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LESIONI PERSONALI PROVOCATE DA UN GIOCATORE DI PALLACANESTRO IN DANNO DELL'AVVERSARIO IN FASE DI GIOCO C.D. "FERMO" - SUSSISTENZA DEL REATO DI CUI ALL'ART. 582 C.P. (Cassazione - Sezione Quinta Penale - Sent. n. 1951/2000 - Presidente G. Consoli - Relatore A. Amato) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1) Le due sentenze di merito Nel corso della partita di pallacanestro tra le squadre del Lerici e del Sarzana il giocatore D. R. subiva un colpo alla mandibola che gli procurava "una frattura all'angolo mandibolare destro". Si rese necessario un intervento chirurgico che comportò una incapacità complessiva di attendere alle proprie occupazioni di trenta giorni. Si appurava che in una fase di gioco c.d. "fermo", perché si aspettava una rimessa laterale del pallone, il giocatore R. L. sferrò un pugno all'avversario. Con sentenza del 10 aprile 1997 il Pretore di Sarzana, ritenuto il fatto volontario, condannava R. L. per il delitto di lesioni di cui all'art. 582 c.p. alla pena di mesi due di reclusione, con i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p., oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile D. R. ed al pagamento delle spese processuali. La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 22 settembre 1998, dopo avere escluso il caso fortuito ed avere ritenuto la sussistenza del. dolo, confermava la decisione di primo grado e condannava l'appellante a pagare le maggiori spese processuali ed a rifondere le spese sostenute dalla parte civile. 2) I motivi del ricorso Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione R. L., che deduceva i seguenti motivi di impugnazione: 1) Violazione dell'art. 606 comma 1 1ett. e) c.p.p. in relazione all'art. 192 c.p.p.. Il ricorrente lamentava che fosse stato dato credito ai testimoni dell'accusa piuttosto che a quelli della difesa, che le valutazioni operate dalla Corte di merito non fossero logiche e che vi era stato un vero e proprio travisamento del fatto. 2) Violazione dell'art. 606 comma 1 1ett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 582 e 43 c.p., trattandosi tutto al più di illecito sportivo. Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE 3) La remissione della querela Perveniva a questa Corte un verbale di remissione della querela di D. R. e l'accettazione della remissione dell'imputato R. L. Il reato ritenuto dai giudici di merito non è rimettibile, poiché le lesioni subite dal R. sono guarite in trenta giorni. Per tali ipotesi è prevista la procedibilità di ufficio e, pertanto, la richiesta del ricorrente non è accoglibile. 4) Il vizio di motivazione I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal R. non sono fondati. Con il primo motivo il ricorrente si è lamentato che, nella ricostruzione dei fatti in occasione dei quali il R. subì lesioni, i giudici di merito abbiano prestato maggiore credito ai testimoni indicati dal PM rispetto a quelli proposti dalla difesa, senza una plausibile ragione. Ciò avrebbe comportato una illogicità della motivazione ed un travisamento del fatto con palese violazione dei criteri previsti dall'art. 192 c.p. per una corretta valutazione delle prove. In realtà il ricorrente con l'eccezione del vizio di motivazione ha prospettato una diversa ricostruzione dei fatti, a lui più favorevole, sollecitando la Corte di Cassazione ad una rivalutazione del fatto. Dimentica il ricorrente che la Corte di Cassazione non può rivalutare il materiale probatorio, poiché tale valutazione è demandata, in via esclusiva, ai giudici di merito. Esula, inoltre, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, ripetesi, riservata, in via esclusiva, al giudice di merito (SS.UU. 30 aprile 1997, Dessimone, Cass. Pen 1997, 3327). Non può, quindi, integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (vedi anche Cass. 18 dicembre 1995, Perpiglia, CED Cass. n. 203468). Per espressa volontà del legislatore alla Corte di Cassazione spetta esclusivamente il compito di riscontrare l'esistenza di un logico e coerente apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata e la completezza della motivazione, nel senso che i giudici di merito debbono tenere conto, ai fini della decisione, degli argomenti della difesa ed, in particolare, nel giudizio di secondo grado, dei motivi di appello. Quanto, poi, al dedotto travisamento del fatto è sufficiente rilevare che il travisamento del fatto è un vizio che in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606 lett. e) c.p.p.. L'accertamento di esso richiede, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, della avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di Cassazione possa, a sua volta, desumere, dal testo del provvedimento impugnato, se e come quegli elementi siano stati valutati (così SS.UU. 30 aprile 1997, Dessimone, citata). E' alla luce di tali principi che debbono essere valutati i motivi del ricorso del R.. L'apparato argomentativo che sorregge le decisioni di merito della sentenza impugnata è, in verità articolato e complesso. Il ragionamento dei giudici di merito appare logico, poiché essi, con molta precisione hanno esaminato tutte le testimonianze, ne hanno valutato la attendibilità, hanno affrontato e risolto le singole questioni poste dagli appellanti ed hanno fornito una ricostruzione dei fatti logica e plausibile. Non compete alla Corte di legittimità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, e, tuttavia, è lecito rilevare che le argomentazioni, fondate, peraltro, su indirizzi giurisprudenziali consolidati, appaiono non solo logiche e coerenti con i criteri fissati dal legislatore per una corretta valutazione delle prove, ma anche immuni da interne contraddizioni. Insomma la motivazione che sorregge la decisione impugnata regge senz'altro al vaglio di legittimità. Infine è necessario rilevare che la Corte di Appello di Genova ha tenuto conto dei motivi di appello ed ha vagliato tutte le istanze difensive, riesaminando le questioni sottoposte alla sua attenzione, cosicché non sussiste il dedotto vizio di travisamento del fatto. Non è certo il caso di ripercorrere tutta la motivazione della sentenza impugnata per una puntuale verifica della logicità delle argomentazioni poste a sostegno della decisione. Sarà sufficiente ricordare che la Corte di merito, dopo avere analizzato tutte le testimonianze, ha chiarito che le dichiarazioni della parte lesa - che aveva sostenuto di avere ricevuto un pugno alla mandibola destra dal R. durante una fase di gioco "ferma" in attesa di una rimessa laterale del pallone - erano assai precise ed avevano ricevuto piena conferma dalle deposizioni di S. M., compagno di squadra del R., e di G. A., allenatore del Sarzana, testimonianze che per la precisione, la coerenza e la completezza erano da ritenersi pienamente attendibili. Inoltre - ha spiegato la Corte di merito - tali testimonianze non sono state smentite dalle dichiarazioni dei testimoni indicati dalla difesa, B. E., R. F. e B. A., che, seppur imprecise ed incomplete, hanno confermato "l'impatto" tra i due giocatori, anche se non hanno saputo precisare né con quale parte del corpo - mano o pugno - il R. avesse colpito la parte lesa né dove fosse stato attinto il R. dal colpo infertogli dall'imputato. Infine la Corte di Genova ha rilevato che le deposizioni della parte lesa e dei testimoni ad essa più favorevoli avevano trovato un riscontro obiettivo nella natura e nella ubicazione delle lesioni subite dal R. - frattura dell'angolo mandibolare destro -. Trattasi come già si è notato, di una ricostruzione dei fatti fondata su argomenti logici ed esaurienti frutto di un buon governo dei criteri di valutazione delle prove. La motivazione della decisione impugnata non presenta contraddizioni desumibili dal testo stesso. La denunciata manifesta illogicità della motivazione è, pertanto, infondata. E' rimasto, quindi, provato - e ritenuto dai giudici di merito - che nel corso di una partita di pallacanestro e, precisamente, mentre si era in attesa di una rimessa laterale del pallone, i due giocatori - R. e R. - stavano tentando di posizionarsi nel modo migliore, per essere pronti a ricevere il lancio del pallone, ed anche di contrastarsi reciprocamente, per impedire che l'avversario fosse in condizioni di ricevere il pallone. E' in tale fase che il R., che si trovava alle spalle del R., colpì con un pugno la mandibola destra dell'avversario. Il gesto del R. costituì forse una reazione ad un gomito del R. appoggiato sul suo corpo, come ha riferito il teste G.. 5) L'assenza di cause di giustificazione Se tale è la ricostruzione della vicenda infondato è pure il secondo motivo di gravame. E' noto che sia la dottrina che la giurisprudenza hanno da tempo individuato nella attività sportiva o meglio nell'esercizio della c.d. violenza sportiva una scriminante dei fatti lesivi che tale violenza possa cagionare. Il problema, assai rilevante nell'esercizio del pugilato, è peraltro presente in molti altri sport, singoli o di squadra, che richiedano una notevole carica agonistica, il compimento di movimenti rapidi, per i quali non è sempre possibile garantire il massimo controllo, ed un contrasto anche fisico tra i partecipanti al gioco. E' stata, quindi, costruita, un po' alla volta, la categoria dei c.d. "illeciti sportivi" nella quale rientrano tutti quei comportamenti, che, pur potendo talvolta costituire infrazione alle regole del gioco comportanti penalizzazioni. per il giocatore e/o per la sua squadra, non sono penalmente perseguibili, perché non superano la c.d. soglia di "rischio consentito" nell'esercizio di quella specifica attività sportiva. Soltanto il superamento di tale soglia, che ovviamente varia a seconda dello sport e della maggiore o minore carica di "violenza sportiva" richiesta per il suo esercizio, renderebbe i comportamenti lesivi perseguibili penalmente a titolo di dolo o di colpa. Molto si è discusso in dottrina ed in giurisprudenza se una tale ipotesi scriminante dovesse essere inquadrata nel paradigma del consenso dell'avente diritto - art. 50 c.p. - o se, invece, si dovesse parlare di una causa di giustificazione non codificata. La soluzione del problema non è semplice, perché se è vero che una parte della giurisprudenza parla esplicitamente di consenso dell'avente diritto (vedi per es. Cass, Sez. V n. 9627 in data 8 ottobre 1992) non può non considerarsi che riesce davvero difficile riportare la causa di non punibilità di un evento lesivo verificatosi nel corso di una manifestazione sportiva nell'ambito di una causa di giustificazione tipica come quella di cui all'art. 50 c.p. senza forzare il limite normativo della tutela di un bene per principio indisponibile quale è appunto quello alla vita o all'integrità fisica. Secondo una parte della dottrina, più correttamente, l'indagine dell'interprete dovrebbe riguardare una fase precedente, poiché il limite della punibilità dei fatti in esame andrebbe ricercato negli elementi costitutivi della fattispecie e nell'incidenza del caso fortuito. Si vuole dire cioè che per ogni competizione sportiva sono dettate prescrizioni tecniche che lasciano intendere come nel rispetto delle regole del gioco la legge presume il fortuito per l'eventuale verificarsi di una disgrazia. Il fortuito, come è noto, resta fuori dello schema delle cause di giustificazione perché incide sul rapporto di causalità. Pur essendo le due tesi indicate supportate da validi argomenti sembra, però, preferibile ritenere che quella in esame costituisca una causa di giustificazione atipica o meglio non codificata che trova la sua ragione di essere nel fatto che la competizione sportiva è non solo ammessa, ed anzi incoraggiata per gli effetti positivi che svolge sulle condizioni fisiche della popolazione, dalla legge e dallo Stato, ma è anzi ritenuta dalla coscienza sociale come una attività assai positiva per l'armonico sviluppo della intera comunità. Ciò significa che viene a mancare nel comportamento dello sportivo, che, pur rispettoso delle regole del gioco, cagioni un evento lesivo ad un avversario, quella antigiuridicità che legittima la pretesa punitiva dello Stato e la inflizione di una sanzione. Insomma l'azione che cagiona l'evento non contrasta affatto con gli interessi della comunità, ma anzi, come si è già detto, contribuisce a raggiungerli. Questo è il fondamento della non punibilità dei comportamenti considerati, che è esattamente identico, a ben riflettere, a quello delle cause di giustificazione codificate - assenza della antigiuridicità per mancanza del danno sociale Ecco allora che in virtù di un procedimento di interpretazione analogica, resa possibile dal fatto che essa è in bonam partem, è possibile individuare delle cause di giustificazione non codificate, tra le quali di certo rientra, per tutte le ragioni già esposte l'esercizio della attività sportiva. Non è sempre agevole individuare i comportamenti scriminati dalla causa di giustificazione considerata. Neppure è facile stabilire quale sia la soglia del c.d. "rischio consentito" per ciascuna disciplina sportiva. Trattasi in realtà di questioni prevalentemente di fatto la cui soluzione compete ai giudici di merito (così Cass. Sez. V 8 ottobre 1992 n. 9627 citata). Possono tuttavia essere individuati dei criteri generali dei quali è necessario tenere conto. Non vi può essere alcun dubbio, infatti, che molte competizioni sportive, e tra esse anche il gioco della pallacanestro, richiedano oltre che abilità specifica anche prontezza di riflessi, vigore fisico, rapidi movimenti e capacità di contrastare l'avversario. Il gioco consiste, infatti, nell'acquisire e mantenere il possesso della palla, impedire che gli avversari se ne impossessino, muovere rapidamente verso il canestro avversario e tentare, spesso in posizioni acrobatiche, di mandare la palla nel canestro. E' allora evidente che oltre alla abilità nel controllo della palla, di sicuro predominante nel gioco in questione, è necessaria una prestanza fisica, una carica agonistica rilevante, tenuto conto della notevole velocità del gioco, ed una notevole rapidità di esecuzione dei vari movimenti del corpo in situazione statica o di corsa. In tali condizioni, specialmente se si considera che questo gioco viene praticato da persone di notevole statura fisica - sovente vicina ai due metri di altezza - e, quindi, di peso considerevole, non è possibile escludere anche il casuale scontro fisico tra giocatori avversari ed il prodursi di conseguenti eventi lesivi. Il giocatore autore dell'evento lesivo, che sia stato però rispettoso delle regole del gioco, del dovere di lealtà nei confronti dell'avversario e della integrità fisica di costui certamente non sarà perseguibile penalmente perché non può dirsi superata, in siffatta situazione, la soglia del "rischio consentito" (vedi Cass. Sez. V, Nasuti, 2 maggio 1993). Talvolta, poi, si possono verificare violazioni involontarie delle norme regolamentari del gioco dovute essenzialmente alla foga agonistica ed alla incapacità di interrompere tempestivamente la propria azione o corsa al fine di non ostacolare l avversario - ad es. il c.d. fallo di ostruzione -. In tali ipotesi si versa in ipotesi di "illecito sportivo" sanzionato dalle norme regolamentari ma non perseguibile penalmente, perché anche in tale ipotesi non può ritenersi superato il c.d. "rischio consentito", in quanto è dato di comune esperienza che nel corso di una gara l'ansia di risultato, la stanchezza fisica e la carica agonistica, talvolta eccessiva, possono comportare delle violazioni non volontarie del regolamento di gara. Quando però il fatto lesivo si verifichi perché il giocatore violi volontariamente le regole del gioco disattendendo i doveri di lealtà verso l'avversario, che, invece, dovrebbero costituire la caratteristica essenziale di ogni sportivo, allora il fatto non potrà rientrare nella causa di giustificazione, ma sarà penalmente perseguibile. Se il fatto si verifichi nel corso di una azione di gioco al fine di impossessarsi della palla o di impedire che l'avversario ne assuma il controllo ed il mancato i rispetto delle regole del gioco sia, in realtà, dovuto all'ansia di risultato, certamente il fatto avrà natura colposa. Una responsabilità per dolo sarà, invece, ravvisabile o quando la gara sia soltanto l'occasione dell'azione volta a cagionare l'evento oppure quando il comportamento posto in essere dal giocatore autore del fatto lesivo non sia immediatamente rivolto all'azione di gioco, ma piuttosto ad intimorire l'antagonista e a dissuaderlo dall'opporre un qualsiasi contrasto - casi deplorevoli che purtroppo non sono infrequenti, per esempio, sui campi di calcio - oppure a "punirlo" per un fallo involontario subito - c.d. fallo di reazione anche esso piuttosto frequente -. In entrambi i casi indicati, come è evidente, la condotta dell'agente fuoriesce dagli schemi tipici del gioco e la violazione delle regole non è diretta in via immediata al compimento di una azione di gioco, ma al perseguimento di altri fini del tutto estranei alla competizione o, se connessi alla stessa, non perseguibili perché illeciti. Sulla scorta delle osservazioni che precedono e tenuto conto della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, infondato appare il proposto. Il R., infatti, in attesa di una rimessa laterale del pallone - poco interessa qualificare questa fase del gioco come "ferma" oppure no - sferrò un pugno al giocatore avversario attingendo la mandibola destra. Il comportamento, certamente volontario, è stato posto in essere in violazione delle regole del gioco, che non prevedono fatti di violenza di tal genere, e dei doveri di lealtà e non era diretto al compimento di una azione di gioco. Azione di gioco è certo quella di posizionarsi in attesa della rimessa laterale del pallone e ciò è lecito fare anche spostandosi oppure muovendo il corpo, ivi comprese le braccia, ma non certo aggredendo il giocatore avversario. L'aggressione fisica nel gioco della pallacanestro non rientra in nessuno schema di azione, perché al contenuto regolamentare di tale gioco è estranea la violenza fisica. Poco interessano in questa sede le motivazioni che possono avere spinto il R. a porre in essere la sua condotta: forse hanno ragione i giudici di merito quando ritengono che il R. volesse intimidire, con un colpo ben assestato, l'antagonista o forse ha ragione il G. quando riferisce che il R. potrebbe avere reagito al posizionamento di un gomito del R. sul proprio corpo. E', invece, rilevante il fatto che la condotta posta in essere dal R. non aveva nulla a che fare con il gioco praticato. 6) Il dolo Quanto al dolo, di cui il ricorrente eccepisce l'inesistenza nel caso di specie, hanno ragione i giudici di merito quando rilevano che il dolo nel delitto di lesioni è generico, essendo sufficiente l'intenzione di infliggere all'altrui persona una violenza fisica, e può manifestarsi anche nella forma eventuale (vedi Cass. Sez. I 4 luglio 1996 n. 6773, Roma). Il dolo del delitto in esame sussiste, infatti, per giurisprudenza consolidata, (vedi ex-plurimis Cass. Sez. I n. 3329 del 14 marzo 1988) tutte le volte che l'agente ha previsto che il suo comportamento avrebbe potuto determinare un'offesa all'integrità personale del soggetto passivo ed ha agito al fine o al costo di cagionarla. Le ragioni esposte impongono il rigetto del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - |