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ADOTTABILITA' E STATO DI ABBANDONO DEL MINORE.
(Cassazione - Sezione Prima Civile - Sent. n. 4173/2000 - Presidente G. Olla - Relatore A. Gisotti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con decreto dell'8/6/1995 il Tribunale per i Minorenni di Palermo dichiarava lo stato di adottabilità del minore M.G. e la sospensione dalla patria potestà dei genitori M.V. e R.R.
Avverso il provvedimento proponevano opposizione i genitori del minore con distinti ricorsi del 22 luglio e 2 agosto 1995, che venivano rigettati dal Tribunale per i Minorenni con sentenza del 18/10-11/11/1996.
Avverso la sentenza proponeva appello M.V. sulla base di dieci motivi.
Con sentenza del 21-26/1/1998 la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza, impugnata revocava il decreto 8/6/1995 del Tribunale per i Minorenni, dichiarativo dello stato di adottabilità del minore, anche per la parte relativa alla sospensione della patria potestà dell'appellante, e compensava interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Osservava la corte di merito che dalla prova testimoniale espletata era emerso che l'appellante, lungi dal disinteressarsi del figlio, lo aveva assistito ed educato nel migliore dei modi possibili, tenuto conto delle sue condizioni di vita e lavorative, che lo tenevano per lunghi periodi lontano da casa. Alla luce delle deposizioni testimoniali e dei risultati dall'espletata consulenza psicodiagnostica disposta nel giudizio di primo grado, riteneva, quindi, che non sussisteva lo stato di abbandono materiale e morale del minore.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Corte di Appello di Palermo sulla base di un unico motivo.
Non si sono costituiti gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. e violazione e falsa applicazione di legge (art. 8 l. n. 184 del 1983 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.).
Lamenta "l'erronea interpretazione delle prove testimoniali e della consulenza psicologica" da parte della corte di merito, rilevando che questa ha proceduto ad una interpretazione assiomatica delle risultanze di fatto, ed omesso di giustificare come le deposizioni testimoniali rese in secondo grado si conciliassero con gli elementi raccolti in primo grado.
Contesta che il ragazzo abbia mantenuto un rapporto affettivo con il padre, non attestato nella relazione del consulente tecnico, e rileva che la corte abbia omesso di motivare in ordine all'effettività dell'interesse mostrato dal padre nei confronti del figlio.
Lamenta, altresì, il ricorrente che la corte di merito non abbia esaminato la prolungata assenza del padre ed abbia omesso il confronto comparativo tra l'interesse del minore a vivere in un ambiente che ne favorisse lo sviluppo della personalità e quello del genitore, nonché la valutazione comparativa tra la situazione di affidamento a terzi e quella creata per effetto del ritorno al genitore naturale (inserimento in un istituto educativo).
Il ricorso è inammissibile.
E' principio ripetutamente affermato da questa Corte e condiviso dal Collegio che il ricorso per cassazione avverso le sentenza sullo stato di adottabilità, previsto dall'art. 17, ultimo comma della legge 4 maggio 1983 n. 184, è proponibile limitatamente al vizio di violazione di legge, sicché l'inosservanza dell'obbligo di motivazione può essere fatta valere solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa, cioè nei casi di totale omissione della stessa e di cosiddetta motivazione si risolve in "argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi, tra loro logicamente inconciliabili ovvero perplesse o obiettivamente incomprensibili" (cfr. Cass., 28/4/1999, n. 4292; Cass., 26/4/1999, n. 4139; Cass., 05/08/1996, n. 7139).
Dal principio innanzi richiamato deriva l'inammissibilità della censura di difetto di motivazione formulata ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., con cui il ricorrente deduce l'erronea interpretazione delle prove testimoniali e della consulenza psicologica in atti, per opporre alla valutazione in ordine al preteso stato di abbandono, operata dalla corte del merito, ed alle argomentazioni che la sorreggono una diversa valutazione dei fatti.
Quanto alla dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge n. 184/83, deve osservarsi che il ricorrente denuncia sostanzialmente un vizio di motivazione, perché, richiamando i principi in tema di adottabilità e di stato di abbandono del minore, propone una diversa lettura degli elementi probatori esaminati dalla corte di merito, lamentando che la stessa corte non abbia avvalorato determinate circostanze; laddove la Corte palermitana - esaminate le deposizioni dei testi escussi, le cui dichiarazioni salienti ha richiamato testualmente - ha rilevato che "dall'amplissima prova testimoniale assunta in questa grado del giudizio è emerso in maniera inconfutabile che l'appellante, lungi dal disinteressarsi del figlio, lo ha assistito ed educato nel migliore dei modi possibili, tenuto conto delle sue condizioni di vita lavorative, che lo hanno tenuto e lo tengono - lunghi periodi lontano da casa". Ha, peraltro, rilevato la corte territoriale che la consulenza psicodiagnostica disposta nel giudizio di primo grado "ha confermato il forte legame affettivo del ragazzo col padre". La corte del merito in definitiva ha spiegato le ragioni per cui ha escluso la sussistenza dello stato di abbandono del minore, ragioni che non contrastano con i principi in tema di situazione di abbandono (ex art. 8 L. n. 184/1983), mentre alle ragioni della corte il ricorrente oppone proprie argomentazioni, rivolte a censurare la motivazione della sentenza, senza alcuna specifica dimostrazione del denunciato errore di diritto, violazione dell'art. 8 citato, che resta semplicemente enunciato.
Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si provvede sulle spese del giudizio di cassazione, perché gli intimati non si sono costituiti. Tale circostanza è assorbente rispetto alla questione della possibilità di condannare l'ufficio del Pubblico Ministero, nei procedimenti in cui è parte, al pagamento delle spese nell'ipotesi di soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
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