WWW.AVVOCATIONWEB.NET

RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE SECONDO EQUITA'

( Cassazione - Sezione Prima Civile - Sent. n. 12395/2000 - Presidente C. Carnevale - Relatore M.G. Luccioli
)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con due distinti atti di citazione S. N. proponeva opposizione a due decreti ingiuntivi emessi dal giudice
di pace di Monsummano Terme, con i quali gli era stato ingiunto il pagamento in favore della moglie separata
G. S. delle somme, rispettivamente, di L.843.750 e di L.1.003.750 a titolo di contributo per le spese di
frequenza di un asilo nido e per quelle mediche sostenute per il figlio minore (omissis), sulla base delle
condizioni della separazione consensuale omologata.

Deduceva l'opponente che le spese delle quali era stato chiesto il rimborso erano da considerare coperte
dall'assegno mensile da lui corrisposto per il mantenimento del figlio e che comunque, ove si ritenesse che
le stesse esulavano da detto contributo per la loro straordinarietà, la S. non aveva fornito la prova che la
loro erogazione era stata previamente concordata tra i coniugi, secondo quanto previsto negli accordi di
separazione.

Riunite le cause, con sentenza del l9 dicembre 1998 - 4 gennaio 1999 il giudice di pace rigettava le
opposizioni e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite, osservando in motivazione che secondo
le condizioni della separazione consensuale omologata il previo concerto dei coniugi era necessario soltanto
per le spese straordinarie e che quelle relative alla frequenza dell'asilo nido, in quanto necessitate dalle
normali esigenze della madre lavoratrice, non richiedevano una preventiva concertazione.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il N. deducendo un unico motivo. Non vi è
controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con 1' unico motivo di ricorso, denunciando contraddittorietà tra motivazione e dispositivo ai sensi
dell'art. 360 n. 5 c.p.c., si deduce che il giudice di pace, dopo aver condiviso 1' assunto dell'opponente
secondo il quale le spese delle quali si era ottenuto in sede monitoria il rimborso erano da considerare non
straordinarie, e quindi ricomprese nell'assegno mensile, ha contraddittoriamente rigettato le opposizioni e
condannato il ricorrente alle spese di lite.

I1 ricorso è inammissibile. Ed invero le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, chiamate a comporre il
contrasto maturato all'interno delle singole sezioni in ordine ai limiti entro i quali è ammissibile il
ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, con la recente
pronuncia n. 716 del 1999 hanno affermato che " a seguito della nuova formulazione dell'art. 113 comma 2
c.p.c., nella decisione di controversia di valore non superiore a lire due milioni, il giudice di pace non
deve procedere alla previa individuazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie, ma deve
giudicarla facendo immediata applicazione dell'equità c.d. formativa (o sostitutiva), non correttiva (o
integrativa), fondata su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico, con osservanza, ai sensi
dell'art. 311 c.p.c., delle norme processuali, nonché di quelle in cui la regola del giudizio è contenuta in
una norma di procedura che rinvia ad una norma sostanziale, senza obbligo di rispetto dei principi
regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, ma osservando le norme costituzionali
nonché quelle comunitarie, quando siano di rango superiore a quelle ordinarie.

Pertanto il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza costituisce impugnazione di sentenza di
equità - abbia il giudice dichiarato di avere applicato una norma equitativa o una norma di legge perché
rispondente ad equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge - ed è ammissibile per violazione di
norme processuali, nel senso esposto (art. 360, comma 1, n. 1, 2 e 4), laddove la censura di violazione di
legge, attinente alla decisione di merito, è consentita per violazione di norme costituzionali e di norme
comunitarie, di rango superiore alla norma ordinaria - e tale interpretazione non contrasta con 1' art. 24
Cost. - mentre la pronunzia secondo equità non esclude poi la configurabilità di censure ai sensi dell'art.
360 n. 4 c.p.c. nei casi di inesistenza della motivazione, ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.,
allorché 1' enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un
punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile
contraddittorietà della motivazione".

La censura proposta esula chiaramente dai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione sopra
richiamati, in quanto è dichiaratamente diretta a prospettare soltanto un vizio di illogicità della
motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto 1' intimata
attività difensiva.

PER QUESTI MOTIVI

La corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.