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VALIDITA' PER IL GIUDIZIO DI APPELLO DELLA PROCURA AL DIFENSORE "PER IL PRESENTE PROCEDIMENTO", A MARGINE DEL RICORSO IN PRIMO GRADO.

( Cassazione - Sezione Tributaria - Sent. n. 13089/2000 - Presidente Vincenzo Carbone - Relatore Mario Cicala )

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi del 9 aprile 1991, i Sigg.ri V. C. e G. S. impugnavano innanzi alla Commissione Tributaria di I° grado di Roma l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio del Registro Atti Privati di Roma col n.892V001042,eccependone la carenza di motivazione e l'infondatezza nel merito. L'Ufficio non si costituiva e la Commissione di primo grado, riuniti i ricorsi, li dichiarava inammissibili per mancata produzione dell'atto impugnato.

Avverso detto provvedimento proponevano appello, con separati atti, i contribuenti ma la Commissione Tributaria Regionale per il Lazio dichiarava i ricorsi inammissibili con sentenza 250/29/99 del 24 novembre 1999, per carenza di idoneo mandato difensivo: in particolare, il giudice d'appello assumeva che nessuna delega era stata validamente rilasciata al professionista che aveva redatto i ricorsi, posto che il mandato difensivo apposto a margine dei ricorsi in primo grado risultava "inequivocabilmente conferito solo per quel grado di giudizio".

Contro detta sentenza, i contribuenti hanno proposto ricorso per un motivo. La Amministrazione resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso i contribuenti deducono violazione e/o falsa applicazione dell'art. 83,ult. comma c.p.c., in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c. Ed il motivo merita accoglimento, anche in considerazione della specifica disciplina contenuta nell'art. 12 D.Leg. 546/1992, che i ricorrenti non invocano.

Le parti hanno infatti, con l'atto di conferimento dell'incarico apposto a margine del primo ricorso, attribuito al professionista l'incarico per il "presente procedimento" conferendogli "ogni potere di legge" (la sentenza impugnata parla impropriamente di "delega" e "mandato"). E il giudice d'appello ha ritenuto che tale incarico non operasse ai fini della presentazione dell'atto di appello. Per contrastare simile conclusione i ricorrenti fanno riferimento alla giurisprudenza di questa Corte - elaborata in riferimento all'art. 83 c.p.c. - secondo cui la procura speciale al difensore rilasciata in primo grado "per il presente giudizio" (o processo, causa, lite etc.) senza alcuna indicazione delimitativa esprime la volontà della parte di estendere il mandato all'appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio stesso, e, quindi, implica il superamento della presunzione di conferimento solo per detto primo grado, di cui all'art. 83, ultimo comma, c.p.c.; tale norma, infatti, deve considerarsi operante solo quando vengano utilizzati termini assolutamente generici o quando la procura si limiti a conferire la rappresentanza processuale senza alcuna altra indicazione (Cass. 17 marzo 1999, n. 2432; Cass. 18 aprile 1998, n. 3981).

Da tale conclusione non vi è ragione di discostarsi; specie in ordine ad una controversia tributaria, ove l'incarico ad assistere il contribuente è - come già ricordato - previsto dal 3° comma dell'art. 12 del D. Leg. 546/1992; art. 12 che non contiene una disposizione analoga al 4° comma dell'art. 83 c.p.c.

Si può quindi sostenere che il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile contenuto nel 2° comma dell'art. 1 del D. Leg. 546/1992 non comprende il 4° comma dell'art. 83 c.p.c. in quanto il D. Leg. 546 contiene specifiche disposizioni circa la difesa tecnica definita assistenza (e non patrocinio) e conferita al professionista mediante "atto di incarico" e non "procura alle liti".

Questo secondo ed ulteriore ordine di argomentazioni conduce comunque anch'esso (ed a maggior ragione) a concludere che il conferimento ai sensi dell'art. 12 del D. Leg. 546/1992 dell'incarico difensivo al professionista "per il presente procedimento" posto a margine del ricorso introduttivo avanti al giudice di primo grado esplica i suoi effetti per tutto il giudizio di merito, ivi compresso il grado d'appello.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia avanti alla Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, che deciderà anche per le spese di giudizio.