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FURTO COMMESSO DURANTE UNA PROCESSIONE RELIGIOSA - AGGRAVANTE EX ART. 61 N. 5 COD.PEN.

 

(Cassazione - Sezione IV Penale - Sent. 13204/2000 - Presidente G. Viola - Relatore B.R. De Grazia)

OSSERVA

Con sentenza del 14-9-1998 il Pretore di Reggio Calabria a seguito di rito abbreviato, condannava per il reato di furto aggravato D. F. alla pena di anni due mesi otto di reclusione e L. 1.600.000 di multa e assolveva il coimputato C. G. per non aver commesso il fatto.

Si addebitava ad entrambi concorso nel reato di furto aggravato per essersi impossessati di un portafoglio con quanto in esso contenuto sottraendolo a F. P. che deteneva sulla propria persona, fatto commesso in Reggio Calabria il 12-9-1998.

Avverso la indicata sentenza proponevano appello il D. e il P.G. (questi avverso la sentenza assolutoria del C.).

La Corte di Appello, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava anche il C. colpevole del reato contestato e, riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità equivalente alle contestate aggravanti, condannava entrambi i prevenuti alla pena di anni uno di reclusione e L. 600.000 di multa ciascuno.

Avverso detta sentenza il D. e il C. propongono ricorso per Cassazione.

Il D. lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p.;

il C. contesta che sulla base delle risultanze processuali fosse emersa prova che egli fosse d'accordo con il D. nella perpetrazione del furto in danno del F. sicché la sentenza di condanna nei suoi confronti andava annullata senza rinvio.

Le censure prospettate non hanno concreto fondamento e ciò alla stregua delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.

Corretta, invero, è da ritenere la motivazione laddove questa individua la sussistenza della richiamata aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. allorché colui che subisce il furto trovasi nella particolare situazione ricorrente nel caso in esame e cioè al seguito di una processione religiosa, in mezzo ad una folla di fedeli e dove non può darsi rilievo e significato all'inevitabile e comunque anomalo contatto fisico tra le persone numerose che vi partecipano e che nella fattispecie è stato strumentale per la perpetrazione dello scippo.

Quanto alla censura del C., occorre evidenziare che la Corte ha ritenuto la partecipazione del predetto alla commissione sulla base di un dimostrato accordo dei due - zio e nipote - venuti dalla Sicilia allo scopo di perpetrare qualche borseggio e la presenza del C., prima e dopo la consumazione materiale del reato, come sostegno e supporto, è estremamente significativa.

Di guisa che alla stregua della suddetta argomentazione il concorso, sia sotto il profilo dell'elemento materiale che di quello psicologico, è da ritenere adeguatamente motivato.

I ricorsi vanno, quindi, rigettati e i ricorrenti vanno condannati al pagamento in solido delle spese processuali.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte di Cassazione, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.