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MAGISTRATI - RESPONSABILITA' DISCIPLINARE - RITARDI NEL DEPOSITO DI PROVVEDIMENTI

( Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sent. n. 1039/2000 )

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il dottor L. J., magistrato con funzioni di pretore del lavoro a Padova fu tratto al giudizio della sezione
Disciplinare del Csm con l'incolpazione di cui all'articolo 18 Rdl 31 maggio 1946 n. 511 per aver violato
gravemente i doveri di diligenza e correttezza nell'espletamento delle funzioni giurisdizionali, arrecando
nocumento al proprio prestigio e a quello dell'Ordine giudiziario nonché alla legittima aspettativa di una
corretta e celere amministrazione della giustizia da parte dei cittadini, in quanto nell'arco di tempo tra
il secondo semestre del 1993 e la fine del 1996 aveva depositato con ritardi assai considerevoli un numero
rilevante di provvedimenti (anche ordinanze) in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza.

L'incolpato, senza contestare l'addebito nella sua oggettività si giustificò con l'eccezionale incremento
numerico, fin quasi raddoppio, dei procedimenti sopravvenuti presso la Pretura patavina, a fronte di un
organico rimasto pressoché invariato malgrado le reiterate richieste di aumento, nonché con l'ingente mole
di lavoro cui egli si era dovuto personalmente sobbarcare in quel periodo, tenendo cinque udienze alla
settimana, talvolta persino di sabato, procedendo a moltissime conciliazioni giudiziali ed espletando altri
incarichi collegati a carenze di organico, come quello di coordinatore del settore del lavoro e di
affidatario degli uditori.

Tali giustificazioni avevano indotto la procura generale di questa Suprema corte a chiedere che venisse
dichiarato non doversi procedere nel confronti del magistrato ed il Sostituto procuratore generale di
udienza a chiederne il proscioglimento, ma la sezione Disciplinare, con la sentenza precisata in epigrafe,
ha dichiarato lo J. responsabile dell'incolpazione ascrittagli, infliggendogli la sanzione dell'ammonimento
e ciò in base alle seguenti considerazioni.

- I ritardi addebitati al magistrato, e non contestati dal medesimo, erano significativi sia per il loro
numero (387 su un totale di 794 provvedimenti), sia per la loro gravità (114 oltre i centottanta giorni e 14
oltre i trecento giorni), sicché si poteva dire che essi, lungi dall'essere episodici, costituivano la
normalità;

- Le spiegazioni fornite al riguardo non erano idonee ad eliminare il disvalore dei fatti addebitati, in
quanto da una analisi comparativa del lavoro svolto nel periodo considerato dai vari magistrati della
pretura padovana, anche di quelli addetti esclusivamente o parzialmente al settore del lavoro e della
previdenza, era emerso, pur con i limiti connaturati ad analisi siffatte, che l'impegno complessivo del
dottor J. sul piano della laboriosità e della produttività, anche se notevole, era omogeneo e, comunque,
sicuramente non superiore a quello dei colleghi, per cui era da escludersi che i forti e reiterati ritardi
nel quali egli era incorso fossero totalmente giustificati da una situazione lavorativa particolarmente
pesante e complessa, dovendo ritenersi, invece, che essi fossero ascrivibili anche alla sua non sufficiente
capacità di programmare e gestire il lavoro; né valeva addurre l'ulteriore attività di coordinatore del
settore e quella di affidatario degli uditori poiché non era stata fornita alcuna prova della particolare
gravosità di tali incarichi, specie se valutati con riferimento alla realtà padovana nella quale non si
evidenziava una eccezionale situazione nelle sopravvenienze e non risultava significativo il numero di
uditori in  tirocinio;

- La sanzione da irrogare era quella minima dell'ammonimento, dovendosi tener conto, da un lato, del
significativo impegno comunque mostrato dal magistrato nel suo lavoro e, dall'altro, della circostanza che
egli nelle more aveva sanato tutti i ritardi accumulati ed aveva aumentato la sua produttività.

Il dottor J. ricorre per cassazione sulla base di un solo motivo diffusamente articolato e poi illustrato
con memoria, al quale il ministero della Giustizia replica con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico mezzo di ricorso – denunziandosi violazione e falsa applicazione degli articoli 18 e 25 del Rdl
31 maggio 1946 n. 511 in relazione agli articoli 405 e 423 C.p.c. e agli articoli 429, 430 e 431 stesso
codice, nonché omessa e contraddittoria motivazione (articolo 360, numeri 3 e 5 C.p.c.) - si censura
innanzitutto la sentenza impugnata per aver presupposto un'interpretazione del richiamato articolo 18 del
Rdl 511/1946 contrastante con il costante insegnamento di questa Suprema corte, secondo cui i ritardi nel
deposito dei provvedimenti giudiziari, ancorché sistematici, non integrano, di per sé, illecito
disciplinare, occorrendo, a tal fine, che essi siano sintomo di mancanza di operosità, nonché con
l'ulteriore insegnamento secondo il quale detti ritardi, per integrare responsabilità, debbono menomare «la
credibilità ed estimazione dell'attività giudiziaria in seno alla collettività, anche in relazione alla
legittima attesa di una sollecitudine compatibile con il personale ed i mezzi a disposizione».

Si lamenta, inoltre, illogicità e contraddittorietà della motivazione là dove la Sezione ha affermato la
responsabilità del magistrato pur avendo dato atto del suo «significativo impegno» nel lavoro e pur avendo
esplicitamente accertato che tale impegno, sul piano della laboriosità, appariva omogeneo a quello degli
altri magistrati dell'Ufficio.

Ulteriore doglianza è quella di non aver tenuto alcun conto né della valutazione altamente positiva che, con
formale e motivata attestazione, aveva dato del dottor J. il Foro padovano, né di quella che dello stesso,
anche in termini di diligenza e operosità, aveva dato il pretore dirigente con nota dell'8 novembre 1997 al
presidente della Corte d'appello di Venezia.

Si lamenta, poi, che la sanzione, stante il giudizio sicuramente positivo sull'operosità del magistrato, sia
stata basata esclusivamente e immotivatamente su una sua supposta «insufficiente capacità di programmare e
gestire il suo lavoro», cioè su di un elemento, per altro estraneo alla contestazione, che non può
costituire addebito disciplinare in quanto non previsto dalla legge come tale.

Si lamenta ancora: che sia stato immotivatamente negato qualsiasi rilievo alla particolare gravosità
dell'incarico affidato al dottor J., quale membro anziano della sezione Lavoro della pretura, di assegnare i
procedimenti agli altri pretori; che non si sia tenuto alcun conto di dati altamente significativi quali la
durata complessiva dei procedimenti trattati dall'incolpato e il tempo intercorso tra il deposito dei
ricorsi e la fissazione della prima udienza; che non si sia considerata la minore importanza della
tempestività del deposito dei provvedimenti nelle cause di lavoro dove il giudizio si conclude con la
lettura del dispositivo all'udienza; che non si sia proceduto ad una valutazione qualitativa delle sentenze
emesse dall'incolpato e dell'importanza e complessità delle controversie decise dallo stesso; che si siano
dichiaratamente utilizzati «fattori di comparazione fra attività non omogenee» e che si sia circoscritta
l'analisi comparativa al limitato orizzonte della pretura di Padova, mentre si sarebbe dovuto fare
riferimento a medie nazionali e, comunque, meno anguste

Le censure sono prive di fondamento.

Invero, l'invocato principio che il ritardo, anche sistematico e non saltuario, nel deposito dei
provvedimenti giudiziali non integra di per sé illecito disciplinare ove non sia sintomo di mancanza di
operosità ma trovi giustificazione ma una situazione di forza maggiore, va coordinato con l'altro, recente
insegnamento di questa Corte secondo cui una siffatta situazione, in particolare quella costituita dal
carico di lavoro eccessivamente gravoso per consistenza del ruolo e numero delle udienze, in tanto può
assurgere a giustificazione di ritardi sistematici e superanti i limiti della ragionevolezza, in quanto
l'incolpato dimostri di averla inutilmente rappresentata al capo dell'ufficio o agli organi competenti a
rimuoverla (v. sentenza Sezioni unite 20 febbraio 1999, n. 94).

Quest'ultimo principio ha come suo logico corollario che detta giustificazione non può essere validamente
addotta allorquando sia lo stesso magistrato a gestire ed organizzare il proprio lavoro, senza tener conto
dell'esigenza di depositare in tempi ragionevoli i provvedimenti inoltrati.

Mancanza di operosità, infatti, non significa necessariamente che l'intera attività del magistrato debba
essere connotata da negligenza e da scarso impegno, ben potendo questi manifestarsi senza per ciò andare
esenti da biasimo, soltanto in una od alcune delle molteplici articolazioni di quella attività.

Con ciò si intende dire che a giustificazione di gravi e sistematiche carenze nell'espletamento di uno dei
compiti rientranti nelle funzioni del magistrato non può addursi puramente e semplicemente la notevole
produttività, magari superiore alla media, riscontrabile in altri settori, ove ciò denoti solo una
particolare propensione e predilezione verso questi ultimi a discapito dei primo o, comunque, una non
equilibrata ripartizione delle energie lavorative tra le vane incombenze da svolgere

Tanto premesso, occorre rilevare che la sezione Disciplinare, dopo un'attenta e minuziosa analisi
comparativa dei complessivi carichi di lavoro dei vari magistrati della pretura patavina - analisi che non
ha evidenziato particolari differenze tra gli stessi e, per converso, ha escluso che i colleghi del dottor
J. fossero incorsi in ritardi paragonabili ai suoi nel deposito dei provvedimenti giudiziari -, ha
significativamente posto in risalto che l'odierno incolpato aveva, nell'arco di tempo considerato, tenuto un
numero di udienze e prodotto un numero di conciliazioni di molto superiori rispetto agli altri magistrati
dell'ufficio, compresi quelli addetti esclusivamente, come lui, al settore delle cause di lavoro e
previdenza, ma che tale dato era sostanzialmente bilanciato dalla minor quantità delle sentenze introitate

Di qui la logica e corretta conclusione che i gravi ritardi in cui era incorso il dottor J. non potevano
essere totalmente giustificati da una situazione lavorativa particolarmente pesante e complessa ma andavano
anche imputati alla sua non sufficiente capacità di programmare e gestire il proprio lavoro, con ciò
volendosi appunto significare che egli avrebbe dovuto dosare meglio il suo impegno lavorativo, anziché
privilegiare l'attività di udienza e conciliativa, a discapito di quella, altrettanto doverosa, di stesura e
deposito delle sentenze, il che, contrariamente a quanto si sostiene col ricorso, non integra né un autonomo
addebito né un elemento circostanziale che dovessero formare oggetto di apposita contestazione, ma
rappresenta un semplice argomento utilizzato per confutare la tesi difensiva della forza maggiore come causa
giustificativa di quei ritardi.

Nessuna contraddittorietà logica, poi, è riscontrabile nella decisione impugnata là dove ha riconosciuto la
produttività del magistrato in altri settori della sua attività e ha dato atto della stima di cui, per altri
versi, egli godeva nell'ambiente giudiziario e presso il foro padovano, dal momento che tutto questo, per le
ragioni innanzi dette, non valeva ad elidere la negatività e la riprovevolezza dei suoi sistematici e gravi
ritardi nel depositare i provvedimenti, e correttamente il giudice disciplinare ne ha tenuto conto soltanto
ai fini dell'individuazione della sanzione da irrogare.

Quanto all'attitudine del fatto a ledere i superiori interessi che l'articolo 18 dell'Ordinamento
giudiziario intende proteggere, già altre volte questa Corte ha avuto occasione di affermare che tale
lesione è intrinseca alla stessa condotta del magistrato i cui ritardi nel deposito delle sentenze e dei
provvedimenti in genere siano tali, per numero e consistenza, da superare, come nel caso di specie, i limiti
oggettivi di ragionevolezza e giustificabilità (v. sentenza 9 dicembre 1992, n. 13013).

Gli ulteriori rilievi del ricorso sono inammissibili, attenendo alla sfera delle valutazioni di merito che
sono prerogativa intangibile del giudice disciplinare, col solo limite dato dall'obbligo, nel caso di specie
pienamente rispettato, di una motivazione sufficiente ed esente da vizi logici.

Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente procedimento.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del procedimento di cassazione.

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