Legge 31 dicembre 1996, n. 675

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Legge 31 dicembre 1996, n. 675
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
(Suppl. Ord. n. 3 alla G.U. 8 gennaio 1997, n. 5)
 
SOMMARIO:
Capo I Principi generali
Art. 1 Finalita' e definizioni
Art. 2 Ambito di applicazione
Art. 3 Trattamento di dati per fini esclusivamente personali
Art. 4 Particolari trattamenti in ambito pubblico
Art. 5 Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici
Art. 6 Trattamento di dati detenuti all'estero
Capo II Obblighi per il titolare del trattamento
Art. 7 Notificazione
Art. 8 Responsabile
Capo III Trattamento dei dati personali
Sezione I Raccolta e requisiti dei dati
Art. 9 Modalita' di raccolta e requisiti dei dati personali
Art. 10 Informazioni rese al momento detta raccolta
Sezione II Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
Art. 11 Consenso
Art. 12 Casi di esclusione del consenso
Art. 13 Diritti dell'interessato
Art. 14 Limiti all'esercizio dei diritti
Sezione III Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla
utilizzabilita' dei dati e risarcimento del danno
Art. 15 Sicurezza dei dati
Art. 16 Cessazione del trattamento dei dati
Art. 17 Limiti all'utilizzabilita' di dati personali
Art. 18 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
Sezione IV Comunicazione e diffusione dei dati
Art. 19 Incaricati del trattamento
Art. 20 Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati
Art. 21 Divieto di comunicazione e diffusione
Capo IV Trattamento di dati particolari
Art. 22 Dati sensibili
Art. 23 Dati inerenti alla salute
Art. 24 Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del
codice di procedura penale
Art. 25 Trattamento di dati particolari nell'esercizio della
professione di giornalista
Art. 26 Dati concernenti persone giuridiche
Capo V Trattamenti soggetti a regime speciale
Art. 27 Trattamento da parte di soggetti pubblici
Art. 28 Trasferimento di dati personali all'estero
Capo VI Tutela amministrativa e giurisdizionale
Art. 29 Tutela
Capo VII Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali
Art. 30 Istituzione del Garante
Art. 31 Compiti del Garante
Art. 32 Accertamenti e controlli
Art. 33 Ufficio del Garante
Capo VIII Sanzioni
Art. 34 Omessa o infedele notificazione
Art. 35 Trattamento illecito di dati personali
Art. 36 Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati
Art. 37 Inosservanza dei provvedimenti del Garante
Art. 38 Inosservanza dei provvedimenti del Garante
Art. 39 Sanzioni amministrative
Capo IX Disposizioni transitorie e finali ed abrogazioni
Art. 40 Comunicazioni al Garante
Art. 41 Disposizioni transitorie
Art. 42 Modifiche a disposizioni vigenti
Art. 43 Abrogazioni
Capo X Copertura finanziaria ed entrata in vigore
Art. 44 Copertura finanziaria
Art. 45 Entrata in vigore
Lavori preparatori
Note
 
Capo I
Principi generali
 
>Art. 1
(Finalita' e definizioni)
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali
si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali, nonche'
della dignita' delle persone fisiche, con particolare riferimento alla
riservatezza e all'identita' personale; garantisce altresi' i diritti delle
persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in
una o piu' unita' dislocate in uno o piu' siti, organizzato secondo una
pluralita' di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni,
svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica,
persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione,
ivi compreso un numero di identificazione personale;
d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono le decisioni in ordine alle finalita' ed alle modalita' del
trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti
dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o
l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu'
soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche
mediante 1a loro messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento,
non puo' essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
m) per "Garante", l'autorita' istituita ai sensi dell'articolo 30
 
>Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da
chiunque effettuato nel territorio dello Stato
 
>Art. 3
(Trattamento di dati per fini esclusivamente personali)
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per
fini esclusivamente personali non e' soggetto all'applicazione della
presente legge, sempreche' i dati non siano destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le
disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonche'
le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36
 
>Art. 4
(Particolari trattamenti in ambito pubblico)
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali
effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile
1981, n. 121, come modificato dall''articolo 43, comma 1, della presente
legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonche' in
virtu' dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n
388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi
dell'articolo 12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV
del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18
giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge,
nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura
penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del
Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e
giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalita' di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad
espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le
disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36,
nonche', fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma
1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34
 
>Art. 5
(Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici)
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati e' soggetto alla medesima disciplina
prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi
 
>Art. 6
(Trattamento di dati detenuti all'estero)
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali
detenuti all'estero e' soggetto alle disposizioni della presente legge
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di
dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le
disposizioni dell'articolo 28
 
Capo II
Obblighi per il titolare del trattamento
 
>Art. 7
(Notificazione)
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati
personali soggetto al campo di applicazione della presente legge e' tenuto a
darne notificazione al Garante
2. La notificazione e' effettuata preventivamente ed una sola volta, a
mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne
la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonche'
dalla durata del trattamento e puo' riguardare uno o piu' trattamenti con
finalita' correlate. Una nuova notificazione e' richiesta solo se muta taluno
degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione della
variazione
3. La notificazione e' sottoscritta dal notificante e dal responsabile
del trattamento
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del titolare;
b) le finalita' e modalita' del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di
interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione
europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24,
fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle
misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si
riferisce il trattamento, nonche' l'eventuale connessione con altri
trattamenti o banche di dati, anche fuori dal territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si
considera responsabile il notificante;
i) la qualita' e la legittimazione del notificante
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel
registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonche'
coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8,
lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione
per il tramite di queste ultime, secondo le modalita' stabilite con il
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli
artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle
rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi
professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali
Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3
 
>Art. 8
(Responsabile)
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti
che per esperienza, capacita' ed affidabilita', forniscano idonea garanzia
del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento,
ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni
impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila
sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle
proprie istruzioni
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione di compiti
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente
specificati per iscritto
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai
quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del
responsabile
 
Capo III
Trattamento dei dati personali
 
Sezione I
Raccolta e requisiti dei dati
 
>Art. 9
(Modalita' di raccolta e requisiti dei dati personali)
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili
con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali
sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati
 
>Art. 10
(Informazioni rese al momento detta raccolta)
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali devono essere previamente informati per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile
2. L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere gli elementi
gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo'
ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo,
svolte per il perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma 1,
lettera e), e 14, comma 1, lettera d)
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1 e' data al medesimo interessato all'atto
della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione,
non oltre la prima comunicazione
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando
l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante
dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero
rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati
sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica,
altresi', quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento
 
Sezione II
Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
 
>Art. 11
(Consenso)
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti
pubblici economici e' ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato
2. Il consenso puo' riguardare l'intero trattamento ovvero una o piu'
operazioni dello stesso
3. Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso liberamente e
in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10
 
>Art. 12
(Casi di esclusione del consenso)
1. Il consenso non e' richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del
quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione di informative
precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per
l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque;
d) e' finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica
e si tratta di dati anonimi;
e) e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', nel rispetto del codice
di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita' economiche raccolti
anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo'
prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di
agire o per incapacita' di intendere o di volere;
h) e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento
 
>Art. 13
(Diritti dell'interessato)
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha
diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo
31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere
a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile
dei medesimi dati e della loro origine, nonche' della logica e delle
finalita' su cui si basa il trattamento; la richiesta puo' essere rinnovata,
salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di
novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e'
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato:
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della
raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo
riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere
informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati
o diffusi, della possibilita' di esercitare gratuitamente tale diritto
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1),
puo' essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza
di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi
effettivamente sopportati, secondo le modalita' ed entro i limiti stabiliti
dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato puo'
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad
associazioni
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia
 
>Art. 14
(Limiti all'esercizio dei diritti)
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non
possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali
raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base
ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita' inerenti la
politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo
degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonche' la tutela
della loro stabilita';
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera
h)
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d) , esegue i
necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e
indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone
l'attuazione
 
Sezione III
Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilita' dei dati e
risarcimento del danno
 
>Art. 15
(Sicurezza dei dati)
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche
del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita,
anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono
individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e
giustizia, sentiti l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione e il Garante
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente
con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le
modalita' di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica
del settore e all'esperienza maturata
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che
regolano la materia
 
>Art. 16
(Cessazione del trattamento dei dati)
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei
dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro
destinazione
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare purche' destinati ad un trattamento per finalita'
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera
b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento
dei dati personali e' nulla ed e' punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1
 
Art. 17
(Limiti all'utilizzabilita' di dati personali)
1. Nessun atto o procedimento giudiziario o amministrativo che
implichi una valutazione del comportamento umano puo' essere fondato
unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a
definire il profilo o la personalita' dell'interessato
2. L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata
sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai
sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d) salvo che la decisione sia
stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un
contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di
adeguate garanzie individuate dalla legge
 
>Art. 18
(Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali)
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati
personali e' tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice
civile
 
Sezione IV
Comunicazione e diffusione dei dati
 
>Art. 19
(Incaricati del trattamento)
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da
parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del
trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro
diretta autorita'
 
>Art. 20
(Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati)
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di
privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalita' che le leggi
e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilita' e pubblicita';
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalita', nei limiti al diritto di cronaca
posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialita'
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e nel rispetto del
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attivita' economiche, nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o
dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui
l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita'
fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini
dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla
lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata
nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, nonche' tra societa' controllate e societa' collegate
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con
finalita' correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2,
per il perseguimento delle medesime finalita' per le quali i dati sono stati
raccolti
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le
disposizioni dell'articolo 27
 
>Art. 21
(Divieto di comunicazione e diffusione)
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per
finalita' diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo
7
2. Sono altresi' vietate la comunicazione e la diffusione di dati
personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia
decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e)
3. Il Garante puo' vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a
singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone
in contrasto con rilevanti interessi della collettivita'. Contro il divieto
puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalita' di ricerca scientifica o di
statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere b), d) ed e), per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o
di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle
norme che regolano la materia
 
Capo IV
Trattamento di dati particolari
 
>Art. 22
(Dati sensibili)
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono
essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato
e previa autorizzazione del Garante
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia
equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero
successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo'
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il
titolare del trattamento e' tenuto ad adottare
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati
i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti
finalita' di interesse pubblico perseguite
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del
Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di
rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di
cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di
deontologia e di buona condotta secondo le modalita' di cui all'articolo 31,
comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2
 
>Art. 23
(Dati inerenti alla salute)
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e
alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalita' di tutela
dell'incolumita' fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime
finalita' riguardano un terzo o la collettivita', in mancanza del consenso
dell'interessato, il trattamento puo' avvenire previa autorizzazione del
Garante
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono
essere resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico designato
dall'interessato o dal titolare
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata, salvi i casi di
particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanita'. E' vietata la
comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con
l'autorizzazione
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e'
vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalita' di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che
regolano la materia
 
>Art. 24
(Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di
procedura penale)
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di
cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di
procedura penale, e' ammesso soltanto se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le
rilevanti finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati
trattati e le precise operazioni autorizzate
 
>Art. 25
(Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di
giornalista)
1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, il consenso dell'interessato non e' richiesto quando il
trattamento dei dati di cui all'articolo 22 e' effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalita', nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare
dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico
Al medesimo trattamento, non si applica il limite previsto per i dati di
cui all'articolo 24. Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento
svolto in conformita' del codice di cui ai commi 2 e 3 puo' essere effettuato
anche senza l'autorizzazione del Garante
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1,
lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei
giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento
dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a
garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati. Nella fase di
formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante prescrive
eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il
Consiglio e' tenuto a recepire
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di
deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio
nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso e' adottato in via sostitutiva
dal Garante ed e' efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo
la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni
contenute nel codice di deontologia, il Garante puo' vietare il trattamento
ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l)
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresi',
prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli
articoli 22 e 24
 
>Art. 26
(Dati concernenti persone giuridiche)
1. Il trattamento nonche' la cessazione del trattamento di dati
concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a
notificazione
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si
applicano le disposizioni dell'articolo 28
 
Capo V
Trattamenti soggetti a regime speciale
 
>Art. 27
(Trattamento da parte di soggetti pubblici)
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali
da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e'
consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli
enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano
previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque
necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo
caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all'articolo 7,
commi 2 e 3 al Garante che vieta, con procedimento motivato, la
comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della
presente legge
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di
soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo
se previste da norme di legge o di regolamento
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati
nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge
 
>Art. 28
(Trasferimento di dati personali all'estero)
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale,
con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve
essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un
Paese non appartenente all'Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui
agli articoli 22 e 24
2. Il trasferimento puo' avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla
data della notificazione; il termine e' di venti giorni qualora il
trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24
3. Il trasferimento e' vietato qualora l'ordinamento dello Stato di
destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle
persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e
24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono
valutate anche le modalita' del trasferimento e dei trattamenti previsti, le
relative finalita', la natura dei dati e le misure di sicurezza
4. Il trasferimento e' comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se
il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in
forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
del quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione di informative
precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la
conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore
dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli
articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati
ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trasferiti esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo'
prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di
agire o per incapacita' di intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un
pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i
diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo puo'
essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al
trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio della professione
di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo e'
effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed e' annotata in apposita sezione del
registro previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione
puo' essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista
dall'articolo 7
 
Capo VI
Tutela amministrativa e giurisdizionale
 
>Art. 29
(Tutela)
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti
valere dinanzi all'autorita' giudiziaria o con ricorso al Garante. Il
ricorso al Garante non puo' essere proposto qualora, per il medesimo oggetto
e tra le stesse parti, sia stata gia' adita l'autorita' giudiziaria
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a
pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante puo' essere
proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata
sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende
improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le
stesse parti e per il medesimo oggetto
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e
l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, e hanno facolta' di presentare memorie o documenti. Il
Garante puo' disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato
il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata,
la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie
a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro
adozione. Il provvedimento e' comunicato senza ritardo alle parti
interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul
ricorso, decorsi venti giorni dalla data di presentazione, equivale a
rigetto
5. Se la particolarita' del caso lo richiede, il Garante puo' disporre
in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero
l'immediata sospensione di una o piu' operazioni del trattamento. Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti
giorni, non e' adottata la decisione di cui al comma 4 ed e' impugnabile
unitamente a tale decisione
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al
comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al
tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta
giorni dalla data di comunicazione del procedimento o dalla data del
rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui
all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e puo'
sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto
del tribunale e' ammesso unicamente il ricorso per cassazione
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che riguardano,
comunque, l'applicazione della presente legge, sono di competenza
dell'autorita' giudiziaria ordinaria
9. Il danno non patrimoniale e' risarcibile anche nei casi di
violazione dell'articolo 9
 
Capo VII
Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali
 
>Art. 30
(Istituzione del Garante)
1. E' istituito il Garante per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio
e di valutazione
3. Il Garante e' organo collegiale costituito da quattro membri, eletti
due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto
limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale
in caso di parita'. I membri sono scelti tra persone che assicurino
indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie
del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le
qualificazioni
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non
possono essere confermati per piu' di una volta; per tutta la durata
dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di
decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, ne' essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne' ricoprire
cariche elettive
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri
sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o
magistrati in attivita' di servizio; se professori universitari di ruolo,
sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in
aspettativa non puo' essere sostituito
6. Al presidente compete una indennita' di funzione non eccedente, nel
massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di
cassazione. Ai membri compete un'indennita' di funzione non eccedente, nel
massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette
indennita' di funzione sono determinate, con il regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a
carico degli ordinari stanziamenti
 
>Art. 31
(Compiti del Garante)
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle
notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di
legge e di regolamento e in conformita' alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune
al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle
associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di
regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29;
 
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;
 
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei
quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del
principio di rappresentativita', la sottoscrizione di codici di deontologia
e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformita' alle
leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti
interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia
e delle relative finalita', nonche' delle misure di sicurezza dei dati di cui
all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il
blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle
modalita' del trattamento o degli effetti che esso puo' determinare, vi e' il
concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o piu'
interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunita' di provvedimenti normativi richiesti
dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attivita' svolta e sullo stato
di attuazione della presente legge, che e' trasmessa al Parlamento e al
Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l'attivita' di assistenza indicata nel capitolo IV della
Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28
gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale
autorita' designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi
dell'articolo 13 della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4 e
verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti
stabiliti dalla legge o dai regolamenti
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro
consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme
regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle
materie disciplinate dalla presente legge
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, e'
tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entro il termine di un
anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese
con le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al
fine di assicurare la consultazione del registro mediante almeno un
terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ambito
dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente
articolo, puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi
6 e 7
5. Il Garante e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi
compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro
dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla
discussione di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del
giorno; possono richiedere, altresi', la collaborazione di personale
specializzato addetto all'altro organo
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il
Garante e le autorita' di vigilanza competenti per il settore creditizio,
per le attivita' assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria
 
>Art. 32
(Accertamenti e controlli)
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante puo' richiedere al
responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi di fornire
informazioni e di esibire documenti
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessita' ai fini del controllo
del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati
personali, puo' disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e
verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre
effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi,
ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa
autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in
relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla
richiesta del Garante, con decreto motivato; le relative modalita' di
svolgimento sono individuate con il regolamento di cui all'articolo 33,
comma 3
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli
eseguire
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli
accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato dal
Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge
o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le
necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se
l'accertamento e' stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo e' fornito
in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i
motivi di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 1 aprile 1981, n. 121,
come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, o motivi
di difesa o di sicurezza dello Stato
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora
risulti necessario in ragione della specificita' della verifica, il membro
designato puo' farsi assistere da personale specializzato che e' tenuto al
segreto ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti
acquisiti sono custoditi secondo modalita' tali da assicurarne la segretezza
e sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario
per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di
addetti al relativo ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri
definiti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli
accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all'articolo 4, comma
1, lettera b) , il membro designato prende visione degli atti e dei
documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante 
 
>Art. 33
(Ufficio del Garante)
1. Alle dipendenze del Garante e' posto un ufficio composto da
dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati
fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui
servizio presso il medesimo ufficio e' equiparato ad ogni effetto di legge a
quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il
relativo contingente e' determinato in misura non superiore a quarantacinque
unita', su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la
funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a
carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e
iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del
tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al controllo
della Corte dei conti
3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'ufficio del Garante, nonche' quelle dirette a disciplinare la
riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono
adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e
dell'interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo
regolamento sono altresi' previste le norme concernenti il procedimento
dinanzi al Garante di cui all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalita'
tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno
rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonche' le norme
volte a precisare le modalita' per l'esercizio dei diritti di cui
all'articolo 13, nonche' della notificazione di cui all'articolo 7, per via
telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso
di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato
sullo schema di regolamento e' reso entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta; decorso tale termine il regolamento puo' comunque essere
emanato
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo
richiedano, il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono
remunerati in base alle vigenti tariffe professionali
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante puo'
avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di
strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste
dalla presente legge, appartenenti all'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilita', ad enti pubblici
convenzionati
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono
tenuti al segreto su tutto cio' di cui siano venuti a conoscenza,
nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad
operazioni di trattamento
 
Capo VIII
Sanzioni
 
>Art. 34
(Omessa o infedele notificazione)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni
prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete
o non rispondenti al vero, e' punito con la reclusione da tre mesi a due
anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista dall'articolo 16,
comma 1, la pena e' della reclusione sino ad un anno
 
>Art. 35
(Trattamento illecito di dati personali)
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine
di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno,
procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto
dagli articoli 11, 20 e 27, e' punito con la reclusione sino a due anni o,
se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da
tre mesi a due anni
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine
di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno,
comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli
articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma
3, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione
e' da uno a tre anni
 
>Art. 36
(Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati)
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie
a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle
disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, e'
punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la
pena e' della reclusione da due mesi a due anni
2. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso per colpa si applica la
reclusione fino ad un anno
 
>Art. 37
(Inosservanza dei provvedimenti del Garante)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato
dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo 29, commi 4
e 5, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni
 
>Art. 38
(Pena accessoria)
1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge
importa la pubblicazione della sentenza
 
>Art. 39
(Sanzioni amministrative)
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un
milione a lire sei milioni
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23,
comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquecentomila a lire tre milioni
3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le
sanzioni di cui al presente articolo e' il Garante. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni
 
Capo IX
Disposizioni transitorie e finali ed abrogazioni
 
>Art. 40
(Comunicazioni al Garante)
1. Copia dei procedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria in
relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre
1993, n. 547, e' trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante
 
>Art. 41
(Disposizioni transitorie)
1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e
29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso
dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti
precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui
trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione
delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati
prevista dalla presente legge
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima della data di
entrata in vigore della presente legge o nei novanta giorni successivi a
tale data, le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 devono essere
effettuate entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, ovvero, per
i trattamenti di cui all'articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di
cui agli articoli 22 e 24, entro il 31 gennaio 1998
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2,
devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i
dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un
incremento dei rischi di cui all'articolo 15, comma 1
4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti ivi previsti
5. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo 22, comma 3, ad
opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e
all'articolo 24, possono essere proseguiti anche in assenza delle
disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla
elezione del Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del Garante
sono svolte dal presidente dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui
all'articolo 29
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono
un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla medesima
autorizzazione, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge
 
>Art. 42
(Modifiche a disposizioni vigenti)
1. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 10. - (Controlli). - 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati e'
esercitato dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e
dai regolamenti
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono
essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto
attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma
dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del
codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneita' o
l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimita' del loro
trattamento, l'autorita' procedente ne da' notizia al Garante per la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere all'ufficio di
cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma
dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione
in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di
vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o
trasformazione in forma anonima
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente,
non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate
L'ufficio puo' omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo'
pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita', dandone
informazione al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di
disposizioni di legge o di regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo
ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti
necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la
trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile"
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, e' sostituito dal seguente:
"1. E' istituita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, denominata "Autorita'" ai fini del presente decreto; tale
Autorita' opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione"
3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, e' sostituito dal seguente:
"1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Autorita', l'istituzione del ruolo del personale, il relativo
trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonche'
la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono
adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme dell'Autorita'
medesima. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento e'
reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali
il regolamento puo' comunque essere emanato. Si applica il trattamento
economico previsto per il personale del Garante per l'editoria e la
radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse subentrare nelle relative
funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di centocinquanta
unita'. Restano altresi' fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma
2, cosi' come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di
incremento previsti per la categoria IV per il triennio 1996-1998"
4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre
1993, n. 388, le parole: "Garante per la protezione dei dati" sono
sostituite dalle seguenti: "Garante per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"
 
>Art. 43
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento
incompatibili con la presente legge e, in particolare, il quarto comma
dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 1 aprile
1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui
all'articolo 33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell'interno
trasferisce all'ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a
tale data in attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, nonche', in quanto compatibili, le disposizioni
della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonche' le vigenti norme in materia di
accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano
altresi' ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti
piu' restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della
presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati ed
informazioni di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1
aprile 1981, n. 121
 
Capo X
Copertura finanziaria ed entrata in vigore
 
>Art. 44
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal
1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo
utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476
milioni, l'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei
ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le
proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante il Ministero
degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli
stessi anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei
ministri
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
 
>Art. 45
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza
l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano
taluni dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della
presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 9, comma 2 della legge 30 settembre 1993, n
388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di
dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera a) e alla nomina del Garante
 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
d'obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato
 
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[inizio]
LAVORI PREPARATORI
 
Camera dei Deputati (atto n. 1580) :
Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (FLICK) il 20 giugno 1996
Assegnato alla II commissione (Giustizia) in sede referente, il 16 luglio
1996, con pareri delle commissioni I, III, V, VI, VII, X, XI, XII e
commissione speciale Politiche comunitarie
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, l'11, 12, 17, 18 e 19
settembre 1996
Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 26
settembre 1996
Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 26
settembre 1996
 
Senato della Repubblica (atto n. 1409):
Assegnato alla 2 commissione (Giustizia), in sede referente, l'8 ottobre
1996, con pareri delle commissioni 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e della
giunta per gli affari delle Comunita' europee
Esaminato dalla 2 commissione, in sede referente l'8, 9, 10, 24, 29, 30, 31
ottobre 1996; il 5, 6, 7 e 12 novembre 1996
Assegnato nuovamente alla 2 commissione, in sede deliberante, il 19
novembre 1996
Esaminato dalla 2 commissione, in sede deliberante, e approvato, con
modificazioni il 20 novembre 1996
 
Camera dei deputati (atto n. 1580/B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 3
dicembre 1996, con pareri delle commissioni I, III, V, VI, VII, X, XI, XII
e XIV
Esaminato dalla 2 commissione il 17 dicembre 1996 e approvato il 18
dicembre 1996
 
>[inizio]
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art
10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti
 
Note all'art. 4:
- La legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) all'art. 8 prevede
l'istituzione di un Centro elaborazione dati presso il Ministero
dell'interno - Dipartimento di pubblica sicurezza
 
- La legge 30 settembre 1983, n. 388 reca: "Ratifica ed esecuzione: a)
del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana
all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati
dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e
della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli
alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di
adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di
applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due
dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonche' la
convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il
processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di
Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e
la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di
adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e
3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27
novembre 1990"
 
- La legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante: "Istituzione e
ordinamento dei Servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del
segreto di Stato, agli articoli 3, 4 e 6 prevede l'istituzione
rispettivamente del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di
sicurezza (CESIS), il servizio per le informazioni e la sicurezza militare
(SISMI), il servizio per le informazioni e la sicurezza democratica
(SISDE), stabilendone i compiti
 
- Si riporta l'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante
"Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e
disciplina del segreto di Stato":
"Art. 12. - Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le
notizie, le attivita' e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar
danno alla integrita' dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi
internazionali, alla difesa delle istituzioni dalla Costituzione a suo
fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali,
alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni
con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato
In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi
dell'ordine costituzionale"
 
- Il titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e'
rubricato come "CASELLARIO GIUDIZIALE"
 
- Il R.D. 18 giugno 1931, n. 778, reca: "Disposizioni regolamentari
per il servizio del casellario giudiziale"
 
- Il comma 3 dell'art. 371-bis del codice di procedura penale
individua le attivita' utili allo svolgimento delle funzioni del procuratore
nazionale antimafia in particolare, alla lettera c), prevede l'acquisizione
e l'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalita'
organizzata
 
Note all'art. 7:
- Si trascrive il testo dell'art. 2188 del codice civile:
"Art. 2188 (Registro delle imprese). - E' istituito il registro delle
imprese per le iscrizioni previste dalla legge
Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la
vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale
Il registro e' pubblico"
 
- Si riporta l'art. 8, comma 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580
(Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura):
"8. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno
prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicita' realizzata attraverso il registro
delle imprese con il Bollettino ufficiale delle societa' cooperative,
previsti dalla legge 12 aprile 1973, a. 256, e successive modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque
ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle
imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine
richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonche'
di copia integrale e parziale di ogni atto per il quale siano previsti
l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformita' alle
norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e
la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di
adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;
d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di
ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non
prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue
sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle
imprese"
 
Note all'art. 10:
- Si trascrive l'art. 38 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n
271, e successive modificazioni recante "Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale"
"Art. 38 (Facolta' dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova). -
1. Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dall'articolo 190
del codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti
tecnici, hanno facolta' di svolgere investigazioni per ricercare e
individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire
con le persone che possano dare informazioni
2. L'attivita' prevista dal comma 1 puo' essere svolta su incarico del
difensore da investigatori autorizzati
2-bis. Il difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona
offesa puo' presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa
rilevanti ai fini della decisione da adottare
2-ter. La documentazione presentata al giudice e' inserita nel fascicolo
relativo agli atti di indagine in originale o in copia, se la persona
sottoposta alla indagini ne richieda la restituzione"
 
Note all'art. 14:
- Il D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 1991, n. 197, reca: "Provvedimenti urgenti per limitare
l'uso nel contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire
l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio"
 
- Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, reca: "Istituzione del Fondo di
sostegno per le vittime di richieste estorsive"
 
- Si trascrive l'art. 82 della Costituzione: "Art. 82. - Ciascuna
Camera puo' disporre inchieste su materie di pubblico interesse
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo
da ridare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta
procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorita' giudiziaria"
 
Nota all'art. 15:
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1983 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), come modificato dall'art. 74 dei D.Lgs. 3 febbraio 1993, n, 29,
prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,
possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenze regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti
regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
 
Nota all'art. 18:
- Il testo dell'art. 2050 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2050 (Responsabilita' per l'esercizio di attivita' pericolose)
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attivita'
pericolosa, per sua natura e per la natura dei mezzi adoperati, e' tenuto al
risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad
evitare il danno"
 
Note all'art. 20:
- Per il testo dell'art. 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale v. la nota
all'art. 10
 
- Il testo dell'art. 60 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, e' il seguente:
"Art. 60 (Composizione). - 1. Il gruppo bancario e' composto
alternativamente:
a) dalla banca italiana capogruppo e dalle societa' bancarie, finanziarie e
strumentali da questa controllate;
b) dalla societa' finanziaria capogruppo e dalle societa' bancarie
finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'ambito del
gruppo abbia rilevanza la componente bancaria, secondo quanto stabilito
dalla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR"
 
- Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate
societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa', dispone della maggioranza dei voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per
esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in
virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma, si computano
anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a
persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi
Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita
un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea
ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo
se la societa' ha azioni quotate in borsa"
 
Nota all'art. 22:
- Per il testo dell'art. 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale v. la nota
all'art. 10
 
Nota all'art. 24:
- Il testo dell'art. 686 del codice di procedura penale e' il seguente:
 
"Art. 686 (Iscrizione nel casellario giudiziale). - 1. Nel casellario
giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di
legge, si iscrivono per estratto:
a) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:
1) le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili,
salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali e' ammessa la
definizione in via amministrativa o l'oblazione, ai sensi dell'art. 162 del
codice penale, sempre che per le stesse non sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena;
2) i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione, non
piu' soggetti a impugnazione che riguardano la pena, le misure di sicurezza,
gli effetti penali della condanna, l'applicazione dell'amnistia e la
dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato o di tendenza a
delinquere;
3) i provvedimenti che riguardano l'applicazione di pene accessorie;
4) le sentenze non piu' soggette a impugnazione che hanno prosciolto
l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilita' o
disposto una misura di sicurezza o dichiarato estinto il reato per
applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato;
b) nella materia civile:
1) le sentenze passate in giudicato che hanno pronunciato l'interdizione o
l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano;
2) le sentenze con le quali l'imprenditore e' stato dichiarato fallito;
3) le sentenze di omologazione del concordato fallimentare e quelle che
hanno dichiarato la riabilitazione del fallito;
4) i decreti di chiusura del fallimento;
c) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della
cittadinanza e all'espulsione dello straniero;
d) i provvedimenti definitivi che riguardano l'applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo
di soggiorno
2. Quando sono state riconosciute dall'autorita' giudiziaria, sono pure
iscritte, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), le sentenze
pronunciate da autorita' giudiziarie straniere
3. Nel casellario si iscrive altresi', se si tratta di condanna penale, la
menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata e dell'eventuale
applicazione di misure alternative alla detenzione ovvero la menzione che
non fu in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto, grazia,
liberazione condizionale o per altra causa; devono inoltre essere iscritti
i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione"
 
Nota all'art. 27:
- Si trascrive il testo dell'art. 5 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29,
recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego":
"Art. 5 (Criteri di organizzazione). - 1. Le amministrazioni pubbliche sono
ordinate secondo i seguenti criteri:
a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra
funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto;
b) collegamento delle attivita' degli uffici attraverso il dovere di
comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi
informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della
segretezza di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per
l'informazione ai cittadini, e, per ciascun provvedimento, attribuzione ad
un unico ufficio della responsabilita' complessiva dello stesso, nel
rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di
lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni
pubbliche dei Paesi della Comunita' europea, nonche' con quelli del lavoro
privato;
e) responsabilita' e collaborazione di tutto il personale per il risultato
dell'attivita' lavorativa;
f) flessibilita' nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle
risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di
mobilita' del personale all'interno di ciascuna amministrazione, nonche' tra
amministrazioni ed enti diversi"
 
Nota all'art. 28:
- Per il testo dell'art. 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale v. la nota
all'art. 10
 
Note all'art. 29:
- Gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile recano
disposizioni in merito ai procedimenti in camera di consiglio
 
- Il testo dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato
E), recante: "Legge sul contenzioso amministrativo", e' il seguente:
"Art. 4. - Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende
leso da un atto dell'autorita' amministrativa, i tribunali si limiteranno a
conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto
in giudizio
L'atto amministrativo non potra' essere revocato o modificato se non sovra
ricorso alle competenti autorita' amministrative, le quali si conformeranno
al giudicato dei tribunali in quanto riguarda il caso deciso"
 
Note all'art. 30:
- Si trascrive il testo dell'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione
nonche' sperimentazione organizzativa e didattica):
"Art. 13 (Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilita') -
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo
dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il
professore ordinario e' collocato d'ufficio in aspettativa per la durata
della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:
1) elezione al Parlamento nazionale ed europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro
o di Sottosegretario di Stato;
3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;
3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle
Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento
delle funzioni di professore universitario;
4) nomina a giudice della Corte costituzionale;
5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro;
6) nomina a membro del Consiglio superiore della magistratura;
7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente
del consiglio regionale;
8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti
pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti
pubblici economici, di societa' a partecipazione pubblica, anche a fini di
lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a
carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre
che non remunerata, di case editrici di pubblicazione a carattere
scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale
quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione
radio-televisiva;
12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in
Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del D.P.R. 30
giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le
amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici
economici
Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attivita' didattica i
professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore,
preside di facolta' e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio
di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La
limitazione e' concessa con provvedimento del Ministro della Pubblica
istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale
Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di
incompatibilita' di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione,
all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di
collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o
dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa e' corrisposto il trattamento
economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato
che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo
il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n
146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa e' senza assegni
Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni,
e' utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di
quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonche' della
maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6
Qualora l'incarico per il quale e' prevista l'aspettativa senza assegni non
comporti, da parte dell'ente, istituto o societa', la corresponsione di una
indennita' di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui e'
cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12
dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai
numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3)
dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico
dell'ente, istituto o societa'
I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare
agli organi universitari cui appartengono, con le modalita' previste
dall'art. 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi
mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di
concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente
secondo comma ed hanno la possibilita' di svolgere, nel quadro dell'attivita'
didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di
ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali,
cicli di conferenze e di lezioni ed attivita' seminariali anche nell'ambito
dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso,
del quale e' comunque loro preclusa la titolarita'. E' garantita loro,
altresi', la possibilita' di svolgere attivita' di ricerca anche applicativa,
con modalita' da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di
facolta' e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove
istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto
concerne l'esclusione della possibilita' di far parte delle commissioni di
concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilita' che si
verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni
Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo
per limiti di eta'"
 
Note all'art. 31:
- La legge 21 febbraio 1989, n. 98, reca "Ratifica ed esecuzione della
convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28
gennaio 1981."
 
- Il testo dell'art. 12 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego) e' il seguente:
"Art. 12 (Ufficio relazioni con il pubblico). - 1. Le amministrazioni
pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto
1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel
contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per le
relazioni con il pubblico
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante
l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo
III della legge 7 agosto 1990, a. 241;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei
procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla
propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del
rapporto con l'utenza
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato,
nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole
amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacita'
di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita
formazione
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture,
le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di
comunicazione di pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello
Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle
proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura
centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del
fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del
Presidente del Consiglio dei Ministri"
 
Note all'art. 32:
- Il testo dell'art. 220 delle norme di attuazione di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' il seguente:
"Art. 220 (Attivita' ispettive e di vigilanza). - 1. Quando nel corso di
attivita' ispettive di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi
di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere
quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono
compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice."
 
- Il nuovo testo dell'art. 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo
ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza) figura nell'art
42 della legge qui pubblicata
 
Nota all'art. 39:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche al sistema
penale" e nel capo I reca alcuni principi generali in materia di
applicazione delle sanzioni amministrative
 
Nota all'art. 40:
- La legge 23 dicembre 1993, n. 547, reca: "Modificazioni ed
integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale
in tema di criminalita' informatica"
 
Note all'art. 42:
- Il testo vigente dell'art. 4 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39
(Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche), come modificato della presente legge, e' il
seguente:
"Art. 4. - 1. E' istituita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione denominata "Autorita'" ai fini del presente decreto; tale
Autorita' opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione
2. L'Autorita' e' organo collegiale costituito dal presidente e da quattro
membri, scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e
professionalita' e di indiscussa moralita' e indipendenza. Il presidente e'
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Entro quindici giorni dalla
nomina del presidente, su proposta di quest'ultimo, il Presidente del
Consiglio dei Ministri nomina con proprio decreto, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, gli altri quattro membri. L'autorevolezza e
l'esperienza del presidente e di ciascuno dei quattro membri dell'Autorita'
sono comprovate dal relativo curriculum di cui e' disposta la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in allegato ai suddetti
decreti
3. Il presidente e i quattro membri durano in carica quattro anni e possono
una sola volta. Per l'intera durata dell'incarico essere confermati essi
non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale
e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, essere
imprenditori o dirigenti d'azienda, nei due anni successivi alla cessazione
dell'incarico non possono altresi' operare nei settori produttivi
dell'informatica. I dipendenti statali ed i docenti universitari, per
l'intera durata dell'incarico, sono collocati, rispettivamente, nella
posizione di fuori ruolo e di aspettativa
4. Al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Autorita', al fine della
corretta esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Autorita' medesima,
sovrintende un direttore generale, che ne risponde al presidente
dell'Autorita' ed e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione del
presidente dell'Autorita'. Il direttore generale dura in carica tre anni,
puo' essere confermato, anche piu' di una volta, ed e' soggetto alle
disposizioni di cui al comma 3
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, sono determinate le indennita' da corrispondere al
Presidente, ai quattro membri ed al direttore generale"
 
- Il testo vigente dell'art. 5 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39
(Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche), come modificato dalla legge qui pubblicata, e'
il seguente:
"Art. 5. - 1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Autorita', l'istituzione del ruolo del personale, il relativo
trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonche'
la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono
adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme dell'Autorita'
medesima. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento e'
reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali
il regolamento puo' comunque essere emanato. Si applica il trattamento
economico previsto per il personale del Garante per l'editoria e la
radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse subentrare nelle relative
funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di centocinquanta
unita'. Restano altresi' fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma
2, cosi' come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di
incremento previsti per la categoria IV per il triennio 1996-1998
2. L'Autorita' provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio
funzionamento e per la realizzazione dei progetti innovativi da essa
direttamente gestiti, nei limiti dei fondi da iscriversi in due distinti
capitoli dello stato di previsione della spesa della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. I fondi sono iscritti mediante variazione
compensativa disposta con decreto del Ministro del tesoro. Detti capitoli
sono destinati, rispettivamente, alle spese di funzionamento e alla
realizzazione dei citati progetti innovativi. La gestione finanziaria e'
sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti."
 
- Il testo vigente dell'art. 9 della legge 30 settembre 1993, n. 388
(Ratifica ed esecuzione): a) del protocollo di adesione del Governo della
Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i
Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica
federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione
graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni;
b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del
19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con
allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonche'
la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il
processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di
Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e
la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di
adesione menzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e
3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27
novembre 1990.), come modificato dalle presente legge, e' il seguente:
"Art. 9. - 1. L'autorita' che ha la competenza centrale per la sezione
nazionale del Sistema d'informazione Schengen, di cui all'articolo 108
della Convenzione, e' il Ministero dell'interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza. Essa e' altresi' competente per le attivita' di cui agli
articoli 37, paragrafo 1,38, paragrafo 4, e 46, paragrafo 2, della
convenzione. E' fatto divieto di trasmettere i dati personali dei
richiedenti l'asilo alle autorita' dei loro Presi di provenienza o a parti
contraenti che non prevedono analogo divieto
2. L'autorita' di controllo di cui all'art. 114 della Convenzione e' il
Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali
Fino a quando non sara' istituito tale organo, i relativi compiti sono
svolti dal Comitato parlamentare di cui al secondo comma dell'art. 11 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, il quale puo' designare, per i compiti di
controllo previsti dal predetto art. 114 della Convenzione e per quelli di
cui all'art. 115 della Convenzione stessa uno o piu' dei suoi componenti e
un esperto particolarmente qualificato nella materia scelto dal comitato
stesso. La designazione non ha effetto se non e' comunicata all'autorita' di
controllo comune istituita a norma dell'art. 115 della Convenzione"
 
- Il testo vigente dell'art. 10 della legge 30 settembre 1993, n. 388
(Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della
Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i
Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica
federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione
graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni;
b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del
19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con
allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia nonche'
la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il
processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di
Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e
la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di
adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e
3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27
novembre 1990.), come modificato dalle presente legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 10. - 1. Per il funzionamento del Sistema d'informazione Schengen si
applicano direttamente le disposizioni di cui agli articoli da 94 a 104,
nonche' quelle di cui agli articoli 112 e 113 della Convenzione stessa per
quanto concerne le categorie di dati, le specifiche finalita' di
utilizzazione, le autorita' che possono accedere ai dati e la durata di
conservazione degli stessi
2. Per tutto quanto non disciplinato dalla Convenzione, e fino alla data di
entrata in vigore della legge istitutiva del Garante per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 7 a 11
della legge 1 aprile 1981, n. 121
3. Le disposizioni dell'articolo 12 della legge 1 aprile 1981, n. 121, si
applicano anche nei confronti del pubblico ufficiale che comunica o fa uso
di dati o informazioni in violazione delle disposizioni che disciplinano il
Sistema d'informazione Schengen
 
Note all'art. 43:
- Si trascrive il testo dell'art. 8, quarto comma della legge 1 aprile
1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica
sicurezza): "Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o privato
che per qualsiasi scopo formi o detenga archivi magnetici nei quali vengano
inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti cittadini
italiani, e' tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio al Ministero
dell'interno entro il 31 dicembre 1981 o, comunque, entro il 31 dicembre
dell'anno nel corso del quale l'archivio sia stato installato od abbia
avuto un principio di attivazione. Entro il 31 dicembre 1982 il Governo
informera' il Parlamento degli elementi cosi' raccolti ai fini di ogni
opportuna determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza
dei cittadini. Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che
ometta la denuncia e' punito con la multa da trecentomila lire a tre
milioni"
 
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 9, quarto
comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza): "Nessuna decisione
giudiziaria implicante valutazioni di comportamenti puo' essere fondata
esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano
un profilo della personalita' dell'interessato"
 
- La legge 20 maggio 1970, n. 300, reca: "Norme sulla tutela della
liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita'
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"
 
- La legge 5 giugno 1990, n. 135, reca: "Programma di interventi
urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS"
 
- Il D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, reca: "norme sul sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'istituto nazionale di
statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400"
 
- Si trascrive il testo dell'art. 6, primo comma, della legge 1 aprile
1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica
sicurezza):
"Art. 6. (Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia) - Il
dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle
direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle
attr