| VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA -
INGIUNZIONI PRIVE DI FIRMA AUTOGRAFA
(Cassazione - Sezione Prima Civile - Sent. 16204/2000 - Presidente M.
Cantillo - Relatore F. Franceschetti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. F. B. F., con ricorso 22 febbraio 1994 al Pretore di Genova, proponeva
opposizione avverso cinque ordinanze-ingiunzioni emanate dal Prefetto di Genova,
a lui notificate il 29 gennaio 1994, in relazione ad altrettante violazioni del
codice della strada. Deduceva la illegittimità delle ingiunzioni in quanto prive
di sottoscrizione, recando esse soltanto una sigla prestampata e illeggibile con
aggiunto, a stampa, il nome del funzionario e la menzione, nelle premesse delle
singole ordinanze, che erano state emesse in conformità di quanto prescritto dal
d.lgsv. n. 39 del 1993.
Secondo l'opponente detto d.lgsv., che prevede per gli atti amministrativi
informatizzati la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa,
non sarebbe applicabile agli atti sanzionatori. Inoltre, secondo l'opponente,
detto decreto legislativo sarebbe illegittimo per essere stato emanato in
mancanza di delega sul punto. Chiedeva, pertanto che le ordinanze-ingiunzione
fossero dichiarate nulle, previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgsv. n. 39 del
1993, con riferimento all'art. 2, comma 1, lett. mm) della legge 23 ottobre
1992, n. 421 e all'art. 76 Cost.
Il Prefetto di Genova si costituiva a mezzo di un funzionario di prefettura
chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il Pretore, con sentenza depositata l'11
luglio 1996, rigettava l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle
spese.
Avverso tale sentenza, con atto notificato il 30 gennaio 1997 al Prefetto di
Genova, il B. F. ha proposto ricorso a questa Corte, formulando tre motivi di
gravame. Resiste con controricorso il Ministero dell'interno in persona del
Ministro protempore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via pregiudiziale va dichiarata l'inammissibilità del controricorso.
Ciò in quanto proposto dal Ministero dell'interno, mentre il ricorso era stato
notificato al Prefetto di Genova nei cui confronti era stata emessa la sentenza
impugnata, e tenuto conto che in materia di sanzioni amministrative la
competenza dell'autorità che ha emanato l'atto impugnato ha carattere
funzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, cosicché essa
soltanto è legittimata passivamente nel giudizio di opposizione e passivamente
ed attivamente in quello di cassazione (da ultimo Cass. 3 marzo 1998, n. 2344; 5
settembre 1996, n. 8081).
2. Quanto al merito, con il primo motivo si denuncia la violazione degli
artt. 3, comma 2, del d.lgsv. 12 febbraio 1992, n. 39, dell'art. 3 della legge 7
agosto 1990 n. 241, degli artt. 11 e 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
Si deduce al riguardo che, sebbene l'art. 3, comma 2, del d. lgsv. n. 39 del
1992 non contenga espresse limitazioni del proprio ambito operativo, non sarebbe
concepibile una predisposizione informatizzata rispetto a provvedimenti di
carattere decisorio riferiti a una singola persona, perché ciò comporterebbe una
motivazione standardizzata e l'irrogazione di una sanzione a sua volta non
graduata rispetto al fatto.
Con il secondo motivo si deduce l'omessa motivazione circa un punto decisivo
della controversia, nonché la violazione dell'art. 76 Cost. e degli artt. 2,
comma 1, lett. mm) della legge n. 421 del 1992 e 3, comma 2, del d. lgsv. n. 39
del 1993, per avere il Pretore omesso ogni motivazione circa la eccezione di
illegittimità costituzionale sollevata con l'atto di opposizione, per essere
stato l'art.3, comma 2, del d.lgsv. n. 39 del 1993 emanato in difformità della
delega di cui all'art. 2, comma 1, lett. mm) della legge n. 421 del 1992, che
non prevedeva la emanazione in forma informatica di atti amministrativi non
motivati e privi di firma autografa, eccezione che con il motivo si torna a
riproporre.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 91 c.p.c., per avere il
Pretore condannato il ricorrente alle spese di causa, liquidandole in via
equitativa nella misura di lire 300.000, mentre essendosi l'Amministrazione
costituita a mezzo di un proprio funzionario in suo favore poteva essere
pronunciata la condanna al pagamento delle sole spese vive effettivamente
anticipate e documentate.
2. Il primo motivo è fondato.
I1 Pretore ha rigettato l'opposizione, con la quale si deduceva la
illegittimità dell'ingiunzione perché priva di sottoscrizione autografa,
esclusivamente in base al disposto dell'art. 3 del d.lgsv. n. 39 del 1993.
L'art. 3 della legge n. 241 del 1990 dispone che, di regola, ogni
provvedimento amministrativo deve essere motivato e che la motivazione deve
indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche hanno determinato la
decisione dell'Amministrazione. Dispone altresì che, se le ragioni della
decisione risultano da altro atto dell'Amministrazione cui si fa riferimento nel
provvedimento amministrativo, esso deve essere in questo richiamato e reso
disponibile.
L'art. 3 del d. lgsv. 12 febbraio 1993, n. 39, dispone a sua volta che gli
atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma
predisposti tramite sistemi informatici automatizzati e che l'immissione, la
riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e
documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti
amministrativi attraverso i medesimi sistemi, debbono essere accompagnate
dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione,
trasmissione o emanazione. Dispone altresì che, se per la validità di tali
operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la
stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal
sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.
La norma è stata emanata sulla base della delega conferita al Governo
dall'art. 2, comma 1, lett. mm) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in base al
quale il Governo era stato delegato "al fine del completamento del processo di
informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale
utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati" a "procedere alla revisione
della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo
altresì la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di
efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e
attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e
di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di
garantire la interconnessione dei sistemi informatici pubblici".
L'individuazione dell'esatta sfera di operatività dell'art. 3 del d. lgsv. n.
39 del 1993 non è agevole, in relazione alla sua applicabilità o non
applicabilità fuori dell'ambito degli atti amministrativi informatici in stretto
senso, cioè di quegli atti provenienti dalla pubblica amministrazione,
direttamente ed automaticamente elaborati dal sistema informatico in quanto non
richiedono valutazioni discrezionali e motivazioni correlate alle particolarità
del caso concreto.
Detta interpretazione investe la tematica generale degli scopi e dei limiti
della informatizzazione degli atti della pubblica amministrazione, diretta in
primo luogo alla utilizzazione degli strumenti dell'informatica per semplificare
e accelerare la emanazione degli atti amministrativi seriali, che non
necessitino di specifica motivazione pertanto suscettibili di una completa
elaborazione informatica, che non può invece attuarsi, di regola in correlazione
con i provvedimenti amministrativi, che normalmente involgono valutazioni e
motivazioni differenziate in relazione alle particolarità delle singole
fattispecie, rispetto ai quali lo strumento informatico può essere utilizzato
solo come mezzo di documentazione supporto dell'attività degli organi della
pubblica amministrazione.
Il carattere estremamente ristretto della delega conferita al Governo dal
sopra menzionato art.2, comma 1, lett. mm) della legge n. 421 del 1992, fa
peraltro propendere per una interpretazione restrittiva della norma, da
ritenersi riferibile ai soli atti amministrativi-suscettibili di una completa e
automatica elaborazione informatica, mentre essa non può ritenersi riferibile ai
provvedimenti amministrativi in generale, che dovendo essere specificamente
motivati in relazione al singolo caso concreto, non sono suscettibili di
informatizzazione automatica ed in relazione ai quali la legge di delegazione
non avrebbe potuto prescindere dalla formulazione di specifici principi e
criteri direttivi, con riferimento alle caratteristiche di tali atti, riguardo
alle procedure, ai limiti ed agli effetti della loro informatizzazione, così
come la norma delegata non avrebbe potuto esimersi dal dettare una
particolareggiata disciplina in proposito.
Tale interpretazione, che a giudizio di questo collegio appare l'unica che
non si ponga in contrasto con l'art. 76 Cost., risulta suffragata dalla
successiva legislazione, tenuto conto che l'art. 15 della legge n. 59 del 1997,
sviluppando successivamente, in maniera evolutiva, il processo di
informatizzazione della pubblica amministrazione e delle stesse attività
giuridiche dei privati, nello statuire che "gli atti, dati e documenti formati
dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro
archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti
a tutti gli effetti di legge", ha previsto la emanazione di specifici
regolamenti che dettino criteri e modalità per la concreta attuazione di tale
disposizione, in modo da renderne possibile ogni applicazione compatibile con il
mezzo informatico e la struttura giuridica degli atti informatizzati.
Ne deriva che il motivo deve ritenersi fondato, alla stregua della
legislazione applicabile alla fattispecie ratione temporis, non potendosi
ritenere, a giudizio di questo collegio, come invece ha fatto la sentenza
impugnata, la validità, sulla base dell'art. 3 del d. lgsv. n. 39 del 1993, di
ordinanze-ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative, ove prive di firma
autografa, in quanto provvedimenti amministrativi non suscettibili di automatica
elaborazione informatica, che a norma degli artt. 18 della legge n. 689 del
1981, 3 della legge n. 241 del 1990 e 204 del codice della strada,
specificamente applicabile nella fattispecie, debbono essere motivati in
relazione alle particolarità del singolo caso concreto e, in quanto tali, non
rientravano nella disciplina del suddetto art. 3 del d.lgsv. n. 39 del 1993.
3. Deve peraltro rilevarsi che questa Corte, con la sentenza n. 7234 del
1996, si è pronunciata su una particolare fattispecie, in cui la stessa
Prefettura di Genova - parte anche di questo giudizio - aveva emesso un gran
numero di ordinanze ingiunzioni, tutte concernenti la violazione degli artt. 4 e
115 del d.P.R. n. 393 del 1959, procedendo alla consegna al centro elaborazione
dati del Comune di uno schema tipo di ordinanza-ingiunzione, dei dati relativi a
ciascun illecito, e dell'originale della firma autografa del vice prefetto
vicario, competente a sottoscrivere le ingiunzioni, che erano state poi stampate
con la riproduzione di detta firma autografa.
Essendo venuta in contestazione la validità delle ordinanze-ingiunzioni così
realizzate, sotto il profilo della mancanza dell'autografia della firma, questa
Corte ha enunciato il principio - che deve ritenersi abbia valenza generale e in
questa sede deve essere ribadito - secondo il quale l'atto deve essere
considerato valido, ove in mancanza dell'autografia della sottoscrizione i dati
estrinsecati nel suo contesto documentativo consentano comunque di accertare
aliunde la sicura attribuibilità dell'atto a chi deve esserne l'autore secondo
le norme positive.
Ne deriva che, pertanto, in accoglimento del primo motivo - assorbiti gli
altri - il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata al Pretore di
Genova, in persona di altro magistrato, che farà applicazione dei suddetti
principi di diritto e deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara
assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al
Pretore di Genova in persona di altro magistrato.
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