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RESPONSABILITA' CIVILE PER LESIONI DERIVANTI DA ECCESSO COLPOSO NELL'USO LEGITTIMO DI ARMI DA PARTE DI
AGENTI DI POLIZIA

( Cassazione - Sezione Terza Civile - Sent. n. 2091/2000 - Presidente V. Duva - Relatore E. Lupo )

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 30 marzo 1991 N. B. e D. C. in B. convenivano innanzi al Tribunale di
Milano il Ministero dell'interno chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni
subite dal B. a causa di un colpo di arma da fuoco sparato da un agente della polizia di Stato nel corso di
una rapina avvenuta il 20 marzo 1987 in una farmacia di Legnano. In via subordinata gli attori chiedevano la
condanna del Ministero al pagamento di un'indennità ai sensi dell'art. 2045 c.c..

Costituitosi il Ministero convenuto, il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 26 giugno 1995,
accoglieva la domanda principale degli attori e, pertanto, condannava il Ministero dell'interno a pagare, a
titolo di risarcimento dei danni, la somma di L.1.015.579.712 in favore di N. B. e la somma di L. 24.470.000
(di cui L.4.470.000 per minori redditi da lavoro per assistenza al marito e L.20.000.000 per danno da
perdita del rapporto sessuale tra coniugi) in favore di D. C., oltre interessi e spese di lite.

Il Ministero proponeva appello principale e i due attori appello incidentale. La Corte di appello di Milano,
con la sentenza depositata il 17 giugno 1997, confermava la pronunzia di primo grado in ordine alla
responsabilità del Ministero, ritenendo sussistente un eccesso colposo dell'agente di polizia nell'uso
dell'arma nella situazione contingente. In ordine alla liquidazione dei danni, la Corte di appello giudicava
inammissibile perché generica la censura del Ministero, riteneva infondato l'appello del B. tendente ad un
aumento del danno patrimoniale, accoglieva l'appello della C., aumentando a L.30.000.000 il danno da lei
patito per la perdita del rapporto sessuale conseguente all'impotenza provocata al marito.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano il Ministero dell'interno ha proposto ricorso deducendo
tre motivi. N. B. e D. C. B. hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale, sulla base di tre
motivi, ed hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

1.- I due ricorsi vanno riuniti essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art.335 c.p.c.).

2.- Assume priorità logico-giuridica l'esame dei primi due motivi del ricorso principale con cui il
Ministero dell'interno censura l'affermazione, nella sentenza impugnata, della propria responsabilità per la
condotta dell'agente di polizia T..

In particolare, con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli
artt.2044 c.c., 52, 53 e 55 c.p. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.). I1 ricorrente
ritiene che la fattispecie decisa dalla sentenza impugnata andava inquadrata giuridicamente nella legittima
difesa, e non nell'uso legittimo delle armi, con esclusione di qualsiasi eccesso colposo. Come si desume
dalla clausola di riserva con cui inizia l'art.53 c.p., questo trova applicazione solo ove non esplichi
efficacia il precedente art.52. I presupposti della legittima difesa andavano apprezzati con riferimento non
al momento della commissione della rapina, ma a quello successivo, in cui "il rapinatore, invece di
arrendersi, puntava la sua pistola contro l'agente T. trascinando il farmacista preso quale ostaggio". Né è
ravvisabile un eccesso colposo nella condotta dell'agente T., il quale scelse "l'azione più sicura ed
efficace per neutralizzare il pericolo rapinatore: colpirlo alla spalla per disarmarlo".

Vi fu, invece, un comportamento "gravemente imprudente" del B. che, anziché restare a terra, ad un certo
punto alzò la testa dal tavolo dietro cui si trovava nascosto e fu perciò colpito.

Con il secondo motivo il Ministero ricorrente deduce la violazione dell'art.2045 c.c. in relazione
all'art.360 n.3 c.p.c., nonché l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Il ricorrente
osserva che la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere applicabile alla fattispecie l'art.2045 c.c.
relativo allo stato di necessità, essendo stato il danno causato ad un terzo estraneo, mentre sul punto essa
ha mantenuto il "più assoluto silenzio".

I due motivi di ricorso sono infondati.

Va premesso che, secondo la sentenza impugnata, il rapinatore che aveva commesso la rapina in farmacia e che
si stava allontanando quando sopraggiunsero gli agenti della polizia, tenne "un comportamento diretto
esclusivamente a sottrarsi alla cattura, senza voler minimamente attentare alla incolumità fisica dei
presenti pur impugnando a scopo difensivo una pistola"; egli fu colpito dalla pallottola sparata dal
poliziotto (che successivamente attinse anche il cliente della farmacia N. B.) "mentre retrocedeva cercando
altrimenti scampo" e proteggendosi "con il corpo del farmacista dall'attacco portato dall'agente". In tale
situazione la Corte di appello, conformemente al giudice di primo grado, ha ravvisato un eccesso colposo
dell'agente nell'uso dell'arma, ritenendo che, essendo "ben prevedibile il rischio che il colpo d'arma da
fuoco potesse, per qualsiasi motivo, attingere non solo il malvivente ma anche i terzi che incolpevolmente
si trovavano presenti", la condotta dell'agente "avrebbe dovuto essere diretta alla cattura del malvivente
attraverso diverse azioni alternative a quella realizzata, onde evitare inutili rischi all'incolumità fisica
dei presenti".

Nel fatto così ricostruito dal giudice del merito non può ravvisarsi una legittima difesa dell'agente di
polizia, mancando la necessità di difendere un diritto proprio o altrui prevista dall'art.52 c.p., al quale
sostanzialmente rinvia l'art.2044 c.c.. Il rapinatore, infatti, mirava soltanto a sottrarsi alla cattura,
avendo già compiuto la rapina, e non ad aggredire l'agente o le altre persone presenti in farmacia. Per
questa stessa ragione non è ravvisabile lo stato di necessità previsto dall'art.2045 c.c., non essendo stato
il colpo dell'arma da fuoco dell'agente di polizia costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal
pericolo attuale di un danno grave alla persona.

Correttamente è stato, invece, ravvisato l'eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi, avendo l'agente
superato per errore i limiti previsti dall'art.53 c.p., ed in particolare quello dell'essere costretto a
tale uso dalla necessità di vincere una resistenza all'autorità. I requisiti della costrizione e della
necessità presuppongono che vi sia proporzione tra l'interesse che l'adempimento del dovere di ufficio tende
a soddisfare e l'interesse che viene offeso per rendere possibile tale adempimento.

Detta proporzione va esclusa in una situazione in cui la tutela dell'incolumità fisica e della vita delle
persone presenti nella farmacia - beni di cui, secondo la valutazione del giudice del merito, era ben
prevedibile la lesione in caso di uso dell'arma - avrebbe dovuto prevalere sull'interesse alla cattura del
rapinatore ed al recupero della refurtiva.

Per quanto attiene al comportamento "gravemente imprudente" del B., tale fatto costituisce una mera
affermazione del ricorrente, che non precisa da quale prova esso possa trarsi, non risultando in alcun modo
dalla sentenza impugnata.

In conclusione, i due motivi di ricorso presuppongono una ricostruzione del fatto completamente diversa da
quella data dal giudice del merito, alla quale ne viene contrapposta dal ricorrente un'altra, senza però che
siano specificate le ragioni per le quali quella della sentenza impugnata debba ritenersi non corretta.

3.- Con il terzo ed ultimo motivo del ricorso principale il Ministero deduce la violazione dell'art.1227
c.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., osservando che la condotta del B. fu estremamente imprudente (come
rilevato nella esposizione del primo motivo), onde il danno doveva essere diminuito per il concorso del
fatto colposo del danneggiato.

La infondatezza di questo motivo di ricorso deriva da quanto si è già detto in relazione ai precedenti
motivi, ove si è rilevato che la condotta imprudente del B. non si desume dalla sentenza impugnata, ed il
ricorrente non indica da quale prova tale condotta sia dimostrata, prospettando una censura che implica un
riesame degli atti di causa che non è consentito in questa sede di legittimità.

4. - Ritenuto infondato il ricorso principale del Ministero dell'interno, occorre esaminare il ricorso
incidentale dei danneggiati.

Il primo ed il secondo motivo censurano la liquidazione del danno patrimoniale subito dal B.. Questi, con il
primo motivo, deducendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt.2056 e 2697 c.c. e degli artt. l 15
e 61 c.p.c., lamenta che la Corte di appello non abbia liquidato il danno derivantegli dalla perdita del
posto di lavoro part-time, avendo dichiarato inammissibile la prova testimoniale da lui formulata sul fatto
ed avendo ritenuto non provato il nesso di causalità con il fatto per cui è causa, mentre avrebbe potuto sul
punto disporre consulenza tecnica.

Con il secondo motivo il B., deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell'art.1123 c.c. e degli
artt.112 e 115 c.p.c., in relazione all'art.360 n.3 e 5 c.p.c., censura l'operata deduzione del 20%, nella
capitalizzazione del danno per mancato guadagno, per lo scarto tra la vita lavorativa e la vita media,
lamentando che non sia stato considerato l'incremento delle aspettative di vita verificatosi successivamente
alle tabelle del 1922. Censura, altresì, la considerazione, da parte della sentenza impugnata, dei sussidi
ai quali egli avrebbe diritto come invalido civile, osservando che tale fatto, non provato e neanche
allegato da controparte, non risponde a verità.

I due motivi di ricorso sono fondati limitatamente alle censure di seguito precisate.

Va premesso che la sentenza di primo grado ha liquidato il minor reddito di lavoro percepibile dal B. a
causa della inabilità permanente, tenendo conto delle entrate derivantigli dal rapporto di lavoro a orario
limitato iniziato successivamente al fatto per cui è causa. Il B. ha chiesto, con l'appello incidentale, di
aumentare il danno patrimoniale da invalidità permanente in relazione anche alla "cessazione dell'attività
lavorativa part-time" ed alla perdita del relativo reddito. La Corte di appello ha rigettato l'appello
incidentale del B. con una motivazione che sul punto è, per un aspetto, errata e, per altro aspetto,
insufficiente.

La motivazione è errata nella parte in cui è stata ritenuta non provata "l'esistenza di un nesso di
causalità tra la perdita del lavoro part-time ed il dedotto aggravamento delle condizioni fisiche
dell'appellante" B., tenuto conto anche del fatto che era stato confermato dalla Commissione per le
invalidità civili della USL "il precedente riconoscimento del 100 % di invalidità" (onde non poteva essersi
verificato un aggravamento dell'invalidità). Al riguardo di questa parte della motivazione si deve osservare
che assume rilievo il nesso di causalità tra la perdita del lavoro part-time (una volta che questa perdita
sia stata ritenuta provata) e la invalidità conseguente alle lesioni subite dal B., mentre è irrilevante il
fatto che detta invalidità non si sia aggravata nel corso del tempo, potendo la perdita del lavoro (i cui
redditi sono stati considerati dalla sentenza di primo grado come perduranti nel tempo) comunque ricondursi
alle condizioni fisiche in cui l'incidente ha lasciato il danneggiato.

La motivazione della sentenza impugnata è insufficiente nella parte successiva in cui, sempre a sostegno del
rigetto dell'appello del B., si osserva che questi "dovrebbe godere dei sussidi pubblici garantiti dalle
vigenti leggi sull'invalidità civile, sussidi dei quali i giudici di primo grado non hanno tenuto conto".
L'insufficienza della motivazione concerne la prova, il tipo e l'entità dei detti "sussidi pubblici", al
fine di accertare la loro idoneità (sotto l'aspetto giuridico) a diminuire il danno risarcibile e di
renderne possibile, se rilevanti, una quantificazione.

Infondata è, invece, la censura concernente la riduzione del 20 % apportata sulla somma risultante dalla
capitalizzazione della minore retribuzione percepibile dal B. per lo scarto della vita lavorativa in
rapporto alla vita fisica. Tale scarto esprime il fatto che la vita lavorativa ha una durata più breve della
vita fisica, poiché nella vecchiaia di regola non si lavora. Né tale scarto, come sostiene il ricorrente,
può essere eliminato per il fatto che negli anni recenti si è allungata la durata della vita media
dell'uomo. Questa considerazione, al contrario, rende maggiore lo scarto, e cioè la differenza della durata
della vita lavorativa rispetto a quella della vita fisica. Inconsistente è, pertanto, la critica del
ricorrente all'applicazione di detto scarto, che il giudice del merito ha determinato nella misura del 20 %
in relazione all'età del danneggiato.

5. - Il terzo motivo del ricorso incidentale è relativo al danno subito dalla C. in conseguenza della
cessazione dei rapporti sessuali con il marito. La ricorrente, deducendo la violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. in relazione all'art.360 n.3 e 5 c.p.c., lamenta la carenza di
motivazione della sentenza impugnata che non ha indicato i criteri di quantificazione del danno, i quali
vanno espressi anche nel caso di valutazione equitativa.

Il motivo di ricorso è infondato.

La sentenza impugnata ha accolto l'appello della C. relativo alla liquidazione del "danno all'integrità
psico-fisica conseguente alla perdita dei rapporti sessuali per l'impotenza del marito", aumentando l'entità
di tale danno determinato dal giudice di primo grado e liquidandolo equitativamente in L.30 milioni in
relazione alla "età dei coniugi" ed alla "particolarità della situazione creatasi all'interno della coppia
in seguito ai fatti di causa".

La Corte di appello, quindi, ha indicato i criteri seguiti nella liquidazione equitativa del danno
biologico, onde non sussiste la carenza di motivazione lamentata dalla ricorrente per il fatto che non
sarebbero stati "enunciati" i criteri di quantificazione di tale danno. Né nel motivo di ricorso - che si
limita a rilevare la incongruità della somma liquidata -, vengono indicati elementi che il giudice del
merito avrebbe trascurato o comunque criteri che avrebbero comportato una determinazione maggiore del danno.

6.- In conclusione, vanno accolti soltanto i primi due motivi del ricorso incidentale del B., mentre vanno
rigettati il ricorso principale del Ministero ed il motivo del ricorso incidentale relativo al danno subito
dalla C.. La sentenza impugnata va cassata limitatamente alla liquidazione del danno patrimoniale subito dal
B.. Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte di appello di Milano, giudicherà
nuovamente sul motivo dell'appello con cui il B. ha chiesto la riliquidazione del danno patrimoniale tenendo
conto della perdita dell'impiego part-time.

I1 giudice di rinvio si pronunzierà anche sulle spese del giudizio di cassazione nei rapporti tra il B. ed
il Ministero dell'interno. Per quanto riguarda invece i rapporti tra la C. ed il Ministero, che vengono
delimiti con la presente sentenza, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti di
dette spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie i primi due motivi e rigetta il terzo
motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia la causa
ad altra sezione della Corte di appello di Milano, anche per le spese del giudizio di cassazione nei
rapporti tra B. e Ministero dell'interno, compensa le dette spese nei rapporti tra C. e lo stesso Ministero.

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