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COMPENSAZIONE DELLE SPESE - MOTIVAZIONE ( Cassazione - Sezione Lavoro - Sent. n. 11845/2000 - Presidente E. Ravagnani - Relatore G. D'Agostino ) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Rieti, accogliendo l'appello proposto dall'attuale ricorrente avverso la sentenza del Pretore di quella città e diretto a conseguire l'adeguamento dell'indennità di disoccupazione secondo le statuizioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 497 del 1988, compensava le spese del giudizio. Il Tribunale motivava quest'ultima disposizione con il richiamo ai contrasti di giurisprudenza che avevano richiesto l'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 6491 del 1996). Di tale regolamentazione delle spese si duole l'assicurata con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L'INPS si è costituito depositando procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciando omessa e contraddittoria motivazione, nonché violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., la ricorrente deduce l'erroneità della compensazione delle spese disposta dal Tribunale, osservando in contrario che la sentenza n. 6491 del 1996 delle Sezioni Unite, che aveva eliminato il contrasto giurisprudenziale richiamato dai giudici del gravame, era stata pubblicata prima della proposizione dell'appello, necessitato proprio dal comportamento dell'INPS, che non si era adeguato a tale pronunzia. Il ricorso non merita accoglimento. E' stato più volte affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 2949 del 1995, Cass. n. 5275 del 1996, Cass. n. 5607 del 1997, Cass. n. 5909 del 1999) che la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese processuali, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di altri particolare riguardo al vasto contenzioso interessato dalla questione risolta dalla citata sentenza, che la valutazione, anche da parte dell'INPS, dell'orientamento espresso da tale pronuncia, abbisognava di un ragionevole spazio temporale, che nella specie non sembra essere stato superato; né può sottacersi che da detta pronuncia si erano successivamente discostate le sentenze della Sezione lavoro della Corte n. 9965 del 1996, e n. 8871 e n. 7873 del 1997. In conclusione, attesa la sostanziale correttezza della (pur sintetica) motivazione posta dal Tribunale a base della compensazione delle spese, il ricorso deve essere rigettato. Difettano nella specie le condizioni di legge (art. 152 disp. att. c.p.c.) per la pronuncia di condanna della parte soccombente alle spese del giudizio di cassazione. PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità. |