| RESPONSABILITA' DEL CONDUTTORE IN CASO DI
FURTO DI VIDEOCAMERA NOLEGGIATA
(Cassazione - Sezione Terza Civile - Sent. n. 10126/2000 - Presidente F.
Sommella - Relatore F. Sabatini)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dell'8 aprile 1991 M. S. convenne A. B. dinanzi al
Pretore di Rovereto e ne chiese la condanna alla restituzione della videocamera
che gli aveva noleggiato per dieci giorni al prezzo di lire 150.000, ed in
subordine alla rifusione del valore della stessa, indicato in lire
3.950.000.
Il convenuto oppose che il bene era stato oggetto di furto con scasso
commesso nel camper nel quale lo custodiva, e negò pertanto ogni propria
responsabilità.
Con sentenza del 7.9.1994 l'adito Pretore respinse la domanda con il rilievo
che il furto, perpetrato con violenza sulla cosa, integrava una causa
sopravvenuta di impossibilità della prestazione, non imputabile al B..
Tale decisione, impugnata dal S., è stata confermata dal Tribunale con la
pronuncia ora gravata, secondo la quale il primo giudice aveva rettamente
applicato l'art. 1588 primo comma c.c.
Per la cassazione di quest'ultima sentenza il S. ha proposto ricorso,
affidato a due motivi B. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal
controricorrente, con riferimento all'art. 366 primo comma n. 3 c.p.c. ed in
considerazione dell'asserita insufficiente esposizione dei fatti di causa, è
infondata, atteso che, al contrario, il ricorso richiama i fatti posti
dall'attore a fondamento della domanda le eccezioni sollevate dal convenuto e le
decisioni assunte dalle due sentenze di merito, con la conseguenza che deve
ritenersi soddisfatto l'onere della sommaria esposizione, posto dalla norma
suindicata.
2. Con il primo motivo del ricorso il ricorrente deduce la violazione degli
artt. 1588, 1218 e 1256 c.c. e, pur non contestando che la controversia dovesse
essere decisa alla stregua del disposto di cui al primo comma del citato art.
1588, afferma che le modalità del furto, non accompagnato da violenza o da
minaccia alla persona, non potevano essere sufficienti a dimostrare la doverosa
diligenza del buon padre di famiglia, giacché non era stato dimostrato che il B.
avesse "fatto tutto ciò che era nelle sue facoltà per adempiere al suo obbligo
di custodia": segnala al riguardo che costui non ha provato che il camper fosse
custodito o recintato, che in caso affermativo lo stesso avrebbe dovuto chiedere
ai responsabili del campeggio il ristoro dei danni, e che agli effetti in esame
doveva essere valutato anche il comportamento post factum del medesimo, il
quale, rientrato dalla ferie, per circa tre mesi non si era preoccupato di
dargli notizia di quanto avvenuto.
La Corte - premesso che a norma degli artt. 1177, 1587 n. 1 e 1590 primo
comma c.c. il conduttore ha l'obbligo di custodire la cosa locata con la
diligenza del buon padre di famiglia e di restituirla nello stato medesimo in
cui l'aveva ricevuta - osserva che il primo comma dell'art. 1588 c.c. pone a
carico del medesimo l'onere di provare che la perdita (o il deterioramento) di
essa, anche se derivanti da incendio, siano avvenuti per causa a lui non
imputabile.
La norma - la quale sostanzialmente riproduce la disposizione generale di cui
all'art. 1218 c.c. (in motivazione, Cass. 5.4.1995 n. 3999) - importa che il
conduttore, per vincere tale presunzione, deve dare la prova, piena e completa,
non solo del dato obiettivo della perdita (o del deterioramento), ma altresì
dell'assenza di colpa (Cass. 18.11.1991 n. 12346 e 19.8.1996 n. 7604): che,
cioè, non vi sia nesso causale tra l'obbligo di custodia (e la correlativa
propria condotta, commissiva od omissiva), e la perdita (o il deterioramento), e
che dunque tali eventi si siano verificati per caso fortuito, forza maggiore o
factum principis, mentre, a norma del secondo comma dello stesso art. 1588, non
è sufficiente a vincere la presunzione in questione la colpa di terzi cui il
conduttore, anche temporaneamente, abbia affidato l'uso o il godimento della
cosa e, dunque, anche la sua custodia.
Erratamente, pertanto, il B. afferma (pag. 15 controricorso) che era invece
il S. tenuto ad "allegare e provare la condotta colposa specifica del debitore
per violazione di quell'obbligo di diligenza ordinario richiestogli ex
lege".
Accertare se l'onere della prova, incombente al conduttore, sia stato o non
assolto è bensì - come lo stesso controricorrente anche, ed esattamente, deduce
- questione di fatto, come tale rimessa al giudice del merito, la cui decisione
non è sindacabile in sede di legittimità se motivata ed immune da vizi logici e
giuridici, ma tali limiti nella specie non possono ritenersi osservati.
Non bastava, invero, ad esonerare il conduttore dalla presunzione di colpa
l'aver accertato che la cosa era stato oggetto di furto da parte di terzi,
dovendo egli, per quanto premesso, anche provare che tale evento si era
verificato nonostante la piena e completa osservanza del proprio obbligo di
custodia.
Al riguardo i giudici del merito avrebbero dovuto considerare l'appetibilità
e l'agevole asportabilità del bene mobile oggetto di locazione lasciato
temporaneamente incustodito in un camper ancorché chiuso a chiave, nonché la
prevedibilità del furto, evento assai frequente che il custode deve
rappresentarsi e prevenire apprestando le opportune cautele: come questa C.S. ha
affermato, con riferimento all'analogo caso del depositario di veicoli in
autorimessa, precisando che non costituisce caso fortuito il furto non
accompagnato da violenza o minaccia alle persone (sent. 3.11.1984 n. 5578);
parimenti, non esonera da responsabilità il furto di autovettura lasciata
posteggiata con le chiavi nel cruscotto sulla pubblica via adiacente
l'autofficina cui essa era stata affidata per riparazioni (Cass. 10.12.1996 n.
10986).
Sul punto della prova dell'assenza di colpa del conduttore-custode non solo
la motivazione della sentenza impugnata appare del tutto carente, ma 1 stessa
mostra inoltre di non essere pienamente consapevole della portata della
presunzione posta dal primo comma del citato art. 1588.
Alla stregua di tali rilievi il motivo in esame merita accoglimento:
decisione, questa, che comporta l'assorbimento del secondo motivo.
L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere cassata, con rinvio (per effetto
della soppressione dell'ufficio del pretore e del testo dell'art. 341 c.p.c.
conseguentemente novellato dall'art. 73 d. lgs. 19.2.1998 n. 51) alla Corte di
Appello di Trento la quale riesaminerà il gravame proposto dal S. avverso la
decisione del Pretore, attenendosi ai criteri dianzi indicati e, all'esito,
provvederà al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo,
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di
cassazione, alla Corte di Appello di Trento.
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