Fonti normative della giustizia costituzionale
Regolamento generale della Corte costituzionale (approvato con deliberazione del 20 gennaio 1966) (G.U. n. 45 del 19 febbraio 1966, ed. spec.)
Capo I - Della Corte e dei giudici 1. - La Corte costituzionale ha la sua sede in Roma, nel Palazzo della Consulta (1). Nell'ambito della sede i poteri di polizia sono riservati alla Corte. (1) V. anche l'art. 1 della l. 18 marzo 1958, n. 265, 2. - I poteri di polizia sono esercitati dal Presidente, che si avvale dei commessi della Corte. Egli può concordare con le autorità competenti eventuali servizi di polizia . La forza pubblica non può entrare nella sede della Corte se non per ordine del Presidente. 3. - Qualora nell'interno della sede della Corte vengano commessi fatti che possano costituire reati di oltraggio alla Corte o ad uno dei suoi componenti nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, il Presidente può ordinare l'arresto immediato dell'autore di detti fatti e la sua consegna all'autorità competente. 4. - Nell'aula delle sedute pubbliche si riservano posti ai Presidenti dei due rami del Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle Giunte regionali. 5. - La convocazione della Corte in sede non giurisdizionale è fatta dal Presidente mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza. Le proposte di norme regolamentari, formulate in modo articolato e corredate del parere della Commissione per gli studi e per i regolamenti, sono comunicate ai giudici almeno otto giorni prima dell'adunanza al cui ordine del giorno sono iscritte (1). Il Presidente apre e chiude l'adunanza e regola la discussione. Un giudice nominato dalla Corte redige e custodisce i verbali. In essi si annotano soltanto le deliberazioni adottate e ciascun giudice può chiedere che dal verbale risulti il proprio dissenso. La Corte può chiamare ad intervenire alle sedute le persone che ritiene opportuno ascoltare. (1) Comma introdotto dall'art. 1 delle Modifiche al Regolamento generale approvate il 14 gennaio 1984. 6. - La Corte esercita collegialmente i poteri inerenti alla sua autonomia di organo costituzionale, fatta eccezione dei casi in cui l'esercizio di tali poteri è attribuito a organi della Corte, a norma delle leggi e dei regolamenti. I giudici hanno l'obbligo d'intervenire alle sedute della Corte quando non siano legittimamente impediti (1). Le sedute della Corte in sede non giurisdizionale non sono valide se non intervengono almeno nove giudici e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti norme regolamentari la maggioranza richiesta (2) è di otto giudici (3). (1) V. l'art. 8 della l. cost. 11 marzo 1953, n. 1, e l'art. 16, comma1, della l. 11 marzo 1953, n. 87. (2) V. l'art. 14, comma 1, della l. 11 marzo 1953, n. 87. (3) Comma così sostituito dall'art. 2 delle Modifiche al Regolamento generale approvate il 14 gennaio 1984. 7. - L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto sotto la presidenza del giudice più anziano di carica (1). Nel caso in cui venga a scadenza il mandato di giudice del Presidente, la Corte deve essere convocata per una data compresa fra il giorno del giuramento del giudice che lo sostituisce ed i dieci giorni successivi. Qualora la sostituzione non sia ancora intervenuta, la Corte deve essere convocata per una data non anteriore alla scadenza del termine di cui all'art. 5, secondo comma, della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 e non successiva al decimo giorno dalla scadenza medesima (2). Funzionano da scrutatori i due giudici meno anziani. Avvenuta la proclamazione, gli scrutatori distruggono le schede della votazione. (1) Comma così sostituito dalle Modifiche al regolamento generale approvate il 25 maggio 1999. (2) Comma introdotto dalle Modifiche al regolamento generale approvate il 14 aprile 1986 e così sostituito dalle Modifiche al regolamento generale approvate il 25 maggio 1999. 8. - (1) Della cessazione dalla carica di giudice il Presidente dà comunicazione all'organo che ha nominato il giudice (2). In ogni caso, di tale cessazione si dà anche notizia al Presidente della Repubblica e ai Presidenti dei due rami del Parlamento. (1) Articolo così sostituito dall'art. 1 delle Modifiche al regolamento generale approvate il 7 luglio 1969. (2) V. l'art. 5 della l. cost. 22 novembre 1967, n. 2. 9.-10. - (Articoli soppressi dall'art. 2 delle Modifiche al regolamento generale approvate il 7 luglio 1969). 11. - Le deliberazioni della Corte relative alla validità dei titoli di ammissioni dei giudici sono depositate nella cancelleria (1). Le norme relative all'esame della validità dei titoli di ammissione e al sorteggio dei cittadini nominati ai sensi dell'art. 135 della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (2), sono contenute nel regolamento per il procedimento penale davanti alla Corte (3). (1) V. l'art. 2 della l. cost. 22 novembre 1967, n. 2. (2) L'art. 10 della l. 11 marzo 1953, n. 87, è stato abrogato dall'art. 7 della l. cost. 22 novembre 1967, n. 2 ). (3) V. gli artt. 1-4 delle Norme integrative per i giudizi d'accusa. 12. - Dopo che la Corte ha accertato la validità dei titoli di ammissione dei giudici, il Presidente ne dà comunicazione al Presidente dell'organo dal quale il nuovo giudice proviene. La stessa comunicazione è fatta, in ogni caso, al Presidente della Repubblica e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Successivamente i giudici sono ammessi a prestare giuramento (1). (1) V. l'art. 5 della l. 11 marzo 1953, n. 87. 13. - L'assunzione delle funzioni e l'anzianità dei giudicidecorrono dalla data del giuramento. Tra i giudici, che abbiano prestato giuramento nello stesso giorno, vieneconsiderato il più anziano il maggiore di età. 14. - Sulle questioni relative alle incompatibilità dei giudici decide esclusivamente la Corte (1). (1) V. anche l'art. 10 della l. 11 marzo 1953, n. 87 15. - Qualora pervenga alla Corte la richiesta di autorizzazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio1948, n. 1 (1), il Presidente nomina una commissione di tre giudici per la relazione e fissa la seduta della Corte per un giorno non successivo al trentesimo da quello in cui è pervenuta la richiesta. Della richiesta e della convocazione è data notizia al giudice che puòprendere visione degli atti depositati presso la presidenza. Il giudice può presentare memorie scritte e ha diritto di essere ascoltato, quando ne faccia richiesta. La deliberazione della Corte è presa a scrutinio segreto ed è depositata nella cancelleria. (1) V. anche l'art. 9 della l. 11 marzo 1953, n. 87. 16. - (1) Nel caso in cui si debba procedere alla sospensione o rimozione o alla pronuncia di decadenza di un giudice ai sensi dell'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e degli artt. 7 e 8 della leggecostituzionale 11 marzo 1953, n. 1, il Presidente convoca la Corte, previadeliberazione dell'Ufficio di presidenza. Si osservano le norme stabilite nell'articolo precedente. (1) Articolo così sostituito dall'art. 3 delle Modifiche al regolamento generale approvate il 7 luglio 1969. 17. - Le dimissioni del giudice devono essere presentate alla Corte. La deliberazione con la quale la Corte accetta le dimissioni è depositata in cancelleria. 18. - (1) Qualora pervenga alla Corte la richiesta di autorizzazione a procedere prevista dall'art. 313 del codice penale per il reato di vilipendio della Corte costituzionale, il Presidente entro venti giorni nomina il relatore e fissa la seduta della Corte. Della richiesta e della convocazione è data notizia a tutti i giudici almeno dieci giorni prima dell'adunanza. La Corte delibera nella composizione prevista dall'art. 16, secondo comma, della legge Il marzo 1953, n. 87. La deliberazione è depositata nell'ufficio del segretario generale, che cura la comunicazione all'autorità richiedente (1) Articolo soppresso dall'art. 2 delle Modifiche al regolamento generale approvate il 7 luglio 1969 e reintrodotto dalle Modifiche al regolamento generale approvate il 25 maggio 1999. 19. - Le retribuzioni e le indennità spettanti ai giudici sono a carico del bilancio della Corte (1). (1) V. l'art. 12 della l. 11 marzo 1953, n. 87. 20. - I giudici cessati dall'ufficio, sempre che siano stati incarica per almeno quattro anni, assumono il titolo di giudice emerito. 21. - (1) I giudici emeriti hanno diritto di frequentare la sala della Biblioteca della Corte riservata ai giudici e di avvalersi, anche per i propri familiari aventi diritto all'assistenza sanitaria, dell'ambulatorio medico sito nel Palazzo della Consulta; sono inoltre ammessi ad utilizzare altri servizi a disposizione dei giudici costituzionali in carica, entro i limiti previsti dai relativi regolamenti amministrativi. (1) Articolo così sostituito con deliberazione della Corte costituzionale 4 luglio 1997. Capo II - Delle attribuzioni del Presidente, dell'Ufficio di presidenza e delle Commissioni 22. - Il Presidente rappresenta la Corte, la convoca, ne presiede le sedute, sovraintende all'attività delle Commissioni ed esercita gli altri poteri che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti. 22-bis. - (1) Il giudice designato dal Presidente ai sensi dell'art. 6, ultimo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, assume il titolo di vice Presidente. (1) Articolo introdotto dall'art. un. delle Modifiche al regolamento generale approvate il 10 dicembre 1971. 23. - (1) In caso di assenza del Presidente e del vice Presidente presiede la Corte il giudice più anziano, al quale può essere conferito dalla Corte, su proposta del Presidente, il titolo di vice Presidente. (1) Articolo così sostituito con deliberazione della Corte costituzionale 16 maggio 1996. 24. - (1) Al vice Presidente o al giudice designato dal Presidente che tenga di questi le veci nelle cerimonie ufficiali spetta a tutti gli effetti il rango di Presidente . (1) Articolo così sostituito dall'art. un. delle Modifiche a lregolamento generale approvate il 10 dicembre 1971. 25. - (1) L'Ufficio di presidenza è composto del Presidente, del vice presidente e dai quattro giudici, più anziani di carica, ai sensi dell'art. 13. E' altresì componente di diritto dell'ufficio di presidenza il giudice segretario incaricato di redigere e custodire i verbali della Corte. Se uno o più componenti cessano dall'ufficio di giudice costituzionale, per scadenza del termine o per causa diversa, la Corte integra l'ufficio di presidenza applicando il criterio di cui al primo comma. Le sedute dell'ufficio di presidenza non sono valide se non vi intervengono quattro dei suoi componenti. Il segretario generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'ufficio di presidenza, e può essere chiamato a redigere il verbale . (1) Articolo sostituito dall'art. 1 della Deliberazione della Corte costituzionale del 4 maggio 1995. Il 1· comma era già modificato in precedenza (10 dicembre 1971) e sostituito ancora da ultimo dall'art. un. Delle Modifiche al regolamento generale approvate il 12 febbraio 1977. 26. - L'Ufficio di presidenza predispone il bilancio preventivo e il rendiconto; provvede all'esecuzione delle deliberazioni della Corte; adotta, salvo ratifica, i provvedimenti di carattere finanziario di competenza della Corte quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione e sia dovuta a causa posteriore all'ultima seduta della Corte; esercita gli altri poteri attribuitigli dai regolamenti della Corte. 27. - (1) Nella stessa seduta nella quale è costituito o integrato l'ufficio di presidenza, la Corte procede alla formazione della commissione per gli studi e per i regolamenti e della commissione per la biblioteca . Le due commissioni sono composte, nell'ordine, dai tre giudici, che seguono, nell'anzianità di carica, i componenti dell'ufficio di Presidenza, e sono presiedute dal giudice più anziano. Della commissione per la biblioteca possono essere chiamati a far parte, a titolo consultivo, non più di due giudici emeriti. Se uno o più componenti cessano dall'ufficio di giudice costituzionale, per scadenza del termine o per causa diversa, oppure entrano a far parte dell'ufficio di presidenza, le commissioni sono integrate secondo il criterio di cui al secondo comma. Funziona da segretario il capo del servizio competente per la rispettiva materia. (1) Articolo sostituito dall'art. 2 della Deliberazione della Corte costituzionale del 4 maggio 1995. 28. - La Commissione per gli studi e per i regolamenti dirige l'Ufficio studi; segue l'applicazione dei regolamenti e ne propone le opportune modifiche; redige progetti di norme d'ordine sia processuale, sia amministrativo che ne siano richiesti dalla Corte o dall'Ufficio di presidenza; riferisce sulle questioni di interpretazione dei regolamenti amministrativi; sovraintende alla pubblicazione della Raccolta ufficiale delle sentenze e delle ordinanze della Corte (1); cura periodicamente una relazione sull'attività della Corte. (1) V. anche l'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. 29. - La Commissione per la biblioteca sovraintende alla biblioteca e predispone lo schema del regolamento relativo. Capo III - Disposizioni finali 30. - Le norme per i giudizi di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione (1), le norme relative al procedimento penale davanti alla Corte (2) e le norme per i giudizi in via esclusiva sui ricorsi dei dipendenti della Corte (3) sono deliberate dalla Corte e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. (1) V. le Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. (2) V. le Norme integrative per i giudizi d'accusa davanti alla Corte costituzionale. (3) V. il Regolamento per i ricorsi in materia di impiego del personale della Corte costituzionale. 31. - L'ordinamento degli uffici, le norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Corte e la relativa pianta organica, nonché tutti gli altri regolamenti amministrativi, sono approvati dalla Corte su proposta dell'Ufficio di presidenza, sentite le Commissioni competenti . 32. - Il presente regolamento sostituisce quello approvato dalla Corte il 22 aprile 1958, e pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio1958, n. 107, edizione speciale, ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione. |