| RIESAME DI MISURA CAUTELARE - NOTIFICA
DELL'AVVISO PER L'UDIENZA ALL'IMPUTATO O INDAGATO
(Cassazione - Sezioni Unite Penale - Sent. n. 29/2000 - Presidente A.
Vessia - Relatore G. Ferrua)
VICENDA PROCESSUALE
Con decreto 1-7-99 il G.I.P. presso il Tribunale di Lecce convalidò il
sequestro preventivo disposto il 26-O'-99 in via d'urgenza dal Pubblico
Ministero sulle quote del fondo comune di investimento denominato Arca del
valore di L. 105.724.409, intestate a S. L., indagata e detenuta per i reati
previsti dagli artt. 416 bis c.p. e 73, 75 D.P.R.309/90; contestualmente ordinò
il sequestro di tali quote.
L'istanza di riesame avanzata dal difensore della S. venne respinta dal
Tribunale con ordinanza 23-7-99 avverso la quale il medesimo ha ora proposto
ricorso per cassazione deducendo gli infradescritti motivi.
1- Violazione dell'art. 324 c.6 c.p.p. in relazione agli artt. 127 c. 1, 178
c. 1 1ett. c. c.p.p. per omessa notifica dell'avviso dell'udienza camerale
all'indagata, notifica ad essa dovuta anche se la richiesta di riesame era stata
sottoscritta dal solo difensore; conseguente ricorrenza di nullità assoluta.
2 - Violazione dell'art. 321 c.p.p. per essere stato il decreto di sequestro
emesso in assenza dei presupposti di legge: la pertinenza della cosa al reato e
il pericolo nel ritardo.
3 - Motivazione carente, illogica e contraddittoria perché, a fronte di
sequestro preventivo disposto ex art. 321 e segg. c.p.p., il Tribunale aveva
affermato che trattavasi di sequestro a mente dell'art. 12 sexies DL.306/92.
Con memoria 26-2-2000 si è infine sollevata questione di legittimità
costituzionale dell'art. 324 c. 6 c.p.p. - in rapporto agli artt. 3 e 4 della
costituzione - qualora esso fosse inteso nel senso di escludere la necessità
della notifica dell'avviso per l'udienza camerale all'imputato detenuto che non
abbia sottoscritto l'istanza di riesame.
I1 ricorso è stato assegnato alla VI sezione penale della Cassazione ed il
collegio ha segnalato che le Sezioni Unite Penali si erano già pronunciate in
termini contrari ~ alla tesi sostenuta dall'impugnante nel primo motivo, ma che
le considerazioni svolte non fornivano risposta adeguata a tutti i rilievi
formulati nel gravame ed a quelli ulteriori all'uopo prospettati: onde prevenire
eventuali contrasti di giudicato si è ravvisata l'opportunità di un nuovo esame
delle Sezioni Unite alle quali, pertanto, il ricorso è stato rimesso secondo il
dettato dell'art. 618 c.p.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I1 quesito de quo - e cioè se all'imputato o all'indagato che non abbia
sottoscritto l'istanza di riesame avverso un provvedimento di sequestro, essendo
stata l'impugnazione proposta dal di lui difensore, debba o meno essere
notificato l'avviso della data fissata per l'udienza - fu risolto negativamente
dalle S.U. di questa Corte con la sentenza 20-1 1-96 n. 22, imp. D.
A1 proposito venne analizzato il testo del1'art. 324 c. 6 c.p.p il quale,
dopo la precisazione " il procedimento davanti al Tribunale si svolge in camera
di consiglio nelle forme previste dall'art. 127 ", contiene subito una specifica
ed autonoma statuizione in ordine all'avviso, che deve essere " almeno tre
giorni prima .... notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta "; si
pose quindi in luce la diversità tra detta terminologia e quella degli artt. 127
e 309 c.p.p., che fanno riferimento esplicito alla " parte" ed all' " imputato
".
Fu inoltre sottolineato che la disciplina adottata, rispettivamente per il
riesame di una misura cautelare personale e per quello di una reale,
corrispondeva a due distinte esigenze: massima tutela dell'imputato in ogni fase
processuale in cui si controverte della libertà; speditezza e semplificazione
negli altri casi. Né v'era violazione del diritto di difesa regolato in base
alla peculiarità del procedimento, avendo il legislatore, nelle sue
insindacabili scelte, reputato che, nell'ipotesi in cui l'indagato demandi la
proposizione dell'istanza al difensore, sia sufficiente l'avviso a quest'ultimo
il quale terrà informato il suo assistito, che comunque ha sempre diritto ad
intervenire. Infine, non poteva valere la mancata coincidenza tra soggetti
legittimati alla richiesta di riesame nonché al ricorso per cassazione e quelli
legittimati a ricevere l'avviso: il sistema non era contraddittorio o
irragionevole perché volto, appunto, a conciliare celerità del rito e tutela di
coloro che avevano interesse ad evitare il mantenimento del sequestro.
Identiche ragioni furono enunciate, sempre dalle Sezioni Unite, nella
sentenza 20-11-96 n. 23, imp. Bassi + altri, con la quale si negò che l'avviso
dovesse notificarsi alla persona offesa, avente diritto alla restituzione, che
non aveva proposto - né personalmente né mediante difensore - l'istanza di
riesame.
Nel ricorso e nell'ordinanza di rimessione la riportata impostazione è stata
oggetto di critica sotto il profilo del tenore e della ratio dell'art. 324 c.6
c.p.p., quale collocato nel contesto processuale attinente la procedura
camerale.
Valutate le obiezioni mosse, si ritiene che le conclusioni a cui pervennero
queste sezioni siano da modificare ed in particolare che la questione, i cui
estremi sono stati sopra esposti, debba avere una soluzione differente.
Decisive sono le seguenti osservazioni.
Le sentenze citate sono in realtà intervenute nell'ambito di un più ampio
contrasto giurisprudenziale, essendosi sostenuto in taluni precedenti che
l'avviso per l'udienza del riesame di un provvedimento di sequestro spettasse a
chi era legittimato alla richiesta e non solo a chi l'aveva proposta; con
precipuo riguardo all'imputato - o all'indagato - era poi sorto il problema per
cui ora nuovamente si discute.
Secondo quanto sottolineato nelle pronunce D. e B. l'art. 324 c. 6 c.p.p., in
tema di riesame del sequestro preventivo, rinvia all'art. 127 c.p.p. per le
modalità di della libertà; speditezza e semplificazione negli altri casi. Né
v'era violazione del diritto di difesa regolato in base alla peculiarità del
procedimento, avendo il legislatore, nelle sue insindacabili scelte, reputato
che, nell'ipotesi in cui l'indagato demandi la proposizione dell'istanza al
difensore, sia sufficiente l'avviso a quest'ultimo il quale terrà informato il
suo assistito, che comunque ha sempre diritto ad intervenire. Infine, non poteva
valere la mancata coincidenza tra soggetti legittimati alla richiesta di riesame
nonché al ricorso per cassazione e quelli legittimati a ricevere l'avviso: il
sistema non era contraddittorio o irragionevole perché volto, appunto, a
conciliare celerità del rito e tutela di coloro che avevano interesse ad evitare
il mantenimento del sequestro.
Identiche ragioni furono enunciate, sempre dalle Sezioni Unite, nella
sentenza 20-11-96 n. 23, imp. B. + altri, con la quale si negò che l'avviso
dovesse notificarsi alla persona offesa, avente diritto alla restituzione, che
non aveva proposto - né personalmente né mediante difensore - l'istanza di
riesame.
Nel ricorso e nell'ordinanza di rimessione la riportata impostazione è stata
oggetto di critica sotto il profilo del tenore e della ratio dell'art. 324 c.6
c.p.p., quale collocato nel contesto processuale attinente la procedura
camerale.
Valutate le obiezioni mosse, si ritiene che le conclusioni a cui pervennero
queste sezioni siano da modificare ed in particolare che la questione, i cui
estremi sono stati sopra esposti, debba avere una soluzione differente.
Decisive sono le seguenti osservazioni.
Le sentenze citate sono in realtà intervenute nell'ambito di un più ampio
contrasto giurisprudenziale, essendosi sostenuto in taluni precedenti che
l'avviso per l'udienza del riesame di un provvedimento di sequestro spettasse a
chi era legittimato alla richiesta e non solo a chi l'aveva proposta; con
precipuo riguardo all'imputato - o all'indagato - era poi sorto il problema per
cui ora nuovamente si discute.
Secondo quanto sottolineato nelle pronunce D'A. e B. l'art. 324 c. 6 c.p.p.,
in tema di riesame del sequestro preventivo, rinvia all'art. 127 c.p.p. per le
modalità di espletamento dell'udienza camerale e deroga invece a questa norma
per ciò che concerne sia il termine entro il quale l'avviso va comunicato o
notificato, (giorni 3 e non 10), sia i destinatari, tra i quali indica, oltre al
P.M. ed al difensore, unicamente il proponente: la dizione " chi ha proposto "
anziché " chi può proporre " è inequivocabile.
Tanto premesso, è compito dell'interprete stabilire quando possa dirsi
sussistere la condizione dell'avere proposto l'istanza: ribadito che l'art. 324
c. 6 c.p.p. rispetto all'art. 127 c.p.p. sancisce un meno vasto obbligo di
avviso, occorre cioè individuare l'entità della restrizione verificando se essa
comporti l'esclusione tra gli aventi diritto non solo della parte - o della
persona - che non abbia in alcun modo avanzato la domanda di riesame, ma altresì
di quella sostanzialmente istante, che abbia proceduto facendosi rappresentare
da un difensore.
A tal fine si rileva, innanzitutto, che l'art. 324 c. 6 c.p.p. recita " chi
ha proposto ", ma non già " chi ha sottoscritto " il riesame: pertanto una
lettura diretta a far coincidere le due locuzioni contrasterebbe con il testo
legislativo; al contempo va tenuto presente che la suddetta deroga, siccome
opera su un principio a carattere generale in materia di procedimenti camerali,
non può che essere di rigorosa interpretazione ed applicazione.
D'altro canto, il riportato lessico è solo formalmente diverso da quello che
si rinviene negli artt. 127 e 309 c.p.p. ove - in relazione ai destinatari
dell'avviso per 1'udienza camerale - vi è espressa menzione di "parte" ed "
imputato", dovendosi, ad un più approfondito esame, riconoscere una sostanziale
equivalenza di significato tra le varie espressioni.
Il termine " chi ", in luogo di " parte ", di cui all'art. 324 c. 6 c.p.p.
trova spiegazione nella circostanza che il procedimento incidentale per il
riesame di un provvedimento di sequestro può essere instaurato anche da soggetti
che non sono parte processuale in senso tecnico (la persona alla quale le cose
sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla restituzione: art. 322
c.p.p.) ed in codesta ottica esso appare comprensivo delle parole impiegate
nell'art. 127 c.1 c.p.p.: " parti " e " altre persone interessate".
Ad analogo esito conduce il raffronto con l'art. 309 c. 8 c.p.p., posto che
il riferimento a " l'imputato " è conseguenza del fatto che al riesame di una
misura personale non partecipano altri soggetti privati.
Pertanto, se il " chi " congloba in sé il concetto di parte e quindi di
imputato, la deroga all'obbligo dell'avviso rispetto alla previsione degli artt.
127 c.p.p. e 309 c.p.p. è da ravvisarsi esclusivamente nel non avere, né
personalmente né tramite difensore, avanzato l'istanza.
Invero, l'imputato rappresenta comunque la parte privata che ha proposto il
gravame, il quale, anche se proveniente dal difensore, è sempre funzionalmente
indirizzato ad ottenere un risultato positivo per l'assistito:
significativamente l'ant. 571 c. 4 c.p.p. attribuisce all'imputato il diritto di
togliere effetto all'impugnazione del difensore e di converso si è escluso che
questi, se non munito di procura speciale, abbia una simile possibilità neppure
quando il relativo atto sia stato da lui sottoscritto. (Cass. S.U. 2-10-91 n.
00006; Cass. 19-7-96 n. 01084; Cass. 8-2-2000 n. 06636).
A sostegno di una soluzione che ravvisi la qualifica di proponente nel
soggetto cui fa capo l'interesse fatto valere con il mezzo del riesame vi è
altresì il dato che si ricava dal coordinamento tra la norma in questione ed
altre contenute nello stesso art. 324 c.p.p.
Cosi al comma 4 si legge che " chi ha proposto la richiesta ha facoltà di
enunciare nuovi motivi..."; la previsione riguarda di certo anche la persona che
non ha chiesto personalmente il riesame in quanto altrimenti sarebbe precluso
all'imputato aggiungere motivi a quelli del difensore, il che mal si
concilierebbe con il suaccennato potere del primo di incidere, addirittura
radicalmente, sull'atto del secondo: l'identica locuzione " chi ha proposto "
non può avere un altro significato nel comma 6.
A sua volta il c. 7 dell'art. 324 c.p.p. sancisce che si applicano le
disposizioni dell'art. 309 c. 9 c.p.p. secondo cui il giudice decide anche in
base agli elementi addotti nel corso dell'udienza dalle parti e cioè anche
dall'assistito che è il vero interessato, presupponendosi pertanto la di lui
partecipazione diretta: onde rendere effettivo il riconosciuto diritto di
autodifesa si palesa necessaria un attività dell'ufficio destinata alla vocatio
in judicium di tale soggetto, ogniqualvolta il meccanismo per la verifica della
legittimità del sequestro sia stato azionato a tutela della sua posizione.
I1 discorso si sposta, allora, sulla ragione logica da porsi a fondamento
dell'opzione legislativa di cui all'art. 324 c.6 c.p.p.
Orbene, l'avere stabilito che la notifica dell'avviso per l'udienza del
riesame di un provvedimento impositivo di una misura cautelare reale spetti,
oltre che al difensore, solo al proponente l'impugnazione, sostanzialmente
inteso, trova giustificazione nella circostanza che il legittimato, il quale non
abbia in alcun modo invocato la rimozione del vincolo, ha dimostrato di non
avervi un interesse attuale e concreto (il che per l'imputato può accadere, ad
esempio, quando la proprietà o la disponibilità del bene faccia capo a terzi);
al contrario, manca un valido motivo per negare la garanzia a colui che si sia
attivato avvalendosi di un difensore.
In particolare non si comprende perché le esigenze di celerità - già
soddisfatte, in realtà, con l'ampliamento dei casi di notifica mediante consegna
al difensore attuato al c. 2 - sarebbero state privilegiate al punto di fare
escludere dal novero dei destinatari dell'incombente informativo l'imputato non
formalmente istante, mentre una limitazione del genere è insussistente per altri
giudizi incidentali in materia, pur caratterizzati da una cognizione più
ristretta, quali l'appello (previsto dall'art. 322 bis c.p.p. che, con il
richiamo all'art. 310 c.p.p., si riporta all'art. 127 c.p.p.) o la procedura
contro la pronuncia del pubblico ministero sulla domanda di restituzione delle
cose sequestrate (regolato dall'art. 263 ove, del pari, il rinvio all'art. 127
c.p.p. è incondizionato).
Per tutti gli illustrati argomenti deve affermarsi che ai sensi dell'art. 324
c. 6 c.p.p. l'imputato, o l'indagato, ha diritto alla notifica dell'avviso della
data fissata per l'udienza relativa al riesame di un decreto di sequestro anche
quando la proposta richiesta sia stata sottoscritta unicamente dal
difensore.
Nella fattispecie, a fronte di una istanza siffatta, l'avviso non fu
notificato all'indagata, per cui si è verificata violazione della suddetta
norma.
Circa le conseguenze della descritta situazione, si osserva che l'avviso per
l'udienza camerale, costituisce il primo atto finalizzato alla instaurazione del
contraddittorio, consentendo all'interessato di partecipare al giudizio: la sua
omissione determina, con riguardo all'imputato o all'indagato, una nullità
assoluta ed insanabile ex art. 179 c.p.p. del procedimento nonché dell'ordinanza
conclusiva (Cass. S.U. 7-3-96 n. 00040; Cass. 7-5-96 n. 02020; Cass. 17-4-96 n.
01520).
Il provvedimento impugnato va quindi annullato con rinvio al Tribunale di
Lecce il quale procederà a nuovo giudizio nell'osservanza della regola
processuale che si è enunciata; ogni ulteriore censura rimane assorbita.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al
Tribunale di Lecce.
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