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VENDITA DI PRODOTTI CON MARCHI CONTRAFFATTI E DETENZIONE DI MUSICASSETTE PRIVE DI TIMBRO SIAE - FATTISPECIE - INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE PER MANCANZA DELL'ELEMENTO MATERIALE DEL REATO.
( Cassazione - Sezione Quinta Penale - Sent. n. 2119/2000 - Presidente N. Marvulli - Relatore L. Toth )
Con sentenza del 3.6.1996 il Pretore di Roma dichiarava D.P.colpevole dei reati di cui agli artt. 474 C.P. (vendita di prodotti con marchi contraffatti) e 1 Legge n. 406/1981, in relazione all'art. 2 Legge n. 121/1987 (detenzione di musicassette sprovviste di timbro della SIAE);fatti commessi in Roma, il 3.2.1992).
Il Pretore, ritenuta la continuazione tra i reati,condannava l'imputato alla pena di cinque mesi di esclusione e lire 700.000 di multa, oltre alla confisca dei prodotti sequestrati e alle pene accessorie.
A seguito di gravame del prevenuto la Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 21.9.1998, confermava la decisione di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quale motivo la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione, in quanto si sarebbe in presenza di un'ipotesi tipica di falso "impossibile o innocuo" essendo percepibile da qualsiasi acquirente di comune esperienza che la merce venduta dal D. non poteva certamente essere stata prodotta e distribuita, dati i prezzi praticati, dalle prestigiose ditte di livello internazionale cui si riferivano i marchi contraffatti (Wuitton, Cartier, Timberland, ecc.).
Non sussisteva pertanto - secondo tale tesi - l'elemento materiale del reato di cui all'art. 474 C.P.
Il motivo del ricorso è fondato.
E' giurisprudenza costante di questa Corte che in tanto un marchio contraffatto può trarre in inganno un compratore, così da integrare, in caso di vendita della merce, il reato contestato in questa sede, in quanto provenienza prestigiosa del prodotto costituisca l'unico elemento qualificatore o comunque quello prevalente per determinare nell'acquirente di media esperienza la volontà di acquistare il prodotto stesso.
Qualora viceversa altri elementi del prodotto, quali la evidente scarsità qualitativa del medesimo o il suo prezzo eccessivamente basso rispetto al prezzo comune di mercato, siano rivelatori agli occhi di un acquirente di media esperienza del fatto che il prodotto non può provenire dalla ditta di cui reca il marchio, la contraffazione di quest'ultimo cessa di rappresentare un fattore sviante della libera determinazione del del compratore, sì da integrare il delitto contestato.
Nel caso di specie dalla stessa motivazione della sentenza impugnata si evince che la grossolanità della contraffazione era evidente per la diversità del colore dei marchi, i loro contorni, la loro collocazione sul prodotto, le cuciture, la grafica stessa, il materiale usato (cartone anziché pelle).
Anche sul piano logico la motivazione presenta evidente contraddizione laddove, dopo aver elencato tali significativi elementi di difformità rispetto ai marchi originali, conclude per la non rilevabilità di tali grossolanità da parte di persona particolarmente esperta". Viceversa di fronte ad elementi di grossolanità dei marchi di tale consistenza il giudice di merito avrebbe dovuto concludere per inidoneità dei marchi stessi a trarre in inganno una persona di media esperienza e diligenza.
Ne' si può ignorare sul piano dell'attuale costume che l'offerta da parte dei venditori ambulanti di prodotti "griffati" è ormai accolta dalla clientela con un diffuso e sottinteso scetticismo circa l'autenticità dei marchi, con un'accettazione implicita della provenienza aliena dei prodotti stessi, dato il loro prezzo e l'evidente approssimazione dei segni a quelli effettivi che la clientela di comune esperienza ben conosce nelle reali caratteristiche distintive.
Da quanto premesso discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto contestato al ricorrente non sussiste nella sua materialità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte annulla l'impugnata sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste.
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