WWW.AVVOCATIONWEB.NET |
| FILIAZIONE - AZIONE DI CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA' EX ART. 248 COD. CIV. - NON E' ESPERIBILE DA PARTE DEL PADRE NATURALE PER CONTESTARE LO STATO DI FILIO LEGITTIMO ATTRIBUITO AL BAMBINO NATO DA MADRE CONIUGATA. ( Cassazione - Sezione Prima Civile - Sent. n. 3529/2000 - Presidente G. Olla - Relatore A. Criscuolo ) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 31 luglio 1990 il signor S. M. dichiarò che: Egli aveva avuto una lunga relazione con la signora M. P. (moglie di M. M.) e da tale relazione in data 10 agosto 1989 era nato un figlio, cui era stato imposto il nome di M.; Il bambino aveva assunto lo stato di figlio legittimo dei coniugi M. M. e M. P., con attribuzione del cognome del presunto padre, perché concepito in costanza di matrimonio. Su tali premesse convenne in giudizio davanti al tribunale di Prato i predetti coniugi, nonché l'avv. A. P., nominato curatore speciale del minore M. M., chiedendo che, ai sensi dell'art. 248 c.c., si dichiarasse che M. M. non era il padre del piccolo M., con le statuizioni consequenziali, riservando all'esito del giudizio l'azione diretta ad ottenere il riconoscimento della filiazione naturale per il predetto bambino. I coniugi M. - P. si costituirono, deducendo l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda dell'attore, non legittimato a promuovere l'azione, e contestando il fondamento della domanda stessa. Si costituì inoltre il curatore del minore, il quale fece rilevare che l'azione promossa dal M. non era diretta ad impugnare la validità del matrimonio M.- P. né il contenuto dell'atto di nascita del minore stesso, bensì introduceva elementi d'incertezza circa la paternità naturale, configurandosi quindi come azione di disconoscimento, non spettante però al padre naturale. Né giovava il richiamo all'azione di cui all'art. 248 c.c., perché questa non poteva essere diretta contro la paternità, attaccabile soltanto con l'azione di disconoscimento. Con sentenza depositata 1'8 ottobre 1994 il tribunale di Prato rigettò la domanda del M. e lo condannò al pagamento delle spese giudiziali. Il tribunale osservò che l'azione di contestazione della legittimità (art. 248 c.c.) era diretta ad inficiare gli elementi della legittimità documentati dall'atto di nascita (parto, maternità, identità), mentre la paternità trovava titolo nella presunzione di cui all'art.231 c.c., sicché andava impugnata con l'azione di disconoscimento, non esperibile dal presunto padre naturale. Il M. propose appello e si costituirono per resistere al gravame i signori M. M. e M.P., mentre rimase contumace il curatore del minore. La corte di appello di Firenze, con sentenza n. 1295 depositata il 28 luglio 1997, rigettò l'impugnazione e condannò 1'appellante al pagamento delle spese del grado, considerando: Che l'appello era incentrato sulla lettura "evoluta" dell'art. 248 c.c., il quale avrebbe consentito al (sedicente) padre naturale di contestare lo stato di figlio legittimo, risultante dagli atti dello stato civile; Che la giurisprudenza, tuttavia, ragionatamente era giunta alla conclusione opposta, nel collegamento inevitabile tra l'art. 248 e 1'art. 235 c.c., ponendo in evidenza il carattere residuale della prima norma ed escludendone l'applicabilità nelle ipotesi in cui fosse messa in discussione la paternità, essendo tali ipotesi compiutamente regolate dagli artt. 235 e 244 c.c., in tema di disconoscimento della paternità, con individuazione dei soggetti a ciò abilitati (dai quali era escluso il preteso padre naturale); Che tale principio manifestamente non poneva in contrasto il citato art. 248 con l'art. 30 della Costituzione (sul diritto, spettante ad entrambi i genitori, di mantenere, istruire ed educare i figli, anche nati fuori del matrimonio), trattandosi di scelte discrezionali del legislatore, del tutto compatibili con la norma costituzionale predetta; Che un'eventuale violazione dell'art. 3 della Costituzione, a causa dell'esclusione del preteso padre naturale dalle persone legittimate al disconoscimento di cui all'art. 235 c.c., poteva essere rilevante soltanto nel (diverso) caso in cui il presunto padre avesse agito tempestivamente, ai sensi del medesimo art. 235 c.c., prospettando al riguardo una questione di legittimità costituzionale quale mezzo al fine di sentirsi includere tra i titolari dell'azione di disconoscimento; Che nessun argomento di qualche consistenza era stato addotto dal M. per superare le costanti opzioni interpretative della giurisprudenza di legittimità, condivise dalla corte territoriale. Contro tale sentenza il signor S. M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo illustrato con memoria. I signori M. e P. resistono con controricorso, mentre il curatore speciale del minore non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di cassazione il ricorrente denunzia errata applicazione dell'art. 248 c.c., in relazione all'art. 235 dello stesso codice. La corte di appello avrebbe ritenuto che l'azione proposta dal M. ex art. 248 c.c. fosse un tentativo mascherato di ottenere 1'ammissibilità dell'azione per disconoscimento di paternità, prevista dall'art. 235. In particolare, essa avrebbe qualificato residuale l'azione contemplata dall'art. 248, limitandone la portata a fatti esclusivamente tecnici contenuti nell'atto di nascita e così confermando la lettura "stretta" dello stesso art. 248. Vi sarebbe invece lo spazio per un'altra interpretazione e per una diversa connessione delle norme citate. L'art. 248 c.c. sarebbe stato posto a difesa dello status di figlio legittimo, nel senso di consentire la contestazione della legittimità a "chiunque vi abbia interesse". Ora, essendo venuta meno la restrittiva formulazione dell'articolo come prevista prima della legge n. 151 del 1975, sarebbe possibile per chiunque utilizzare la norma e sarebbe quindi consentito ad esso M. di invocarla per far risultare che il signor M. M. non sarebbe il padre del piccolo M.. Soltanto attraverso tale interpretazione dell'art. 248 c.c. sarebbe consentito al ricorrente l'accesso ai risultati previsti dall'art. 235 c.c., e quindi a proporsi successivamente come il vero padre di M. M.. La corte di appello sarebbe caduta in errore nell'escludere l'esame del citato articolo 235 c.c., limitandosi ad esaminare l'art. 248, indicato dal ricorrente quale strumento di accesso al detto art. 235, laddove una correlazione tra le norme ne consentirebbe una lettura conforme a Costituzione, evitando un contrasto con l'art. 3 di questa, nella parte in cui non sarebbero date uguali possibilità alla madre del bambino, concepito con un terzo estraneo all'interno del matrimonio, e al terzo stesso. Il ricorso non ha fondamento. Come questa corte ha più volte affermato, l'azione prevista dall'art. 248 c.c. riguarda la contestazione di presupposti necessariamente diversi da quello della paternità (Cass., 8 settembre 1995, n. 9463; 20 febbraio 1992, n 2098; 10 gennaio 1989, n 25; 26 gennaio 1988, n. 658; 18 settembre 1986, n. 5661). Ciò in quanto, in presenza di una normativa quale quella contenuta negli artt. 235 e ss. cod. civ., che disciplina organicamente la contestazione di uno dei presupposti della legittimità (la paternità, appunto), non è possibile applicare alla stessa fattispecie anche il menzionato art.248. Invero, a parte il principio generale di ermeneutica legislativa, secondo cui la norma speciale deroga a quella generale, è evidente che, se l'azione ex art. 235 e quella ex art. 248 fossero considerate concorrenti, risulterebbe vanificata ed elusa l'intera regolamentazione normativa dell'azione di disconoscimento della paternità. Per quest'ultima la legge ha stabilito ipotesi tipiche (art. 235 c.c.), termini particolari e legittimazione limitata a soggetti determinati (art. 244 c.c.). L'azione ex art. 248 c.c., invece, spetta a chiunque vi abbia interesse ed è imprescrittibile. Se le due azioni potessero concorrere, le suddette limitazioni oggettive, temporali e soggettive perderebbero ogni significato, essendo sempre possibile porre in discussione la paternità pur dopo la scadenza dei termini per il disconoscimento, e da parte di chiunque con il solo limite (generale) dell'interesse ad agire. Perciò è stato rimarcato il carattere residuale dell'azione ex art. 248 cod. civile: non certo nel senso che essa possa essere esperita quando non sia più possibile proporre altre azioni tipiche, bensì nel senso che essa è proponibile soltanto per le fattispecie in relazione alle quali non sia prevista una a una disciplina organica, la cui esistenza preclude l'applicazione dell'art. 248 citato. Né giova alla tesi del ricorrente il richiamo alla differenza tra il tenore di tale norma nel dettato precedente alla riforma attuata con la legge n 151 del 1975 ed il nuovo testo introdotto con l'art. 99 di detta legge. Se è vero che, nella nuova formulazione, la norma più non reca l'elenco dei casi in cui l'azione di contestazione è esperibile, è vero del pari che non per questo il nuovo testo può ritenersi comprensivo anche del caso in cui si contesta la paternità. Infatti, già in passato si ammetteva (anche dalla prevalente dottrina) il carattere non tassativo dell'elencazione e, ciò malgrado, si escludeva che la norma consentisse la contestazione della paternità. E inoltre l'inapplicabilità dell'art. 248 per tale contestazione non discende dalla formulazione di detta norma, bensì dall'esistenza di un'organica e completa disciplina dell'azione di disconoscimento della paternità (così Cass., n. 9463 del 1995, che richiama Cass., n. 658 del 1988). D'altro canto, seguendo la tesi propugnata dal ricorrente, si giungerebbe a conclusioni inaccettabili sotto un duplice profilo. In primo luogo uno stato di legittimità non più attaccabile, per inerzia o anche per implicita manifestazione di volontà da parte di soggetti tassativamente legittimati, sarebbe messo in discussione da un terzo estraneo, così rendendo incerto e precario uno status personale, cui il legislatore ha voluto assicurare condizioni di stabilità. In secondo luogo persone, decadute dal diritto di far valere il disconoscimento, potrebbero, usufruendo maliziosamente della legittimazione di terzi, conseguire un risultato ormai ad esse precluso, con l' ulteriore incremento del tasso d'instabilità dello status. Quanto, poi, all'argomento, trattato in memoria, secondo cui il legislatore in tema di filiazione avrebbe inteso affermare la prevalenza del favor veritatis sul favor legitimitatis, si deve replicare che una linea di tendenza legislativa può essere utilmente invocata come elemento ermeneutico concorrente in presenza di opzioni interpretative incerte, non già nell'ipotesi in cui la ricognizione sistematica di un complesso normativo conduce ad una conclusione di certezza circa l'inapplicabilità di una norma come l'art. 248 c.c. alla contestazione della paternità. Si vuol dire che, se da una lettura sistematica, che ponga a raffronto le disposizioni in tema di disconoscimento di paternità e l'art. 248, si ricava che la contestazione della paternità non può essere disciplinata da quest'ultima norma (il che emerge con chiarezza dalle considerazioni precedenti), non è consentito all'interprete, per superare tale limite, invocare il favor veritatis, ma occorre prendere atto che il legislatore ha regolato la fattispecie considerata dando prevalenza al favor legitimitatis non sussistendo margini d'incertezza rispetto ai quali il richiarno al suddetto favor potrebbe spiegare una qualche influenza (così Cass, 10 gennaio 1989, n.25, in motivazione). Del resto il favor veritatis non è un valore di rilevanza costituzionale assoluta, da affermarsi comunque, come si evince dall'art. 30, ultimo comma, della Costituzione che, nel demandare al legislatore ordinario il potere di dettare le norme e i limiti per la ricerca della paternità, attribuisce allo stesso legislatore il potere di ricercare un giusto bilanciamento tra esigenze di verità ed esigenze di certezza, in una materia tanto delicata qual è quella degli status personali e familiari. Ne deriva che il rapporto di connessione (o di strumentalità) tra l'azione ex art. 248 e quella ex art. 235, propugnato dal ricorrente, non è ravvisabile, trattandosi di azioni distinte, dirette a far valere situazioni giuridiche diverse Bisogna infine farsi carico di una questione, prospettata dal ricorrente, il quale ipotizza un contrasto tra l'art 235 c.c. e 1'art. 3 della Costituzione; nella parte in cui la prima norma preclude al (presunto) padre naturale la legittimazione all'azione di disconoscimento della paternità. Ma la questione, a parte ogni indagine sulla sua non manifesta infondatezza, è irrilevante nella presente causa. Infatti il M. non ha proposto un'azione di disconoscimento, ma un'azione di contestazione della legittimità ex art. 248 c.c., e non sarebbe consentito sostituire a questa la prima per il principio di cui all'art. 112 cod. proc. civile, essendo stato ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza che, nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione giuridica della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, ma deve rispettare il principio di corrispondenza della pronunzia alla richiesta e non può sostituire d'ufficio una diversa azione rispetto a quella formalmente proposta (cfr, ex multis, Cass., 4 aprile 1997, n. 2922; 2 febbraio 1996, n. 900; 22 giugno 1995, n. 7080; 23 marzo 1995, n. 3370). In conclusione, il ricorso deve essere respinto; e il ricorrente, per il principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei resistenti, liquidate come in dispositivo, mentre nessuna pronuncia sulle spese va emessa nei confronti del curatore del minore, che non ha svolto attività difensiva. PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare ai signori M.e P. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive lire 4.122.900, di cui lire quattro milioni per onorari. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - |