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ATTI DI LIBIDINE VIOLENTI ART. 521 C. 2° C.P. - FATTISPECIE DI SPECIALE TENUITA' AI SENSI DELL'ART. 609 BIS UC C.P. - INSUSSISTENZA DEL REATO ( Cassazione - Sezione Terza Penale - Sent. n. 2510/2000 - Presidente P. La Cava - Relatore C. Squassoni ) MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 15.4.1998, il Tribunale di Milano ha ritenuto P. F. responsabile del reato previsto dall'art. 521 c° 2 cp (per avere compiuto atti di libidine su tre ragazze, minori degli anni sedici, a lui affidate per ragioni di istruzione e vigilanza essendo professore delle stesse) e lo ha condannato alla pena di anni due, mesi uno di reclusione; la decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano, con la sentenza in epigrafe precisata. Entrambi i Giudici di merito hanno ritenuto attendibile e credibile il racconto accusatorio delle studentesse le quali hanno affermato che, nel corso di una gita scolastica, il P., loro accompagnatore, aveva compiuto atti lascivi nei confronti di tre ragazze. Per l'annullamento della sentenza l'imputato ricorre in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge. In sunto lamenta come i Giudici abbiano disatteso, senza il necessario approfondimento critico, la prospettazione della difesa, secondo cui le accuse delle giovani erano una sorte di "legittima difesa anticipata" una volta appreso che il Professore P. era deciso a segnalare all'Autorità scolastica il non corretto comportamento tenuto dalla scolaresca durante la gita. Rileva che una condotta qualificata come atti di libidine dai Giudici non era tale (secondo l'accusa l'imputato, tra l'altro, avrebbe stretto con i suoi piedi il piede di una alunna); deduce che la fattispecie era da ritenersi di speciale tenuità a sensi e per gli effetti dell'art. 609 bis uc cp; lamenta, infine, difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. Le censure del ricorrente, a parere della Corte, sono parzialmente meritevoli di accoglimento. E' appena il caso di rilevare come, nella ipotesi di eccepito vizio motivazionale, il compito della Corte di legittimità non deve estendersi ad una rinnovata ponderazione delle risultanze istruttorie o della attendibilità delle fonti probatorie; il controllo della Cassazione ha per oggetto solo la motivazione posta dai Giudici a fondamento delle proprie conclusioni ed i parametri utilizzabili sono quelli della completezza delle indagini, della corretta valutazione degli elementi acquisiti e della congruità logica del ragionamento. Tanto premesso, il Collegio rileva come il Tribunale e la Corte di Appello nelle loro sentenze (che, essendo conformi, si integrano a vicenda costituendo un tutto organico) abbiano valutato con rigoroso esame critico il completo materiale istruttorio. Innanzi tutto i Giudici di merito si sono posti il problema della attendibilità del racconto accusatorio delle giovani - intrinsecamente credibile, spontaneo, reiterato nel tempo - ed hanno risposto positivamente indicando gli elementi e gli argomenti dai quali hanno tratto il loro convincimento sul punto. I Giudici hanno preso nella dovuta considerazione la tesi difensiva - secondo cui le accuse erano una ritorsione delle studentesse - e l'hanno puntualmente confutata esplicitando la ragione per la quale fosse inverosimile e priva di qualsiasi riscontro. Pertanto l'iter argomentativo sulla attendibilità delle testimoni e parte lese non presenta vizi motivazionali riscontrabili in questa sede. Per quanto concerne, invece, la rilevata inoffensività della sfera sessuale di una condotta, la censura del ricorrente è fondata. Sul punto deve osservarsi come integri la materialità del delitto previsto dall'art. 521 cp qualunque atto di manomissione del corpo altrui, diverso dalla congiunzione carnale, suscettivo di eccitare o dare sfogo all'istinto sessuale anche in modo non completo e di durata brevissima. Ora l'atto posto in essere dall'imputato, per le modali con cui è avvenuto - non è certo un contatto corporeo tra imputato ed alunna - ed il contesto in cui si è svolto, non costituisce una inequivoca manifestazione dell'istinto sessuale. Di conseguenza la Corte ritiene annullare la sentenza in esame, limitatamente all'episodio in danno di R. R., perché il fatto non sussiste ed eliminare, avendo come referente la sanzione inflitta dai Giudici di merito, la relativa pena inflitta a titolo di continuazione, di giorni venticinque di reclusione. Relativamente alle residue censure, deve rilevarsi come l'imputato, né nei motivi di impugnazione né nelle conclusioni dibattimentali, avesse chiesto che il fatto fosse valutato di lieve entità a sensi dell'art.609 bis uc cp; di conseguenza, i Giudici non erano gravati dall'obbligo di motivare il mancare esercizio del loro potere discrezionale sulla concessione della attenuante speciale. Tuttavia una motivazione, pur indiretta, sul tema si rileva nella parte argomentativa inerente al diniego delle attenuanti generiche non concesse per la obiettiva gravità e reiterazione degli episodi e per la negativa personalità dell'imputato che, per il suo ruolo di educatore, doveva essere particolarmente riguardoso delle giovani a lui affidate. Anche questo apparato motivazionale, relativo alle attenuanti ex art. 62 bis cp, pare al Collegio congruo, sufficiente, corretto e, come tale, incensurabile in sede di legittimità. PER QUESTI MOTIVI 1a Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'episodio in continuazione in danno di R. R., perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena che determina in giorni venticinque di reclusione. Rigetta il ricorso nel resto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - |