. 2°, Cost. si possono denunziare soltanto le "violazioni di legge", siano
esse violazione di legge sostanziale o violazione di legge processuale.

2.2. Sennonché le questioni attinenti alla giurisdizione che rientrano nella cosiddetta "competenza" delle
S.U., a norma dell'art. 374 c.p.c., sono esclusivamente quelle di cui all'art. 360 n. 1 e 362 c.p.c..

Escluso che nella fattispecie si verta in ipotesi di "conflitti" di cui all'art. 362, c. 2°, c.p.c., i
"motivi attinenti alla giurisdizione", cui si riferiscono gli artt. 360 n. 1 e 362, 1° c., c.p.c., sono
esclusivamente tutti i tipi di vizio della sentenza derivanti da violazione delle regole sulla giurisdizione
e cioè: l'invasione della sfera di discrezionalità della p.a., l'invasione della sfera giurisdizionale del
giudice ordinario o di un giudice speciale, l'erronea declinatoria della giurisdizione, la violazione delle
norme che regolano la giurisdizione nei confronti dello straniero.

Inoltre la deduzione, come motivo di ricorso per Cassazione, di una questione riguardante la giurisdizione
(come per la competenza) non può farsi se non sotto il profilo della violazione delle norme che regolano
tale presupposto (Cass. S.U. 14.10.1977, n. 4369).

2.3. Nella fattispecie non sussiste alcuno dei presupposti suddetti.

Infatti, manca nella fattispecie un provvedimento declinatorio della giurisdizione ovvero di invasione della
giurisdizione del giudice ordinario o speciale.

In altri termini, per poter sollevare la questione di giurisdizione secondo l'interpretazione normativa da
lui propugnata, avrebbe dovuto il ricorrere impugnare non davanti a questa Corte ma davanti al tribunale la
decisione disciplinare, sollevando le questioni di costituzionalità dell'art. 19 del d. lgs. c.p.s. n. 233
del 1946, ovvero di disapplicazione dell'art. 68, c. 2°, d.p.r. n. 221/1950, e, ove il tribunale avesse
declinato la propria giurisdizione, avrebbe potuto proporre regolamento di giurisdizione (Cass. S.U.
9.11.1992, n. 12077), per vizio attinente alla giurisdizione avverso la detta sentenza davanti alle S.U. di
questa Corte, riproponendo le stesse questioni disattese dal giudice di merito.

In altri termini il ricorrente nella fattispecie non censura la decisione della Commissione centrale per
vizio di giurisdizione, ma censura il sistema procedimentale disciplinare e cioè le norme del regolamento
d.p.r. n. 221/1950 (chiedendone la disapplicazione) e l'art. 19 del d. lgs. c.p.s. n. 233 del 1946  
(sollevando questione di legittimità costituzionale), che non permettono l'impugnazione di detta decisione
davanti al tribunale.

Sennonché proprio perché non viene assunta una violazione delle norme sulla giurisdizione contenuta nella
decisione della Commissione centrale, oggetto di questo giudizio, non sussiste nella fattispecie una
questione di cd. "competenza" delle Sezioni Unite.

2.4. Per i motivi predetti, in relazione alle eccezioni di incostituzionalità, sollevate dal ricorrente,
relativamente all'art. 19 del d. lgs. c.p.s. n. 233 del 1946, deve questa Corte osservare che le stesse sono
prive di rilevanza.

Risulta pertanto superfluo rilevare che questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondate le questioni
di legittimità costituzionale, sollevate dal ricorrente, sia con riferimento all'art. 102 Cost. e VI disp.
trans. Cost. (S.U. 6.11.1998, n. 11213), sia con riferimento agli artt. 104  e 97 Cost. (S.U. 7.8.1998, n.
7753), sia con riferimento all'art. 24 Cost., (S.U. 1.3.1988, n. 2153).

3. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3, 24, c. 2°, e 113 Cost..

Assume il ricorrente che è stato violato il principio del contraddittorio, in quanto non gli è stata
comunicata la data dell'adunanza e non gli è stata data l'opportunità di presentare le proprie deduzioni
davanti alla Commissione centrale. Ritiene il ricorrente che erroneamente l'art. 62 d.p.r. n. 221 del 1950
riserva alla discrezionalità della Commissione il concedere l'audizione personale a richiesta del sanitario.

Secondo il ricorrente ciò contrasta con l'art. 3 Cost., tenuto conto che in altri procedimenti disciplinari
(quello relativo agli avvocati) detta comunicazione dell'adunanza è prevista in ogni caso e contrasta,
altresì, con il principio del contraddittorio di cui al 2° c. dell'art. 113 Cost.. Richiede, pertanto, il
ricorrente la disapplicazione degli artt. 59 e 62 d.p.r. n. 221 del 1950, ovvero qualora si ritenesse di non
poter disapplicare dette norme, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 d. lgs. cps. n.
233/1946 nella parte in cui non rende obbligatoria la tempestiva comunicazione al ricorrente della data
dell'adunanza e nella parte in cui non prevede che sia ammesso ad esporre davanti alla commissione le
proprie ragioni.

4. Va, anzitutto, rilevata la manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità
costituzionale.

Infatti il predetto d. lgs. c.p.s. n. 233/1946 nulla prevede in merito "ai ricorsi ed alla procedura davanti
alla Commissione centrale", se non che detta materia deve essere regolamentata con regolamento di esecuzione
da parte del governo (art. 28).

Il regolamento di esecuzione fu approvato con d.p.r. 5.4.1950, n. 221.

Ne consegue che eventuali contrasti con le norme costituzionali indicate, in relazione al procedimento
davanti alla Commissione centrale, non possono riguardare il d. lgs. c.p.s. n. 233/1946, che nulla dice in
proposito se non rimettendo tutto al regolamento di esecuzione successivo.

Ovviamente detto regolamento di esecuzione, emesso dal governo nel 1950, doveva essere conforme ai principi
costituzionali.

Quindi un eventuale contrasto con le norme costituzionali invocate sul punto, non è ipotizzabile nei
confronti dell'atto avente forza di legge costituito del cit. d. lgs. c.p.s., con la conseguenza che la
sollevata eccezione di incostituzionalità di tale atto è manifestamente infondata.

5.1. Detto contrasto potrebbe, in astratto, sussistere con le norme del regolamento. Sennonché, poiché
detto d.p.r. n. 221/1950 ha natura regolamentare, non è suscettibile del sindacato di legittimità della
Corte Costituzionale, essendo quest'ultimo relativo solo alle leggi ed agli atti aventi efficacia di legge,
e pertanto, si sottopone alla verifica del giudice ordinario o speciale, anche sotto il profilo della
verifica della sua legittimità costituzionale (Cass. S.U. 23.12.1997, n. 13016).

5.2. Ritiene questa Corte che gli artt. 59 e 62 d.p.r. n. 221/1950, sospettati di incostituzionalità del
ricorrente, non violino gli artt. 3 e 24 Cost..

Infatti l'art. 59 cit. dispone che il sanitario interessato può richiedere alla Commissione centrale di
essere udito personalmente, mentre l'art. 62 dispone che il segretario dà avviso dell'adunanza della
Commissione.

Risulta dal fascicolo trasmesso dalla Commissione Centrale che il D. R., con telegramma del 17.12.1998, fu
avvisato che la Commissione si sarebbe riunita il 18.1.1999 per esaminare il suo ricorso e che era ammessa
la sua partecipazione e l'assistenza legale. Non risultando che il D. R. avesse richiesto di essere sentito
dalla Commissione, questa non era tenuta a tanto.

5.3. Anzitutto va escluso quanto sostenuto dal ricorrente, secondo cui rientrerebbe nei poteri discrezionali
della Commissione disporre l'audizione del sanitario interessato. Ciò è vero solo nel caso in cui il
sanitario non abbia fatto espressa richiesta di essere sentito, ma il sentire la parte a chiarimenti
costituisca atto di iniziativa della commissione (art. 62, c. 2°, reg.).

Ove invece il sanitario abbia richiesto di essere sentito, sfugge al potere discrezionale della commissione
udirlo o meno, essendo, la stessa obbligata all'audizione.

