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RESPONSABILITA' DEI GENITORI PER IL FATTO ILLECITO DEL MINORE

( Cassazione - Sezione Terza Civile - Sent. n. 10357/2000 - Presidente F. Sommella - Relatore G. Fiduccia )

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 2 agosto 1980 T. D. e V. G. - in proprio e quali legali rappresentanti del
figlio minore (omissis) - convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Avellino, i coniugi M. G. e P.
S., anche quali legali rappresentanti del figlio minore (omissis), per la convalida del sequestro
conservativo concesso con decreto del 14/7/1980 e per la solidale condanna al risarcimento del danno per L.
23.240.900, oltre interessi e svalutazione, a seguito delle gravi 1esioni al capo subite dal figlio minore
(omissis) per essere stato colpito da una tegola lanciata da (omissis).

I1 M. G. si. costituiva per contestare la domanda - sia quanto alla configurabilità di un fatto illecito del
minore ex art. 2043 cod. civ., sia quanto alla sussistenza di una responsabilità ex art. 2048 cod. civ., di
cui chiedeva il rigetto.

Dichiarata l'interruzione del giudizio con ordinanza in data 11/3/]993, a seguito della sopravvenuta
maggiore età di (omissis), se ne aveva la riassunzione da parte degli attori, con l'intervento volontario di
(omissis), con atto notificato il 21-22/10/1993 senza che nessuno dei convenuti si costituisse: per cui ne
veniva dichiarata la contumacia.

Con sentenza depositata in data 8/2/1994 il Tribunale condannava il (omissis) al pagamento di L. 18.000.000
in favore di (omissis) e di L. 1.000.000 ai genitori di quest'ultimo, con i relativi interessi legali fino
al soddisfacimento.

Avverso questa sentenza proponevano appello M. G. e P. S. e (omissis), mentre resistevano V. G. e (omissis),
anche quali eredi di T. D., formulando inoltre appello incidentale.

Con sentenza depositata in data 25/8/1997 la Corte di Appello di Napoli rigettava l'appello principale
proposto dai M. - P. ed accoglieva l'appello incidentale condannando in solido i convenuti tutti al
risarcimento del danno rimasto confermato.

La Corte disattendeva l'eccezione di nullità del processo di 1° grado per mancata interruzione a seguito
della maggiore età di (omissis), risultante dalla notifica dell'interrogatorio formale, rilevando
innanzitutto che da tale notifica non risultava affatto quell'evento e comunque che al riguardo era mancata
la dichiarazione o notificazione da parte del procuratore costituito da1 genitore.

Indi i giudici di secondo grado, confermata la convalida del sequestro, ritenevano che il danno liquidato ai
genitori T. - V. di L. 1.000.000 riguardava spese mediche sostenute e documentalmente provate, mentre
precisavano ulteriormente che era rimasta accertata l'insussistenza di eventuali corresponsabilità del
giovane (omissis), per cui le lesioni - entità, durata e postumi permanenti - condividevano le risultanze
della CTU, non idoneamente smentite.

D'altro canto la Corte riteneva fondato l'appello incidentale con riguardo alla responsabilità ex art. 2048
cod. civ. dei M. - P. per il fatto dannoso del figlio (omissis), precisando che le modalità di tale fatto
rivelavano di per sé una impropria educazione ed una mancanza di vigilanza dei genitori, che erano
minimamente curati che i1 figlio fosse impegnato in un gioco pericoloso per sé e gli altri nella pubblica
via, senza alcun controllo.

Infine la Corte respingeva il gravame incidentale per il danno liquidato al giovane (omissis),
considerandone giusta ed equa la liquidazione.

Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per la sua cassazione M. G. e (omissis) e P. S. con quattro
motivi di censura, illustrati anche con memoria.

Hanno presentato controricorso per resistervi (omissis) e V. G..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i1 primo motivo del ricorso i M. e la P. denunciano "Violazione e falsa applicazione degli artt. 292 e
300 cpc. Decisione illogica. Motivazione insufficiente e contraddittoria. Omesso esame di punto decisivo
(art. 360 n. 3 e 5 cpc.)" con riguardo alla nullità del processo a seguito della mancata interruzione per il
raggiungimento della maggiore età di (omissis).

I ricorrenti deducono che il detto minore era rimasto contumace perché il padre M. G. non si era costituito
per lui e che del raggiungimento della maggiore età era edotto il procuratore dell'attore che aveva
richiesto la notificazione dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale personalmente ad esso
(omissis), siccome di poi eseguita dall'ufficiale giudiziario. A1 riguardo i ricorrenti assumono che era
stata erroneamente disattesa anche dai giudici di appello che non avevano tenuto conto che il minore era
rimasto contumace e così soggetto alla disciplina del 4° comma dell'art. 300 c.p.c. ed inoltre che la relata
dell'ufficiale giudiziario, per la notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, aderendo
alla richiesta del procuratore di parte attrice ne certificava le indicazioni in ordine alla avvenuta
notifica personale a persona divenuta maggiorenne.

I1 motivo non è fondato.

Invero, i giudici di appello - indipendentemente dalla configurabilità della contumacia del minore
(omissis), che peraltro resta esclusa dalla rilevazione della evocazione in giudizio di M. G., in proprio e
quale genitore esercente la potestà sul detto minore, e dalla costituzione in giudizio del predetto senza
alcuna limitazione od esclusione di siffatta duplice posizione, anzi esprimendo una ampia e così
significante difesa della attività del figlio, e, quindi, dalle esatte ulteriori considerazioni, non
equivocamente formulate ad abundantiam, circa la necessità della dichiarazione o notificazione dell'evento
interruttivo (raggiungimento della maggiore età) da parte del procuratore del genitore del minore - hanno
rilevato per disattendere l'assunto degli odierni ricorrenti che dalla relata di notifica del verbale di
interrogatorio formale "non risulta affatto il raggiungimento della maggiore età del (omissis)".

E ciò giustamente.

Infatti, dall'esame degli atti processuali - cui questa Corte è legittimata dalla denuncia di un error in
procedendo - ed in particolare dal riscontro della copia di quel verbale notificato al suddetto minore con
consegna a mani del genitore (in sua assenza) non risulta in alcun modo l'indicazione di quell'evento
interruttivo non solo nella "relata" dell'ufficiale giudiziario, ma neppure nella relativa richiesta del
procuratore degli attori, che l'interrogatorio formale del minore (omissis) aveva ottenuto, senza che al
riguardo possa diversamente significare la circostanza della notifica personale allo stesso, che si
collegava alla ritenuta posizione contumaciale del predetto minore.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano "Violazione e falsa applicazione degli art. 147, 2043 e 2048
cod. civ. Decisione illogica. Motivazione insufficiente e contraddittoria", con riguardo alla affermata loro
responsabilità quali genitori in base a generici richiami giurisprudenziali senza alcuna specifica disamina
del fatto addebitato al minore e relativa adeguata valutazione, mentre le risultanze testimoniali
attestavano un accidente fortuito commesso da un ragazzo "bene educato" nella vita di relazione e
scolastica.

Ancora con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono per "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2048 cod.
civ. Illogicità. Motivazione insufficiente ed omesso esame di punto decisivo (art. 360 n. 3 e 5 cpc.)"
sempre con riguardo all'affermata responsabilità dei genitori senza alcuna prova, non potendosi utilizzare
quelle "cartule" prodotte tardivamente dagli attori e disconosciute formalmente.

Gli esposti motivi - che vanno esaminati congiuntamente per la sostanziale connessione - non possono essere
accolti.

Invero, i giudici di appello, ispirandosi espressamente all'indirizzo di questa Corte in tema di
responsabilità dei genitori a norma dell'art. 2048 cod. civ. e specificamente al duplice parametro
dell'adeguata vigilanza e dell'idonea educazione del minore - cui si correla anche la prova liberatoria
dovuta dai genitori per non avere attribuita la responsabilità ex art. 2048 cit. - hanno motivatamente
escluso il raggiungimento di quella prova liberatoria attestata soltanto sulla generica circostanza della
regolare frequenza della scuola e dell'essere il minore "rispettoso", senza per contro fornire
quell'asseverazione della piena e rigorosa osservanza dei doveri ex art. 147 cod. civ. che costituisce il
debito contenuto di quella relativa positiva dimostrazione per il superamento di quella colpa presunta,
ancorché iuris tantum, dei genitori (cfr. in tal senso: Cass. 9/10/1997 n. 9815; Cass. 3/6/1997 n. 4945):
così fornendo una valutazione sorretta da adeguata e corretta motivazione che resta insindacabile in questa
sede di legittimità.

E ciò anche per la pregnante considerazione dell'inammissibile censura svolta dai ricorrenti che non rivela
se non l'intendimento del riesame nel merito di quell'apprezzamento dei giudici di appello.

Tale conclusione va ribadita altresì laddove si consideri che i detti giudici hanno - in mancanza di una
concludente prova contraria - legittimamente desunto l'inadeguatezza dell'educazione impartita e della
vigilanza esercitata dalle stesse modalità del fatto illecito commesso dal minore (omissis), apprezzandone
persuasivamente quelle accertate evenienze, atteso che - come questa Corte ha avuto occasione di rilevare
(v. sent. 16/5//1984 n. 2995) - quelle modalità ben possono rivelare lo stato di maturità e 1'educazione del
minore e così le debite incombenze cui i suoi genitori sono mancati.

Infine, con il quarto motivo i ricorrenti denunciano "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2056 (1223,
1226 e 1227) cod. civ. Decisione illogica. Motivazione insufficiente (art. 360 n. 3 e 5 cpc.)" con riguardo
al nesso causale tra la ferita alla parte destra della fronte accertata e quella alla parte sinistra
riscontrata dal CTU nonché alla sussistenza di questa in mancanza di un processo osteomelitico e
suppurativo.

Inoltre ci si duole della mancanza di considerazione della esclusione da parte del CTU dell'epilessia.

Anche quest'ultimo motivo non può essere accolto.

Infatti, laddove si tenga presente che le indicazioni del consulente tecnico d'ufficio circa la genesi e
l'entità della lesione patita dal minore (omissis), la durata della malattia conseguitane ed i relativi
postumi permanenti, sono state positivamente apprezzate dai giudici del merito anche per la rilevante
assenza di valide prove contrarie, è del tutto conseguente che siffatto apprezzamento, spettante
istituzionalmente a quei giudici, non può essere infirmato quanto alla sua esaustività, neppure con riguardo
al nesso causale tra fatto illecito del (omissis) e lesioni del (omissis) nonché alla delineata situazione
di "potenzialità epilettogena", quale postumo permanente valutabile, dalle censure proposte in questa sede,
che si risolvono - se non nella denuncia di travisamento di fatti, diversamente impugnabile in sede di
revocazione importando un accertamento di fatto non consentito in sede di legittimità - nella generica
critica dell'iter motivazionale delle indagine peritali e nella acritica contrapposizione alle raggiunte
conclusioni di dubbiosi interrogativi, siccome identicamente formulato nel giudizio di appello dal difensore
della parte oggi ricorrente, senza l'ausilio del responso di un organo tecnico in grado di muovere censure
d'ordine medico-legale con il crisma di attendibilità (cfr. Cass. 23/11/1994 n. 9921).

In conclusione il ricorso proposto dai M. e dalla P. deve essere rigettato con la condanna dei detti
ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali delle controparti alla stregua de11e regole
legali della soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso proposto da M. G. e (omissis) e P. S. e condanna i detti ricorrenti in solido al
pagamento, in favore dei resistenti T. D. e V. G., delle spese processuali per L. 145.000 oltre L. 3.000.000
per onorari di avvocato.