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SCARICHI INDUSTRIALI - DELEGA PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE - RESPONSABILITA' PENALI.

( Cassazione - Sezione Terza Penale  Sent. n. 422/2000 - Presidente D. Avitabile - Relatore A. Postiglione )

FATTO E DIRITTO

Il Pretore di Lucca, Sezione Distaccata di Pietrasanta, con sentenza del 4 dicembre 1998, condannava alla
pena di 40 milioni di ammenda N. D., titolare della Spa Hen aux, esercente attività di lavorazione del
marmo, per uno scarico nel rio Bonazzera oltre i limiti tabellari, in violazione dell'articolo 21, 3° comma
1. 319/76, con l'aggravante della recidiva, come accertato in località Querceta di Svezza il 4 dicembre
1995.

Contro questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, lamentando manifesta illogicità della
motivazione e travisamento del fatto, in quanto sarebbe risultata nel dibattimento la esistenza di una
effettiva delega (anche se non scritta) a favore dello ing. Pino Riccardo per il funzionamento tecnico degli
impianti, compreso quello di depurazione degli scarichi.

I1 ricorso è infondato.

I1 Pretore sul punto, con congrua e corretta motivazione, ha osservato che, nel caso di specie,non si è
trattato di delega di funzioni, ma di non male assegnazione di mansioni tecniche, non risultando per
iscritto la prova di una effettiva delega, con propri poteri decisionali ed autonomia finanziaria, al di
fuori di qualsiasi possibilità di ingerenza della società, ossia dei suoi organi statutari e del legale
rappresentante.

Ha osservato il Pretore che l'autorizzazione era stata chiesta dall'attuale ricorrente, che peraltro era
anche recidivo nel reato contestato.

Trattasi, all'evidenza, di valutazioni di merito incensurabile in sede di legittimità e non è ravvisabile
alcun vizio di travisamento del fatto.

Lo scarico oltre i limiti tabellari nella fognatura è stato accertato con sicurezza, attraverso un corretto
prelievo dei campioni e la regolarità delle analisi, le quali hanno evidenziato valori superiori alla
Tabella per i parametri PH, materiali sedimentabili e materiali in sospensione totali.

Trattasi di scarico di "acque reflue industriali" (o da insediamento produttivo secondo la vecchia dizione
ex 1. 319/76), che la giurisprudenza di questa Corte ha già ritenuto soggetto alla normativa
sull'inquinamento delle acque anche per i profili penali, in un caso analogo (Cass. Sez. III, 11.7.1995, n.
7691, imp. Mariotti, massima n. 202520).

Sulla questione della delega questa Corte ha avuto occasione di precisare gradualmente un orientamento, al
quale si è attenuto il Pretore di Pietrasanta, allorché ne ha respinto l'applicabilità nel caso in esame.

Con la sentenza Sez. III, n. 8116/89, imp. Pomari (e con altre successive, Cass. Sez. III, 15.4.1991, n.
4262, imp. Bartoluzzi;Cass. Sez. III, 8.11.1992, n. 6, imp. Furlano) questa Corte escludeva, in via di
principio, l'ammissibilità della delega nella materia della tutela delle acque dell'inquinamento, traendo
argomenti; dalla mancata previsione legislativa; dalla non delegabilità della responsabilità penale che è
personale; dalla previsione aperta di più possibili soggetti responsabili con la dizione "chiunque effettua
lo scarico", orientata verso la "effettività", ed il possibile concorso di più persone nello stesso reato,
più che in una canalizzazione tipizzata (come avviene nella materia della sicurezza e igiene nei luoghi di
lavoro con le figure distinte del datore di lavoro, dirigente e preposto); dalla finalità pratica della
norma volta ad evitare l'evento dell'inquinamento oltre i limiti legali, possibile solo con l'adozione di
misure tecniche, organizzative, strutturali, economiche tipiche delle decisioni del vertice delle aziende;
dalla natura sostanzialmente pericolosa per la salute e l'ambiente degli insediamenti da cui deriva
l'inquinamento.

A questo orientamento si accompagnava e seguiva un indirizzo giurisprudenziale che, senza negare in via di
principio la possibilità di delega, sottoponeva questa ad una serie di precise e rigide condizioni oggettive
e soggettive atte ad escludere solo in via eccezionale la responsabilità per colpa nel caso concreto (Cass.
Sez. III, 13.3.1987, n. 175762, imp. Berti; Cass. Sez. III, 31.10.1990 n. 14342, imp. Manghi; Cass. Sez.
III, 18.4.1988, n. 180311, imp. Colombo; Cass. Sez. III, 3.5.1996, n. 4422, imp. Altea; Cass. Sez. III,
27.5.1996, n. 5242, imp. Zanoni; Cass. Sez. III, 6.5.1996, n. 1570, imp. Bonaccorsi).

Riteneva, infatti, la Corte, con queste ultime decisioni, che la delega, per poter agire quale scriminante
della penale responsabilità, debba essere accompagnata dalle seguenti condizioni:

a) la natura formale ed espressa, ossia una delega scritta;

b) la natura non occasionale, ma strutturale, nel senso della conformità alle norme statutarie previa
adozione secondo le previa adozione secondo le procedure e da parte degli organi competenti;

c) la specificità, nel senso di un puntuale contenuto;

d) la pubblicità;

e) l'effettivo trasferimento di poteri decisionali in capo al delegato, con l'attribuzione di una completa
autonomia di gestione e con piena e completa disponibilità economica;

f) le dimensioni dell'impresa, tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità;

g) la capacità ed idoneità tecnica del soggetto delegato;

h) l'insussistenza di una richiesta di intervento da parte del delegato;

i) la mancata conoscenza della negligenza o sopravvenuta inidoneità del delegato;

1) che l'inquinamento non derivi da cause strutturali dovute ad omissioni di scelte generali;

m) la natura eccezionale della delega e la necessità di una prova rigorosa della osservanza di tutte le
condizioni sopra indicate.

Alla luce di quanto sopra ritiene la Corte che, anche nelle imprese di grandi dimensioni, nel caso di
delega, sussista sempre la possibile responsabilità (anche del delegante) almeno in due casi: uno oggettivo
(allorché l'inquinamento sia riconducibile a cause strutturali dovute a scelte generali); uno soggettivo
(allorché il dovere generale di controllo, secondo diligenza e prudenza, non sia stato esercitato dal
delegante sull'attività od inattività del delegato).

Questo prudente orientamento giurisprudenziale sembra debba essere ulteriormente confermato nel caso di
specie, anche alla luce della nuova legge 152/99, che prevede lo stesso reato contestato (superamento dei
limiti tabellari per scarichi di acque reflue industriali), con sanzioni penali identiche (arresto e
ammenda, in misura più grave rispetto alla normativa precedente) sia per "chiunque", in via generale,
"effettua" scarichi (art. 59 comma 5), sia "altresì" per il "gestore di impianti di depurazione" (senza
distinzione tra pubblici o privati) che superi gli stessi valori tabellari "nell'effettuazione dello
scarico" dal depuratore (art. 59, comma 6).

Per i gestori di impianti di depurazione la nuova normativa sembra introdurre, sotto il profilo soggettivo,
la previsione di una responsabilità attenuata, solo per "dolo o grave negligenza".

Nel caso in esame, mancando qualsiasi delega valida, come accertato in punto di fatto, il rappresentante
legale risponde, comunque, a titolo di colpa per lo scarico effettuato dall'insediamento e del relativo
depuratore nella fognatura.

Ci si domanda quale sarebbe la soluzione gi ridica nel caso di delega alla luce della nuova normativa.

Un primo problema - che, si ripete, nel caso in esame non è rilevante - riguarda la eventuale illegittimità
costituzionale dell'articolo 59, comma 6 della legge 152/99 per contrasto con gli articoli 2, 3, 9, 32, 41
della Costituzione, in quanto - a parità di condizione oggettiva (scarico oltre i limiti tabellari)_ sembra
distinguere la posizione soggettiva di chi "effettua" lo scarico (rappresentante legale, presidente,
amministratore unico, titolare) rispetto al soggetto che gestisce il depuratore (nell'ipotesi che sia
diverso dal titolare, appartenendo alla stessa struttura produttiva o esterno alla medesima oppure gestore
di fognatura pubblica).

Per non violare il principio di uguaglianza e per evitare danni sostanziali ai valori costituzionali della
salute e dell'ambiente ed assicurare all'attività economica il non contrasto con l'utilità sociale, dovrà
chiarirsi il significato dello avverbio "altresì" ed il significato di "grave negligenza", di cui alla norma
citata.

Questa Corte ha già chiarito che la "grave negligenza", non esclude il dovere oggettivo di predisporre le
misure tecniche preventive in misura adeguata ad evitare il superamento dei limiti legali, in quanto la
colpa ricomprende anche la prudenza e la perizia, sempre necessarie nell'esercizio di una attività da cui
possano derivare pericoli per valori costituzionali, quali la salute e l'ambiente.

La delega eventuale al gestore dell'impianto di depurazione - proprie per l'ipotesi di una responsabilità
soggettiva attenuata di quest'ultimo non potrebbe escludere la penale responsabilità dei titolari della
struttura produttiva nei casi di omessa adozione di misure tecnologiche adeguate nel tipo e modo di
produzione e nella scelta del depuratore idoneo.

Così interpretata la norma, si eviterebbe un conflitto con i principi costituzionali e la possibile delega
al gestore dell'impianto di depurazione non potrebbe essere utilizzata per violare i principi di tutela
delle acque, ancor più rigorosi, introdotti dalla nuova legge 152/99.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

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