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RESPONSABILITA' PENALE - INSUSSISTENZA DI RISCONTRI PROBATORI - RILEVANZA, AI FINI DELL'UTILIZZAZIONE DI
DETERMINATI ELEMENTI, DEL PRINCIPIO DELLA DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO PENALE.

( Cassazione - Sezione Sesta Penale - Sent. n. 3705/2000 - Presidente R. Fulgenzi - Relatore A. S. Agrò )

RITENUTO IN FATTO

1. Chiamata a pronunziarsi a seguito del secondo annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione,
la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, confermava la decisione del Tribunale in punto di
accertamento della responsabilità di G. F. nel reato di commercio continuato di ingenti quantità di eroina e
cocaina.

2. Ricorre il F., il quale, nel primo motivo di impugnazione, osserva come la sentenza si fondi
esclusivamente sulle dichiarazioni del collaborante L. B., mai confermate in dibattimento in quanto il
medesimo ha inteso astenersi dal rispondere. Ricorda che il L. B. era stato citato nel dibattimento di
rinvio in forza del secondo annullamento, pronunziato dalla Cassazione perché si applicasse l'art.513
c.p.p., ma sottolinea che in questa sede non si era proceduto a nuove formali contestazioni al collaborante,
così come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.361 del 1998, pubblicata prima del deposito
della pronunzia impugnata. Chiede quindi che, per questa ragione, si proceda ad un nuovo annullamento con
rinvio .

3. Osserva ancora, sotto un profilo generale e metodologico, che la Cassazione aveva annullato per la prima
volta la sentenza di appello ritenendo accertata la attendibilità intrinseca di L. B.. Questa generica
decisione, tuttavia, doveva ritenersi superata, per le specifiche accuse, dall'evoluzione normativa, tale da
doveressere interpretata nel senso che, dinanzi ad un comportamento reticente del collaborante, non si
potrebbe annettere alle sue dichiarazioni un valore probatorio determinante. Insomma la chiamata in
correità, non confermata in dibattimento, non potrebbe assumere valore primario da supportare con riscontri
e, al più, potrebbe, essa, confortare altri elementi di prova normalmente rilevanti. Non essendosi attenuta
la Corte d'Appello a questi principi, chiede, anche per tale ragione, l'annullamento con rinvio della
sentenza.

4. Censura quindi la sentenza per violazione dell'art.627 commi 2 e 3 c.p.p. Infatti, disattendendo il
pronunziato della Cassazione, si sarebbero posti a riscontro delle dichiarazioni del L. B. proprio quegli
elementi che erano stati ritenuti inidonei dal giudice di legittimità e così in particolare la conoscenza
del F. con il D.B. e il L. B. (il quale aveva indicato le targhe delle automobili in possesso del F. ed
altre circostanze rivelatesi esatte) e un altro processo coinvolgente il ricorrente.

5. Illogicamente comunque sarebbero stati ritenuti validi riscontri esterni la definitiva condanna di F. P.,
l'episodio di Buccinasco la presunta articolazione di un falso alibi.
La condanna del P. sarebbe neutralizzata dalla assoluzione del fratello del F.. L'episodio di Buccinasco
proverebbe semmai l'inattendibilità del dichiarante perché non oggetto delle sue delazioni, nonostante il L.
B., in tesi, ne dovesse essere a conoscenza. L'alibi è stato ritenuto artatamente costruito senza ascoltare
in giudizio il presunto falsificatore, nonostante le reiterate richieste in tal senso. E comunque,
riguardando detto alibi anche M.F., non si capirebbe perché, in questo caso, esso non è stato ritenuto
ostativo alla assoluzione.

6. Con ulteriore motivo si lamenta la violazione di legge in punto di ritenuta aggravante dell'ingente
quantità, la cui esistenza è basata anch'essa sulle dichiarazioni del L.B. prive di riscontro ed anzi sul
punto contraddittorie.

7. Un ultimo motivo riguarda infine la determinazione della pena ed il diniego di attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ravvisandone il carattere assorbente, ritiene la Corte di muovere dalle censure relative all'idoneità dei
riscontri alle dichiarazioni del L. B.. Censure che sono state avanzate sia sotto il profilo della
violazione del vincolo derivante dalla precedente decisione di annullamento con rinvio, sia sotto il profilo
dell'intrinseca inadeguatezza.

2. Ciò peraltro non senza rilevare l'infondatezza dei primi due motivi, concernenti l'inutilizzabilità o
l'illegittima utilizzazione delle dichiarazioni accusatorie.
In primo luogo, infatti e quanto all'inutilizzabilità, la sentenza n.361 del 1998 della Corte
Costituzionale, oggi invocata, si riferisce, a tacere d'altro, all'art.513 c.p.p. "a regime" e non al
disposto dell'art.6 comma 5 L. 7 agosto 1997, n.267, applicabile (ed applicato) nella specie. Inoltre,
seconda censura, una volta legittimamente acquisite al processo, le dichiarazioni del correo, nonostante
l'opposto parere del ricorrente, non sono soggette a regole normative diverse da quelle dettate dall'art.192
c.p.p. e non mutano natura, a seconda se il dichiarante abbia o meno risposto nel dibattimento.

3. L'8 novembre 1995 questa Corte annullava nei confronti dei fratelli G. e M. F. la sentenza del precedente
15 febbraio della Corte d'Appello di Milano, con cui era stata ritenuta la responsabilità dei predetti, in
concorso con F.P., per l'acquisto, in cinque o sei occasioni, di quantitativi di eroina e di cocaina (da 500
gr. A 3 Kg.) dal gruppo D. B. - M.. Droga che era stata materialmente ricevuta dal L. B. e rivenduta nella
zona di Milano, Modena e Desenzano sul Garda tra il primo semestre 1991 e l'aprile 1992.

Nella decisione della Cassazione, ritenuta in via generale l'attendibilità del L. B. e respinte quindi le
censure al riguardo, si osservava che la Corte d'Appello non aveva indicato elementi valutabili come
riscontri esterni. Si ribadiva che a riscontro possono porsi elementi della più diversa natura e
provenienza, anche riferibili a fatti secondari dai quali sia possibile risalire all'oggetto dell'accusa, ma
che in ogni caso tali elementi devono sussistere, devono provenire da fonte diversa del collaborante, e
devono attenere a fatti e non ad analisi argomentazioni di carattere logico.

A tali caratteri, si concludeva, non corrispondono gli elementi che la sentenza proponeva quali riscontri.
"La circostanza che i F. conoscessero il D. B. e il L.B. e frequentassero anche locali comuni non ha un
significato univoco, potendo di per sé avere origini occasionali o spiegarsi comunque con rapporti di
qualunque natura. Non risulta poi che possa ravvisarsi un collegamento neppure indiretto tra i fatti
contestati ad entrambi i F. in questo procedimento e la detenzione di hashish da parte dei solo G., in
concorso con B. R.e S. A., accertata in Buccinasco nell'aprile del 1992. Infatti l'episodio, se può deporre
per l'esistenza di contatti con il mondo del traffico della droga, non presenta riferimenti specifici con
l'attività del gruppo M. - D. B. e in ogni caso non concerne in alcun modo F. M.".

4. I1 compito commesso al giudice di merito (oltre a quello - assolto di raccogliere le dichiarazioni del L.
B. ai sensi dell'art.513 c.p.p , secondo quanto successivamente imposto dalla sentenza 25 settembre 1997)
era dunque quello di reperire validi elementi di riscontro alle affermazioni accusatorie, ferma restando
l'attendibilità del chiamante.

Ciò posto la pronunzia in esame suffraga le accuse del L. B. con l'ausilio di tre elementi:
la condanna definitiva del P.; l'episodio di Buccinasco; il confezionamento di un falso alibi.
Essi vanno considerati partitamente.

5. La condanna definitiva del correo P. rappresenta un dato storico non esaminato dalla decisione a suo
tempo annullata, ma ciononostante il suo richiamo è in contrasto con la sentenza 8 novembre 1995 di questa
Corte.
Tale condanna, infatti, (e ciò risulta dalla sentenza in esame) si fonda proprio su quegli elementi che la
Cassazione, nei confronti del ricorrente, ha ritenuto non costituire valido riscontro. Sicché, a parte la
giusta osservazione, riguardante peraltro l'efficacia probatoria dell'elemento, secondo cui questa condanna
è neutralizzata dalla soluzione (anch'essa definitiva) dell'altro correo M. F., è proprio l'impiego della
circostanza in sé a realizzare un'elusione del comma 3 dell'art.627 c.p.p.

6. Per quanto attiene all'episodio di Buccinasco, osserva la Corte, in ciò concordando con la decisione
impugnata, che la sentenza 8 novembre 1995 non poneva in linea di principio alcuna preclusione al fatto che
la circostanza fosse rivisitata. Ma un simile riesame, in tanto poteva utilmente essere impiegato ai fini
del riscontro, in quanto da esso emergessero fatti storici già non considerati dalla Cassazione, in univoca
connessione con l'oggetto dell'accusa.

Ora la decisione impugnata, dopo aver descritto la vicenda in modo più analitico rispetto a quello in cui la
stessa era già stata esposta nelle precedenti pronunzie, si addentra in una valutazione di dati già
sostanzialmente noti, valorizzando il collegamento del ricorrente al mondo del traffico, con lo spacciatore
B. e quindi anche con l'associazione D. B. - M.. E, pur ricordando a suffragio di tale operazione altra
analoga compiuta dalla stessa Corte di merito in relazione al P., si vale tuttavia ancora una volta di una
correlazione che, in sede di legittimità, era stata ritenuta non significativa perché di natura logica e non
storica. Si tratta in altri termini di osservazioni di mera "compatibilità" per stabilire un legame tra la
detenzione di hashish accertata e le consegne L. B. (il F. era conosciuto all'organizzazione, aveva la
statura per trattare droghe pesanti e simili), osservazioni che sono già state ritenute insufficienti dalla
precedente sentenza della Cassazione. Né va sottaciuto, per quanto riguarda la stessa logicità intrinseca
del nesso, che l'episodio Buccinasco, proprio per collocarsi temporalmente nell'epoca in cui L. B. assume di
aver operato le consegne e proprio perché non ha a protagonista il dichiarante né è stato da lui ricordato,
potrebbe addirittura assumere una valenza opposta a quella conferitagli nella sentenza d'appello.

7. Residua così l'alibi artefatto, posto come ultimo riscontro. E a tal riguardo la Corte, mentre in linea
di principio concorda sull'ipotetica rilevanza di un simile dato (non si tratterebbe di alibi fallito,
circostanza neutra, ma di un riscontro esterno estremamente significativo), non può tuttavia non rilevarne
l'incertezza.

Si tratta di un verbale di un controllo del ricorrente e del fratello, che sarebbe avvenuto ad opera
dell'assistente di PS B. in Gioia Tauro alle ore 20,15 del 29 ottobre 1991 e cioè quella stessa sera in cui
il L.B. assume, con dovizia di particolari, di aver consegnato un chilo di cocaina a G.F.. L'anomalia di
questo verbale (acquisito dal Tribunale dopo che il ricorrente aveva resa nota la circostanza del controllo)
era stata segnalata dal teste P., dirigente del Commissariato all'epoca della trasmissione (ma non a quella
del presunto controllo). Essa anomalia, a detta del dirigente, stava nel fatto che del verbale non si era
trovato l'originale ma una fotocopia, che questa fotocopia era presente solo nel fascicolo di F. G. (e non
anche in quello di F. M.), che il controllo risultava effettuato oltre l'orario di servizio (ore 20,15,
quando il servizio, iniziato alle 14, finiva alle ore 20), che nel verbale non erano stati indicati i
documenti di identificazione dei controllati, che la relazione non risultava né firmata né protocollata né
timbrata. Segnalava ancora il P. che l'assistente B. era stato successivamente arrestato per associazione a
delinquere di stampo mafioso.

I1 numero delle anomalie e la macroscopicità delle stesse (tale da far riflettere sull'inutile grossolanità
dell'artefazione: perché, per es., confezionando un falso, far apparire il controllo in ora anomala?)
venivano peraltro ridimensionati dal teste N., dirigente del commissariato all'epoca del presunto controllo.
I documenti, lui dirigente, in caso di persone conosciute, non venivano richiesti e quindi nemmeno annotati.
Le relazioni non contenenti notizie di reato o confidenziali non passavano dal funzionario e non venivano né
protocollate né timbrate. Le copie delle relazioni venivano inserite in ogni fascicolo dall'archivista. Ogni
buon operatore, peraltro, in caso di controllo, chiedeva informazioni sul controllato, ancorché conosciuto,
alla sala operativa, ove ne restava traccia anche dopo anni. Sulla relazione tale richiesta veniva annotata.
Tale richiesta nella specie mancava.

In base a queste affermazioni (che segnalano in modo difforme "prassi" difformi, prassi comunque in quanto
tali soggette ad eccezioni), ritiene questa Corte che sia irragionevole considerare sicuramente accertato
che il documento sia stato confezionato ex post, come invece ha stabilito la Corte d'Appello. Questa ha
peraltro giustamente riconosciuto che l'autore del verbale non può essere assunto come testimone di un fatto
reato da lui stesso in tesi compiuto e ha dato atto che l'altro agente, che appare come presente al
controllo, non ricorda la circostanza (e quindi non la nega).
Ci si trova in conclusione dinanzi ad un dato incerto, anch'esso inidoneo a porsi quale riscontro alle
accuse del L. B..

8. Il mancato adempimento da parte del giudice di merito del compito a lui commesso, dopo due giudizi di
rinvio, va interpretato come impossibilità di reperire altri elementi di prova che confermino
l'attendibilità delle dichiarazioni del L. B.. Tanto si ricava dalla completa e minuziosa disamina degli
atti compiuta in sede di merito, in cui s'è indagato su ogni circostanza che a tal fine sembrava rilevante.
Indagine che tuttavia ha proposto o elementi inutilizzabili in sé (sentenza P.), o elementi già disattesi
(episodio Buccinasco), o elementi non dotati di certezza (alibi fallito). Ne deriva che la sentenza
impugnata va annullata senza ulteriore rinvio perché il ricorrente non ha commesso il fatto, conclusione che
peraltro è in linea col principio di natura costituzionale in ordine al tempo ragionevole del processo
penale.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il ricorrente non ha commesso il
fatto.

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