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AFFIDAMENTO PREADOTTIVO - POSSIBILITA' ANCHE NEL CASO DI DIFFERENZA DI ETA' TRA CONIUGI ADOTTANTI E ADOTTANDO SUPERIORE A QUARANTA ANNI
( Cassazione - Sezione Prima Civile - Sent. 1366/2000 - Presidente A. Sensale - Relatore M.G. Luccioli )
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto dell'8 gennaio - 11 febbraio 1999 il Tribunale per i Minorenni di Catania rigettava l'istanza dei coniugi S. I. e M. A., nati rispettivamente il 9 settembre 1934 ed il 12 agosto 1950, diretta ad ottenere che fosse conferita efficacia di affidamento preadottivo all'atto dello Stato russo con il quale essi, già dichiarati idonei all'adozione internazionale, avevano avuto in adozione la minore (omissis), nata a Mosca il 3 novembre 1982.
Osservava in motivazione il Tribunale che lo I. aveva perduto sin dal 10 settembre 1992 la capacità di adottare minorenni e che all'affidamento preadottivo non poteva farsi luogo neppure in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 1996, atteso che la differenza di età tra il medesimo e la minore non poteva essere ricompresa nei limiti del divario che "di solito" intercorre tra genitori e figli.
Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione lo I. e la A. deducendo tre motivi. Non vi è controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 6, 30 e 32 della legge n. 184 del 1983, si deduce che il decreto impugnato, escludendo che l'art. 6 della legge n. 184 dei 1983, pur con i temperamenti introdotti dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 148 del 1992 e n. 303 del 1996, consentisse l'affidamento preadottivo ad un soggetto la cui età superava di quarantotto anni quella dell'adottanda, ha sostanzialmente mancato di tener conto dell'emendamento introdotto nel richiamato art. 6 per effetto delle richiamate pronunzie di parziale incostituzionalità.
Con il secondo motivo, denunciando difetto di motivazione, si deduce che nel dichiarare che il precedente provvedimento della Corte di Appello di Catania dichiarativo dell'idoneità all'adozione valeva unicamente a consentire l'ingresso della minore in Italia, ma non a rimuovere l'incapacità dello I., non si è considerato che detto decreto costituiva un atto propedeutico e determinante ai fini dell'adozione, incidente sulla capacità ad adottare ed integrante uno dei requisiti previsti dall'art. 30.
Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 6, 30 e 31 della legge n. 184 del 1983, come riformulati a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 1996, e difetto di motivazione, si deduce che il Tribunale per i Minorenni ha mancato di accertare in modo rigoroso, come imposto dalla richiamata pronuncia di incostituzionalità, la capacità dei ricorrenti di essere genitori e l'interesse della minore, limitandosi, in relazione al primo profilo, ad una valutazione di carattere generale ed astratto circa la differenza di età tra lo I. e l'adottanda ed omettendo totalmente di considerare, in ordine al secondo elemento, che il compiuto inserimento nella vita della famiglia e nel suo contesto sociale valeva a dimostrare la sussistenza dell'interesse della medesima.
Il secondo motivo di ricorso va esaminato con precedenza rispetto agli altri, per la sua logica priorità.
La censura è infondata.
Ed invero il tribunale per i minorenni, nell'accertare con il decreto motivato di cui all'art. 32 della legge n. 184 del 1983 i requisiti necessari per la dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, è tenuto all'applicazione della norma imperativa di cui all'art. 6 comma 2, che in virtù del richiamo contenuto nella lett. a) dello stesso art. 32 assume valenza unitaria e generale, sia in relazione all'adozione nazionale che a quella internazionale (v. in particolare sul punto Cass. S.U.1997 n. 5130).
E' al riguardo da considerare che il procedimento per l'adozione di minori stranieri, nella sua articolazione in più fasi distinte, ma collegate, che vanno dalla dichiarazione di idoneità degli adottanti alla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di adozione, è chiaramente volto ad assicurare requisiti e controlli analoghi a quelli previsti per l'adozione interna, in applicazione del principio della pari protezione dei minori e quindi della omogeneità di disciplina sostanziale della loro adozione. E pertanto, ove il requisito della differenza di età non sia stato verificato nella fase prodromica del procedimento - come normalmente avviene, essendo in quella sede la valutazione di idoneità formulata in astratto, e non con riferimento ad un minore individuato -, esso deve essere accertato in concreto con la pronuncia, di carattere definitivo, del decreto di cui all'art. 32 .
Il primo ed il terzo motivo vanno esaminati congiuntamente, stante la loro logica connessione. Essi sono fondati.
Come è noto, con la sentenza n. 303 del 1996 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 comma 2 della legge n. 184 del 1983 nella parte in cui non prevede che il possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore, ha affermato - nell'espresso proposito di dare continuità alla precedente giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 183 del 1988; n. 44 del 1990; n. 148 del 1992) orientata ad una progressiva attenuazione dell'assoluta rigidità delle prescrizioni normative circa la differenza di età tra coniugi adottanti ed adottando, ritenuta non pienamente adeguata ai principi fissati dalla Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967, resa esecutiva con legge 22 maggio 1974 n. 357 che nel rispetto della discrezionalità propria del legislatore di stabilire sia nel minimo che nel massimo detta differenza deve essere riconosciuta al giudice la possibilità di valutare, con rigoroso accertamento, l'eccezionale necessità di consentire, nell'esclusivo interesse del minore, che questi sia inserito nella famiglia di accoglienza che, sola, può soddisfare tale suo interesse, in ogni ipotesi in cui, pur rimanendo nella differenza di età che può solitamente intercorrere tra genitori e figli, l'età di uno dei coniugi adottanti si discosti in modo ragionevolmente contenuto dal massimo di quaranta anni.
La medesima Corte ha precisato che, affinché l'eccezione non si trasformi in una regola, essa "deve rispondere ad un criterio di necessità in relazione ai principi ed ai valori costituzionali assunti quale parametro di valutazione della legittimità costituzionale della disposizione denunciata (artt. 2 e 31 Cost.)", e che nel contesto di un istituto diretto ad assicurare al minore in stato di abbandono una famiglia di accoglienza idonea la necessità di derogare al criterio rigido del divario di età " si verifica quando 1' inserimento in quella specifica famiglia adottiva risponde al preminente interesse del minore e dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per lo stesso".
Sulla stessa linea di continuità (sulla quale peraltro sembra essersi attestata anche la legge di riforma della disciplina dell'adozione attualmente all'esame del Parlamento) si è posta la più recente sentenza della Corte Costituzionale n. 283 del 1999, che ha dichiarato l'incostituzionalità del medesimo art. 6 comma 2 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età di entrambi i coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, "pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore". In tale pronunzia il giudice della legittimità delle leggi ha ribadito che il legislatore, nell'esercizio della discrezionalità che gli è propria, può stabilire i limiti del divario di età, sia minimo che massimo, tra adottanti e adottando, determinandolo in rispondenza alle finalità che caratterizzano l'adozione legittimante e tenendo conto del contesto sociale nel quale l'istituto è destinato ad operare, ma ha ancora una volta rilevato che la regola posta non può essere così assoluta da non tollerare, sempre che si rimanga nell'ambito di un divario di età compatibile con la funzione dell'adozione legittimante, alcuna eccezione, "neanche quando la deroga alla regola generale non sia richiesta in ragione dell'ordinario interesse del minore a trovare una famiglia di accoglienza, interesse che può essere diversamente soddisfatto, ma risponda invece alla necessità di salvaguardare il minore da un danno grave e non altrimenti evitabile che a lui deriverebbe dal mancato inserimento in quella specifica famiglia adottiva, la sola che possa soddisfare tale esigenza ".
Sulla base del testo emendato della norma in esame il tribunale per i minorenni è pertanto tenuto in primo luogo ad accertare la riconducibilità della differenza di età esistente tra adottanti e adottando nei parametri innanzi richiamati e quindi a verificare se il superamento così contenuto dei limiti previsti dall'art. 6 sia consentito dall'esigenza - da apprezzare con riguardo alla globalità delle circostanze di fatto emergenti dalla specifica vicenda - di evitare il rischio di un grave nocumento per il minore, determinato dal mancato inserimento in quella specifica famiglia adottiva (v. sul punto Cass. 1998 n. 2946; 1998 n. 1025).
In particolare, il riferimento a criteri elastici quali quello del "divario di età compatibile con la funzione dell'adozione legittimante" e della differenza che "di solito" intercorre tra genitori e figli impongono uno specifico e motivato accertamento che non si fermi al puro dato anagrafico, ma si dia carico di verificare se il superamento del limite massimo di età sia tale da non impedire alla famiglia adottiva di assolvere una funzione completamente sostitutiva della famiglia biologica, per essere essa in possesso "di tutti i requisiti di una famiglia nella quale ordinariamente avviene l'accoglienza della nascita, l'assistenza e l'educazione del fanciullo" (così C.Cost. 1996 n. 303). Tale accertamento deve essere chiaramente svolto tenendo conto delle importanti trasformazioni sociali verificatesi negli ultimi anni e dell'evoluzione dei costumi e della scienza, e quindi dei molteplici fattori attinenti all'allungamento della vita media, alla progressiva dilatazione dell'arco della vita nel quale la natura conferisce attitudine alla procreazione, al fenomeno ampiamente riscontrabile del notevole innalzamento dell'età in cui si trova stabile occupazione, si contrae matrimonio e si concepiscono figli (v. specificamente sul punto Cass. 1998 n. 1025, cit., in motivazione). L'indagine in discorso non può sotto altro aspetto non tener conto dell'età dell'adottando, atteso che il minore il quale abbia superato la soglia dell'adolescenza e sia prossimo al raggiungimento dei diciotto anni ha certamente esigenze (non inferiori, ma) diverse da quelle proprie del minore in tenera età, richiedenti soprattutto capacità di ascolto, attenzione, comprensione e dialogo, e quindi un diverso modo di espletarsi della funzione genitoriale.
Il provvedimento impugnato, limitandosi ad affermare che la differenza di età tra lo I. e la minore non rientra nei limiti del divario che "di solito" intercorre tra genitori e figli, ha fornito una motivazione apodittica e generica, in quanto attraverso il mero riferimento ad un supposto dato statistico ha finito con l'attribuire un valore aprioristicamente ostativo a tale elemento anagrafico .
Il decreto impugnato deve essere pertanto cassato e la causa rinviata ad altro giudice, che si designa nel Tribunale per i Minorenni di Catania in diversa composizione. Spetterà al giudice del rinvio accertare, con riguardo a tutti gli elementi di valutazione innanzi richiamati, se la differenza di età tra lo I. e la minore sia riconducibile nei limiti della deroga consentita dal testo emendato dell'art. 6 ed in caso positivo riscontrare se la deroga stessa sia in concreto giustificata dalla necessità di evitare alla minore un danno grave e non altrimenti evitabile, per effetto del mancato inserimento in quella specifica famiglia adottiva .
Lo stesso giudice del rinvio pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
Accoglie il ricorso; cassa e rinvia anche per le spese al Tribunale per i Minorenni di Catania in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 6
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