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| RESPONSABILITA' DI SANITARI PER IL DECESSO DI NEONATO PREMATURO. ( Cassazione - Sezione Quarta Penale - Sent. n. 1108/2000 - Presidente M.D. Losapio - Relatore G. Tatozzi ) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La mattina del 9.9.1991 veniva ricoverata al Policlinico di Modena la signora P.V. per minaccia di parto pretermine in paziente gravida alla 24° settimana. Gli esami eseguiti sulla paziente e sul feto davano esito negativo. I1 10.9.1991, alle ore 22, la V. dava alla luce un bambino che l'ostetrico dott. F. giudicava morto; alla stessa conclusione perveniva la dott.ssa E.S., pediatra in servizio presso l'unità neatologica dopo aver auscultato con il fonendoscopio il battito cardiaco ed avere verificato il tono muscolare mediante estensione delle braccine. La notizia del decesso viene comunicata al padre del bambino C.B.. Verso le ore 24 il dott. F. che aveva in corso una ricerca sui feti, prelevava il corpo del neonato da una termoculla del nido dove era stato deposto ed in laboratorio praticava sul cuoio capelluto un taglio di otto centimetri per prelevare dal cranio l'ipofisi, ma si accorgeva che il bimbo reagiva con un movimento delle gambe per cui si arrestava e rideponeva il corpicino nel nido; una infermiera trovava il bimbo che si muoveva sotto il lenzuolo ed allertava nuovamente il dott. F. e le altre infermiere; si provvedeva a ricucire il taglio al cranio e veniva chiamata nuovamente la dott.ssa S.; alle ore 0,10 dell'11.9.1991 il cuore del neonato evidenziava una frequenza di 100 battiti al minuto ma la neonatologa si accorgeva che non respirava per cui veniva chiamato il rianimatore dott. L. il quale, constatava invece che il bambino respirava autonomamente ma tuttavia riteneva opportuno intubarlo dopo il trasporto al reparto di neonatologia e gli somministrava nel frattempo dell'ossigeno. Alle ore 1,30 l'altro rianimatore dott. P. eseguiva l'intubazione e le condizioni del bambino peggioravano costantemente; alle ore 11 veniva eseguita una radiografia la quale rivelava - all'esame successivo dei periti - che l'intubazione era stata male eseguita in quanto il tubicino anziché essere inserito nella trachea era finito nell'esofago. Alle ore 2,30 del 12.9.1991 si constatava il decesso del neonato. Nel corso delle indagini preliminari successivamente avviate venivano nominati tre periti per individuare la causa del decesso; il collegio peritale la identificava in una pluralità di situazioni costituite dalla immaturità del feto, dalla affrettata ed erronea diagnosi di morte, resa possibile dalla omissione dei necessari controlli per verificare l'equilibrio acido basico dell'organismo, e degli errori della tardiva intubazione. I periti sottolineavano che il feto era giunto alla maturità di 24 o 25 settimane dal concepimento, pesava 770 grammi ed era in condizioni di poter sopravvivere ove tale possibilità non fosse stata compromessa da una serie di azioni ed omissioni che contribuirono a rendere inevitabile il decesso. Si procedeva pertanto nei confronti del dott. F. e della dott.ssa S., oltrechè degli altri neonatologi che a questa erano subentrati nel reparto ed il Pretore di Modena affermava la responsabilità del solo ostetrico assolvendo gli altri imputati. A seguito dell'appello del P.M. in ordine alle assoluzioni, la Corte di Appello di Bologna con sentenza del 21.12.1998 giudicava, stracciandone la posizione,la sola dott.ssa S. e, andando di diverso avviso rispetto alle conclusioni del primo Giudice che aveva escluso la sussistenza di nesso causale tra il decesso del neonato e le omissioni attribuibili alla neonatologa essendo questa stata chiamata dopo 20 minuti dal parto quando già si erano prodotte conseguenze cerebrali irreversibili, affermava la responsabilità della imputata condannandola alla pena ritenuta di giustizia. In particolare la Corte di merito, richiamando specifiche deposizioni testimoniali delle infermiere e delle ostetriche, osservava che al momento della visita da parte della dott.ssa S. il bambino aveva mostrato qualche movimento, emetteva suoni ed aveva una debole attività cardiaca per cui, anche alla luce del comportamento successivo fino al decesso, avvenuto 25 ore dopo la visita, sussistevano probabilità di sopravvivenza dal 15 al 40% se fossero state praticate tempestivamente le necessarie manovre rianimatorie a cominciare da una pronta intubazione. La Corte rilevava inoltre come l'accertamento della dott.ssa S., compiuto, con ogni probabilità ben prima che trascorressero venti minuti dalla nascita, era stato largamente sommario e ciò aveva ritardato gli interventi rianimatori della cui errata esecuzione, peraltro, la stessa neonatologa avrebbe dovuto accorgersi se avesse esercitato un più efficace controllo nel periodo in cui rimase in servizio da sola nel reparto fino alle ore 8 del mattino successivo. Avverso la sentenza di condanna della Corte di Appello propone ricorso per Cassazione la S. deducendo con il primo motivo carenza ed illogicità della motivazione con la quale è stata affermata la sussistenza del nesso causale tra le pretese omissioni ed il decesso. A parere della ricorrente i Giudici di appello non avrebbero considerato che, come ritenuto dal Pretore, in caso di parto prematuro alla 24° o 25° settimana dal concepimento sussista una probabilità di sopravvivenza del 30 o 40% purchè i necessari interventi di emergenza siano instaurati nei primissimi istanti di vita e cioè nei primi dieci minuti, trascorsi i quali le possibilità di sopravvivenza svaniscono con l'instaurarsi di processi cerebrali irreversibili. Essendo la S. stata chiamata per visitare il bambino dopo venti minuti dalla nascita la morte cerebrale era già intervenuta e a nulla sarebbero valse a quel punto eventuali manovre rianimatorie nonostante la presenza di segni di vita biologica quali il battito cardiaco e la respirazione. Con il secondo motivo di ricorso la S. deduce analogo vizio nella motivazione relativa alla colpa riconosciuta nella sua condotta non considerando che ella, era stata chiamata dopo che l'ostetrico aveva diagnosticato la morte del neonato al solo scopo di accertare se il peso corrispondesse o meno allo sviluppo dall'epoca del concepimento. Con i motivi aggiunti la ricorrente denuncia la inesattezza, rispetto agli elementi acquisiti, degli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale per smentire che l'intervento della S. fosse avvenuto dopo venti minuti dal parto e della tesi che in materia di reati colposi mediante omissione sia sufficiente per affermare il nesso causale tra le omissioni e l'evento il semplice criterio probabilistico. MOTIVI DELLA DECISIONE Il decesso del neonato è avvenuto il 12.9.1991 per cui, tenuto conto della concessione delle circostanze attenuanti generiche, la prescrizione è maturata il 12.3.1999 e non sussistono le condizioni di cui all'art. 129, 2° comma, C.P.P. per il proscioglimento della imputata nel merito. La articolata motivazione con la quale l'impugnata sentenza ha ricostruito gli accadimenti - alcuni dei quali sconcertanti - che impedirono la sopravvivenza del neonato venuto alla luce immaturo è congrua e logica anche con specifico riguardo alla individuazione dei comportamenti successivi rimproverati alla S. ed al nesso causale tra essi l'evento. La sentenza coglie infatti, pur in presenza di condotte colpose di altri sanitari, una serie di dati dai quali emerge all'evidenza la superficialità del comportamento della neonatologa. Quando questa dopo il parto venne chiamata per visitare il neonato, dato erroneamente già per morto, omise di porre la dovuta attenzione ad alcuni segnali che pure le infermiere avevano colto e che poi riferirono: il bambino accennava a muoversi emetteva suoni ed aveva una debole attività cardiaca; pertanto in quel momento in presenza di segni vitali sarebbe stato dovere del medico recepirli ed attivare senza indugio le pratiche rianimatorie anzichè adagiarsi sulla erronea diagnosi dell'ostetrico. Fu da tale negligente ed imprudente comportamento che scaturirono una serie di conseguenze che, nonostante una sorprendente capacità di resistenza dimostrata dal neonato, portarono, prima, al tentativo di asportazione, per finalità scientifiche, dell'ipofisi con incisione del cuoio capelluto, poi, una volta che l'ostetrico nel corso del tentativo si accorse della presenza di segni di vita, alla restituzione del neonato al nido senza, ancora una volta, alcun ausilio ai conati di sopravvivenza della sventurata creatura, ed infine alla intubazione imperita quando i sanitari constatavano che era in atto una ventilazione pressoché normale. Anche, secondo la sentenza impugnata, in questa ultima fase il comportamento della S. fu distratto e disattento tanto che non si accorse neppure che la intubazione era stata male eseguita con il tubicino inserito in esofago e non in trachea. Dopo questa serie incredibile di traversie l'organismo del piccolo cedeva nonostante che, tenuto conto della nascita prematura, avesse dimostrato una sorprendente capacità di resistenza che avvalora in concreto le conclusioni peritali che assegnavano una probabilità di sopravvivenza fino al 40%; il comportamento dell'organismo del neonato e la percentuale di sopravvivenza conclamano come le omissioni della dottoressa S., anche se non furono causa esclusiva dell'esito infausto, contribuirono concretamente ed in grado elevato ad aggravare il rischio derivante dalla nascita prematura; di qui - in conformità alla migliore giurisprudenza - la sussistenza del necessario nesso causale tra condotta omissiva ed evento che è sotteso a tutta la motivazione della sentenza impugnata che si dimostra adeguata ed alla cui stregua non vi è spazio per introdurre, come si accenna in alcune parti del ricorso, valutazioni che, comportando una rilettura degli elementi processuali acquisiti condurrebbero a conclusioni alternative a quelle adottate, estranee all'ambito proprio del giudizio di legittimità. Quest'ultimo rilievo si attaglia alle considerazioni dei ricorrenti relative al tempo trascorso tra il parto e l'intervento della dottoressa S.: le osservazioni della sentenza che ritengono di anticipare ad un periodo precedente ai venti minuti sostenuti dalla difesa - la collocazione temporale della sommaria visita sono argomentate ed esaustive e diverse conclusioni si porrebbero in contrasto con il ricordato divieto di rilettura degli atti. Peraltro la circostanza perde gran parte del suo rilievo alla luce delle considerazioni, richiamate espressamente in sentenza, del perito professor F. il quale ha dato atto che il bambino sarebbe senz'altro sopravvissuto, anche se con una qualità della vita probabilmente molto precaria, per la protratta mancata assistenza precedente, solo che si fosse intervenuti alla mezzanotte del giorno del parto e cioè due ore dopo la nascita. La affermazione del perito vale anche ad elidere la fondatezza delle argomentazioni con le quali la difesa della ricorrente ha tentato di sostenere, con riferimento al nesso causale, che dopo i primi dieci minuti dalla nascita un bambino con quel grado di immaturità e con quel peso si instaurerebbero, in mancanza di pronti ed efficaci interventi rianimatori, fenomeni di compromissione cerebrali tali da condurre successivamente a sicura morte. La constatazione del professor F., evidentemente fondata sulla rilevazione dei concreti e prolungati segni di vitalità dimostrate dal bambino, nel caso di specie, nelle ore, e non nei minuti, successivi alla nascita dimostrano che la realtà delle situazioni concrete non può acriticamente essere ricondotta a schemi scientifici astratti. PER QUESTI MOTIVI Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - |