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FILIAZIONE - AZIONE DI CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA' EX ART. 248 COD. CIV. - NON E' ESPERIBILE DA PARTE
DEL PADRE NATURALE PER CONTESTARE LO STATO DI FILIO LEGITTIMO ATTRIBUITO AL BAMBINO NATO DA MADRE CONIUGATA.

( Cassazione - Sezione Prima Civile - Sent. n. 3529/2000 - Presidente  G. Olla - Relatore A. Criscuolo )

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 31 luglio 1990 il signor S. M. dichiarò che:

Egli aveva avuto una lunga relazione con la signora M. P. (moglie di M. M.) e da tale relazione in data 10
agosto 1989 era nato un figlio, cui era stato imposto il nome di M.;

Il bambino aveva assunto lo stato di figlio legittimo dei coniugi M. M. e M. P., con attribuzione del
cognome del presunto padre, perché concepito in costanza di matrimonio.

Su tali premesse convenne in giudizio davanti al tribunale di Prato i predetti coniugi, nonché l'avv. A. P.,
nominato curatore speciale del minore M. M., chiedendo che, ai sensi dell'art. 248 c.c., si dichiarasse che
M. M. non era il padre del piccolo M., con le statuizioni consequenziali, riservando all'esito del giudizio
l'azione diretta ad ottenere il riconoscimento della filiazione naturale per il predetto bambino.

I coniugi M. - P. si costituirono, deducendo l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda
dell'attore, non legittimato a promuovere l'azione, e contestando il fondamento della domanda stessa.

Si costituì inoltre il curatore del minore, il quale fece rilevare che l'azione promossa dal M. non era
diretta ad impugnare la validità del matrimonio M.- P. né il contenuto dell'atto di nascita del minore

stesso, bensì introduceva elementi d'incertezza circa la paternità naturale, configurandosi quindi come
azione di disconoscimento, non spettante però al padre naturale. Né giovava il richiamo all'azione di cui
all'art. 248 c.c., perché questa non poteva essere diretta contro la paternità, attaccabile soltanto con
l'azione di disconoscimento.

Con sentenza depositata 1'8 ottobre 1994 il tribunale di Prato rigettò la domanda del M. e lo condannò al
pagamento delle spese giudiziali.

Il tribunale osservò che l'azione di contestazione della legittimità (art. 248 c.c.) era diretta ad
inficiare gli elementi della legittimità documentati dall'atto di nascita (parto, maternità, identità),
mentre la paternità trovava titolo nella presunzione di cui all'art.231 c.c., sicché andava impugnata con
l'azione di disconoscimento, non esperibile dal presunto padre naturale.

Il M. propose appello e si costituirono per resistere al gravame i signori M. M. e M.P., mentre rimase
contumace il curatore del minore.

La corte di appello di Firenze, con sentenza n. 1295 depositata il 28 luglio 1997, rigettò l'impugnazione e
condannò 1'appellante al pagamento delle spese del grado, considerando:

Che l'appello era incentrato sulla lettura "evoluta" dell'art. 248 c.c., il quale avrebbe consentito al
(sedicente) padre naturale di contestare lo stato di figlio legittimo, risultante dagli atti dello stato
civile;

Che la giurisprudenza, tuttavia, ragionatamente era giunta alla conclusione opposta, nel collegamento
inevitabile tra l'art. 248 e 1'art. 235 c.c., ponendo in evidenza il carattere residuale della prima norma
ed escludendone l'applicabilità nelle ipotesi in cui fosse messa in discussione la paternità, essendo tali
ipotesi compiutamente regolate dagli artt. 235 e 244 c.c., in tema di disconoscimento della paternità, con
individuazione dei soggetti a ciò abilitati (dai quali era escluso il preteso padre naturale);

Che tale principio manifestamente non poneva in contrasto il citato art. 248 con l'art. 30 della
Costituzione (sul diritto, spettante ad entrambi i genitori, di mantenere, istruire ed educare i figli,
anche nati fuori del matrimonio), trattandosi di scelte discrezionali del legislatore, del tutto compatibili
con la norma costituzionale predetta;

Che un'eventuale violazione dell'art. 3 della Costituzione, a causa dell'esclusione del preteso padre
naturale dalle persone legittimate al disconoscimento di cui all'art. 235 c.c., poteva essere rilevante
soltanto nel (diverso) caso in cui il presunto padre avesse agito tempestivamente, ai sensi del medesimo
art. 235 c.c., prospettando al riguardo una questione di legittimità costituzionale quale mezzo al fine di
sentirsi includere tra i titolari dell'azione di disconoscimento;

Che nessun argomento di qualche consistenza era stato addotto dal M. per superare le costanti opzioni
interpretative della giurisprudenza di legittimità, condivise dalla corte territoriale.

Contro tale sentenza il signor S. M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo
illustrato con memoria.

I signori M. e P. resistono con controricorso, mentre il curatore speciale del minore non ha svolto attività
difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico mezzo di cassazione il ricorrente denunzia errata applicazione dell'art. 248 c.c., in relazione
all'art. 235 dello stesso codice.

La corte di appello avrebbe ritenuto che l'azione proposta dal M. ex art. 248 c.c. fosse un tentativo
mascherato di ottenere 1'ammissibilità dell'azione per disconoscimento di paternità, prevista dall'art. 235.
In particolare, essa avrebbe qualificato residuale l'azione contemplata dall'art. 248, limitandone la
portata a fatti esclusivamente tecnici contenuti nell'atto di nascita e così confermando la lettura
"stretta" dello stesso art. 248.

Vi sarebbe invece lo spazio per un'altra interpretazione e per una diversa connessione delle norme citate.

L'art. 248 c.c. sarebbe stato posto a difesa dello status di figlio legittimo, nel senso di consentire la
contestazione della legittimità a "chiunque vi abbia interesse". Ora, essendo venuta meno la restrittiva
formulazione dell'articolo come prevista prima della legge n. 151 del 1975, sarebbe possibile per chiunque
utilizzare la norma e sarebbe quindi consentito ad esso M. di invocarla per far risultare che il signor M.
M. non sarebbe il padre del piccolo M..

Soltanto attraverso tale interpretazione dell'art. 248 c.c. sarebbe consentito al ricorrente l'accesso ai
risultati previsti dall'art. 235 c.c., e quindi a proporsi successivamente come il vero padre di M. M..

La corte di appello sarebbe caduta in errore nell'escludere l'esame del citato articolo 235 c.c.,
limitandosi ad esaminare l'art. 248, indicato dal ricorrente quale strumento di accesso al detto art. 235,
laddove una correlazione tra le norme ne consentirebbe una lettura conforme a Costituzione, evitando un
contrasto con l'art. 3 di questa, nella parte in cui non sarebbero date uguali possibilità alla madre del
bambino, concepito con un terzo estraneo all'interno del matrimonio, e al terzo stesso.

Il ricorso non ha fondamento.

Come questa corte ha più volte affermato, l'azione prevista dall'art. 248 c.c. riguarda la contestazione di
presupposti necessariamente diversi da quello della paternità (Cass., 8 settembre 1995, n. 9463; 20 febbraio
1992, n 2098; 10 gennaio 1989, n 25; 26 gennaio 1988, n. 658; 18 settembre 1986, n. 5661).

Ciò in quanto, in presenza di una normativa quale quella contenuta negli artt. 235 e ss. cod. civ., che
disciplina organicamente la contestazione di uno dei presupposti della legittimità (la paternità, appunto),
non è possibile applicare alla stessa fattispecie anche il menzionato art.248. Invero, a parte il principio
generale di ermeneutica legislativa, secondo cui la norma speciale deroga a quella generale, è evidente che,
se l'azione ex art. 235 e quella ex art. 248 fossero considerate concorrenti, risulterebbe vanificata ed
elusa l'intera regolamentazione normativa dell'azione di disconoscimento della paternità.

Per quest'ultima la legge ha stabilito ipotesi tipiche (art. 235 c.c.), termini particolari e legittimazione
limitata a soggetti determinati (art. 244 c.c.). L'azione ex art. 248 c.c., invece, spetta a chiunque vi
abbia interesse ed è imprescrittibile. Se le due azioni potessero concorrere, le suddette limitazioni
oggettive, temporali e soggettive perderebbero ogni significato, essendo sempre possibile porre in
discussione la paternità pur dopo la scadenza dei termini per il disconoscimento, e da parte di chiunque con
il solo limite (generale) dell'interesse ad agire.

Perciò è stato rimarcato il carattere residuale dell'azione ex art. 248 cod. civile: non certo nel senso che
essa possa essere esperita quando non sia più possibile proporre altre azioni tipiche, bensì nel senso che
essa è proponibile soltanto per le fattispecie in relazione alle quali non sia prevista una a una disciplina
organica, la cui esistenza preclude l'applicazione dell'art. 248 citato.

Né giova alla tesi del ricorrente il richiamo alla differenza tra il tenore di tale norma nel dettato
precedente alla riforma attuata con la legge n 151 del 1975 ed il nuovo testo introdotto con l'art. 99 di
detta legge. Se è vero che, nella nuova formulazione, la norma più non reca l'elenco dei casi in cui
l'azione di contestazione è esperibile, è vero del pari che non per questo il nuovo testo può ritenersi
comprensivo anche del caso in cui si contesta la paternità. Infatti, già in passato si ammetteva (anche
dalla prevalente dottrina) il carattere non tassativo dell'elencazione e, ciò malgrado, si escludeva che la
norma consentisse la contestazione della paternità. E inoltre l'inapplicabilità dell'art. 248 per tale
contestazione non discende dalla formulazione di detta norma, bensì dall'esistenza di un'organica e completa
disciplina dell'azione di disconoscimento della paternità (così Cass., n. 9463 del 1995, che richiama Cass.,
n. 658 del 1988).

D'altro canto, seguendo la tesi propugnata dal ricorrente, si giungerebbe a conclusioni inaccettabili sotto
un duplice profilo. In primo luogo uno stato di legittimità non più attaccabile, per inerzia o anche per
implicita manifestazione di volontà da parte di soggetti tassativamente legittimati, sarebbe messo in
discussione da un terzo estraneo, così rendendo incerto e precario uno status personale, cui il legislatore
ha voluto assicurare condizioni di stabilità. In secondo luogo persone, decadute dal diritto di far valere
il disconoscimento, potrebbero, usufruendo maliziosamente della legittimazione di terzi, conseguire un
risultato ormai ad esse precluso, con l' ulteriore incremento del tasso d'instabilità dello status.

Quanto, poi, all'argomento, trattato in memoria, secondo cui il legislatore in tema di filiazione avrebbe
inteso affermare la prevalenza del favor veritatis sul favor legitimitatis, si deve replicare che una linea
di tendenza legislativa può essere utilmente invocata come elemento ermeneutico concorrente in presenza di
opzioni interpretative incerte, non già nell'ipotesi in cui la ricognizione sistematica di un complesso
normativo conduce ad una conclusione di certezza circa l'inapplicabilità di una norma come l'art. 248 c.c.
alla contestazione della paternità. Si vuol dire che, se da una lettura sistematica, che ponga a raffronto
le disposizioni in tema di disconoscimento di paternità e l'art. 248, si ricava che la contestazione della
paternità non può essere disciplinata da quest'ultima norma (il che emerge con chiarezza dalle
considerazioni precedenti), non è consentito all'interprete, per superare tale limite, invocare il favor
veritatis, ma occorre prendere atto che il legislatore ha regolato la fattispecie considerata dando
prevalenza al favor legitimitatis non sussistendo margini d'incertezza rispetto ai quali il richiarno al
suddetto favor potrebbe spiegare una qualche influenza (così Cass, 10 gennaio 1989, n.25, in motivazione).

Del resto il favor veritatis non è un valore di rilevanza costituzionale assoluta, da affermarsi comunque,
come si evince dall'art. 30, ultimo comma, della Costituzione che, nel demandare al legislatore ordinario il
potere di dettare le norme e i limiti per la ricerca della paternità, attribuisce allo stesso legislatore il
potere di ricercare un giusto bilanciamento tra esigenze di verità ed esigenze di certezza, in una materia
tanto delicata qual è quella degli status personali e familiari.

Ne deriva che il rapporto di connessione (o di strumentalità) tra l'azione ex art. 248 e quella ex art. 235,
propugnato dal ricorrente, non è ravvisabile, trattandosi di azioni distinte, dirette a far valere
situazioni giuridiche diverse

Bisogna infine farsi carico di una questione, prospettata dal ricorrente, il quale ipotizza un contrasto tra
l'art 235 c.c. e 1'art. 3 della Costituzione; nella parte in cui la prima norma preclude al (presunto) padre
naturale la legittimazione all'azione di disconoscimento della paternità.

Ma la questione, a parte ogni indagine sulla sua non manifesta infondatezza, è irrilevante nella presente
causa. Infatti il M. non ha proposto un'azione di disconoscimento, ma un'azione di contestazione della
legittimità ex art. 248 c.c., e non sarebbe consentito sostituire a questa la prima per il principio di cui
all'art. 112 cod. proc. civile, essendo stato ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza che,
nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione giuridica della domanda, il giudice del merito
non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, ma deve rispettare il principio di corrispondenza
della pronunzia alla richiesta e non può sostituire d'ufficio una diversa azione rispetto a quella
formalmente proposta (cfr, ex multis, Cass., 4 aprile 1997, n. 2922; 2 febbraio 1996, n. 900; 22 giugno
1995, n. 7080; 23 marzo 1995, n. 3370).

In conclusione, il ricorso deve essere respinto; e il ricorrente, per il principio della soccombenza, va
condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei resistenti, liquidate come in
dispositivo, mentre nessuna pronuncia sulle spese va emessa nei confronti del curatore del minore, che non
ha svolto attività difensiva.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare ai signori M.e P. le spese del giudizio di
cassazione, che liquida in complessive lire 4.122.900, di cui lire quattro milioni per onorari.

 

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