| FURTO COMMESSO DURANTE UNA PROCESSIONE
RELIGIOSA - AGGRAVANTE EX ART. 61 N. 5 COD.PEN.
(Cassazione - Sezione IV Penale - Sent. 13204/2000 - Presidente G. Viola
- Relatore B.R. De Grazia)
OSSERVA
Con sentenza del 14-9-1998 il Pretore di Reggio Calabria a seguito di rito
abbreviato, condannava per il reato di furto aggravato D. F. alla pena di anni
due mesi otto di reclusione e L. 1.600.000 di multa e assolveva il coimputato C.
G. per non aver commesso il fatto.
Si addebitava ad entrambi concorso nel reato di furto aggravato per essersi
impossessati di un portafoglio con quanto in esso contenuto sottraendolo a F. P.
che deteneva sulla propria persona, fatto commesso in Reggio Calabria il
12-9-1998.
Avverso la indicata sentenza proponevano appello il D. e il P.G. (questi
avverso la sentenza assolutoria del C.).
La Corte di Appello, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava anche il
C. colpevole del reato contestato e, riconosciuta l'attenuante del fatto di
lieve entità equivalente alle contestate aggravanti, condannava entrambi i
prevenuti alla pena di anni uno di reclusione e L. 600.000 di multa
ciascuno.
Avverso detta sentenza il D. e il C. propongono ricorso per Cassazione.
Il D. lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza
dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p.;
il C. contesta che sulla base delle risultanze processuali fosse emersa prova
che egli fosse d'accordo con il D. nella perpetrazione del furto in danno del F.
sicché la sentenza di condanna nei suoi confronti andava annullata senza
rinvio.
Le censure prospettate non hanno concreto fondamento e ciò alla stregua delle
argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Corretta, invero, è da ritenere la motivazione laddove questa individua la
sussistenza della richiamata aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. allorché
colui che subisce il furto trovasi nella particolare situazione ricorrente nel
caso in esame e cioè al seguito di una processione religiosa, in mezzo ad una
folla di fedeli e dove non può darsi rilievo e significato all'inevitabile e
comunque anomalo contatto fisico tra le persone numerose che vi partecipano e
che nella fattispecie è stato strumentale per la perpetrazione dello scippo.
Quanto alla censura del C., occorre evidenziare che la Corte ha ritenuto la
partecipazione del predetto alla commissione sulla base di un dimostrato accordo
dei due - zio e nipote - venuti dalla Sicilia allo scopo di perpetrare qualche
borseggio e la presenza del C., prima e dopo la consumazione materiale del
reato, come sostegno e supporto, è estremamente significativa.
Di guisa che alla stregua della suddetta argomentazione il concorso, sia
sotto il profilo dell'elemento materiale che di quello psicologico, è da
ritenere adeguatamente motivato.
I ricorsi vanno, quindi, rigettati e i ricorrenti vanno condannati al
pagamento in solido delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Cassazione, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento in solido delle spese processuali. |