SCIOPERO - ESCLUSIONE DEL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE ANCHE PER LE
DOMENICHE INCLUSE NEI GIORNI DI SCIOPERO
( Cassazione - Sezione Lavoro - Sent. n. 14828/2000 - Presidente R. De
Musis - Relatore R. Di Lella )
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dei 22/6/1994, i lavoratori oggi intimati
esponevano di essere dipendenti della S.I.T.A. S.p.A. e che nel giugno del 1993,
"precisamente dal giorno 14 al giorno 29", avevano effettuato uno sciopero per
protestare contro alcuni licenziamenti preannunciati dall'azienda.
Precisavano che nel luglio successivo avevano rilevato che
l'azienda aveva incluso tra le giornate non retribuite anche le domeniche
comprese in quel periodo di sciopero.
Sul presupposto dell'illegittimità di tale comportamento
chiedevano al Pretore - Giudice dei Lavoro - adito, di dichiarare il loro
diritto al pagamento della retribuzione relativa ai giorni di riposo compresi
nel periodo 14/29 giugno 1993.
Costituitasi in giudizio, la S.I.T.A. S.p.A. evidenziava la
legittimità del proprio comportamento.
All'udienza del 28/3/1996, la causa veniva decisa dal Pretore di Potenza con
sentenza n. 598/96 con la quale dichiarava il diritto dei ricorrenti a percepire
la retribuzione relativa alle domeniche ed ai giorni di riposo compresi nel
periodo 14/29 giugno 1993, con conseguente obbligo della S.I.T.A. S.p.A. di
corrispondere in favore di ciascuno di essi detta retribuzione, nei limiti in
cui la stessa non era stata già corrisposta.
Avverso tale pronuncia, la S.I.T.A. S.p.A. proponeva appello dinanzi al
Tribunale di Potenza, in funzione di Giudice dei Lavoro, il quale, con la
sentenza n. 1031/97, rigettava l'impugnazione.
A fondamento della decisione il Tribunale osservava che l'art 15 del CCNL del
settore prevede che gli importi giornalieri della retribuzione si ottengono
dividendo per 30 il corrispondente importo mensile, con la conseguenza che sono
ricomprese nella retribuzione mensile anche le giornate festive, in relazione
alle quali, nonostante il mancato svolgimento di attività lavorativa, è comunque
ed in ogni caso dovuta la corresponsione della retribuzione giornaliera,
indipendentemente dal comportamento del lavoratore in quel giorno e quindi dalla
sua adesione o meno ad uno sciopero, come è peraltro indirettamente confermato
dall'art 2 legge 90/1954.
Avverso tale pronuncia la S.I.T.A. SPA propone ricorso per cassazione
affidato a cinque motivi.
I lavoratori intimati non si sono costituiti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1° motivo del ricorso la società ricorrente denuncia
violazione dell'art. 5 della Legge 22/2/1934 n. 70 e dell'art. 1363 e segg. cod.
civ., nonché omessa statuizione su di un punto decisivo della controversia.
In particolare la ricorrente lamenta che il Tribunale ha
erroneamente interpretato la norma contrattuale di cui all'art 15, poiché la
previsione del divisore 30 rappresenta un mero artifizio, una operazione di
carattere fittizio, dalla quale non possono farsi derivare le conseguenze che ne
trae il giudice del merito, e cioè la retribuibilità del riposo settimanale,
anche se ricompreso in un periodo di sciopero, in relazione al quale la
retribuzione non è dovuta.
Lamenta infine che il giudice del merito erroneamente ha ritenuto che nella
giornata domenicale i ricorrenti non svolgono comunque attività lavorativa,
poiché dall'art 5 della legge n.370/1934 si evince che per gli
autoferrotranvieri la giornata di riposo settimanale può anche non coincidere
con la domenica, che pertanto costituisce giornata nella quale i ricorrenti
potevano essere tenuti alla esecuzione della prestazione.
Con il 2° motivo del ricorso la società, nel denunciare la
violazione della legge n.146/1990 e dell'art 2697 c.c., rileva che nel caso di
specie le OO.SS., nel rispetto della legge n.146/1990 (che impone di precisare,
all'atto della proclamazione dello sciopero, la durata dello stesso) hanno
indetto lo sciopero in questione "dal 14 al 29 giugno", senza ulteriori
precisazioni, per cui nel periodo di sciopero dovevano ritenersi inclusi,
peraltro in assenza di alcuna prova in senso contrario, i giorni di riposo
settimanale.
E pertanto, la relativa retribuzione, riguardando giornate
ricomprese nel periodo di sciopero, non doveva essere corrisposta.
I primi due motivi del ricorso possono essere esaminati
congiuntamente, ed appaiono fondati per quanto di ragione.
Innanzitutto si osserva: esattamente il ricorrente deduce che lo sciopero è
stato proclamato, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 146/1990,
prestabilendone e precisandone la durata in un periodo continuativo di 15 giorni
(dal 14 al 29 giugno). Sono dunque ricomprese nel periodo di sciopero anche la
giornate di riposo settimanale.
Poiché nel periodo di sciopero non compete la retribuzione che in quel
periodo sarebbe maturata, di conseguenza anche la retribuzione relativa ai
giorni di riposo, che della prima costituisce una componente, e che attiene
anch'essa ad una fase di sospensione (per adesione allo sciopero) del rapporto,
in relazione alla quale viene meno l'obbligo retributivo del datore di lavoro,
egualmente non compete.
Né a tale affermazione può opporsi, come fanno i giudici del merito, che il
CCNL del settore all'art. 15 prevede (con riferimento alla retribuzione mensile,
ed al fine di determinare la retribuzione giornaliera) il divisore 30, per cui,
essendo prevista la retribuzione anche per il giorno di riposo, il datore di
lavoro deve comunque corrisponderla, essendo indifferente a tal fine il
comportamento del lavoratore in quel giorno, considerato che non deve comunque
rendere la prestazione lavorativa.
Deve infatti osservarsi che se è vero, come precisa l'art. 15 del CCNL del
settore, che la retribuzione mensile compensa tutti e ciascun giorno del mese, e
quindi anche i riposi settimanali, la norma contrattuale non può tuttavia essere
interpretata nel senso di ritenere retribuibile anche il giorno di riposo che
cada all'interno di un periodo nel quale sia stato proclamato lo sciopero.
Infatti la affermazione della retribuibilità del giorno di riposo settimanale
presuppone la attuale sussistenza dell'obbligo retributivo da parte del datore
di lavoro, e sta a significare che tale obbligo sussiste e permane anche con
riferimento al giorno di riposo.
Ma nel caso di specie, come si è già evidenziato, il giorno riposo
settimanale si inserisce ed è compreso in un periodo (ininterrotto) di sciopero,
in relazione al quale l'obbligo retributivo del datore di lavoro viene meno. E
pertanto, in assenza dell'obbligo retributivo, così come non è dovuta la
retribuzione per le giornate lavorative che cadono nel periodo di sciopero, per
la stessa ragione non è dovuta la retribuzione per le giornate di riposo
ricomprese in quel periodo.
L'accoglimento dei motivi in esame comporta l'assorbimento, in
quanto intesi a censurare statuizioni dipendenti da quella investita dalla
cassazione di cui ai motivi accolti, sia del 3° motivo con il quale la società
ricorrente, nel denunciare violazione dell'art 2 lett. c 7 legge 90 del 1954,
lamenta che il Tribunale erroneamente avrebbe ritenuto la inapplicabilità
dell'art 2 della legge n.90/1954; sia del 4° motivo con il quale la società
ricorrente, nel denunciare la violazione degli artt. 99 e 112 cpc, si duole che
il giudice del gravame abbia ritenuto non provata una eccezione, relativa
all'avvenuto pagamento delle spettanze ad alcuni dipendenti, che esso appellante
non aveva mai inteso proporre; sia del 5° motivo con il quale la società
ricorrente denuncia la omessa o insufficiente motivazione della sentenza
impugnata, lamentando che il giudice del gravame non avrebbe delineato il
percorso logico giuridico attraverso il quale è pervenuto alla decisione.
Dunque vanno accolti il 1° ed il 2° motivo del ricorso, mentre
vanno dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi.
La sentenza pertanto deve essere cassata, e la causa può essere decisa nel
merito ai sensi dell'art 384 cpc. Per l'effetto: va rigettata la domanda.
Stimasi equo compensare fra le parti le spese dell'intero giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Accoglie il 1° ed il 2° motivo del ricorso;
Dichiara assorbiti gli ulteriori motivi;
Cassa la impugnata sentenza, e, decidendo nel Merito, rigetta la domanda;
Compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio.
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