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RIESAME DI MISURA CAUTELARE - NOTIFICA DELL'AVVISO PER L'UDIENZA ALL'IMPUTATO O INDAGATO

 

(Cassazione - Sezioni Unite Penale - Sent. n. 29/2000 - Presidente A. Vessia - Relatore G. Ferrua)

VICENDA PROCESSUALE

Con decreto 1-7-99 il G.I.P. presso il Tribunale di Lecce convalidò il sequestro preventivo disposto il 26-O'-99 in via d'urgenza dal Pubblico Ministero sulle quote del fondo comune di investimento denominato Arca del valore di L. 105.724.409, intestate a S. L., indagata e detenuta per i reati previsti dagli artt. 416 bis c.p. e 73, 75 D.P.R.309/90; contestualmente ordinò il sequestro di tali quote.

L'istanza di riesame avanzata dal difensore della S. venne respinta dal Tribunale con ordinanza 23-7-99 avverso la quale il medesimo ha ora proposto ricorso per cassazione deducendo gli infradescritti motivi.

1- Violazione dell'art. 324 c.6 c.p.p. in relazione agli artt. 127 c. 1, 178 c. 1 1ett. c. c.p.p. per omessa notifica dell'avviso dell'udienza camerale all'indagata, notifica ad essa dovuta anche se la richiesta di riesame era stata sottoscritta dal solo difensore; conseguente ricorrenza di nullità assoluta.

2 - Violazione dell'art. 321 c.p.p. per essere stato il decreto di sequestro emesso in assenza dei presupposti di legge: la pertinenza della cosa al reato e il pericolo nel ritardo.

3 - Motivazione carente, illogica e contraddittoria perché, a fronte di sequestro preventivo disposto ex art. 321 e segg. c.p.p., il Tribunale aveva affermato che trattavasi di sequestro a mente dell'art. 12 sexies DL.306/92.

Con memoria 26-2-2000 si è infine sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 324 c. 6 c.p.p. - in rapporto agli artt. 3 e 4 della costituzione - qualora esso fosse inteso nel senso di escludere la necessità della notifica dell'avviso per l'udienza camerale all'imputato detenuto che non abbia sottoscritto l'istanza di riesame.

I1 ricorso è stato assegnato alla VI sezione penale della Cassazione ed il collegio ha segnalato che le Sezioni Unite Penali si erano già pronunciate in termini contrari ~ alla tesi sostenuta dall'impugnante nel primo motivo, ma che le considerazioni svolte non fornivano risposta adeguata a tutti i rilievi formulati nel gravame ed a quelli ulteriori all'uopo prospettati: onde prevenire eventuali contrasti di giudicato si è ravvisata l'opportunità di un nuovo esame delle Sezioni Unite alle quali, pertanto, il ricorso è stato rimesso secondo il dettato dell'art. 618 c.p.p.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I1 quesito de quo - e cioè se all'imputato o all'indagato che non abbia sottoscritto l'istanza di riesame avverso un provvedimento di sequestro, essendo stata l'impugnazione proposta dal di lui difensore, debba o meno essere notificato l'avviso della data fissata per l'udienza - fu risolto negativamente dalle S.U. di questa Corte con la sentenza 20-1 1-96 n. 22, imp. D.

A1 proposito venne analizzato il testo del1'art. 324 c. 6 c.p.p il quale, dopo la precisazione " il procedimento davanti al Tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127 ", contiene subito una specifica ed autonoma statuizione in ordine all'avviso, che deve essere " almeno tre giorni prima .... notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta "; si pose quindi in luce la diversità tra detta terminologia e quella degli artt. 127 e 309 c.p.p., che fanno riferimento esplicito alla " parte" ed all' " imputato ".

Fu inoltre sottolineato che la disciplina adottata, rispettivamente per il riesame di una misura cautelare personale e per quello di una reale, corrispondeva a due distinte esigenze: massima tutela dell'imputato in ogni fase processuale in cui si controverte della libertà; speditezza e semplificazione negli altri casi. Né v'era violazione del diritto di difesa regolato in base alla peculiarità del procedimento, avendo il legislatore, nelle sue insindacabili scelte, reputato che, nell'ipotesi in cui l'indagato demandi la proposizione dell'istanza al difensore, sia sufficiente l'avviso a quest'ultimo il quale terrà informato il suo assistito, che comunque ha sempre diritto ad intervenire. Infine, non poteva valere la mancata coincidenza tra soggetti legittimati alla richiesta di riesame nonché al ricorso per cassazione e quelli legittimati a ricevere l'avviso: il sistema non era contraddittorio o irragionevole perché volto, appunto, a conciliare celerità del rito e tutela di coloro che avevano interesse ad evitare il mantenimento del sequestro.

Identiche ragioni furono enunciate, sempre dalle Sezioni Unite, nella sentenza 20-11-96 n. 23, imp. Bassi + altri, con la quale si negò che l'avviso dovesse notificarsi alla persona offesa, avente diritto alla restituzione, che non aveva proposto - né personalmente né mediante difensore - l'istanza di riesame.

Nel ricorso e nell'ordinanza di rimessione la riportata impostazione è stata oggetto di critica sotto il profilo del tenore e della ratio dell'art. 324 c.6 c.p.p., quale collocato nel contesto processuale attinente la procedura camerale.

Valutate le obiezioni mosse, si ritiene che le conclusioni a cui pervennero queste sezioni siano da modificare ed in particolare che la questione, i cui estremi sono stati sopra esposti, debba avere una soluzione differente.

Decisive sono le seguenti osservazioni.

Le sentenze citate sono in realtà intervenute nell'ambito di un più ampio contrasto giurisprudenziale, essendosi sostenuto in taluni precedenti che l'avviso per l'udienza del riesame di un provvedimento di sequestro spettasse a chi era legittimato alla richiesta e non solo a chi l'aveva proposta; con precipuo riguardo all'imputato - o all'indagato - era poi sorto il problema per cui ora nuovamente si discute.

Secondo quanto sottolineato nelle pronunce D. e B. l'art. 324 c. 6 c.p.p., in tema di riesame del sequestro preventivo, rinvia all'art. 127 c.p.p. per le modalità di della libertà; speditezza e semplificazione negli altri casi. Né v'era violazione del diritto di difesa regolato in base alla peculiarità del procedimento, avendo il legislatore, nelle sue insindacabili scelte, reputato che, nell'ipotesi in cui l'indagato demandi la proposizione dell'istanza al difensore, sia sufficiente l'avviso a quest'ultimo il quale terrà informato il suo assistito, che comunque ha sempre diritto ad intervenire. Infine, non poteva valere la mancata coincidenza tra soggetti legittimati alla richiesta di riesame nonché al ricorso per cassazione e quelli legittimati a ricevere l'avviso: il sistema non era contraddittorio o irragionevole perché volto, appunto, a conciliare celerità del rito e tutela di coloro che avevano interesse ad evitare il mantenimento del sequestro.

Identiche ragioni furono enunciate, sempre dalle Sezioni Unite, nella sentenza 20-11-96 n. 23, imp. B. + altri, con la quale si negò che l'avviso dovesse notificarsi alla persona offesa, avente diritto alla restituzione, che non aveva proposto - né personalmente né mediante difensore - l'istanza di riesame.

Nel ricorso e nell'ordinanza di rimessione la riportata impostazione è stata oggetto di critica sotto il profilo del tenore e della ratio dell'art. 324 c.6 c.p.p., quale collocato nel contesto processuale attinente la procedura camerale.

Valutate le obiezioni mosse, si ritiene che le conclusioni a cui pervennero queste sezioni siano da modificare ed in particolare che la questione, i cui estremi sono stati sopra esposti, debba avere una soluzione differente.

Decisive sono le seguenti osservazioni.

Le sentenze citate sono in realtà intervenute nell'ambito di un più ampio contrasto giurisprudenziale, essendosi sostenuto in taluni precedenti che l'avviso per l'udienza del riesame di un provvedimento di sequestro spettasse a chi era legittimato alla richiesta e non solo a chi l'aveva proposta; con precipuo riguardo all'imputato - o all'indagato - era poi sorto il problema per cui ora nuovamente si discute.