5.4. Premesso ciò, va rilevato che tale sistema procedimentale non viola l'art. 24 Cost., in quanto
anzitutto l'esercizio del diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 Cost., non comporta che esso debba
necessariamente essere svolto in forma scritta ed orale, risultando tutelato detto diritto anche con la sola
possibilità della difesa scritta (o di quella orale).

In ogni caso nel procedimento in questione è attribuita al sanitario la facoltà di richiedere alla
Commissione di essere sentito personalmente, per cui, se egli non intende esercitale tale facoltà, ciò
dipende da una sua scelta di strategia processuale, che costituisce essa stessa una modalità di difesa.

5.5. Egualmente manifestamente infondata è l'eccezione di incostituzionalità delle norme in questione per
violazione dell'art. 3 Cost., in relazione ad una presunta disparità di regolamentazione tra questo
procedimento e quello in sede disciplinare dinanzi al Consiglio nazionale forense.

Infatti, fatti salvi i principi costituzionalizzati in tema di procedimenti (art. 24 e segg. ed art. 111 e
segg. Cost., nella specie rispettati, come sopra riferito), non è detto che tutti i tipi di procedimenti
debbano avere le stesse formalità, rientrando nei poteri discrezionali del legislatore la valutazione in
ordine all'opportunità delle stesse e delle concrete modalità attuative.

5.6. Priva di fondamento è anche l'eccezione di violazione dell'art. 113, c. 2°, Cost., perché il predetto
regolamento non prevede la possibilità di impugnare davanti ad altro giudice di merito, la decisione della
Commissione centrale, ma solo con il ricorso per Cassazione.

Ribadita la natura giurisdizionale della decisione della Commissione Centrale, va, all'uopo, osservato che
il principio del doppio grado di merito non trova fondamento costituzionale, neppure nel procedimento
disciplinare, rientrando anch'esso nell'ambito delle valutazioni discrezionali del legislatore, come già
rilevato in altri settori dell'ordinamento (Cass. 2.6.1992, n. 6678).

6. Passando ad esaminare nel merito il ricorso, va rilevato che con il primo motivo il ricorrente lamenta la
violazione dell'art. 653 c.p.p. e dell'art. 44 d.p.r. 5.4.1950, n. 221, nonché la nullità della decisione
per difetto di motivazione su punti decisivi della controversia.

Ritiene il ricorrente che, secondo le due citate norme, la sentenza penale che l'abbia prosciolto per
insussistenza del fatto o per non averlo commesso ha efficacia preclusiva dell'azione disciplinare; che
nella fattispecie egli era stato assolto dal Pretore di Torino, con due successive sentenze del 22.1.1988 e
del 27.6.1996, dal reato di concorso in esercizio abusivo della professione sanitaria con il G., sul rilievo
che essi non avevano compiuto alcun atto terapeutico riconducibile all'attività medica in senso stretto,
trattandosi di applicazioni aventi effetti meramente antalgici e che il G. aveva operato quale tecnico sotto
la direzione del dr. D.R., senza abusare del titolo di medico. A parere del ricorrente, quindi, egli non
poteva essere ritenuto responsabile di aver permesso il compimento di atti terapeutici da parte di un non
medico.

Lamenta il ricorrente che la decisione impugnata, capovolgendo l'impostazione della decisione del consiglio
dell'ordine, l'ha ritenuto responsabile per aver compiuto insieme al G. atti che, proprio perché non
terapeutici, denoterebbero un intento sostanzialmente fraudolento del professionista.

Inoltre secondo il ricorrente sussiste l'erroneità di motivazione, allorché si afferma ciò, in quanto, come
provato dalla perizia penale il trattamento non alimentava illusioni, ma aveva effetti benefici nel lenire
il dolore ed è altrettanto un travisamento del fatto affermare che egli non aveva conoscenza del
funzionamento dell'apparecchio del G., in quanto insieme a quest'ultimo aveva scritto numerosi saggi su
detto trattamento e aveva comunicato informazioni anche all'ordine provinciale, come risultava agli atti.

Quanto all'intento di lucro, osserva il ricorrente che solo una piccola parte dei compensi era da lui
percepita.

7.1. Il motivo è infondato e va rigettato.

L'art. 653 c.p.p. statuisce che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata a seguito di
dibattimento, ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento che il fatto
non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso.

Principio analogo emerge dall'art. 44 d.p.r. n. 221/1950. Va, anzitutto, rilevato che la sentenza penale del
22.1.1988 attiene a fatti anteriori al 5.4.1986, e quindi, temporalmente diversi da quelli oggetto di questo
procedimento disciplinare, decorrenti dal dicembre 1990 (pag. 1 della decisione impugnata).

Quanto alla sentenza del 25.6.1996, l'assoluzione del D.R. era stata pronunziata non a norma dell'art. 530,
c. 1, c.p.p., ma a norma del comma secondo di detto articolo ("Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione
anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste...").

Ne consegue che detta sentenza penale non può avere l'efficacia di giudicato, assunta dal ricorrente, nel
procedimento disciplinare, a norma dell'art. 653 c.p.p., poiché detta efficacia attiene solo
all'accertamento positivo dell'insussistenza del fatto (o che l'imputato non l'ha commesso) e non alla
diversa ipotesi assolutoria, che manchi la prova o la stessa sia insufficiente o contraddittoria.

7.2. In ogni caso, nella fattispecie la decisione impugnata, dopo aver dato atto che l'addebito originario
era costituito dall'aver fornito l'originaria copertura, affinché il G. eseguisse nei confronti dei pazienti
affetti da patologie oncologiche terminali pratiche terapeutiche, o asseritamente dichiarate tali, non
sperimentate e prive di riscontro scientifico, a fine di lucro, ha osservato che il fatto che dette pratiche
non avessero carattere terapeutico e che quindi non costituissero esercizio abusivo dell'attività medica da
parte del G., come accertato dal Pretore, non escludeva il carattere della violazione disciplinare a carico
del D.R., per la collaborazione prestata con il G., proprio perché l'attività posta in essere da detto
medico nei confronti dei malati terminali non aveva alcuna natura di atto medico.

Stante detta impostazione, non sussiste alcuna violazione delle norme lamentate. Infatti la Commissione non
ha ritenuto sussistente il fatto di concorso in esercizio abusivo della professione di medico, escluso dal
pretore, poiché l'attività posta in essere dal G. non era terapeutica, ma ha solo sanzionato il rapporto di
collaborazione tra il ricorrente ed il soggetto estraneo alla professione medica, nei confronti di malati
terminali, ritenendo che, proprio perché attività non terapeutica, ma determinata da fini di lucro,
costituiva atteggiamento improntato alla massima leggerezza e superficialità in campo oncologico, che
invece, richiede particolare attenzione e sensibilità per evitare aspettative non giustificate.

8.1. Quanto alla doglianza che la Commissione centrale abbia completamente ribaltato l'impostazione seguita
dall'Ordine provinciale, va a tal fine osservato che certamente anche in materia disciplinare (Cass.
18.5.1994, n. 4866, in tema di procedimento disciplinare a carico dei notai) vige il "principio della
correlazione tra accusa e sentenza", che, per quanto fissato in questi termini in materia penale dall'art.
521 c.p.p., non è altro che la corrispondenza tra il chiesto (in sede disciplinare: la pretesa punitiva per
un determinato fatto) ed il pronunziato, previsto dal codice di rito civile (art. 112 c.p.c.), le cui norme
presiedono al procedimento disciplinare, in quanto compatibili ed in quanto non diversamente disposto.

8.2. Sennonché, a parte il problema che detta mancata corrispondenza in sede penale dà luogo a nullità
rilevabile d'ufficio (art. 522 c.p.c.), mentre in sede disciplinare, detta nullità si converte in motivo di
impugnazione, per cui se non espressamente proposto, non è rilevabile d'ufficio, in ogni caso
l'interpretazione di quale fosse la pretesa punitiva, e quindi il fatto addebitato (come l'interpretazione
di ogni domanda nel procedimento civile) compete al giudice di merito e non è censurabile in sede di
legittimità, se adeguatamente motivata.

Nella fattispecie la commissione centrale ha ritenuto che era stato addebitato al ricorrente in sede di
incolpazione non il prestanomismo in sede di esercizio abusivo di professione, ma il rapporto di
collaborazione con il G. nei confronti dei malati terminali nei termini sopraddetti.

9. Inammissibile è la censura con cui il ricorrente lamenta il vizio   motivazionale in relazione al punto
che il trattamento in questione alimentasse solo illusorie speranze degli ammalati e che egli avesse agito
per fine di lucro, ovvero che egli non conoscesse il funzionamento dell'apparecchiatura del G..

Infatti, come sopra detto, la ricorribilità per Cassazione del provvedimento in questione trova il proprio
fondamento nell'art. 111, 2° c., Cost., per cui le relative censure devono rispettare ben precisi limiti.

L'inosservanza dell'obbligo della motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge, e come tale
è denunciabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111, c. 2°, Cost., quando si traduca in una
mancanza di motivazione stessa (con conseguente nullità della pronunzia per difetto di un requisito di forma
indispensabile), la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in
argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" (cosiddetta motivazione apparente), o fra loro
logicamente incompatibili o obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal
provvedimento in se, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla
sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le  risultanze probatorie (Cass. S.U.
16.5.1992, n. 5888; Cass. S.U. 8.3.1993, n. 2754; Cass. 30.10.1996, n. 8064).

Nella fattispecie la sentenza impugnata motiva dette sue affermazioni, con riferimento sia agli accertamenti
penali che alle stesse affermazioni a discolpa del ricorrente, per cui non sussiste ne mancanza ne apparenza
di motivazione.

10. Quanto alla censura del travisamento del fatto, essa è egualmente inammissibile.

Infatti il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poiché, risolvendosi
in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo
ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile
con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.. (Cass 15.5.1997, n. 4310; Cass. 2.5.1996, n.
4018), davanti alla stessa Commissione centrale nel procedimento penale in questione.

11. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 40 d.p.r. n. 221/1950
nonché la nullità della sentenza per difetto di motivazione in merito alla sanzione irrogata della
radiazione.

Osserva il ricorrente che gli è stata irrogata la più grave delle sanzioni senza una motivazione adeguata e,
segnatamente, senza che siano state considerate la personalità dell'incolpato e le concrete modalità del
fatto.

12.1. Il motivo è infondato e va rigettato.

Infatti nel procedimento disciplinare a carico dell'esercente la professione sanitaria, l'individuazione
della sanzione da irrogare è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice disciplinare, purché dia
conto della sua scelta con adeguata motivazione. La mancata tipizzazione degli illeciti (art. 38 d.p.r. n.
221/1950) comporta che le sanzioni, tipicamente previste (art. 40 d.p.r. n. 221/1950), non siano correlate a
specifiche figure di illeciti commessi, per cui ad una medesima mancanza può corrispondere anche
l'applicazione alternativa di sanzioni di diversa gravità, purché risulti un apprezzamento equo e prudente
del giudice disciplinare, sugli elementi soggettivi ed oggettivi del caso concreto. Nella scelta della
sanzione da applicare, il giudice non è tenuto a seguire l'ordine previsto dall'art. 40 del regolamento, ma
deve soltanto commisurare l'entità effettiva della sanzione alla gravità della mancanza accertata.

12.2. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione relativamente alla sanzione, il giudicante
non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'incolpato, essendo sufficiente
che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione
delle ragioni ritenute di preponderante rilievo (egualmente è stato statuito in sede penale: Cass. pen.
31.3.1994, Spallina).

Pertanto adempie all'obbligo della motivazione la decisione che si richiami, come nella fattispecie, alla
particolare gravità del fatto (nella cui precedente ricostruzione aveva anche individuato l'intento di
lucro), svalutando implicitamente il significato dell'incensuratezza dell'incolpato o altri elementi
relativi alla sua personalità.

-13. Il ricorso va, pertanto, rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali
sostenute dai resistenti e liquidate come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dall'Ordine provinciale dei
medici di Torino, liquidate in L. 393.000 (trecentonovantatremila) oltre L. tremilionicinquecentomila per
onorario di avvocato, e dal Ministero della Sanità, liquidate in L. 20.500 (ventimilacinquecento) oltre L.
tremilioni, per onorario di avvocato.

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