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| RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE SECONDO EQUITA' ( Cassazione - Sezione Prima Civile - Sent. n. 12395/2000 - Presidente C. Carnevale - Relatore M.G. Luccioli ) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con due distinti atti di citazione S. N. proponeva opposizione a due decreti ingiuntivi emessi dal giudice di pace di Monsummano Terme, con i quali gli era stato ingiunto il pagamento in favore della moglie separata G. S. delle somme, rispettivamente, di L.843.750 e di L.1.003.750 a titolo di contributo per le spese di frequenza di un asilo nido e per quelle mediche sostenute per il figlio minore (omissis), sulla base delle condizioni della separazione consensuale omologata. Deduceva l'opponente che le spese delle quali era stato chiesto il rimborso erano da considerare coperte dall'assegno mensile da lui corrisposto per il mantenimento del figlio e che comunque, ove si ritenesse che le stesse esulavano da detto contributo per la loro straordinarietà, la S. non aveva fornito la prova che la loro erogazione era stata previamente concordata tra i coniugi, secondo quanto previsto negli accordi di separazione. Riunite le cause, con sentenza del l9 dicembre 1998 - 4 gennaio 1999 il giudice di pace rigettava le opposizioni e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite, osservando in motivazione che secondo le condizioni della separazione consensuale omologata il previo concerto dei coniugi era necessario soltanto per le spese straordinarie e che quelle relative alla frequenza dell'asilo nido, in quanto necessitate dalle normali esigenze della madre lavoratrice, non richiedevano una preventiva concertazione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il N. deducendo un unico motivo. Non vi è controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con 1' unico motivo di ricorso, denunciando contraddittorietà tra motivazione e dispositivo ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., si deduce che il giudice di pace, dopo aver condiviso 1' assunto dell'opponente secondo il quale le spese delle quali si era ottenuto in sede monitoria il rimborso erano da considerare non straordinarie, e quindi ricomprese nell'assegno mensile, ha contraddittoriamente rigettato le opposizioni e condannato il ricorrente alle spese di lite. I1 ricorso è inammissibile. Ed invero le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, chiamate a comporre il contrasto maturato all'interno delle singole sezioni in ordine ai limiti entro i quali è ammissibile il ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, con la recente pronuncia n. 716 del 1999 hanno affermato che " a seguito della nuova formulazione dell'art. 113 comma 2 c.p.c., nella decisione di controversia di valore non superiore a lire due milioni, il giudice di pace non deve procedere alla previa individuazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie, ma deve giudicarla facendo immediata applicazione dell'equità c.d. formativa (o sostitutiva), non correttiva (o integrativa), fondata su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico, con osservanza, ai sensi dell'art. 311 c.p.c., delle norme processuali, nonché di quelle in cui la regola del giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia ad una norma sostanziale, senza obbligo di rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, ma osservando le norme costituzionali nonché quelle comunitarie, quando siano di rango superiore a quelle ordinarie. Pertanto il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza costituisce impugnazione di sentenza di equità - abbia il giudice dichiarato di avere applicato una norma equitativa o una norma di legge perché rispondente ad equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge - ed è ammissibile per violazione di norme processuali, nel senso esposto (art. 360, comma 1, n. 1, 2 e 4), laddove la censura di violazione di legge, attinente alla decisione di merito, è consentita per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordinaria - e tale interpretazione non contrasta con 1' art. 24 Cost. - mentre la pronunzia secondo equità non esclude poi la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. nei casi di inesistenza della motivazione, ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., allorché 1' enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione". La censura proposta esula chiaramente dai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione sopra richiamati, in quanto è dichiaratamente diretta a prospettare soltanto un vizio di illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto 1' intimata attività difensiva. PER QUESTI MOTIVI La corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. |