Secondo quanto sottolineato nelle pronunce D'A. e B. l'art. 324 c. 6 c.p.p., in tema di riesame del sequestro preventivo, rinvia all'art. 127 c.p.p. per le modalità di espletamento dell'udienza camerale e deroga invece a questa norma per ciò che concerne sia il termine entro il quale l'avviso va comunicato o notificato, (giorni 3 e non 10), sia i destinatari, tra i quali indica, oltre al P.M. ed al difensore, unicamente il proponente: la dizione " chi ha proposto " anziché " chi può proporre " è inequivocabile.

Tanto premesso, è compito dell'interprete stabilire quando possa dirsi sussistere la condizione dell'avere proposto l'istanza: ribadito che l'art. 324 c. 6 c.p.p. rispetto all'art. 127 c.p.p. sancisce un meno vasto obbligo di avviso, occorre cioè individuare l'entità della restrizione verificando se essa comporti l'esclusione tra gli aventi diritto non solo della parte - o della persona - che non abbia in alcun modo avanzato la domanda di riesame, ma altresì di quella sostanzialmente istante, che abbia proceduto facendosi rappresentare da un difensore.

A tal fine si rileva, innanzitutto, che l'art. 324 c. 6 c.p.p. recita " chi ha proposto ", ma non già " chi ha sottoscritto " il riesame: pertanto una lettura diretta a far coincidere le due locuzioni contrasterebbe con il testo legislativo; al contempo va tenuto presente che la suddetta deroga, siccome opera su un principio a carattere generale in materia di procedimenti camerali, non può che essere di rigorosa interpretazione ed applicazione.

D'altro canto, il riportato lessico è solo formalmente diverso da quello che si rinviene negli artt. 127 e 309 c.p.p. ove - in relazione ai destinatari dell'avviso per 1'udienza camerale - vi è espressa menzione di "parte" ed " imputato", dovendosi, ad un più approfondito esame, riconoscere una sostanziale equivalenza di significato tra le varie espressioni.

Il termine " chi ", in luogo di " parte ", di cui all'art. 324 c. 6 c.p.p. trova spiegazione nella circostanza che il procedimento incidentale per il riesame di un provvedimento di sequestro può essere instaurato anche da soggetti che non sono parte processuale in senso tecnico (la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla restituzione: art. 322 c.p.p.) ed in codesta ottica esso appare comprensivo delle parole impiegate nell'art. 127 c.1 c.p.p.: " parti " e " altre persone interessate".

Ad analogo esito conduce il raffronto con l'art. 309 c. 8 c.p.p., posto che il riferimento a " l'imputato " è conseguenza del fatto che al riesame di una misura personale non partecipano altri soggetti privati.

Pertanto, se il " chi " congloba in sé il concetto di parte e quindi di imputato, la deroga all'obbligo dell'avviso rispetto alla previsione degli artt. 127 c.p.p. e 309 c.p.p. è da ravvisarsi esclusivamente nel non avere, né personalmente né tramite difensore, avanzato l'istanza.

Invero, l'imputato rappresenta comunque la parte privata che ha proposto il gravame, il quale, anche se proveniente dal difensore, è sempre funzionalmente indirizzato ad ottenere un risultato positivo per l'assistito: significativamente l'ant. 571 c. 4 c.p.p. attribuisce all'imputato il diritto di togliere effetto all'impugnazione del difensore e di converso si è escluso che questi, se non munito di procura speciale, abbia una simile possibilità neppure quando il relativo atto sia stato da lui sottoscritto. (Cass. S.U. 2-10-91 n. 00006; Cass. 19-7-96 n. 01084; Cass. 8-2-2000 n. 06636).

A sostegno di una soluzione che ravvisi la qualifica di proponente nel soggetto cui fa capo l'interesse fatto valere con il mezzo del riesame vi è altresì il dato che si ricava dal coordinamento tra la norma in questione ed altre contenute nello stesso art. 324 c.p.p.

