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LESIONI PERSONALI COLPOSE - ATTIVITA' SORTIVA (ALLENAMENTO DI KARATE)

(Cassazione - Sezione Quarta Penale - Sent. n. 2286/2000 - Presidente P. Fattori - Relatore R. Galbiati)

FATTO E DIRITTO

1. Il Pretore di Messina procedeva a carico di A. B. per il reato ex art. 590 c.p. per avere per colpa, per
imprudenza e negligenza, quale allievo della palestra di karate "A.I.K.K." cagionato a F. B. una lesione
personale guarita oltre il cinquantesimo giorno.

Il Pretore, a seguito dell'istruttoria dibattimentale svolta, assolveva l'imputato "perché il fatto non
costituisce reato".

2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Messina proponeva impugnazione avverso detta
decisione.

La Corte di merito confermava la sentenza del Pretore, rilevando che il primo giudicante correttamente aveva
applicato, nell'ambito di esercizio dell'attività sportiva, la causa di giustificazione del "consenso
dell'avente diritto" ex art. 50 c.p.. Aggiungeva che risultava, nel caso di specie, che l'incontro di
allenamento tra l'allievo - cintura nera - B. ed il F., allievo cintura bianca, si era svolto secondo le
norme regolamentari dello sport praticato.

In particolare, era stata la parte offesa a volere effettuare un incontro più impegnativo con una persona di
maggiore esperienza.

Ancora, il colpo inferto dall'imputato al F. era costituito da un "calcio circolare" uno dei primi colpi che
in genere veniva insegnato agli allievi e che di regola era facilmente controllabile.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Messina avanzava ricorso per Cassazione, facendo
valere due motivi di doglianza.

A) La motivazione della Corte di merito si palesava erronea, in quanto questa non aveva tenuto conto che le
regole della disciplina sportiva del karate ed il loro rispetto potevano avere rilevanza nell'ambito di
svolgimento di gare effettive e non nel caso di allenamenti compiuti, come nel caso di specie, tra atleti
tra i quali intercorreva un notevole divario tecnico. In tale ipotesi, sarebbe stata opportuna un'attenta
prudenza da parte dell'allievo più esperto nei riguardi dell'avversario principiante e sostanzialmente la
simulazione dei colpi diretti all'altro contendente.

B) La Corte di merito non aveva disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art.
603 comma 2 e 3 per l'assunzione di una prova decisiva (l'acquisizione ed utilizzazione di una perizia
prodotta dal P.G. e a questo consegnata dalla parte offesa) concernente la sussistenza di postumi
invalidanti permanenti a danno del F.

Invero, la dimostrazione di tale circostanza non avrebbe consentito, secondo l'orientamento della Corte di
Cassazione, l'operatività della scriminante del consenso dell'avente diritto.

In conclusione, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio.

4.  Il primo motivo di ricorso si palesa fondato e va accolto.

Giova osservare che la problematica della liceità o meno del comportamento del soggetto nello svolgimento di
attività sportiva è stata oggetto di ampia trattazione in dottrina e con minore frequenza in sede
giurisdizionale.

Principio comunemente seguito è quello di qualificare l'esercizio di attività sportiva come una causa di
giustificazione e cioè di esclusione dell'antigiuridicità in relazione a fatti che di per sé
configurerebbero ipotesi di reato.

Nel tempo, è stato fatto riferimento, pur nell'ambito degli articoli da 50 a 54 c.p., ad ipotesi diverse.

Più frequentemente è stata privilegiata la fattispecie dell'art. 50 c.p. (consenso dell'avente diritto),
delimitando l'esimente ai casi di c.d. "rischio consentito" e cioè strettamente connesso e consequenziale
alla pratica sportiva nel rispetto delle regole di ciascuna.

La difficoltà di applicazione di tale esimente consiste nelle prescrizioni contenute nella norma secondo cui
il consenso deve riguardare diritti disponibili (con riferimento così all'art. 5 c.c., il quale fa divieto
di compiere atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente
dell'integrità fisica): in tal guisa, non sarebbero scriminanti gli atti produttivi di postumi permanenti ed
a maggior ragione la morte.

Di recente, è stato applicato l'art. 51 disciplinante l'esercizio di un diritto, ma tale qualificazione non
consentirebbe l'inclusione nella causa di giustificazione di pratiche sportive non organizzate
ufficialmente.

Appare a questo Collegio maggiormente esaustiva la tesi tradizionale che configura l'esercizio dell'attività
sportiva come causa di giustificazione non codificata, nel senso che il soddisfacimento dell'interesse
generale della collettività a svolgere attività sportiva per il potenziamento fisico di  giovani e meno
giovani, e come tale tutelato dallo Stato, può consentire l'assunzione del rischio della lesione di un
interesse individuale relativo all'integrità fisica (sotto tale profilo, non costituirebbe un limite neppure
il disposto ex art. 5 c.c.).

D'altro canto, la ricorrenza dell'esimente in esame è stata opportunamente circoscritta e condizionata al
rispetto, in principio, delle norme disciplinanti ciascuna attività, richiedendosi altresì all'atleta di
adeguare la propria condotta anche a norme generali di prudenza e diligenza, dovendo la pratica sportiva
essere controllata in ogni momento, e per quanto può essere consentito dalle specifiche finalità
agonistiche, dal senso vigile ed umanitario del rispetto dell'integrità fisica e della vita sia
dell'avversario che di terzi (v. Cass. Sez. II 9.10.1950 - Fabbro).

Anche in epoca recente, la giurisprudenza (v. Cass. Sez. V 30.4.1992 - Lolli; Tribunale Civile di Aosta
21.5.1997 AA/Perucca) ha sottolineato che la scriminante non è più configurabile quando si travalichi il
dovere di lealtà sportiva e si ponga seriamente a repentaglio l'incolumità fisica del partecipante,
esponendolo ad un rischio superiore a quello consentito in quella determinata pratica sportiva ed accettato
dal partecipante medio.   

In altre parole, il fatto lesivo non può mai essere conseguenza di colpi inferti  per dolo o per colpa, nei
casi in cui l'esercizio dello sport divenga solo l'occasione per ledere volontariamente l'avversario ovvero
per l'esplicazione di una violenza eccessiva, ulteriore a quella c.d. "di base" necessaria per lo
svolgimento dello sport.

5. Premessi i principi giuridici da applicarsi nella vicenda in esame, va rilevata, in punto di fatto, che
B.F., a seguito di un incontro di karate in allenamento con A. B. effettuato senza utilizzare mezzi di
protezione (evenienza questa emersa pacificamente nel caso che ci occupa), veniva attinto violentemente al
viso da un calcio sferrato dall'avversario.

In conseguenza del colpo, F. riportava trauma facciale con fratture multiple, che lo costringevano a
sottoporsi ad intervento di chirurgia di maxillo-facciale; secondo le valutazioni contenute nella perizia
medico-legale (proveniente dalla parte offesa) prodotta nel giudizio di appello dal Procuratore Generale,
documentazione non utilizzata dalla Corte di merito, sarebbero residuati postumi invalidanti pari al 13-14%.

Al riguardo, va detto, e sul punto la sentenza appare censurabile per l'erronea interpretazione della
normativa penale e per l'inadeguata motivazione della fattispecie, che l'attività sportiva nel caso di
esibizione-allenamento richiede nel comportamento dei contendenti una maggiore prudenza e cautela per
evitare non necessari pregiudizi fisici all'avversario, e quindi un maggior controllo dell'ardore agonistico
e della forza e velocità dei colpi: a maggior ragione, ciò appare necessario nell'ipotesi di combattenti di
diversa esperienza e capacità e privi dei consueti mezzi di protezione che si utilizzano nelle competenze
agonistiche.

Solo nella ricorrenza di dette condizioni di comportamento può invocare la causa di giustificazione idonea
ad escludere l'antigiuridicità della condotta di per sé penalmente illecita (v. in tal senso, Tribunale
Civile di Roma 4.4.1996 Cesullo/Valtur).

Nelle sentenze di merito di che trattasi, la impostazione giuridica non risulta conforme a tali canoni e gli
elementi sopra evidenziati sono sottovalutati, non adeguatamente approfonditi ed apprezzati nel senso
prospettato.

D'altronde, non vi è alcuna prova che la parte offesa ebbe espressamente, come necessario, consentito
l'eventualità di lesioni eccedenti i limiti della c.d. "violenza di base" dello sport praticato.

6. Il secondo motivo di ricorso si palesa superato in considerazione dell'impostazione giuridica sopra
esposta, per la quale, è comunque irrilevante, ai fini del riconoscimento della causa di giustificazione, la
causazione ad opera dell'imputato di eventuali postumi invalidanti alla vittima.

7. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di Appello di Messina altra
sezione, per un nuovo giudizio.

La Corte di merito, nella nuova delibazione dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto. 

"Nel caso di attività sportiva esplicantesi in esibizione-allenamento, i contendenti debbono usare
particolare prudenza e diligenza per non travalicare i limiti connessi a siffatte modalità di pratica
sportiva, caratterizzata da una minore carica agonistica, da un maggiore controllo delle manifestazioni di
violenza agonistica e della velocità dei colpi, con specifico riferimento alla capacità di esperienza
dell'avversario ed ai mezzi di protezione in concreto utilizzati.

Funzione tipica dell'allenamento-esibizione è essenzialmente, nella disciplina del karate, il reciproco
studio dei colpi e della tecnica sportiva per un complessivo miglioramento e coordinamento dei movimenti
propri della disciplina stessa; per contro, la competizione agonistica è caratterizzata dalla specifica
finalità di dominare l'avversario utilizzando ogni movimento e colpo regolamentare idonei a renderlo
inerte".

PER QUESTI MOTIVI

la Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata, e rinvia per un nuovo giudizio
alla Corte di Appello di Messina altra Sezione.

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