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PREMIO PER IL RITROVAMENTO DI ASSEGNO BANCARIO SMARRITO ( Cassazione - Sezione Prima Civile - Sent. n. 10687/2000 - Presidente P. Reale - Relatore M. Adamo ) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. R. L., economo del Comune di (omissis), nel percorrere il tratto di strada che corre fra il suo ufficio e la sede centrale della Cassa di Risparmio di Orvieto, smarriva un assegno bancario dell'importo di £ 100.875.700. Accortosi dello smarrimento provvedeva immediatamente a chiedere alla banca il blocco del titolo; contestualmente la sig.na S. P. rinveniva nell'atrio dell'Ufficio tributi del Comune di (omissis) il titolo smarrito, che provvedeva a restituire all'avente diritto. I1 titolo veniva incassato dall'economo del Comune. La Palazzetti chiedeva quindi il pagamento del premio previsto dall'art. 930 c.c. e, ottenuta risposta negativa, conveniva avanti al Pretore di Orvieto il Comune omonimo per sentirlo condannare al pagamento della somma di £ 5.043.785, ai sensi dell'art. 930 II comma c.c., ovvero della somma ritenuta equa dal giudice, ai sensi del III comma dello stesso articolo. Con sentenza in data 13.5.1997 il Pretore di Orvieto respingeva la domanda. Proponeva appello S. P. ed il Tribunale di Orvieto, con sentenza in data 22.7.1598, accoglieva la domanda attrice e condannava il Comune di (omissis) a pagare all'appellante la somma di £ 2.000.000, oltre agli interessi dalla domanda. Ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Orvieto il Comune omonimo, con ricorso fondato su due motivi. Resiste con controricorso Simona Palazzetti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il Comune ricorrente deduce, relazione all'art. 360 nn 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 927 e 930 c.c., nonché difetto di motivazione su un punto rilevante della vertenza. Assume l'Amministrazione ricorrente che il Tribuna1e di Orvieto ha omesso totalmente di motivare in ordine all'utilità che il ritrovamento dell'assegno poteva avere per il soggetto che l'aveva smarrito, posto che a seguito della denunzia di smarrimento fatta alla banca, l'assegno non poteva più essere incassato. Accertato che il titolo non poteva essere incassato e che nessuna utilità poteva derivare dal suo ritrovamento al soggetto che l'aveva smarrito, il giudice di merito avrebbe dovuto respingere 1'appello, confermando la decisione di primo grado. I1 motivo è infondato e va pertanto respinto. A1 riguardo si osserva che l'art. 927 c.c. stabilisce in via generale che colui che ritrovi una cosa mobile altrui deve restituirla al proprietario e l'art. 930 c.c. che il proprietario a sua volta è tenuto a corrispondere al ritrovatore un premio. Dal combinato disposto delle norme su riportate si può quindi desumere, in via di prima approssimazione, che i1 premio è dovuto qualora sia rinvenuto un bene che uscito dalla sfera di immediata vigilanza del proprietario o possessore e non sia da questi rinvenibile, se non a seguito di ricerche dall'esito incerto. I1 primo problema che in dottrina e in giurisprudenza, soprattutto di merito, si è posto è se il premio sia sempre dovuto, a prescindere dal valore commerciale del bene rinvenuto e dall'utilità che dal bene stesso possa ricavare il proprietario, o se di tali elementi si debba tenere conto. Al riguardo si osserva che la ratio dell'art. 930 c.c. è certamente quella di indurre i consociati a cooperare al fine di limitare i danni che i proprietari c detentori possano subire in conseguenza dello smarrimento del bene, ( Cass. civ. 13.11.1982 n 6060 ) come si desume dall'espressione "chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario" contenuta nell'art. 927 c.c. e dall'espressione "il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore" contenuta nell'art. 930 c.c. talchè si potrebbe ritenere in base al solo esame del contenuto letterale degli articoli citati, che ciò che rileva è la cooperazione, il servizio prestato, a prescindere da ogni interesse del proprietario, posto che l'interesse potrebbe individuarsi nel retto vivere sociale perseguito dal legislatore. Siffatta interpretazione della normativa in esame non sembra però rispondere ad un corretto bilanciamento dell'interesse di chi il bene abbia ritrovato e di chi il bene stesso abbia smarrito, considerato che la remunerazione del servizio non può prescindere dall'utilità del servizio stesso per chi lo riceva, posto che diversa interpretazione potrebbe rivolgersi in danno de1 proprietario o detentore che si vedrebbe esposto all'obbligo di corrispondere un premio, anche per il ritrovamento di un bene smarrito, di nessun valore commerciale e di nessuna utilità. Si deve pertanto ritenere, più riduttivamente, che premio debba essere riconosciuto al ritrovatore, ai sensi dell'art. 930 I e II comma c.c., ogni qual volta il bene rinvenuto abbia in sé un valore economico e quindi un'ovvia utilità per chi il bene stesso abbia smarrito, ed ai sensi dell'art. 930 III comma c.c. qualora il ritrovamento abbia comunque una qualche utilità, anche non di natura economica per il proprietario o detentore, utilità da determinarsi non in base a valutazioni soggettive di chi il bene abbia smarrito, ma in base a valutazioni di ordine generale. In particolare, venendo al caso di specie, nell'ipotesi di smarrimento dei titoli di credito regolarmente girati, il valore commerciale del titolo e l'utilità del ritrovamento devono certamente ritenersi inesistenti qualora il ritrovamento avvenga dopo la conclusione della procedura di ammortamento del titolo, mentre non può escludersi quanto meno l'interesse del possessore del titolo alla sua riconsegna, fino a che detta procedura non sia stata completata. Infatti la semplice denunzia alla banca dello smarrimento non esclude la possibilità che il titolo continui a circolare, munito di una serie di girate, sia pure illegittimamente apposte, e che al possessore, che non abbia eseguito la procedura di ammortamento, che sola estingue ogni efficacia dell'assegno, possa essere attribuita una responsabilità extracontrattuale per danni subiti da terzi di buona fede, proprio a causa della circolazione del titolo. Inoltre, in base all'art. 70 R.D. 21.12.1933 n 1736, malgrado la denunzia, il pagamento dell'assegno, prima della notifica del decreto di ammortamento, libera il trattario. Pertanto il ritrovamento e 1a consegna del titolo, prima dell'espletamento dell'intera procedura di ammortamento, riveste comunque l'utilità oggettiva di escludere la necessità della procedura di ammortamento, altrimenti necessaria, come detto, sia per togliere ogni efficacia all'assegno, sia per consentire al legittimo titolare del titolo di incassare presso il trattario la relativa somma, ai sensi dell'art.69 e segg. R.D. n 1736/1933. I1 Tribunale, avendo accertato in fatto, che i1 titolo aveva perso il suo valore commerciale, a seguito della denunzia di smarrimento, presentata alla banca dall'economo del Comune di (omissis), punto non censurato, ha ritenuto comunque dovuto il premio, dando evidentemente per presupposta ''utilità del ritrovamento, ipotizzabile per i motivi esposti. Pertanto avendo i1 Tribunale implicitamente accertato 1'utilità del ritrovamento, che non coincide con il valore commerciale del titolo, va confermata sul r punto 1'impugnata sentenza, integrata con le argomentazioni in precedenza svolte la motivazione della sentenza stessa, i 1 cui dispositivo è conforme a diritto. I1 primo motivo va quindi respinto. Con il secondo motivo 1'Amministrazione ricorrente censura 1'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 930 II e III comma c.c., nonché per contraddittorietà della motivazione, in relazione all 'art. 360 nn 3 e 5 c.p. c. Rileva al riguardo il Comune di (omissis) che il Tribunale, dopo avere affermato che l'assegno non aveva più alcun valore commerciale e che quindi il premio doveva essere liquidato in base al III comma dell'art. 930 c.c., ha poi motivato il quantum del premio in riferimento al valore dell'assegno, con ciò venendo ad utilizzare in parte anche i1 II comma dello stesso articolo. I1 motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero i1 Tribunale di Orvieto ha testualmente precisato che il premio "dovrà essere corrisposto secondo i parametri di cui all'art . 930 III comma e non 930 II comma" con ciò chiarendo al di là di ogni ragionevole dubbio quale fosse la norma applicata. I1 successivo riferimento all'ammontare dell'assegno è stato infatti effettuato all'unico fine di indi care un parametro dello adottato giudizio di equità, .ma certamente non per liquidare l'ammontare del premio base al valore dell'assegno, come stabilito dallo art. 930 II comma c.c., la cui applicazione avrebbe comportato del resto una liquidazione sensibilmente superiore . Il ricorso va pertanto interamente respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PER QUESTI MOTIVI respinge il ricorso e condanna il Comune di (omissis) al pagamento delle spese del giudizio di cassazione di cui £ per esborsi e £ 1.200.000 per onorari . |