Cosi al comma 4 si legge che " chi ha proposto la richiesta ha facoltà di enunciare nuovi motivi..."; la previsione riguarda di certo anche la persona che non ha chiesto personalmente il riesame in quanto altrimenti sarebbe precluso all'imputato aggiungere motivi a quelli del difensore, il che mal si concilierebbe con il suaccennato potere del primo di incidere, addirittura radicalmente, sull'atto del secondo: l'identica locuzione " chi ha proposto " non può avere un altro significato nel comma 6.

A sua volta il c. 7 dell'art. 324 c.p.p. sancisce che si applicano le disposizioni dell'art. 309 c. 9 c.p.p. secondo cui il giudice decide anche in base agli elementi addotti nel corso dell'udienza dalle parti e cioè anche dall'assistito che è il vero interessato, presupponendosi pertanto la di lui partecipazione diretta: onde rendere effettivo il riconosciuto diritto di autodifesa si palesa necessaria un attività dell'ufficio destinata alla vocatio in judicium di tale soggetto, ogniqualvolta il meccanismo per la verifica della legittimità del sequestro sia stato azionato a tutela della sua posizione.

I1 discorso si sposta, allora, sulla ragione logica da porsi a fondamento dell'opzione legislativa di cui all'art. 324 c.6 c.p.p.

Orbene, l'avere stabilito che la notifica dell'avviso per l'udienza del riesame di un provvedimento impositivo di una misura cautelare reale spetti, oltre che al difensore, solo al proponente l'impugnazione, sostanzialmente inteso, trova giustificazione nella circostanza che il legittimato, il quale non abbia in alcun modo invocato la rimozione del vincolo, ha dimostrato di non avervi un interesse attuale e concreto (il che per l'imputato può accadere, ad esempio, quando la proprietà o la disponibilità del bene faccia capo a terzi); al contrario, manca un valido motivo per negare la garanzia a colui che si sia attivato avvalendosi di un difensore.

In particolare non si comprende perché le esigenze di celerità - già soddisfatte, in realtà, con l'ampliamento dei casi di notifica mediante consegna al difensore attuato al c. 2 - sarebbero state privilegiate al punto di fare escludere dal novero dei destinatari dell'incombente informativo l'imputato non formalmente istante, mentre una limitazione del genere è insussistente per altri giudizi incidentali in materia, pur caratterizzati da una cognizione più ristretta, quali l'appello (previsto dall'art. 322 bis c.p.p. che, con il richiamo all'art. 310 c.p.p., si riporta all'art. 127 c.p.p.) o la procedura contro la pronuncia del pubblico ministero sulla domanda di restituzione delle cose sequestrate (regolato dall'art. 263 ove, del pari, il rinvio all'art. 127 c.p.p. è incondizionato).

Per tutti gli illustrati argomenti deve affermarsi che ai sensi dell'art. 324 c. 6 c.p.p. l'imputato, o l'indagato, ha diritto alla notifica dell'avviso della data fissata per l'udienza relativa al riesame di un decreto di sequestro anche quando la proposta richiesta sia stata sottoscritta unicamente dal difensore.

Nella fattispecie, a fronte di una istanza siffatta, l'avviso non fu notificato all'indagata, per cui si è verificata violazione della suddetta norma.

Circa le conseguenze della descritta situazione, si osserva che l'avviso per l'udienza camerale, costituisce il primo atto finalizzato alla instaurazione del contraddittorio, consentendo all'interessato di partecipare al giudizio: la sua omissione determina, con riguardo all'imputato o all'indagato, una nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 c.p.p. del procedimento nonché dell'ordinanza conclusiva (Cass. S.U. 7-3-96 n. 00040; Cass. 7-5-96 n. 02020; Cass. 17-4-96 n. 01520).

Il provvedimento impugnato va quindi annullato con rinvio al Tribunale di Lecce il quale procederà a nuovo giudizio nell'osservanza della regola processuale che si è enunciata; ogni ulteriore censura rimane assorbita.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce.