INFORTUNIO IN ITINERE - INDENNIZZABILITA' DEL DANNO DA
INCIDENTE STRADALE NEL PERCORSO DI ANDATA E RITORNO DAL LUOGO DI LAVORO AL LUOGO
DI RESIDENZA DELLA FAMIGLIA.
( Cassazione - Sezione Lavoro - Sent. 14508/2000 -
Presidente G. Ianniruberto - Relatore P. Picone )
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto
dall'Inail, ha rigettato la domanda proposta da G. P. per la condanna
dell'Istituto al pagamento della rendita per inabilità lavorativa permanente
derivata da infortunio sul lavoro.
Il P. aveva riportato lesioni personali in conseguenza di
sinistro stradale accaduto mentre, con l'autovettura di sua proprietà,
percorreva l'autostrada Palermo-Catania per recarsi al lavoro.
Il Tribunale ha escluso la sussistenza dell'occasione di lavoro,
avendo accertato in fatto che il P. dimorava da solo nel Comune di S. Agata di
Militello, nel quale lavorava presso la succursale del Banco di Sicilia, essendo
solito ritornare a Palermo, luogo in cui vivevano i familiari, ogni fine
settimana lavorativa; che giorno del sinistro (23 dicembre 1991) si era mosso da
Palermo per recarsi a prestare servizio in Cesarò, essendo stato distaccato
presso la locale agenzia del Banco per i giorni 23 e 24 dicembre; che, pertanto,
1'itinerario percorso dal P. era radicalmente diverso da quello S. Agata-Cesarò,
per il quale il datore di lavoro aveva autorizzato l'uso del mezzo privato con
la corresponsione della relativa indennità chilometrica, e non era perciò
configurabile infortunio in itinere.
Per la cassazione della sentenza ricorre il P. per un motivo
unico. Resiste l'Inail con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso G. P. denunzia
violazione degli art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965, 12 disp. prelim. cod. civ., 16,
31, comma primo, e 36 Cost., 113, 115 e 116 cod. proc. civ., e vizi della
motivazione, deducendo in sostanza che l'esigenza di assolvere fondamentali
doveri familiari non consentiva di considerare rischio elettivo la sua
permanenza in Palermo e la partenza dal detto luogo percorrendo l'itinerario
normale ai fine di recarsi sul luogo di lavoro.
La Corte giudica il ricorso fondato.
Questioni di contenuto analogo sono già state
risolte dalla giurisprudenza di legittimità.
E' stato deciso che è configurabile l'infortunio
in itinere indennizzabile dall'Inail, non solo nel caso di incidente
verificatosi durante il tragitto fra il luogo di lavoro e quello di dimora del
lavoratore, ma anche durante il trasferimento dal luogo di lavoro a quello di
residenza della sua famiglia, diverso dalla dimora stabilita per motivi di
vicinanza al lavoro purché, quale che sia la distanza da percorrere, si riveli
ragionevole la scelta di trasferire presso il luogo di lavoro solo la dimora
personale e non anche quella della famiglia. Nel caso di specie è stato ritenuto
indennizzabile l'incidente stradale subito dal lavoratore mentre si recava,
utilizzando alcuni giorni liberi, presso la propria famiglia a circa mille
chilometri di distanza, facendo uso del mezzo proprio per non sottostare ai
lunghi tempi imposti dai mezzi pubblici disponibili che avrebbero ridotto
sensibilmente il periodo di permanenza in famiglia (Cass. 19 dicembre 1997, n.
12903).
Più in particolare, nel caso di uso di un mezzo di trasporto
privato, pur esistendo un idoneo servizio di trasporto pubblico, si è esclusa la
fattispecie di libera assunzione di un rischio anormale quando era stata
l'urgenza di abbreviare i tempi di percorrenza al fine di assistere un familiare
ammalato a determinare il ricorso al mezzo privato. In questa occasione la Corte
ha affermato che, così com'è costituzionalmente tutelato il diritto di scegliere
liberamente la propria residenza, purché - ai fini della tutela degli infortuni
lavorativi - ad una distanza ragionevole dal luogo di lavoro, uguale tutela è da
riconoscere - in applicazione degli art. 29 e 31 cost. - al diritto - dovere di
tenere conto delle esigenze familiari (Cass. 5 novembre 1998, n.
11148).
Pertinente al caso di specie è specialmente la sentenza che,
sempre sul presupposto che sia ragionevole in relazione alle circostanze del
caso concreto, la scelta del lavoratore di trasferire in prossimità del luogo di
lavoro soltanto la propria personale dimora, ritiene che l'esigenza di tornare
presso la famiglia con la periodicità che la distanza consente, presenta i
medesimi caratteri di "normalità" e "personalità" di quella del lavoratore che
rientri a casa quotidianamente, onde, in caso di infortunio, il rischio
affrontato da chi si sia recato in giorni festivi a trovare la famiglia
dimorante in luogo diverso, anche molto distante, non può dirsi elettivo, e deve
pertanto ritenersi indennizzabile (Cass. 19 dicembre 1997, n. 12903).
I menzionati orientamenti della giurisprudenza della Corte
segnano una netta presa di distanza da quelli, più risalenti e ispirati a
criteri eccessivamente restrittivi, secondo i quali la configurabilità
dell'infortunio in itinere deve escludersi nell'ipotesi di lavoratore che,
avendo preso abituale dimora nel luogo di prestazione dell'attività lavorativa,
sia rimasto vittima di un incidente automobilistico verificatosi durante il
viaggio per la visita ai propri familiari abitanti in un luogo diverso ed a
notevole distanza, non incidendo i principi costituzionali di tutela del
lavoratore e della famiglia (art. 3, 31, 35 e 36 cost.) ed in particolare il
diritto del cittadino di soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale
(art. 16 cost.) a fronte del rischio liberamente affrontato dal lavoratore e non
inerente alla prestazione di lavoro ed alle sue modalità (Cass. 17 aprile 1989,
n. 1830).
I1 senso complessivo degli orientamenti più
recenti, sopra menzionati, si può riassumere nei seguenti termini:
l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante
il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di
lavoro, anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché
imposto da particolari esigenze; per luogo di abitazione non si può intendere
soltanto quello di personale dimora del lavoratore, ma, soprattutto, il luogo in
cui si svolge la personalità dell'individuo, di norma, nell'ambito della
comunità familiare; di conseguenza, anche il percorso di andata e ritorno dal
luogo di residenza della famiglia al luogo di lavoro, in considerazione dei
doveri di rilevanza costituzionale di solidarietà familiare, deve reputarsi
"normale".
Si tratta di una definizione della fattispecie del
cd. infortunio in itinere che va senz'altro condivisa perché maggiormente
rispettosa dei canoni costituzionali della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della
protezione dei lavoratori in caso di infortunio (art. 38, comma secondo, Cost.).
Del resto, da essa il legislatore non si è sostanzialmente discostato nel
dettare la specifica disciplina dell'infortunio in itinere con l'art. 12 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (inapplicabile alla controversia
ratione temporis), sia nella parte in cui fissa il parametro della "normalità"
del percorso luogo di abitazione-luogo di lavoro, sia comprendendo nella
copertura assicurativa le interruzioni e deviazioni del tutto indipendenti dal
lavoro, ma dovute, tra l'altro, ad esigenze essenziali ed
improrogabili.
I suesposti principi di diritto determinano la
cassazione con rinvio della decisione del Tribunale, perché la domanda del P.
sia esaminata nuovamente facendone applicazione. In particolare, il giudice del
rinvio dovrà verificare i caratteri di ragionevolezza e normalità sia della
scelta di separare il luogo di dimora personale da quello di residenza della
famiglia, sia della decisione di intraprendere il viaggio per recarsi sul luogo
di esecuzione della prestazione partendo dall'abitazione della famiglia, in
relazione a tutte le circostanze del caso concreto. Il giudice di rinvio
provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di
cassazione, alla Corte di appello di Palermo.
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