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PROVA PENALE - VALUTAZIONE ED UTILIZZABILITA'  - EFFETTI - FATTISPECIE IN TEMA DI RAPINA.

( Cassazione - Sezioni Unite Penali - Sent. n. 16/2000 - Presidente G. Consoli - Relatore G. Canzio )

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 24 febbraio 1999 la Corte d'appello di Salerno confermava quella 27.2.1998 del GIP del
locale tribunale con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, T. S. veniva dichiarato colpevole del
delitto di cui agli articoli 110, 628, commi 1 e 3 n. 1, C.p. e condannato, con le attenuanti generiche
equivalenti alle contestate aggravanti e con la diminuente del rito, alla pena di anni tre e mesi sei di
reclusione e lire 100 mila di multa.

In riferimento alla vicenda della rapina eseguita poco prima delle ore 11.50 del 21.6.1996 in danno
dell'ufficio PRA di Salerno, i giudici di merito hanno ritenuto provato che il T., agendo dall'interno
dell'ufficio dove aveva sbrigato una pratica relativa al trasferimento di proprietà di un veicolo, previo
accordo con i due autori materiali della rapina, avesse deliberatamente lasciato aperta la porta secondaria
di tale ufficio dopo l'orario di chiusura, permettendo così l'accesso dei complici nei locali.

La mattina del 21.6.1996 il T., coadiutore dell'agenzia di pratiche automobilistiche di cui era titolare la
moglie, si recava presso il PRA di Salerno per ritirare un certificato, ricevuto il quale alle ore 11,01 si
tratteneva ancora senza plausibili ragioni per allontanarsi dagli uffici dopo avere fitto una telefonata con
un cellulare quando era terminato l'orario di apertura al pubblico e non vi erano in sala altri utenti; egli
usciva non dalla porta riservata al pubblico già chiusa, ma da un'altra porta secondaria apribile solo
dall'interno e dotata di un sistema automatico di chiusura dalla quale entravano subito dopo due uomini a
volto scoperto, dei quali uno teneva i dipendenti sotto la minaccia di una pistola, e l'altro, poggiata sul
banco una cartella di colore aragosta, s'impossessava di lire 33 milioni custoditi in cassa.

I giudici di merito valorizzavano come indizi certi, univoci e convergenti fortemente indicativi del
rapporto esistente tra l'imputato, nel ruolo di basista, e gli ignoti autori materiali della rapina le
seguenti circostanze di fatto: il T., operante presso l'omonima agenzia automobilistica e abituale
frequentatore dell'ufficio, s'era trattenuto senza alcuna plausibile ragione negli uffici del PRA dalle ore
11,01 fino all'ora di chiusura per l'ingresso al pubblico, uscendo per ultimo qualche minuto prima della
rapina, dopo avere fatto una telefonata con un cellulare, dalla porta secondaria a chiusura automatica da
lui neutralizzata per consentire l'ingresso dei rapinatori; dall'esame dei tabulati documentanti il traffico
telefonico tra il cellulare nella disponibilità del T. emergeva che questi aveva effettuato due telefonato,
una alle ore 11,27 interpretata come un segnale ai rapinatori l'altra alle ore 11,52 immediatamente dopo la
rapina, dirette al cellulare di una persona che si trovava nella stessa zona dello città ove era ubicato
l'ufficio del PRA, rimanendo entrambi gli utenti in continuo contatto fino alle ore 11.37 per poi
allontanarsi velocemente da Salerno, la grafia delle annotazioni scritte su taluni fogli della cartella
abbandonata dal rapinatore era riconducibile all'imputato secondo le risultanze, di una consulenza grafica;
le dichiarazioni da lui rese come persona informata dei fatti agli agenti di polizia il giorno successivo
alla rapina - di non possedere un cellulare e di essere rimasto nella città di Salerno nelle ore
immediatamente successive alla rapina incontrandosi con un congiunto - erano state smentite dai successivi
controlli investigativi, si che trattavasi di alibi falso. La certezza, la gravità, la precisione e la
concordanza degli indizi dimostravano pienamente la fondatezza della ipotesi accusatoria e, in
considerazione delle modalità del fatto e della personalità dell'imputato, le attenuanti generiche erano
sconosciute solo equivalenti alle contestate aggravanti.

La corte distrettuale, nel confermare la sentenza di primo grado, riteneva quanto alle eccezioni in rito:
che era da disattendere l'eccezione di nullità della consulenza grafica espletata dal consulente del Pm in
mancanza di un saggio grafico dell'imputato, osservando che l'indagine era stata comunque condotta su
scritti provenienti certamente - come ammesso in sede d'interrogatorio di garanzia - dal medesimo, taluni
acquisiti dal cugino T. G. e altri sequestrati all'atto della notifica dell'ordinanza coercitiva; che non
erano inutilizzabili le dichiarazioni rilasciate dal T. alla polizia giudiziaria. quale persona informata
dei fatti posto che queste erano state rese il giorno successivo alla rapina in assenza di qualsivoglia
elemento di sospetto nei suoi confronti, mentre solo successivamente, a seguito dello sviluppo delle
indagini mediante il controllo dei tabulati e la comparazione grafica, erano sorti indizi a suo carico; che,
pertanto, correttamente tali dichiarazioni erano state utilizzate come prova nel giudizio abbreviato, sotto
il profilo della falsità dell'alibi, anche perché l'inutilizzabilità non era stata dedotta prima di
formulare la richiesta di giudizio abbreviato; che per la stessa ragione non poteva essere accolta
l'eccezione di inutilizzabilità dei tabulati della Telecom, fondata sulla mancanza di autorizzazione del
giudice.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha
dedotto:

1) La violazione dell'articolo 63 C.p.p.. in quanto erano state utilizzate a carico del T. - per evidenziare
il fallimento dell'alibi - le dichiarazioni da lui rese in veste di persona informata sui fatti, sia perché
in un quel momento egli doveva considerarsi sostanzialmente indagato, sia perché, avendo egli
successivamente assunto, tale condizione, di esse non poteva essere fatta alcuna utilizzazione a suo carico;

2) L'inutilizzabilità dei tabulati della Telecom in quanto acquisiti senza la prescritta autorizzazione del
giudice, in violazione degli articoli 267 e 271 C.p.p. in tema di intercettazione di conversazioni o
comunicazioni telefoniche, deducibile anch'essa nel giudizio abbreviato in forza della generale previsione
dell'articolo 191 C.p.p.;

3) La manifesta illogicità detta motivazione, sotto il profilo dei denunziati vizi di nullità e
inutilizzabilità della consulenza grafica in relazione agli articoli 335 C.p.p.. e 75 Disp. att., in quanto
l'atto probatoria era stato espletato omettendo il prelievo di un saggio grafico dell'imputato e senza che
si fosse immediatamente provveduto all'iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati;

4) Il vizio di motivazione in relazione ai criteri di valutazione della prova indiziaria, poiché, esclusa la
valenza del tabulati telefonici e delle dichiarazioni rese dal T. quale persona informata sui fatti, il
quadro probatorio emergente dalle residuo risultanze processuali - il rinvenimento della cartellina
abbandonata da uno dei rapinatori, recanti scritture non univocamente riconducibili alla grafia del T., era
inidoneo a fondare con cortezza l'affermazione di colpevolezza dell'imputato,

5) Il vizio di motivazione in punto di bilanciamento delle circostanze e di applicazione della pena in
misura superiore al minimo edittale.

3. Il ricorso, assegnato alla seconda Sezione penale della Corte di cassazione, è dato rimesso da
quest'ultima alle Sezioni Unite con ordinanza del 27 ottobre 1999, sul rilievo dell'esistenza del contrasto
intepretativo manifestatosi in ordine alle questioni sollevate dal ricorrente con il primo e con il secondo
motivo di gravame: da un lato, se sia consentito dedurre nel giudizio abbreviato eccezioni di
inutilizzabilità di elementi probatori; dall'altro, se l'acquisizione dei tabulati relativi ai dati esterni
alle conversazioni telefoniche richieda l'applicazione della disciplina delle intercettazioni ed in
particolare dell'articolo 267 C.p.p..

Circa il primo problema, rileva la Sezione remittente che la corte d'appello ha disatteso le eccezioni di
inutilizzabilità, affermando che non é invocabile nel rito abbreviato tale sanzione, e meno che la questione
non sia sollevata prima della richiesta del procedimento speciale, con conseguente accettazione del rischio
che il rito non sia ammesso per difetto del requisito della definibilità del giudizio allo stato degli atti,
secondo un orientamento giurisprudenziale ispirato all'intento «non irragionevole» di evitare che, «stante
anche il concorrente divieto di ulteriori acquisizioni probatorie», il procedimento sia «esposto al rischio
di strumentalizzazioni insidiose». Peraltro, seguendo tale impostazione, risulterebbero sacrificati i
principi sanciti dall'articolo 191 C.p.p., e di ciò si sarebbe fatto carico l'opposto indirizzo, secondo cui
il giudice può bensì utilizzare tutti gli atti di indagine, ma a condizione che essi siano stati
"legittimamente" acquisiti al fascicolo del pubblico ministero.

Quanto al secondo motivo di ricorso, osserva la Sezione remittente che esso ripropone la questione della
riconducibilità dei tabulati telefonici nell'area della previsione dell'articolo 266bis C.p.p., e quindi
della necessità dell'intervento autorizzatorio o di convalida del giudice ai fini della acquisizione dei
tabulati a noma dell'articolo 267 C.p.p., come affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite, 13 luglio 1998,
Gallieri. I persistenti dubbi sull'esattezza di tale soluzione, stante anche il diverso orientamento
espresso dalla Corte costituzionale con sentenza 281/1998, secondo la quale l'acquisizione dei dati esterni
alle comunicazioni telefoniche non è retta dalla disciplina dell'intercettazione dei flussi informatici o
telematici, ma da quella di cui all'articolo 256 C.p.p., rendevano opportuno sottoporre nuovamente l'esame
della questione alle Sezioni unite.

Il primo presidente aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni unite penali fissando per la trattazione
l'odierna udienza pubblica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La prima questione controversa sottoposta all'esame delle Sezioni unite consiste nello stabilire se sia
consentito all'imputato dedurre nel corso dei giudizio abbreviato eccezioni riguardanti la validità e
l'utilizzabilità degli elementi di prova acquisiti nelle indagini preliminari, quando esso non siano state
sollevate prima della richiesta di accesso al rito semplificato, accettando in tal modo il rischio di
vedersi esclusa l'opzione inquisitoria qualora il giudice, accogliendo la relativa eccezione, ritenga il
processo non definibile allo stato degli atti. Il controllo ermeneutico dovrà innanzi tutto svolgersi alla
stregua della previgente disciplina codicistica - articolo 439 ss. C.p.p., propria dei tempo di celebrazione
del giudizio de quo, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata di essa desumibilmente dai
plutind interventi, anche additivi, della Corte costituzionale, per verificarne quindi il risultato alla
stregua delle rilevanti innovazioni normative apportate all'istituto del giudizio abbreviato prima dagli
articoli 27-31 della legge 479/1999 - cosiddetta legge Carotti - e poi dal successivo Dl 82/2000, convertito
con modificazioni in legge 144/2000.

Sul tema della deducibilità e della rilevabilità del vizio d'inutilizzabilità dell'atto probatorio nel
giudizio abbreviato si contrappongono due indirizzi interpretativi nella giurisprudenza di legittimità.

Da un lato ai sostiene che, una volta introdotto il rito abbreviato, non possono porsi questioni
d'invalidità o d'inutilità degli atti probatori su cui la decisione devo fondarsi, poiché essa comporta la
necessaria utilizzazione di tutte le prove, in relazione alla consistenza e completezza delle quali il
giudice abbia ritenuto, ai sensi del previgente articolo 440 comma 1 C.p.p., di poter decidere allo stato
degli atti. Di talché, sarebbe onere dell'interessato di eccepire preliminarmente tali vizi accettando la
tal modo il rischio che, per la rilevato invalidità o inutilizzabilità di alcuno degli elementi probatori,
il processo possa essere considerato non definibile allo stato degli atti e la richiesta respinta dal
giudice (sull'inutilizzabilità, cfr. Cass. Sez. II, 27 maggio 1999, Albanese, rv, 214250; Sez. I, 14 aprile
1999, Iacovone, rv. 213460; Sez. II, 10 marzo 1998, Rigato, rv, 210590; Sez. I. 8 gennaio 1997, Zotka rv.
206791; Sez. I, 5 settembre 1993, Labozzetta, rv. 196517, ed altro conformi; v. altresì, sulla nullità di
ordine generale di cui all'articolo 178 lett. c) C.p.p.., Cass., Sez. IV, 11 novembre 1994, Presta, rv.
201551, e sulla nullità relativa, Cass., Sez. VI, 11 giugno 1997, Spagnol, rv. 209736).

Si è affermato, in, senso contrario, che nel giudizio abbreviato il giudice non può valutare né porre a
fondamento della decisione gli atti probatori viziati da nullità o inutilizzabilità assolute, non risultando
il principio della rilevabilità di ufficio nonché della insanabilità di queste situazioni patologiche
derogato, né espressamente né implicitamente, da alcuna norma, e dovendosi escludere l'incompatibilità del
rito speciale con il precetto che le concerne, di guisa che, il giudice, fatta eccezione per i casi di
inutilizzabilità “fisiologica” prevista solo per il dibattimento, non può utilizzare prove affette da
inutilizzabilità “patologica”, quella cioè inerenti agli atti probatori assunti contro legem il cui impiego
è vietato in modo assoluto dall'articolo 191 C.p.p. (Cass., Sez. V, 21 ottobre 1999, Busellato, rv. 214723;
Sez. I, 8 ottobre 1998, Avanzi., Sez. V. 12 novembre 1994, Vetrallini; cui adde, per l'identico rilievo in
tema di nullità assoluta, anch'essa rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex articolo
179 C.p.p., Cass., Sez. VI, 15 febbraio 1993, Barlow, rv. 194538).

2. Le Sezioni unite, premesso che la prima tesi interpretativa, secondo la quale la richiesta del giudizio
abbreviato di parte dell'imputato comporta, unitamente alla rinunzia al diritto alla prova e
all'accettazione degli atti d'indagine come supporto logico della decisione, anche l'abdicazione dei diritto
di eccepire le più gravi patologie degli atti probatori in forza di una pretesa sanatoria dei vizio, collide
innanzi tutto con la formulazione letterale della disciplina positiva, che delinea il fenomeno
dell'inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita e quello della nullità assoluta dell'atto in
termini di radicale insanabilità e rilevabilità anche di ufficio «in ogni stato e grado del procedimento»
(articoli 179 e 191 comma 2 C.p.p.) - forme di invalidità entrambe sottratte quindi al potere dispositivo o
negoziale delle parti -, condividono l'opposto, più rigoroso, indirizzo giurisprudenziale per le seguenti
ragioni di ordine logico - sistematico.

Il giudizio abbreviato, nei caratteri essenziali delineati dal previgente regime di cui agli articoli 438 e
ss. C.p.p., corrisponde ad un procedimento «a prova contratta», alla cui base è identificabile un
patteggiamento negoziale "sul rito" a mezzo dei quale le parti accettano che la re giudicanda sia definita
all'udienza preliminare alla stregua degli atti d'indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori
mezzi di prova, così, consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari
quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme
ordinarie del dibattimento (Cass., Sez. Un., 13 dicembre 1995, Clarke), E' evidente tuttavia che tale
negozio processuale di tipo abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella
sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa incidenza sul potere - dovere del
giudice di essere anche in quel giudice speciale garante della legalità del procedimento probatorio.

Può pertanto convenirsi che nel giudizio abbreviato non rileva l'inutilizzabilitA' cosiddetta "fisiologica"
della prova, funzionale cioè ai peculiari connotati del processo accusatorio in forza dei quali il giudice
non può utilizzare ai fini della deliberazione prove, pure assunte secundum legem, ma diverse da quelle
legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'articolo 526 C.p.p., con i correlati divieti di lettura
di cui all'articolo 514 (Cass. Sez. Un., 1 ottobre 1991, Sini, rv. 188581, seguita da conforme e costante
giurisprudenza delle Sezioni semplici). In tal caso il vizio - sanzione dell'atto probatorio è neutralizzato
dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti
d'indagine compiuti senza le forme del contraddittorio dibattimentale, cosi paralizzando l'operatività
dell'ordinario regime d'impermeabilità della fase dibattimentale agli elementi di prova raccolti nella fase
procedimentale delle indagini preliminari.

E parimenti non rilevano nel rito alternativo le ipotesi d'inutilizzabilità "relativa" stabilite dal
legislatore in via esclusiva "nel dibattimento", quali, ad esempio, quelle previste dall'articolo 350 comma
7 C.p.p. per le dichiarazioni spontanee rese alla p.g. dall'indagato (cft., ex plurimis, Cass., Sez. IV, 31
gennaio 1997, Pedullà, rv. 207872; Sez. IV, 19 novembre 1996, Menconi, ry. 207147), dall'articolo 360 comma
5 C.p.p. per l'accertamento tecnico non ripetibile eseguito dal p.m. in difetto delle condizioni indicate e
dall'articolo 403 comma 1 C.p.p. per l'incidente probatorio cui non abbia partecipato il difensore
dell'imputato.

Deve al contrario attribuirsi piena rilevanza nel giudizio abbreviato alla categoria sanzionatoria della
inutilizzabilità cosiddetta "patologica", inerente cioè agli atti probatori assunti contra legem, il cui
impiego è vietato in modo assoluto non solo nel dibattimento ma in qualsiasi altra fase del procedimento,
ivi comprese le indagini preliminari, l'udienza preliminare, le procedure incidentali cautelari e quelle
negoziali di merito.

Nell'affermare esplicitamente questo principio in riferimento, ad alcune situazioni (Cass., Sez. un., 13
luglio 1998, Gallieri, e Sez. un., 23 febbraio 2000, D'Amuri, in tema di tabulati telefonici, Sez. Un., 25
marzo 1998, D'Abramo, e Sez. un., 25 marzo 1999, Savino, sulle modalità di documentazione
dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione; Sez. un., 20 novembre 1996, Glicora, e Sez. un., 27
marzo 1996, Monteleone, sulle conseguenze della mancata allegazione al Gip o al tribunale della libertà dei
decreti autorizzativi di intercettazioni telefoniche, ai fini della sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza; Sez. un., 27 marzo 1996, Sala, sulla perquisizione invalida e sul conseguente sequestro di
corpo del reato o di cose pertinenti al reato), queste Sezioni Unite hanno peraltro sottolineato come nel
descritto fenomeno rientrano tanto le prove oggettivamente vietate quanto le prove comunque formate o
acquisite in violazione - o con modalità lesive - dei diritti fondamentali della persona tutelati dalla
Costituzione e, perciò, assoluti e irrinunciabili, a prescindere dall'esistenza di un espresso o tacito
divieto al loro impiego nel procedimento contenuto nella legge processuale (C. cost., 34/1973).

In questo caso la disciplina normativa costruisce il divieto di utilizzazione della prova in termini di
operatività assoluta: l'inosservanza del divieto non è affatto sanabile in virtù della mera richiesta
dell'imputato di accesso al rito alternativo ed è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del
procedimento a norma dell'articolo 191 C.p.p.; costituisce, come error in procedendo, motivo autonomo e
autosufficiente di censura della decisione mediante il ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606
lett. e) C.p.p., proponibile anche in via immediata ex articolo 569 comma 3 C.p.p.; può essere rilevato dal
giudice di legittimità oltre il devolutum a norma dell'articolo 609 comma 2 C.p.p. e addirittura nel
giudizio di rinvio dopo annullamento ex articolo 627 comma 4 C.p.p., a differenza della nullità anche
assoluta e dell'inammissibilità, beninteso salvo che sul punto non si sia formato il giudicato parziale
secondo il disposto dell'articolo 624 comma 1 C.p.p..

La soluzione ermeneutica prospettate da queste Sezioni Unite appare coerente, sotto il profilo letterale e
logico – sistematico, con l'obbligo d'interpretazione restrittiva di norme processuali, la cui surrettizia
disapplicazione potrebbe altrimenti svuotare di contenuti, nell'ambito dei riti alternativi di matrice
negoziale, il fondamentale principio di legalità della prova: quest'ultima intesa come risultato conoscitivo
che il giudice, dopo avere selezionato i dati acquisiti secondo le regole del procedimento probatorio, pone,
con determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, a fondamento della decisione, sia essa
la pronuncia conclusiva del dibattimento o quella che definisce il procedimento speciale ovvero anche quella
incidentale in tema di libertà personale.

Essa si salda inoltre con la ricostruzione pressoché unanimemente proposta dalla dottrina, con l'autorevole
indicazione della Corte costituzionale contraria ad una pretesa efficacia sanante della richiesta di
giudizio abbreviato in ordine agli eventuali difetti d'imparzialità del giudice (C. cost., 155/1996) e con
l'argomento testuale, pure fortemente icastico, tratto dalla meno recente sentenza delle Sezioni unite, 1
ottobre 1991, Sini, secondo cui «…nel giudizio abbreviato, mancando la fase del dibattimento, è
ovviamente inapplicabile il divieto sancito dall'articolo 526 C.p.p. (inutilizzabilità di prove diverso da
quelle ivi acquisite), vigendo invece il principio della decisione "allo stato degli atti" stabilito
dall'articolo 440 comma 1 C.p.p., che non altrimenti può essere inteso se non come facoltà di utilizzazione
di tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, l'unico disponibile in detto
giudizio…».

Intendendosi ovviamente per tali tutti e soltanto quegli atti probatori non affetti da gravi e irreversibili
patologie, quali l'inutilizzabilità e la nullità assolute, caratterizzate da insanabilità e rilevabilità
anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Mette conto d'altra pane di osservare che i termini del problema circa gli effetti pregiudizievoli
dell'accertata invalidità o inutilizzabilità del materiale probatorio sul presupposto della definibilità del
processo allo stato degli atti, quando questa fosse già stata positivamente valutata dal giudice ai sensi
dell'articolo 440 comma 1 C.p.p., si presentavano particolarmente controversi in un contesto normativo -
quello codicistico originario - , nel quale non solo non era consentito allo stesso giudice di revocare
l'ordinanza ammissiva del rito abbreviato con la conseguente regressione del procedimento nell'alveo del
giudizio ordinario (C. cost., 318/1992; Cass., Sez. V, 22 febbraio 1999, Cusenza, rv. 212930; Sez. II, 10
marzo 1998, Rigato, cit.; Sez. I, 27 maggio 1996, Grassi, rv, 205683, ed altre conformi), ma non era neppure
ammessa una limitata integrazione probatoria, per essere il rito alternativo costruito positivamente come
giudizio "a prova contratta". Di talché, il giudice, rilevata l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto
probatorio, era chiamato a decidere nel merito della re giudicanda prescindendo da quelle prove
irrimediabilmente viziate.

La questione si pone tuttavia oggi in termini assai meno rigidi a seguito delle profonde innovazioni
normative apportate all'istituto dagli articoli 27-31 della legge 479/1999, perché, da un lato, la
definibilità del processo allo stato degli atti non si configura più come condizione di ammissibilità della
richiesta e, dall'altro, il giudice, pur dovendo decidere nel merito senza tenere conto di quel materiale
probatorio affetto dal rilevato vizio di nullità o di inutilizzabilità ha comunque il potere di assumere
anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione nelle forme previste dall'articolo 422: il
modulo dell'integrazione probatoria officiosa, in caso d'indecidibilità allo stato degli atti, è infatti
espressamente contemplato dall'articolo 441 comma 5 C.p.p., sost. dall'articolo 291 legge 479 cit.

E anche l'esplicito richiamo dell'articolo 438 comma 5 C.p.p., novellato dall'articolo 271 legge 479/1999,
al giudice perché tenga conto, nel delibare l'ammissibilità e la rilevanza dell'integrazione probatoria (se
«necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del
procedimento») cui l'imputato abbia eventualmente condizionato la richiesta del rito speciale degli «atti
già acquisiti ed utilizzabili» appare coerente con la suesposta tesi interpretativa.

3. Ma, nonostante l'astratto dispiegarsi della tesi interpretativa sostenuta dal ricorrente le censure mosse
agli specifici atti d'indagine asseritamente inficiati dal vizio d'inutilizzabilità, non colgono in concreto
nel segno.

3.1. - Il secondo tema d'indagine consiste nello stabilire se la disciplina prevista dall'articolo 267
C.p.p. concernente le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche sia applicabile anche in
materia di acquisizione di tabulati telefonici.

Ma in ordine a tale questione queste Sezioni unite (Cass., Sez. un., 23 febbraio 2000 n. 6, D'Amuri) hanno
offerto una recente risposta ermeneutica, in termini di disomogeneità delle due categorie concettuali,
pienamente condivisa dal Collegio.

Si è infatti affermato, in piena coerenza con l'interpretazione data anche dalla Corte costituzionale (sent.
81/1993 e 281/1998) che per l'acquisizione dei dati “esterni” relativi al traffico telefonico - concernenti
gli autori, il tempo, il luogo, il volume e la durata della comunicazione, fatta esclusione del contenuto di
questa - , archiviati dall'ente gestore del servizio di telefonia, «è sufficiente il decreto motivato del
pubblico ministero, giustificato dalla limitata invasività dell'atto», secondo lo schema delineato
dall'articolo 256 C.p.p. «eterointegrato dal precetto del secondo comma dell'articolo 15 Cost.»,
aggiungendosi che il provvedimento «consente al p.m. di acquisire a fini investigativi e probatori materiale
informatico costituito dai dati precisati, purché dia corretta ragione del privilegio che fa prevalere sul
diritto alla privacy l'interesse pubblico di perseguire i reati» e che, «pur se manca la previsione di un
immediato controllo giurisdizionale di detto decreto motivato, tuttavia il recupero del controllo su detto
provvedimento, che attiene ad un mezzo di ricerca della prova, avviene attraverso la rilevabilità, anche di
ufficio, dell'eventuale relativa inutilizzabilità, in ogni stato e grado del procedimento così nelle
indagini preliminari nel contesto incidentale relativo all'applicazione di una misura cautelare, o
nell'udienza preliminare ovvero nel dibattimento o nel giudizio di impugnazione».

Fermi dunque gli approdi interpretativi cui sono giunte le Sezioni unite, nel caso in esame non ricorre il
denunciato vizio di inutilizzabilità, posto che dagli atti risulta che i tabulati relativi al traffico
telefonico sulle utenze cellulari nella disponibilità del T. furono acquisiti dalla squadra mobile della
Questura di Salerno a seguito di decreti adeguatamente motivati del pubblico ministero in date 23 agosto1996
e 8 novembre 1996.

3.2. - Parimenti infondate si palesano le eccezioni di nullità ed inutilizzabilità delle risultanze della
consulenza grafica in mancanza di un saggio grafico dell'imputato, poiché é stato già posto in rilievo dal
giudice di merito, con motivazione puntuale e logicamente corretta anche in ordine all'attendibilità
dell'accertamento - perciò incensurabile in sede di legittimità -, che l'indagine comparativa é stata
condotta su scritture provenienti con assoluta certezza dall'imputato (che ne aveva ammesso l'autenticità in
sede d'interrogatorio di garanzia), talune acquisite dal cugino T. G. e altre sequestrato all'atto della
notifica dell'ordinanza coercitiva: tra le scritture di comparazione e quelle riportate nei fogli della
cartella abbandonata da uno dei rapinatori nell'ufficio del PRA. è stata riscontrata piena compatibilità
stilistica, scenografica, strutturale e d'interpretazione gestuale, nonché inequivoca corrispondenza di tono
e contenuto.

Non esiste, d'altra parte, alcuna norma di diritto positivo che pretenda (neppure nei procedimenti per
delitti di falsità in atti: articolo 75 Disp. att. C.p.p.), per la validità della perizia grafica, il
rilascio da parte dell'imputato di una scrittura di comparazione alla presenza del perito.

Quanto all'eccepita inutilizzabilità della medesima consulenza grafica in conseguenza della denunziata
iscrizione tardiva del T. nel registro degli indagati, eseguita solo dopo il deposito della relazione del
consulente, deve ribadirsi il principio giurisprudenziale ripetutamente affermato da questa Corte, secondo
il quale l'omessa annotazione della notitia criminis sul registro previsto dall'articolo 335 C.p.p., con
l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini
«contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta», non determina l'inutilizzabilità degli atti di
indagine compiuti fino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di
durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'articolo 407 C.p.p., al cui scadere consegue
l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è
effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il
pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla. Presupponendo l'obbligo d'iscrizione che a carico di una
persone emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, ne consegue che
l'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del
pubblico ministero ed è comunque sottratto, in ordine all'an e al quando, al sindacato del giudice, ferma
restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del
p.m. negligente (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. V, 27 marzo 1999, Longarini, rv. 214866, Sez. I 11 marzo
1999, Testa, rv. 213827, Sez. V, 26 maggio 1998, Nobile, rv. 211968; Sez. I, 27 marzo 1998, Dell'Anna; rv.
210545, e numerose altre conformi).

3.3. - Il ricorrente si duole inoltre dell'illegittima utilizzazione delle dichiarazioni rese alla polizia.
giudiziaria quale persona informata sui fatti e, quindi, senza le garanzie difensive: le dichiarazioni rese
dal T. come persona informata dei fatti agli agenti di polizia il giorno successivo alla rapina - di non
possedere un cellulare e di essere rimasto nella città di Salerno nelle ore immediatamente successive alla
rapina incontrandosi con un congiunto -, siccome smentite dai successivi controlli investigativi, erano
state invero valutate dal giudice di merito come prova a carico sotto il profilo dell'alibi falso.

Il motivo di ricorso si fonda su una duplice considerazione: una di fatto. affermandosi che in realtà, nel
momento in cui il T. era stato sentito, già esistevano indizi a suo carico, il che evoca il disposto del
comma 2 dell'articolo 63 C.p.p.; l'altra di diritto, assumendosi sia pure genericamente che, una volta
acquisita da parte di tale soggetto la qualità di indagato (e poi di imputato) non potevano essere
utilizzate a suo carico le dichiarazioni dal medesimo rese, sia pure in un precedente e separato atto di
indagine quale persona informata sui fatti, e ciò in ossequio alla previsione dell'ultimo periodo di cui al
comma 1 della, medesima norma che così recita: «Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate
contro la persona che le ha rese».

La quaestio facti, non può essere esaminata in questa sede di legittimità, risolvendosi essa nella verifica
circa la congruità della motivazione resa sul punto dal giudice di merito, il quale ha puntualmente
argomentato sulla circostanza che alcun dato investigativo collegava ancora la persona del T. ai rapinatori
quando fu sentito il giorno successivo alla rapina, siccome identificato dagli impiegati come l'utente che
era uscito per ultimo dall'ufficio del PRA, poco prima dell'arrivo dei rapinatori; mentre, solo
successivamente, a seguito dello sviluppo delle indagini mediante il controllo dei tabulati telefonici e la
comparazione grafica, erano sorti concreti indizi a suo carico,

Quanto al secondo profilo, rileva il Collegio che, nel caso in esame, non viene in realtà in discussione il
problema interpretativo se l'inutilizzabilità, contro la persona che le ha rese, delle «precedenti
dichiarazioni» autoindizianti presupponga che l'assunzione delle medesime sia avvenuta con forme diverse da
quelle prescritte con riguardo alla posizione processuale - in senso sostanziale che il dichiarante
rivestiva nel momento in cui è stato sentito, a prescindere da eventuali sviluppi investigativi che
modifichino, in una fase successiva o in un diverso grado di giudizio, la situazione di tale soggetto, il
quale (ad esempio, in conseguenza della diversa qualificazione del fatto) da originario testimone diventi
imputato.

Modificazione questa che, secondo il prevalente orientamento della Corte di cassazione, non potrebbe
inficiare gli atti legittimamente compiuti nel precedente momento procedimentale in base al principio di
conservazione degli atti e della regola ad esso connessa del tempus regit actum (Cass., Sez. VI, 19 novembre
1997, Cunetto, rv, 210083; Sez. VI, 1 luglio 1997, Chirivì, rv.209747; Sez. VI, 6 novembre 1996, Carbone,
rv. 207505).

Vero è, invece, che non era consentito al giudice di merito di inferire dalle dichiarazioni rese dal T. alla
Polizia il giorno successivo alla rapina in qualità di persona informata dei fatti - non di indagato - «un
ulteriore elemento indiziante» a suo carico in termini di alibi "falso", per l'ontologica contraddizione
esistente tra le due figure giuridiche della testimonianza e dell'alibi.

La prova d'alibi è, per definizione, la classica prova contraria o negativa, di tipo indiretto, la quale, al
fine d'inficiare la fondatezza dell'ipotesi ricostruttiva dell'affermazione di colpevolezza dell'imputato
prospettata dall'accusa in ordine al fatto descritto nell'imputazione, mira a confermare un'asserzione che
nega il fatto principale, dimostrando autonomamente l'esistenza di un fatto diverso, che per il principio
logico di alternatività si palesi incompatibile col primo.

L'addebito di falsità dell'alibi, considerato nella suo intrinseca strutturazione in rapporto alla
situazione processuale concreta, presuppone dunque concettualmente che un soggetto, al quale sia contestato
un fatto criminoso, si difenda dall'accusa e che la prova contraria da lui offerta mediante le dichiarazioni
difensive, sottoposta a verifica, risulti falsa.

E, poiché nel caso in esame nessun dato investigativo collegava ancora la persona del T. ai rapinatori
quando fu sentito dalla polizia il giorno successivo alla rapina, si che egli in quel momento rivestiva la
posizione processuale, in senso sostanziale, di persona informata dei fatti, in quelle originarie
dichiarazioni non poteva legittimamente configurarsi da parte del giudice di merito la prova d'alibi
"Talso", cioè quello rivelatosi mendace e sintomatico - a differenza di quello "fallito" - del tentativo di
sottrarsi all'accertamento della verità, da utilizzare, nel contesto delle complessive risultanze
probatorie, come ulteriore elemento indiziante sfavorevole a carico del dichiarante, divenuto in seguito
agli sviluppi investigativi imputato.

Mette conto peraltro di osservare, all'esito del controllo sul menzionato atto probatorio, che, pur essendo
stato concretamente utilizzato sotto il profilo del non corretto addebito all'imputato di avere esibito un
alibi falso, esso risulta affatto innocuo e subvalente ai fini della deliberazione, altri e ben più
pregnanti essendo stati gli elementi di prova, obiettivamente rilevanti ed essenziali, per la formazione del
convincimento e per le conseguenti scelto decisionali del giudice di merito.

Queste Sezioni Unite hanno infatti affermato il principio per il quale la sentenza impugnata, pur se
formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena d'inutilizzabilità, in tanto va
annullata in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia
dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul dictum del giudice di
merito, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nega struttura argomentativa della
motivazione, non sarebbe stata la stessa senza quelle dichiarazione nonostante la presenza di altri elementi
probatori di per sé ritenuti non sufficienti a giustificare identico convincimento (Cass., Sez. Un., 23
febbraio 1998, Girina).

Il che non è certamente avvenuto, nel caso in esame, nel quale il ragionamento giudiziale sulla valutazione
analitica e complessiva di gravità, precisione e concordanza degli indizi di reità -specificatamente
identificati nella premessa in fatto - risulta ancorato ad un solido quadro probatorio e resiste comunque
all'elisione dei dato viziato.

4. - Esclusa quindi ogni rilevanza della pretesa inutilizzabili o nudità degli atti di indagine posti dal
giudice di merito a fondamento della decisione di condanna all'esito del giudizio abbreviato, restano da
esaminare le censure di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione complessiva delle
prove di responsabilità.

La corte distrettuale ha peraltro efficacemente evidenziato, con completezza e puntualità di riferimenti,
gli elementi fattuali e le fonti probatorie da cui inferire la consapevole partecipazione del T. alla
vicenda criminosa de qua, di talché le deduzioni del ricorrente circa pretese carenze motivazionali della
sentenza impugnata risultano prive di pregio alcuno.

Ed invero, il ricorrente, pur denunziando formalmente la violazione dell'articolo 192 comma 2 C.p.p., non
svolge una critica logico - deduttiva della valutazione dei molteplici e convergenti indizi, che sarebbe
stata compiuta con palese inosservanza di regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del
giudice, ma piuttosto offre una propria diversa verità processuale, la quale non può essere delibata in sede
di legittimità allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata ha una sua chiara e puntuale
coerenza argomentativa e sia, senza contraddizioni o salti logici, saldamente ancorata, nel rispetto delle
regole della logica e delle massime di comune esperienza, al nucleo fondamentale delle risultanze del
complessivo quadro probatorio.

Esula infatti dai poteri di questa Corte la rilettura, della ricostruzione storica dei fatti posti a
fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità dei discorso giustificativo, quale vizio di
legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (Cass., Sez. un.,
24 dicembre 1999, Spina; Sez. un., 30.4.1997, Dessimone).

Quanto infine alle doglianze riguardanti l'adeguatezza della pena e il negativo apprezzamento di prevalenza
delle circostanze attenuanti generiche, appare assolutamente corretto e insindacabile in sede di legittimità
il rilievo fattuale del giudice di merito circa i connotati di allarmante gravità della rapina -
accuratamente preparata e commessa con armi, nel centro cittadino. in luogo frequentato da più persone -,
che rendevano l'imputato immeritevole di un più mite trattamento sanzionatorio.

Di talché le invero generiche censure del ricorrente circa pretese carenze motivazionali della sentenza
impugnata in ordine ai punti suindicati risultano manifestamente infondate.

Il ricorso dev'essere pertanto respinto con le conseguenze di legge.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni unite, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

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