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| REQUISITO DI SPECIFICITA' DEI MOTIVI DI APPELLO - INAMMISSIBILITA' DELL'IMPUGNAZIONE ( Cassazione - Sezioni Unite Civile - Sent. n. 16/2000 - Presidente M. Cantillo - Relatore A. Finocchiaro ) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 19 febbraio 1987, G. G. esponeva: - che era creditore nei confronti della ditta ( omissis ) di C. O. della complessiva somma di 101.254.484; - che con scrittura privata 4 marzo 1986 l'istante dichiarava di accettare a saldo e stralcio del suo credito la somma di £ 54.000.000, a rate di un milione al mese fino a totale estinzione del debito a partire dal 31 ottobre 1985; - che alla sottoscrizione del citato documento, la O. provvide al pagamento delle sei rate scadute, per £ 6.000.000, sino a tutto il marzo 1986; - che il documento prevedeva che "qualora la signora O. C. non provveda a versare la rata mensile di £ 1.000.000, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo e ciò si verifichi per dieci rate anche non successive il sig. G. (avrà) facoltà di agire per il residuo"; - che, posteriormente alla somma predetta, la controparte più nulla aveva corrisposto, malgrado sollecitata all'adempimento. Tutto ciò premesso, il G. chiedeva decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di £ 48.000.000, oltre gli interessi ed il maggior danno ex art. 1224 c.c., nella misura proposta del 5% annuo dalle singole scadenze al saldo. I1 Presidente del Tribunale di Mondovì, in accoglimento del ricorso, emetteva decreto ingiuntivo contro cui proponeva opposizione l'O.. I1 giudice adito rigettava l'opposizione ed a sostegno della pronuncia osservava: - che le cambiali fatte valere erano tutte di favore, con la conseguente nullità delle stesse , nel rapporto diretto tra l'O. e il G.; - che il credito fatto valere era basato sulla scrittura privata del 5 marzo 1986, da ritenere valido non sussistendo né la dedotta violenza, ne la temerarietà della pretesa; - che era equo, in considerazione della notorietà del generale fenomeno inflazionistico e dell'ordinaria remunerazione dell'impiego del denaro, attribuire sulla somma indicata il tasso di adeguamento del 5% a titolo di risarcimento del danno. Avverso questa sentenza l'O. proponeva appello sulla base di quattro motivi. I1 G. non si costituiva alla prima udienza, per cui veniva dichiarato contumace. Lo stesso G. si costituiva alla successiva udienza eccependo l'inammissibilità del gravame. La Corte d'appello di Torino, con sentenza 24 febbraio 1994, dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione. A sostegno della decisione il giudice del gravame osservava: - che, in presenza della pronuncia di primo grado, che aveva articolatamente e diffusamente motivato in ordine alla ritenuta insussistente, violenza, le censure della parte appellante, con il primo motivo, si riducevano a tre affermazioni apodittiche: "motivazione carente e soprattutto contraddittoria"; "falsa applicazione dell'art. 1438 c.c.", "violazione degli artt. 1427, 1434 e 1435", senza parola alcuna, in tutto il corpo della citazione d'appello, che potesse spiegare dove e per quale ragioni la motivazione sarebbe carente e contraddittoria; in cosa consisterebbe la falsa applicazione dell'art. 1438 e la violazione degli artt. 1427, 1434 e 1435 c.c.; - che, analogamente, la censura prospettata con il secondo motivo sulla temerarietà della pretesa dedotta nella transazione si limitava a qualificare deficitaria ed illogica la motivazione della sentenza del tribunale, che tale temerarietà aveva escluso, sulla base dei risultati raggiunti dalla migliore dottrina civilistica; - che, con riferimento al terzo motivo, il tribunale aveva riconosciuto il maggior danno sulla base di presunzioni univoche, gravi e concordanti, con la conseguenza che non si poteva affermare "falsa" l'applicazione dell'art. 1224, comma 2, c.c. e violato il principio dell'onere della prova; - che il quarto motivo era inammissibile, dipendendo dagli ignoti errori segnalati con il primo e secondo motivo; - che era irrilevante lo sviluppo dei motivi di gravame effettuato nella comparsa conclusionale, dal momento che il diritto di impugnazione si consuma con l'atto di appello, senza alcuna possibilità per l'appellante di sviluppare specificamente motivi, all'origine, del tutto apodittici. Avverso questa sentenza l'O. ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il G.. I1 ricorso, inizialmente assegnato alla I sezione civile, è stato rimesso dal Primo Presidente a queste Sezioni Unite, atteso il contrasto di giurisprudenza sulle conseguenze derivanti dalla mancanza di specificità dei motivi di appello. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo di ricorso si deduce motivazione insufficiente ed illogica, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. nonché violazione o falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere la Corte d'appello tenuto presente che i motivi d'impugnazione erano tutti specifici, dal momento che dal richiamo alle norme di legge violate o falsamente applicate dal tribunale si evincevano chiaramente gli errori contenuti nella sentenza impugnata in ognuno dei suoi capi e le relative richieste di riforme. Con il secondo motivo si deduce violazione degli art. 163, comma 3, n. 3 c.p.c. e 156, comma 3, c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.; nonché contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. e violazione o falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., dal momento che la Corte d'appello aveva mostrato di ben comprendere le doglianze formulate nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, tanto da esaminarle nel merito, disattendendole erroneamente. Con il terzo motivo si deduce omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.; nonché violazione dell'art. 164, comma 2, c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. e violazione o falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte dichiarato inammissibile il suo gravame, mentre, semmai, avrebbe dovuto ritenerlo affetto da nullità, da considerare sanata a seguito della costituzione in giudizio dell'appellato, avvenuta prima della scadenza del termine per la proposizione dell'impugnazione. 2. - I tre motivi d'impugnazione sono da esaminare congiuntamente in quanto tutti, sia pure attraverso diverse prospettazioni, censurano la pronuncia d'inammissibilità dell'appello adottata dalla sentenza impugnata. Va, preliminarmente rilevato che, nella specie, non vengono in rilievo, ratione temporis, le nuove norme relative al contenuto dell'atto di citazione, alla sua nullità e alla relativa sanatoria, introdotte dalla legge 26 novembre 1990 n. 353. 3. - Essendo stato dedotta dalla ricorrente l insussistenza del difetto di specificità dei motivi di impugnazione ritiene, deve preliminarmente essere esaminata tale questione sulla base di un esame diretto degli atti come è consentito a questa Corte quando viene dedotto un error in procedendo. A tal fine è necessario - per il rapporto che la costante giurisprudenza pone fra motivazione della sentenza di primo grado e contenuto dell'atto di appello - esaminare il contenuto della sentenza dei primi giudici. Dall'esame diretto della decisione del tribunale emerge che il primo giudice, nell'escludere l'annullabilità della scrittura privata dedotta dalla O., in quanto viziata da violenza ed in quanto stipulata sulla base della pretesa temeraria del G., ha così testualmente motivato: "In ordine al primo vizio invocato (violenza), si deve prendere le mosse dall'art. 1438 c.c. secondo cui la minaccia di far valere un diritto è causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti. Nell'applicazione di tale norma la suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi con riferimento ad un caso del tutto analogo alla fattispecie che ci occupa. Nella sentenza n. 4378 del 20 dicembre 1974 la Corte di cassazione ha statuito che "la minaccia di sottoporre i beni del debitore ad azione esecutiva o di proseguire nell'azione già intrapresa, riferendosi all'esercizio di una facoltà tutelata dalla legge, non integra gli estremi di una violenza morale idonea ad invalidare il consenso, salva l'ipotesi che il creditore abbia mirato al conseguimento di un vantaggio ingiusto". Secondo la pacifica interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, per vantaggio ingiusto si deve intendere un vantaggio non dovuto o superiore a quello dovuto od un risultato non inerente al diritto che si minaccia di esercitare. Nel caso in esame non si è certamente verificato nulla di simile, essendosi il G. limitato a chiedere in pagamento la somma di denaro che gli appariva dovuta in virtù di una serie di titoli esecutivi. Per realizzare una pretesa di quel tipo l'ordinamento consente, come mezzi legali, sia l'azione esecutiva che l'istanza di fallimento. Nella fattispecie che si occupa, il G. tendeva a realizzare proprio quel credito che già aveva azionato in sede esecutiva, prospettando in alternativa l'esercizio di facoltà (fallimento, esecuzioni) tutelate dalla legge ed attraverso le quali, tra l'altro, la O. avrebbe potuto far valere anche le sue ragioni. Non si può dunque ritenere la sussistenza di alcuna violenza. "Venendo ora al supposto secondo motivo di annullabilità, occorre preliminarmente dare una corretta qualificazione giuridica alla scrittura privata in questione. I1 Tribunale ritiene che ci si trovi qui di fronte ad una transazione in piena regola. Infatti, in primo luogo, le stesse parti nella scrittura parlano esplicitamente di "transazione". Ma ciò che più conta è che il contenuto della scrittura è quello tipico di una transazione: vi sono, infatti, le reciproche concessioni di cui parla l'art. 1965 c.c. Basti pensare che, con essa, il creditore rinuncia ad una parte di quanto in origine preteso ed il debitore riconosce di dovere una certa somma che prima contestava in toto. Non ha nessun pregio l'osservazione della difesa del G. secondo cui si tratterebbe di transazione novativa: infatti anche alla c.d. transazione novativa si applica, qualora ne sussistano i presupposti, l'art. 1971 c.c." "Bisogna, dunque, esaminare il problema se sussistano gli estremi per l'applicazione della norma da ultimo citata. La giurisprudenza di legittimità, in assoluta prevalenza, è molto rigida nell'interpretazione di questo articolo. Infatti, la Suprema Corte ha ribadito più volte (si veda ad es. Cass. 88/3797, Cass. 84/6191, Cass. 67/3024, Cass. 65/2431) che l'annullamento della transazione ex art. 1971 c.c. presuppone che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chiede l'annullamento sia assolutamente ed obbiettivamente infondata e sia dedotta dalla parte con la consapevolezza di tale infondatezza e cioè con dolo. Proprio l'elemento del dolo non risulta provato con certezza dalla pur corposa istruzione svolta: pur essendo emerso trattarsi di cambiali di favore, la O. non ha provato con il rigore necessario che il G. avesse la consapevolezza della totale inesistenza della sua pretesa relativamente a tutti i titoli azionati. Ma ciò che più rileva, comunque, è la circostanza che la stessa signora O. afferma di avere sempre saputo che le cambiale erano nulle perché prive di causa. Orbene, anche su questo punto giova ricordare la giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. 63/2169) che ritiene non possa essere domandato l'annullamento di una transazione, ex art. 1971 c.c., da chi conosceva la temerarietà della pretesa dell'altra parte nel momento della conclusione della transazione. I1 Tribunale ritiene di dovere seguire tale insegnamento della suprema Corte che, tra l'altro, è più recente rispetto ad un altro citato dal legale della signora G. ( rectius : O.). L'opponente, infatti, non può dolersi, ora, di avere stipulato una transazione sulla base di una pretesa che ella considerava, già allora, come del tutto infondata. Si deve, inoltre, ricordare che l'opponente aveva avuto, oltre tutto, in sede di stipulazione, anche il consiglio di un legale che la tutelava. Meglio avrebbe fatto la O., sicura delle proprie ragioni, a sottoporsi al rischio di procedure esecutive nel corso delle quali sarebbero certamente emerse le sue ragioni, sia relativamente alla nullità delle cambiali, sia al difetto di legittimazione attiva del creditore. Di fronte a questo rilievo di prospettano inutili tutte le ulteriori prove di cui l'attrice chiede l'ammissione". "Per tutti i motivi esposti si deve, dunque, rigettare l'opposizione della signora O. al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Mondovì in data 24 febbraio 1987 a favore di G. Giorgio". "Infine, in ordine alla contestazione dell'opponente circa il risarcimento ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, liquidato in decreto ingiuntivo, si deve rilevare come il creditore non abbia fornito alcuna prova di avere subito un maggior danno. Tuttavia in considerazione del fatto notorio del generale andamento inflazionistico dei prezzi nel sistema economico italiano e dell'ordinaria remunerazione che l'impiego del denaro in titoli del debito pubblico o in depositi bancari consente, il Collegio reputa equo attribuire sulla somma sopra indicata un tasso di adeguamento del 5% a titolo di risarcimento del danno, tasso pari approssimativamente alla differenza fra quanto il creditore avrebbe facilmente potuto percepire e gli interessi legali. Corretta è stata, quindi, la liquidazione di tale danno nel decreto ingiuntivo opposto". 4. - Dalla esposizione della motivazione della sentenza del tribunale appare evidente che i motivi addotti contro la stessa, con l'appello - così come riportati nella sentenza impugnata e limitati alla mera denuncia dei vizi, che inficerebbero la sentenza di primo grado, senza alcun supporto argomentativo idoneo a dimostrarne la sussistenza in concreto - non rispettano i requisiti di specificità dei motivi d'impugnazione, quali enunciati dalla costante giurisprudenza di questa Corte e seguiti dalla dottrina. Infatti nel giudizio di appello - che non è un iudicium novam, ma è una revisio prioris instantiae - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso l'enunciazione di specifici motivi. Tale specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono; ragion per cui, alla parte volitiva dell'appello, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Pertanto, non si rivela sufficiente il fatto che l'atto d'appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. 15 aprile 1998 n. 3805; Cass. 1 settembre 1997 n. 8297; Cass. 23 luglio 1997 n. 6893; Cass. 21 febbraio 1997 n. 1599; Cass. 30 maggio 1995 n. 6066), con la conseguenza che se da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale e assoluta, dall'altro lato esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (Cass. 12 agosto 1997 n. 7524). L'affermazione contenuta nella sentenza impugnata circa la violazione dell'art. 342 c.p.c., per mancata specificità dei motivi, non merita quindi censura. 5. - I1 problema che deve ora esaminarsi è quello delle conseguenze che derivano da tale inosservanza, in relazione al quale esiste contrasto in dottrina e giurisprudenza. Secondo alcune pronunce, emesse a seguito di una sentenza di queste S.U., adottata a composizione di un contrasto (Cass. 6 giugno 1987 n. 4991), la violazione dell'art. 342 c.p.c. non è affetta da inammissibilità, ma da nullità, sanabile con effetto ex nunc in seguito alla costituzione in giudizio dell'appellato, perché la prima sanzione non è prevista da alcuna norma, mentre l'applicabilità della seconda discende dal rinvio, contenuto nell'art. 342 c.p.c., all'art. 163 c.p.c. (tesi seguita anche da Cass. 20 settembre 1993 n. 9628; Cass. 8 febbraio 1996 n. 1008; Cass. 15 gennaio 1997 n. 355; Cass. 27 febbraio 1998 n. 2149). Secondo altro indirizzo, invece, il difetto di specificità dei motivi di appello determina l'inammissibilità dell'impugnazione, perché il requisito è ulteriore e autonomo, sul piano logico e giuridico, rispetto alle indicazioni prescritte per ogni atto di citazione dall'art. 163 c.p.c., né l'art. 164 c.p.c. è richiamato nella disciplina dell'appello, laddove, in sua vece, è stata introdotta la norma generale sulle conseguenze della inammissibilità, per cui, in secondo grado, non vi può essere nullità sanabile della citazione, essendo "quesito" proprio il diritto alla decadenza dall'impugnazione (Cass. 21 aprile 1994 n. 3809; Cass. 2 febbraio 1995 n. 2012; Cass. 29 luglio 1995 n. 8377). 5.1. - Ritiene il Collegio che il contrasto vada composto privilegiando quest'ultimo indirizzo, anche se sulla base di un iter argomentativo diverso da quello seguito dai due filoni giurisprudenziali in precedenza riassunti. La violazione dell'art. 342 c.p.c., in ordine alla specificità dei motivi determina un vizio dell'atto, da qualificare, in prima approssimazione, come invalidità. L'invalidità di un atto processuale è costituita dalla maggiore o minore difformità dello stesso rispetto al modello che lo prevede e, in funzione del grado di difformità, si parla di irregolarità, nullità o inesistenza. L'irregolarità è caratterizzata da una minima difformità rispetto al modello, che non pregiudica la validità dell'atto processuale (Cass. 26 agosto 1997 n. 8000), né incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto (Cass. 6 maggio 1996 n. 4191). La nullità è costituita da una difformità dell'atto rispetto al modello tale da non impedire il passaggio in giudicato della sentenza che ne sia affetta ove non fatta valere con la impugnazione (conversione della nullità della sentenza in vizi di gravame: art. 161, comma 1, c.p.c.). La inesistenza è ravvisata nelle ipotesi in cui l'atto processuale manca totalmente degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo o della figura giuridica considerati, ovvero se sia inidoneo non solo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili a detto tipo o figura, ma persino ad essere preso in considerazione sotto il profilo giuridico (così, in motivazione, Cass. s.u. n. 9859 del 1997), con la conseguenza che l'inesistenza dell'atto impedisce che la sentenza, che sullo stesso si fonda, possa passare in giudicato e con l'ulteriore conseguenza che tale inesistenza, può essere fatta valere con autonoma querela nullitatis, oltre che con i normali mezzi di impugnazione. Per quanto attiene alla natura dell'invalidità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi sono da ritenere inapplicabili gli istituti della irregolarità e della inesistenza, non potendosi condividere la tesi dottrinale che, partendo dalla omessa comminatoria di sanzione per la violazione dell'art. 342 c.p.c., ritiene che si sia in presenza di una mera irregolarità formale, sanabile senza limitazioni in tutto il corso del giudizio di secondo grado. Quello che rileva, infatti, non è la comminatoria o meno di sanzioni, ma l'entità della difformità dell'atto formato in violazione dell'art. 342 c.p.c. L'appello è dato alla parte contro l'ingiustizia della sentenza di primo grado ed è rimessa alla stessa parte, per il principio dispositivo, la determinazione dei fatti nei quali l'ingiustizia si concreta, con la conseguenza della esigenza assoluta della motivazione, quale elemento inseparabile dalla postulazione dell'ingiustizia e con l'ulteriore conseguenza che, in difetto di tale motivazione del vizio denunciato, il giudice del gravame non può procedere alla revisio prioris instantiae. Da quanto precede deriva, quindi, da un lato, che non può parlarsi di mera irregolarità e, dall'altro, che non può farsi assurgere il vizio ad inesistenza dell'atto, proprio perché lo stesso non manca totalmente degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo o della figura giuridica considerati. La violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c. integra, pertanto, una ipotesi di nullità dell'atto. Questo risultato non è però risolutivo del contrasto dovendosi accertare quali conseguenze derivano da tale nullità. In realtà, l'inammissibilità - con la quale vengono sanzionati determinati atti - non costituisce vizio dell'atto diverso dalla nullità, ma conseguenza di particolari nullità, che si verificano con la proposizione dell'appello o del ricorso per cassazione. Il problema si sostanzia quindi nello stabilire non tanto se il vizio dell'atto di cui all'art. 342 c.p.c. determina la sua nullità o la sua inammissibilità, quanto piuttosto se all'atto, così difforme rispetto al modello che lo prevede, debbano applicarsi conseguenze proprie della nullità o, invece, quelle della inammissibilità. L'alternativa non è priva di rilievo pratico, poiché l'impugnazione alla quale si applicano i principi dell'inammissibilità non è soggetta a sanatoria e può, semmai, essere riproposta, a norma degli art. 358 e 387 c.p.c., purché, comunque, non sia intervenuta la relativa dichiarazione e non sia esaurito il termine - i. quale è peraltro sempre breve, in quanto decorre (Cass. 5 giugno 1998 n. 5548) dalla data della notificazione della precedente impugnazione - laddove, invece, la citazione in appello alla quale si applicano le disposizioni sulla nullità resta automaticamente sanata, sulla base del testo originario dell'art. 164 c.p.c., in seguito alla costituzione del convenuto, salvi i diritti anteriormente quesiti. Malgrado nella prassi si contrapponga la nullità alla inammissibilità, quasi ad indicare diversi vizi dell'atto processuale difforme rispetto al modello che lo prevede, in realtà tali vizi rientrano tutti nell'esposto concetto della nullità e la diversità discende esclusivamente dalle conseguenze che l'ordinamento fa derivare dagli stessi. Dalla rilevata qualificazione del vizio di cui all'art. 342 c.p.c. come nullità discende che allo stesso debbano applicarsi i principi generali in argomento ed enunciati nei commi 2 e 3 dell'art. 156 c.p.c. secondo cui la nullità, anche se non espressamente comminata dalla legge può essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ma non anche quando l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. A favore della tesi della nullità (rectius: dell'applicazione delle conseguenze della nullità), come si è accennato, la giurisprudenza, di cui al primo indirizzo, invoca la tassatività delle ipotesi di inammissibilità ed il richiamo, contenuto nell'art. 342 c.p.c., all'art. 163. Gli argomenti addotti non appaiono convincenti. Va innanzitutto rilevato che è puramente assiomatica l'affermazione della tassatività dell'applicazione delle conseguenze della inammissibilità, con la conseguenza che ogni ipotesi di difformità dell'atto d'impugnazione, rispetto al modello che lo prevede, non espressamente sanzionata con l'inammissibilità, induca la nullità dell'atto, con applicazione della relativa sanatoria, quando la difformità superi la mera irregolarità e non raggiunga le soglie dell'inesistenza. L'art. 163 c.p.c. indica il contenuto della citazione di primo grado, mentre il successivo art. 164 c.p.c. (testo originario) oltre ad individuare le nullità di tale citazione conteneva una disposizione secondo cui "la costituzione del convenuto sana ogni vizio della citazione, ma restano salvi i diritti antecedente" (comma 2). L'art. 342 c.p.c. (testo originario) stabiliva che "l'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione, nonché le indicazioni prescritte nell'articolo 163". Il problema che si pone è quello di stabilire se, in difetto di qualsiasi richiamo all'art. 164, l'interprete possa, in tema di vizi dell'atto di appello, ritenere applicabile questa norma e, quindi, affermare la sanatoria di tali vizi attraverso la costituzione dell'appellato. Ritiene il Collegio che questa disposizione non sia applicabile in tema di appello in virtù del rinvio generale contenuto nell'art. 359 c.p.c., in quanto, al fine dell'applicabilità delle norme dettate per il procedimento di primo grado, è necessario che tali norme superino il giudizio di compatibilità con le disposizioni del capo II del Libro II del codice di rito. Questo giudizio di compatibilità non è superato dall'art. 164, comma 2, c.p.c. Scopo dell'atto di citazione di primo grado è quello di costituire il rapporto giuridico processuale. Scopi dell'atto di appello sono, oltre quello della costituzione del rapporto giuridico processuale di impugnazione, quello di evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, attraverso la denuncia della sua pretesa ingiustizia. La costituzione del convenuto, nel giudizio di primo grado, sana i vizi dell'atto di citazione, perché consente il raggiungimento dello scopo dell'atto. La costituzione dell'appellato, nel giudizio di appello, idoneo a raggiungere uno dei suoi scopi (costituzione del rapporto giuridico processuale), è inidoneo a raggiungere l'altro (impedimento del passaggio in giudicato della sentenza impugnata), che si consegue solo con il comportamento dell'appellante conforme alle previsioni di cui all'art. 342 c.p.c., senza alcuna possibilità per l'appellato di rimuovere gli effetti che derivano dalla inosservanza di quest'ultima norma, attesa l'indisponibilità degli effetti stessi o per l'appellante di rimediare alla nullità attraverso la specificazione dei motivi in corso di causa. La rilevata inapplicabilità dell'art. 164, comma 2, c.p.c. all'atto di appello, redatto in violazione dell'art. 342 c.p.c., non esclude però che si sia in presenza di un atto nullo, perché lo stesso è inidoneo a raggiungere uno dei suoi scopi (art. 156, comma 2, c.p.c.) e siffatta nullità, non sanabile dall'appellato con la sua costituzione e rilevabile d'ufficio dal giudice, trattandosi di accertare la formazione del giudicato interno - salvo il potere dell'appellante di rinnovare l'atto privo dei vizi di cui al citato art. 342 c.p.c., nel rispetto dei termini fissati dalla legge e prima della dichiarazione d'inammissibilità (arg. ex art. 358 c.p.c.) - va sanzionata, ove non si verifichi quest'ultima evenienza, con la pronuncia d'inammissibilità dell'appello proposto, proprio perché il giudice, rilevato il vizio dell'atto, inducente il passaggio in giudicato della sentenza, non può non rilevare che il giudizio d'impugnazione non può giungere alla sua naturale conclusione e cioè al giudizio sulla denunciata ingiustizia della pronuncia impugnata. Seppure il codice di rito si limita, in tema di appello e di ricorso per cassazione, a prevedere l'inammissibilità come conseguenza di determinati atti o comportamenti e a dettare le conseguenze della stessa (art. 358 e 387 c.p.c.), ritiene il Collegio che tale sanzione deve ritenersi applicabile ogniqualvolta si sia in presenza di un atto di appello che, per il momento in cui è compiuto (si pensi, tanto per fare un esempio, all'impugnazione proposta oltre i termini fissati dalla legge) o perché contrario ad atti o comportamenti precedenti o contemporanei alla proposizione dell'atto (acquiescenza parziale o totale: art. 329 c.p.c.) o per la sua difformità rispetto al modello che lo prevede (violazione dell'art. 342 c.p.c.) non consentono al giudice di accedere all'esame, nel merito, della revisio prioris instantiae richiesta, qualora questi vizi non possano venire meno né attraverso cooperazione dell'appellato, né attraverso il comportamento dell'appellante. La nullità della citazione, come è stato acutamente osservato in dottrina, se è veramente tale - e tale è l'appello proposto sulla base di motivi non specifici - rende inammissibile l'appello, perché citazione d'appello nulla e appello ammissibile, sono una vera contraddizione in termini, senza alcuna possibilità di sanatoria con salvezza dei diritti quesiti, perché se la citazione è nulla il diritto quesito è la decadenza dall'impugnazione e, quindi, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, senza che acquisti rilievo ostativo a tale passaggio in giudicato, già verificatosi, la specificazione, in successiva difesa, dei motivi esposti nell'atto di appello in maniera vaga e indeterminata. Concludendo, si deve quindi ritenere che, attesa l'inapplicabilità all'atto di citazione di appello dell'art. 164 c.p.c., incompatibile con il disposto dell'art. 359 c.p.c., l'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'art. 342 c.p.c., integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, senza alcuna possibilità di sanatoria dell'atto a seguito della costituzione dell'appellato - in qualunque momento essa avvenga - e senza che tale effetto possa essere rimosso dalla specificazione dei motivi avvenuta in corso di causa. La sentenza impugnata, che di tali principi ha fatto corretta applicazione, non merita quindi censura. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Il contrasto di giurisprudenza, ora composto, giustifica la compensazione fra le parti delle spese di questa fase di giudizio; PER QUESTI MOTIVI La Corte di cassazione, a sezioni unite, rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese di questa fase di giudizio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - |