| LICENZIAMENTO - GIUSTA CAUSA -
COMPORTAMENTI TOLLERATI DALL'ISTITUTO BANCARIO DATORE DI LAVORO
(Cassazione - Sezione Lavoro - Sent. n. 14311/2000 - Presidente R. De
Musis - Relatore R. Di Lella)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con lettera del 20/4/1994 il Banco di Sicilia aveva contestato al proprio
dipendente M. C., addetto alla cassa presso l'ag. 24 di Palermo, che, a seguito
di una verifica effettuata il 23/2/94 dal servizio Ispettorato, era stato
riscontrato un ammanco, nella cassetta in sua dotazione, di L. 500.726, non
dichiarato a chiusura delle operazioni contabili del giorno precedente.
A seguito delle giustificazioni del C., la commissione per il personale,
nella seduta del 21/9/94 non aveva trovato un accordo in merito alla sanzione da
proporre: i membri della commissione avevano infatti votato in parte per la
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni ed in egual parte per
la risoluzione del rapporto.
Il Direttore Generale, in considerazione della gravità della infrazione, in
data 16/11/94 aveva deliberato la destituzione dall'impiego del C..
Quest'ultimo era ricorso al Pretore di Palermo, chiedendo la declaratoria di
inefficacia e illegittimità del licenziamento, con conseguente reintegra nel
posto di lavoro e con condanna della società al risarcimento del danno.
Il Pretore aveva accolto la domanda.
Il Tribunale, sull'appello proposto dal Banco di Sicilia, aveva confermato la
sentenza pretorile.
A fondamento della decisione, il Tribunale innanzitutto precisava che il
comportamento del C. non appariva riferibile ad una ipotesi di errore contabile
o compensativo, trattandosi invece della consapevole utilizzazione, da parte di
un dipendente, peraltro con mansioni di titolare di cassa, di somme di proprietà
del Banco.
Ciò posto il Tribunale precisava che, nell'accertare se la mancanza imputata
al lavoratore costituiva giusta causa di licenziamento, era necessario valutare
in concreto la mancanza stessa, con riferimento al suo contenuto obiettivo, alla
sua portata soggettiva, ed alle particolari circostanze in cui è stata posta in
essere.
Nel caso specifico, la vicenda in esame, andava esaminata considerando
l'esistenza di una prassi di tolleranza in ordine alla possibilità di prelievo,
da parte del cassiere, di modeste somme, attingendo alla cassetta in dotazione,
per contingenti esigenze personali, con obbligo di ricostituire la somma prima
della fine della giornata, e che tale prassi, anche se non autorizzata, veniva
di fatto praticata in modo generalizzato; doveva altresì considerarsi che andava
esclusa l'esistenza di un intento sottrattivo (peraltro non provato) da parte
del C.. A tal proposito il Tribunale osservava che la dichiarazione del C. circa
la sua volontà di restituzione, che solo per dimenticanza o distrazione non era
avvenuta a fine di giornata, appariva verosimile se si teneva presente il suo
precario stato di salute fisica e psichica, che giustificava la momentanea
dimenticanza, nonché la linearità del comportamento tenuto, consistito nella
immediata ammissione del fatto, nonché infine il rischio di controlli che prima
o poi avrebbero evidenziato l'ammacco, e che quindi faceva ritenere improbabile
una volontà di appropriarsi della somma prelevata.
Sulla base di tali valutazioni e risultanze, ed altresì in considerazione del
valore relativamente modesto della somma prelevata, il giudice del gravame
perveniva ad un giudizio di minor gravità, quanto meno sotto il profilo
soggettivo, dell'addebito, che, pur conservando la sua valenza di illecito
disciplinare, non appariva di tal natura da giustificare il provvedimento
espulsivo.
Avverso la decisione , il Banco di Sicilia propone ricorso per cassazione
affidato a tre motivi.
M. C. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato
affidato a quattro motivi.
Il Banco di Sicilia resiste con controricorso al ricorso incidentale
condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art.335 c.p.c.,
perché proposti contro la stessa sentenza .
Preliminarmente va dichiarata la infondatezza della eccezione, proposta dal
controricorrente, di inammissibilità del ricorso per essere stato lo stesso
notificato ai soli procuratori costituiti nel giudizio di appello, senza che
nella relata di notifica sia contenuta alcuna indicazione della parte a cui il
ricorso si riferisce, per cui la parte stessa non risulta citata in
giudizio.
L'eccezione è priva di pregio. A parte la considerazione che la notifica
risulta essere stata effettuata anche nei confronti della parte, in ogni caso la
eccepita nullità della notifica per inosservanza della persona del destinatario
risulterebbe comunque sanata dalla costituzione in giudizio dell'intimato, che
ha svolto con il controricorso la propria attività difensiva
(Cass.4962/1984).
Con il 1° motivo del ricorso
a) il Banco di Sicilia denuncia il vizio di insufficiente e contraddittoria
motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia.
Il ricorrente lamenta che il giudice di appello ha affermato la esistenza di
una prassi di tolleranza in ordine alla possibilità di prelievo da parte del
cassiere di modeste somme, attingendo alla cassetta in dotazione, precisando
tuttavia che tale prassi non era autorizzata dal banco. In tal modo la
motivazione risulterebbe contraddittoria, in quanto la prassi aziendale non è
ipotizzabile rispetto a comportamenti non autorizzati e che peraltro avvengono
all'insaputa di dovrebbe tollerarli.
Lamenta inoltre che il Tribunale non ha neppure accertato se la condotta in
questione fosse davvero generalizzata, si da poter evocare la figura della
prassi, e che comunque le risultanze probatorie non consentivano di affermare
l'esistenza di un uso negoziale ex art. 1340 c.c.
La doglianza è infondata.
Deve rilevarsi che, ai fini della individuazione della prassi aziendale, che
si concretizza nella reiterazione spontanea e generalizzata di un comportamento,
è del tutto indifferente se il comportamento stesso, ove posto in essere dai
lavoratori sia autorizzato o solo tollerato dal datore di lavoro. Ed è con
riferimento a comportamenti non autorizzati che si giustifica il richiamo alla
tolleranza, e cioè ad un atteggiamento soggettivo non ipotizzabile nei confronti
di comportamenti oggetto di intervenuta autorizzazione.
Ne consegue che nel caso di specie le affermazioni censurate, con le quali il
giudice del merito ha richiamato un comportamento generalizzato, affermando che
di esso la banca ha conoscenza e lo tollera, pur senza autorizzarlo, ed ha
individuato in tale vicenda una prassi di tolleranza, non appaiono
contraddittorie, ma anzi coerenti e consequenziali.
Per il resto le generiche contestazioni sulla esistenza stessa della prassi
appaiono inammissibili, in quanto riferite ad un accertamento di merito (che ha
rilevato l'evidenziato e generalizzato comportamento in questione) insindacabile
in sede di legittimità.
b) Il Banco ricorrente lamenta ancora che il Tribunale nell'affermare
l'inesistenza di una volontà sottrattiva da parte del C., ha dato preminente
rilevanza alle affermazioni dello stesso circa la sua volontà restitutoria,
senza considerare:
1) che il C. aveva restituito il denaro di cui si era impossessato non già di
sua iniziativa, ma solo quando l'ammanco è stato rilevato dagli ispettori;
2) che i controlli interni, in relazione ai quali il giudice del merito ha
ritenuto che la conseguente rilevabilità dell'ammanco costituisse elemento
idoneo a confermare l'assenza di un intento sottrattivo, erano effettuati con
modalità tali (il preposto si limitava a riceversi la dichiarazione del cassiere
circa la rispondenza del resto di cassa con le risultanze contabili) da
risultare del tutto inidonei, contrariamente a quanto inspiegabilmente affermato
nella impugnata sentenza, a rilevare eventuali ammanchi taciuti dal cassiere.
Le censure non meritano accoglimento.
Per quanto riguarda il comportamento del C. in relazione alla restituzione
della somma prelevata, la doglianza proposta trae origine da una erronea lettura
della sentenza.
Il giudice del merito infatti non ha negato, ne ha omesso di considerare, che
la restituzione non è avvenuta per iniziativa del C., ma ha rilevato che la
restituzione spontanea era stata impedita, sotto il profilo temporale,
dall'intervento della ispezione, avvenuta la mattina successiva al giorno in cui
si era verificato l'ammanco.
La pronuncia appare dunque, su1 punto in esame, priva di quei vizi di omessa
o insufficiente motivazione che il ricorrente le addebita.
Anche per quanto attiene ai controlli interni, la motivazione della sentenza
impugnata appare immeritevole delle censure proposte. Infatti giudice del
gravame ha, con motivazione congrua e sufficiente, motivato il proprio
convincimento laddove, dopo aver dato atto che detti controlli, venivano
effettuati dal preposto della dipendenza in questione con modalità tali da non
garantire, in ciascun giorno, il rilievo di un eventuale ammanco, ha rilevato,
con ovvia considerazione, che non poteva tuttavia escludersi la possibilità, nel
più lungo periodo, della effettuazione di controlli effettivi e reali, sebbene
non usuali (ed è implicito, nel richiamo ai controlli effettivi non usuali, il
riferimento alle ipotesi in cui, per le più diverse ragioni o cause, il
controllo reale si pone come necessario o opportuno). Di qui il conseguente e
logico rilievo dell'esistenza del rischio di controlli reali, e quindi il
rischio che prima o poi qualunque ammanco sarebbe stato evidenziato
c) Il ricorrente sostiene infine, con il motivo di ricorso in esame, che il
Tribunale ha assunto a fondamento della decisione una nozione errata di giusta
causa, avendo ritenuto rilevante, al fine di escluderne la sussistenza, la
ridotta entità della somma sottratta, discostandosi immotivatamente dal costante
insegnamento giurisprudenziale per il quale ai fini della sussistenza della
giusta causa è irrilevante la insussistenza (o la modesta entità) di un danno,
ove il comportamento censurato sia comunque tale da ledere il rapporto
fiduciario.
La censura in esame non può essere accolta.
Nel contesto della motivazione della sentenza impugnata, la quale
nell'escludere la idoneità del comportamento del C. a giustificare il
licenziamento, fa riferimento da un lato alla prassi generalizzata di prelievi
temporanei di modiche somme, da parte dei cassieri, e dall'altro alla rilevata
inesistenza, nel caso di specie, di un intento sottrattivo, il rapido accenno
alla modica entità della somma prelevata dal C. sembra finalizzato non tanto ad
evidenziare l'entità del danno per la banca (come ritiene il ricorrente), quanto
piuttosto a confermare, proprio in ragione del modesto importo prelevato, la
riconducibilità del comportamento alla menzionata prassi, e la improbabilità di
una finalità sottrattiva.
E sotto tali profili il rilievo della entità modesta della somma in questione
non è priva di significato ai fini della complessiva valutazione del
comportamento censurato.
Con il 2° motivo del ricorso il Banco di Sicilia, nel denunciare la omessa
motivazione su un punto decisivo della controversia, lamenta che il Tribunale,
dopo aver affermato la inesistenza di una reale volontà sottrattiva, non ha
comunque valutato se il comportamento addebitato al C. (avere prelevato somme di
proprietà della banca per uso personale)non fosse comunque di tale obiettiva
gravità per implicazioni che produce nel rapporto fiduciario da giustificare il
provvedimento espulsivo.
La censura è infondata.
Il giudice del merito perviene al giudizio di eccessività della sanzione del
licenziamento valutando la gravità del comportamento imputato anche a
prescindere dal suddetto intento.
Il riferimento in particolare alla prassi dei prelievi dalla cassetta in
dotazione agli addetti alla cassa si pone infatti, nella motivazione della
impugnata sentenza, come elemento di valutazione della condotta del C., nel
presupposto della accertata assenza della volontà di appropriarsi del denaro
prelevato.
In altre parole, una volta esclusa la finalità sottrattiva, il comportamento
del C. non viene per ciò solo ritenuto inidoneo a giustificare il provvedimento
espulsivo, ma a tale conclusione il giudice del merito perviene dopo aver
ulteriormente valutato il comportamento stesso, considerato nella sua valenza di
temporaneo prelevamento di somme.
Con il 3° motivo del ricorso il Banco di Sicilia denuncia violazione e falsa
applicazione dell'art. 2119 c.c.. Sostiene il ricorrente che il Tribunale
erroneamente interpreta l'art. 2119 c.c laddove nell'escludere la sussistenza
della giusta causa da un lato richiama la esiguità della somma sottratta,
nonostante la irrilevanza di tale dato, e dall'altro svaluta invece la rilevanza
dell'elemento fiduciario che in un rapporto quale quello bancario è
particolarmente intenso in relazione ai comportamenti attinenti alla corretta
gestione, soprattutto da parte di chi ricopre qualifiche di cassa, del denaro di
proprietà della banca.
Il motivo in esame ripercorre e ripropone, con riferimento alla violazione
dell'art. 2119 c.c., doglianze in parte già fatte valere, sotto il profilo del
vizio motivazionale, nei precedenti motivi (vedi 1° e 2° motivo), dovendosi qui
solo ribadire la infondatezza della censura anche sotto il profilo della pretesa
svalutazione della rilevanza dell'elemento fiduciario, avendo il giudice del
merito valutato il comportamento in esame con esplicito riferimento alla sua
idoneità a ledere il vincolo fiduciario nell'ambito delle mansioni di cassa, del
C..
La circostanza che egli sia poi pervenuto, sulla base della suddetta attività
valutativa e sulla base delle argomentazioni già evidenziate, ad un
convincimento non conforme alle aspettative del ricorrente, non può consentire
un inammissibile riesame del merito, che sembra essere la effettiva finalità
della censura in esame.
Per effetto del rigetti del ricorso principale, deve ritenersi assorbito il
ricorso incidentale condizionato con il quale il C. aveva censurato la sentenza
impugnata lamentando il mancato raggiungimento della prova dell'affissione del
codice disciplinare (1° motivo); l'illegittimità dell'indagine compiuta dal
Tribunale di Palermo in merito alla possibile componente dolosa della condotta
contestatagli, avendo i legali del Banco ricorrente reso valide dichiarazioni
confessorie, attraverso i propri scritti difensivi, in ordine all'insussistenza
di tale elemento soggettivo (2° motivo); la ritenuta competenza del Direttore
Generale del Banco di Sicilia a deliberare il provvedimento disciplinare della
destituzione dall'impiego (3° motivo); la nullità del procedimento disciplinare
(e del conseguente licenziamento) per essere stato espletato in pendenza del suo
stato di malattia psichica (4° motivo).
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Riunisce i ricorsi;
Rigetta il ricorso principale;
Dichiara assorbito il ricorso incidentale;
Compensa fra le parti le spese del giudizio.
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