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LICENZIAMENTO - GIUSTA CAUSA - COMPORTAMENTI TOLLERATI DALL'ISTITUTO BANCARIO DATORE DI LAVORO

 

(Cassazione - Sezione Lavoro - Sent. n. 14311/2000 - Presidente R. De Musis - Relatore R. Di Lella)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con lettera del 20/4/1994 il Banco di Sicilia aveva contestato al proprio dipendente M. C., addetto alla cassa presso l'ag. 24 di Palermo, che, a seguito di una verifica effettuata il 23/2/94 dal servizio Ispettorato, era stato riscontrato un ammanco, nella cassetta in sua dotazione, di L. 500.726, non dichiarato a chiusura delle operazioni   contabili del giorno precedente.

A seguito delle giustificazioni del C., la commissione per il personale, nella seduta del 21/9/94 non aveva trovato un accordo in merito alla sanzione da proporre: i membri della commissione avevano infatti votato in parte per la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni ed in egual parte per la risoluzione del rapporto.

Il Direttore Generale, in considerazione della gravità della infrazione, in data 16/11/94 aveva deliberato la destituzione dall'impiego del C..

Quest'ultimo era ricorso al Pretore di Palermo, chiedendo la declaratoria di inefficacia e illegittimità del licenziamento, con conseguente reintegra nel posto di lavoro e con condanna della società al risarcimento del danno.

Il Pretore aveva accolto la domanda.

Il Tribunale, sull'appello proposto dal Banco di Sicilia, aveva confermato la sentenza pretorile.

A fondamento della decisione, il Tribunale innanzitutto precisava che il comportamento del C. non appariva riferibile ad una ipotesi di errore contabile o compensativo, trattandosi invece della consapevole utilizzazione, da parte di un dipendente, peraltro con mansioni di titolare di cassa, di somme di proprietà del Banco.

Ciò posto il Tribunale precisava che, nell'accertare se la mancanza imputata al lavoratore costituiva giusta causa di licenziamento, era necessario valutare in concreto la mancanza stessa, con riferimento al suo contenuto obiettivo, alla sua portata soggettiva, ed alle particolari circostanze in cui è stata posta in essere.

Nel caso specifico, la vicenda in esame, andava esaminata considerando l'esistenza di una prassi di tolleranza in ordine alla possibilità di prelievo, da parte del cassiere, di modeste somme, attingendo alla cassetta in dotazione, per contingenti esigenze personali, con obbligo di ricostituire la somma prima della fine della giornata, e che tale prassi, anche se non autorizzata, veniva di fatto praticata in modo generalizzato; doveva altresì considerarsi che andava esclusa l'esistenza di un intento sottrattivo (peraltro non provato) da parte del C.. A tal proposito il Tribunale osservava che la dichiarazione del C. circa la sua volontà di restituzione, che solo per dimenticanza o distrazione non era avvenuta a fine di giornata, appariva verosimile se si teneva presente il suo precario stato di salute fisica e psichica, che giustificava la momentanea dimenticanza, nonché la linearità del comportamento tenuto, consistito nella immediata ammissione del fatto, nonché infine il rischio di controlli che prima o poi avrebbero evidenziato l'ammacco, e che quindi faceva ritenere improbabile una volontà di appropriarsi della somma prelevata.

Sulla base di tali valutazioni e risultanze, ed altresì in considerazione del valore relativamente modesto della somma prelevata, il giudice del gravame perveniva ad un giudizio di minor gravità, quanto meno sotto il profilo soggettivo, dell'addebito, che, pur conservando la sua valenza di illecito disciplinare, non appariva di tal natura da giustificare il provvedimento espulsivo.

Avverso la decisione , il Banco di Sicilia propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

M. C. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato affidato a quattro motivi.

Il Banco di Sicilia resiste con controricorso al ricorso incidentale condizionato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art.335 c.p.c., perché proposti contro la stessa sentenza .

Preliminarmente va dichiarata la infondatezza della eccezione, proposta dal controricorrente, di inammissibilità del ricorso per essere stato lo stesso notificato ai soli procuratori costituiti nel giudizio di appello, senza che nella relata di notifica sia contenuta alcuna indicazione della parte a cui il ricorso si riferisce, per cui la parte stessa non risulta citata in giudizio.

L'eccezione è priva di pregio. A parte la considerazione che la notifica risulta essere stata effettuata anche nei confronti della parte, in ogni caso la eccepita nullità della notifica per inosservanza della persona del destinatario risulterebbe comunque sanata dalla costituzione in giudizio dell'intimato, che ha svolto con il controricorso la propria attività difensiva (Cass.4962/1984).

Con il 1° motivo del ricorso

a) il Banco di Sicilia denuncia il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia.

Il ricorrente lamenta che il giudice di appello ha affermato la esistenza di una prassi di tolleranza in ordine alla possibilità di prelievo da parte del cassiere di modeste somme, attingendo alla cassetta in dotazione, precisando tuttavia che tale prassi non era autorizzata dal banco. In tal modo la motivazione risulterebbe contraddittoria, in quanto la prassi aziendale non è ipotizzabile rispetto a comportamenti non autorizzati e che peraltro avvengono all'insaputa di dovrebbe tollerarli.

Lamenta inoltre che il Tribunale non ha neppure accertato se la condotta in questione fosse davvero generalizzata, si da poter evocare la figura della prassi, e che comunque le risultanze probatorie non consentivano di affermare l'esistenza di un uso negoziale ex art. 1340 c.c.

La doglianza è infondata.

Deve rilevarsi che, ai fini della individuazione della prassi aziendale, che si concretizza nella reiterazione spontanea e generalizzata di un comportamento, è del tutto indifferente se il comportamento stesso, ove posto in essere dai lavoratori sia autorizzato o solo tollerato dal datore di lavoro. Ed è con riferimento a comportamenti non autorizzati che si giustifica il richiamo alla tolleranza, e cioè ad un atteggiamento soggettivo non ipotizzabile nei confronti di comportamenti oggetto di intervenuta autorizzazione.

Ne consegue che nel caso di specie le affermazioni censurate, con le quali il giudice del merito ha richiamato un comportamento generalizzato, affermando che di esso la banca ha conoscenza e lo tollera, pur senza autorizzarlo, ed ha individuato in tale vicenda una prassi di tolleranza, non appaiono contraddittorie, ma anzi coerenti e consequenziali.

Per il resto le generiche contestazioni sulla esistenza stessa della prassi appaiono inammissibili, in quanto riferite ad un accertamento di merito (che ha rilevato l'evidenziato e generalizzato comportamento in questione) insindacabile in sede di legittimità.

b) Il Banco ricorrente lamenta ancora che il Tribunale nell'affermare l'inesistenza di una volontà sottrattiva da parte del C., ha dato preminente rilevanza alle affermazioni dello stesso circa la sua volontà restitutoria, senza considerare:

1) che il C. aveva restituito il denaro di cui si era impossessato non già di sua iniziativa, ma solo quando l'ammanco è stato rilevato dagli ispettori;

2) che i controlli interni, in relazione ai quali il giudice del merito ha ritenuto che la conseguente rilevabilità dell'ammanco costituisse elemento idoneo a confermare l'assenza di un intento sottrattivo, erano effettuati con modalità tali (il preposto si limitava a riceversi la dichiarazione del cassiere circa la rispondenza del resto di cassa con le risultanze contabili) da risultare del tutto inidonei, contrariamente a quanto inspiegabilmente affermato nella impugnata sentenza, a rilevare eventuali ammanchi taciuti dal cassiere.

Le censure non meritano accoglimento.

Per quanto riguarda il comportamento del C. in relazione alla restituzione della somma prelevata, la doglianza proposta trae origine da una erronea lettura della sentenza.

Il giudice del merito infatti non ha negato, ne ha omesso di considerare, che la restituzione non è avvenuta per iniziativa del C., ma ha rilevato che la restituzione spontanea era stata impedita, sotto il profilo temporale, dall'intervento della ispezione, avvenuta la mattina successiva al giorno in cui si era verificato l'ammanco.

La pronuncia appare dunque, su1 punto in esame, priva di quei vizi di omessa o insufficiente motivazione che il ricorrente le addebita.

Anche per quanto attiene ai controlli interni, la motivazione della sentenza impugnata appare immeritevole delle censure proposte. Infatti giudice del gravame ha, con motivazione congrua e sufficiente, motivato il proprio convincimento laddove, dopo aver dato atto che detti controlli, venivano effettuati dal preposto della dipendenza in questione con modalità tali da non garantire, in ciascun giorno, il rilievo di un eventuale ammanco, ha rilevato, con ovvia considerazione, che non poteva tuttavia escludersi la possibilità, nel più lungo periodo, della effettuazione di controlli effettivi e reali, sebbene non usuali (ed è implicito, nel richiamo ai controlli effettivi non usuali, il riferimento alle ipotesi in cui, per le più diverse ragioni o cause, il controllo reale si pone come necessario o opportuno). Di qui il conseguente e logico rilievo dell'esistenza del rischio di controlli reali, e quindi il rischio che prima o poi qualunque ammanco sarebbe stato evidenziato

c) Il ricorrente sostiene infine, con il motivo di ricorso in esame, che il Tribunale ha assunto a fondamento della decisione una nozione errata di giusta causa, avendo ritenuto rilevante, al fine di escluderne la sussistenza, la ridotta entità della somma sottratta, discostandosi immotivatamente dal costante insegnamento giurisprudenziale per il quale ai fini della sussistenza della giusta causa è irrilevante la insussistenza (o la modesta entità) di un danno, ove il comportamento censurato sia comunque tale da ledere il rapporto fiduciario.

La censura in esame non può essere accolta.

Nel contesto della motivazione della sentenza impugnata, la quale nell'escludere la idoneità del comportamento del C. a giustificare il licenziamento, fa riferimento da un lato alla prassi generalizzata di prelievi temporanei di modiche somme, da parte dei cassieri, e dall'altro alla rilevata inesistenza, nel caso di specie, di un intento sottrattivo, il rapido accenno alla modica entità della somma prelevata dal C. sembra finalizzato non tanto ad evidenziare l'entità del danno per la banca (come ritiene il ricorrente), quanto piuttosto a confermare, proprio in ragione del modesto importo prelevato, la riconducibilità del comportamento alla menzionata prassi, e la improbabilità di una finalità sottrattiva.

E sotto tali profili il rilievo della entità modesta della somma in questione non è priva di significato ai fini della complessiva valutazione del comportamento censurato.

Con il 2° motivo del ricorso il Banco di Sicilia, nel denunciare la omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, lamenta che il Tribunale, dopo aver affermato la inesistenza di una reale volontà sottrattiva, non ha comunque valutato se il comportamento addebitato al C. (avere prelevato somme di proprietà della banca per uso personale)non fosse comunque di tale obiettiva gravità per implicazioni che produce nel rapporto fiduciario da giustificare il provvedimento espulsivo.

La censura è infondata.

Il giudice del merito perviene al giudizio di eccessività della sanzione del licenziamento valutando la gravità del comportamento imputato anche a prescindere dal suddetto intento.

Il riferimento in particolare alla prassi dei prelievi dalla cassetta in dotazione agli addetti alla cassa si pone infatti, nella motivazione della impugnata sentenza, come elemento di valutazione della condotta del C., nel presupposto della accertata assenza della volontà di appropriarsi del denaro prelevato.

In altre parole, una volta esclusa la finalità sottrattiva, il comportamento del C. non viene per ciò solo ritenuto inidoneo a giustificare il provvedimento espulsivo, ma a tale conclusione il giudice del merito perviene dopo aver ulteriormente valutato il comportamento stesso, considerato nella sua valenza di temporaneo prelevamento di somme.

Con il 3° motivo del ricorso il Banco di Sicilia denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c.. Sostiene il ricorrente che il Tribunale erroneamente interpreta l'art. 2119 c.c laddove nell'escludere la sussistenza della giusta causa da un lato richiama la esiguità della somma sottratta, nonostante la irrilevanza di tale dato, e dall'altro svaluta invece la rilevanza dell'elemento fiduciario che in un rapporto quale quello bancario è particolarmente intenso in relazione ai comportamenti attinenti alla corretta gestione, soprattutto da parte di chi ricopre qualifiche di cassa, del denaro di proprietà della banca.

Il motivo in esame ripercorre e ripropone, con riferimento alla violazione dell'art. 2119 c.c., doglianze in parte già fatte valere, sotto il profilo del vizio motivazionale, nei precedenti motivi (vedi 1° e 2° motivo), dovendosi qui solo ribadire la infondatezza della censura anche sotto il profilo della pretesa svalutazione della rilevanza dell'elemento fiduciario, avendo il giudice del merito valutato il comportamento in esame con esplicito riferimento alla sua idoneità a ledere il vincolo fiduciario nell'ambito delle mansioni di cassa, del C..

La circostanza che egli sia poi pervenuto, sulla base della suddetta attività valutativa e sulla base delle argomentazioni già evidenziate, ad un convincimento non conforme alle aspettative del ricorrente, non può consentire un inammissibile riesame del merito, che sembra essere la effettiva finalità della censura in esame.

Per effetto del rigetti del ricorso principale, deve ritenersi assorbito il ricorso incidentale condizionato con il quale il C. aveva censurato la sentenza impugnata lamentando il mancato raggiungimento della prova dell'affissione del codice disciplinare (1° motivo); l'illegittimità dell'indagine compiuta dal Tribunale di Palermo in merito alla possibile componente dolosa della condotta contestatagli, avendo i legali del Banco ricorrente reso valide dichiarazioni confessorie, attraverso i propri scritti difensivi, in ordine all'insussistenza di tale elemento soggettivo (2° motivo); la ritenuta competenza del Direttore Generale del Banco di Sicilia a deliberare il provvedimento disciplinare della destituzione dall'impiego (3° motivo); la nullità del procedimento disciplinare (e del conseguente licenziamento) per essere stato espletato in pendenza del suo stato di malattia psichica (4° motivo).

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

Riunisce i ricorsi;

Rigetta il ricorso principale;

Dichiara assorbito il ricorso incidentale;

Compensa fra le parti le spese del giudizio.