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SCIOPERO - ESCLUSIONE DEL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE ANCHE PER LE DOMENICHE INCLUSE NEI GIORNI DI SCIOPERO

( Cassazione - Sezione Lavoro - Sent. n. 14828/2000 - Presidente R. De Musis - Relatore R. Di Lella )

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso dei 22/6/1994, i lavoratori oggi intimati esponevano di essere dipendenti della S.I.T.A. S.p.A. e che nel giugno del 1993, "precisamente dal giorno 14 al giorno 29", avevano effettuato uno sciopero per protestare contro alcuni licenziamenti preannunciati dall'azienda.

Precisavano che nel luglio successivo avevano rilevato che l'azienda aveva incluso tra le giornate non retribuite anche le domeniche comprese in quel periodo di sciopero.

Sul presupposto dell'illegittimità di tale comportamento chiedevano al Pretore - Giudice dei Lavoro - adito, di dichiarare il loro diritto al pagamento della retribuzione relativa ai giorni di riposo compresi nel periodo 14/29 giugno 1993.

Costituitasi in giudizio, la S.I.T.A. S.p.A. evidenziava la legittimità del proprio comportamento.

All'udienza del 28/3/1996, la causa veniva decisa dal Pretore di Potenza con sentenza n. 598/96 con la quale dichiarava il diritto dei ricorrenti a percepire la retribuzione relativa alle domeniche ed ai giorni di riposo compresi nel periodo 14/29 giugno 1993, con conseguente obbligo della S.I.T.A. S.p.A. di corrispondere in favore di ciascuno di essi detta retribuzione, nei limiti in cui la stessa non era stata già corrisposta.

Avverso tale pronuncia, la S.I.T.A. S.p.A. proponeva appello dinanzi al Tribunale di Potenza, in funzione di Giudice dei Lavoro, il quale, con la sentenza n. 1031/97, rigettava l'impugnazione.

A fondamento della decisione il Tribunale osservava che l'art 15 del CCNL del settore prevede che gli importi giornalieri della retribuzione si ottengono dividendo per 30 il corrispondente importo mensile, con la conseguenza che sono ricomprese nella retribuzione mensile anche le giornate festive, in relazione alle quali, nonostante il mancato svolgimento di attività lavorativa, è comunque ed in ogni caso dovuta la corresponsione della retribuzione giornaliera, indipendentemente dal comportamento del lavoratore in quel giorno e quindi dalla sua adesione o meno ad uno sciopero, come è peraltro indirettamente confermato dall'art 2 legge 90/1954.

Avverso tale pronuncia la S.I.T.A. SPA propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

I lavoratori intimati non si sono costituiti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1° motivo del ricorso la società ricorrente denuncia violazione dell'art. 5 della Legge 22/2/1934 n. 70 e dell'art. 1363 e segg. cod. civ., nonché omessa statuizione su di un punto decisivo della controversia.

In particolare la ricorrente lamenta che il Tribunale ha erroneamente interpretato la norma contrattuale di cui all'art 15, poiché la previsione del divisore 30 rappresenta un mero artifizio, una operazione di carattere fittizio, dalla quale non possono farsi derivare le conseguenze che ne trae il giudice del merito, e cioè la retribuibilità del riposo settimanale, anche se ricompreso in un periodo di sciopero, in relazione al quale la retribuzione non è dovuta.

Lamenta infine che il giudice del merito erroneamente ha ritenuto che nella giornata domenicale i ricorrenti non svolgono comunque attività lavorativa, poiché dall'art 5 della legge n.370/1934 si evince che per gli autoferrotranvieri la giornata di riposo settimanale può anche non coincidere con la domenica, che pertanto costituisce giornata nella quale i ricorrenti potevano essere tenuti alla esecuzione della prestazione.

Con il 2° motivo del ricorso la società, nel denunciare la violazione della legge n.146/1990 e dell'art 2697 c.c., rileva che nel caso di specie le OO.SS., nel rispetto della legge n.146/1990 (che impone di precisare, all'atto della proclamazione dello sciopero, la durata dello stesso) hanno indetto lo sciopero in questione "dal 14 al 29 giugno", senza ulteriori precisazioni, per cui nel periodo di sciopero dovevano ritenersi inclusi, peraltro in assenza di alcuna prova in senso contrario, i giorni di riposo settimanale.

E pertanto, la relativa retribuzione, riguardando giornate ricomprese nel periodo di sciopero, non doveva essere corrisposta.

I primi due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, ed appaiono fondati per quanto di ragione.

Innanzitutto si osserva: esattamente il ricorrente deduce che lo sciopero è stato proclamato, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 146/1990, prestabilendone e precisandone la durata in un periodo continuativo di 15 giorni (dal 14 al 29 giugno). Sono dunque ricomprese nel periodo di sciopero anche la giornate di riposo settimanale.

Poiché nel periodo di sciopero non compete la retribuzione che in quel periodo sarebbe maturata, di conseguenza anche la retribuzione relativa ai giorni di riposo, che della prima costituisce una componente, e che attiene anch'essa ad una fase di sospensione (per adesione allo sciopero) del rapporto, in relazione alla quale viene meno l'obbligo retributivo del datore di lavoro, egualmente non compete.

Né a tale affermazione può opporsi, come fanno i giudici del merito, che il CCNL del settore all'art. 15 prevede (con riferimento alla retribuzione mensile, ed al fine di determinare la retribuzione giornaliera) il divisore 30, per cui, essendo prevista la retribuzione anche per il giorno di riposo, il datore di lavoro deve comunque corrisponderla, essendo indifferente a tal fine il comportamento del lavoratore in quel giorno, considerato che non deve comunque rendere la prestazione lavorativa.

Deve infatti osservarsi che se è vero, come precisa l'art. 15 del CCNL del settore, che la retribuzione mensile compensa tutti e ciascun giorno del mese, e quindi anche i riposi settimanali, la norma contrattuale non può tuttavia essere interpretata nel senso di ritenere retribuibile anche il giorno di riposo che cada all'interno di un periodo nel quale sia stato proclamato lo sciopero.

Infatti la affermazione della retribuibilità del giorno di riposo settimanale presuppone la attuale sussistenza dell'obbligo retributivo da parte del datore di lavoro, e sta a significare che tale obbligo sussiste e permane anche con riferimento al giorno di riposo.

Ma nel caso di specie, come si è già evidenziato, il giorno riposo settimanale si inserisce ed è compreso in un periodo (ininterrotto) di sciopero, in relazione al quale l'obbligo retributivo del datore di lavoro viene meno. E pertanto, in assenza dell'obbligo retributivo, così come non è dovuta la retribuzione per le giornate lavorative che cadono nel periodo di sciopero, per la stessa ragione non è dovuta la retribuzione per le giornate di riposo ricomprese in quel periodo.

L'accoglimento dei motivi in esame comporta l'assorbimento, in quanto intesi a censurare statuizioni dipendenti da quella investita dalla cassazione di cui ai motivi accolti, sia del 3° motivo con il quale la società ricorrente, nel denunciare violazione dell'art 2 lett. c 7 legge 90 del 1954, lamenta che il Tribunale erroneamente avrebbe ritenuto la inapplicabilità dell'art 2 della legge n.90/1954; sia del 4° motivo con il quale la società ricorrente, nel denunciare la violazione degli artt. 99 e 112 cpc, si duole che il giudice del gravame abbia ritenuto non provata una eccezione, relativa all'avvenuto pagamento delle spettanze ad alcuni dipendenti, che esso appellante non aveva mai inteso proporre; sia del 5° motivo con il quale la società ricorrente denuncia la omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, lamentando che il giudice del gravame non avrebbe delineato il percorso logico giuridico attraverso il quale è pervenuto alla decisione.

Dunque vanno accolti il 1° ed il 2° motivo del ricorso, mentre vanno dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi.

La sentenza pertanto deve essere cassata, e la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art 384 cpc. Per l'effetto: va rigettata la domanda.

Stimasi equo compensare fra le parti le spese dell'intero giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

Accoglie il 1° ed il 2° motivo del ricorso;

Dichiara assorbiti gli ulteriori motivi;

Cassa la impugnata sentenza, e, decidendo nel Merito, rigetta la domanda;

Compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio.