Fonti normative della giustizia costituzionale
Con la sentenza n. 38/1957, la Corte costituzionale, nonostante la soppressione dell'Alta Corte, ha ritenuto la perdurante applicabilità ai giudizi in via principale dinanzi a se stessa, concernenti le leggi regionalisiciliane, della disciplina già prevista per l'Alta Corte stessa Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 Conversione in legge costituzionale dello Statuto della regione siciliana, G.U. n. 58 del 9 marzo 1948) (Estratto). 24. -E' istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e duesupplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale, nominati in parinumero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti frapersone di speciale competenza in materia giuridica. Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa AltaCorte. L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmentefra lo Stato e la Regione (1). (1) V. Corte cost. sent. 38/1957 con cui è stato affermato il carattere provvisorio della competenza dell'Alta Corte fino all'entrata in funzione della Corte costituzionale. 25. - L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità: a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale; b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione 26. - [L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente edagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall'Assemblea regionale] (1). (1) V. Corte cost. sent. 6/1970 che ha dichiarato l'illegittimitàcostituzionale di questo articolo rispetto agli artt. 3, 5, 96, 102, comma 2,108, comma 2, 112, 116 e 134 della Costituzione. 27. - [Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta Corte i giudizi di cui agli artt. 25 e 26 e, in quest'ultimo caso,anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale] (1). (1) V. Corte cost. sent. n. 6/1970, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo rispetto agli artt. 3, 5, 96, 102, comma 2,108, comma 2, 112, 116 e 134 della Costituzione, nonché Corte cost. sent.n. 545/1989, che ha dichiarato l'inammissibilità, per difetto dilegittimazione, del ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana nei confronti degli atti legislativi dello Stato. 28. - Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti all'Alta Corte (1). (1) Secondo, l'art. 3 del d.lgs. c.p.s 15 settembre 1947, n. 942, l'impugnazione delle leggi previste nella lettera a) del precedente art. 25 sipropone con atto da comunicare al Presidente della Regione entro il termineindicato in quest'articolo: v. anche l'art. 31 della l. n. 87 del 1953. 29. - L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giornidalla ricevuta delle medesime. Decorsi otto giorni, senza che al Presidenteregionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scorsi trenta giornidalla impugnazione, senza che al Presidente regionale sia pervenuta da partedell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate edimmediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione (1). (1) Secondo Corte cost. sentt. 142/1981, la promulgazione parziale inpendenza di giudizio di costituzionalità, costituisce manifestazionetacita della volontà regionale di fare acquiescenza alle censured'incostituzionalità, derivandone pertanto la dichiarazione da partedella Corte stessa della cessazione della materia del contendere. 30. - Il Presidente regionale, anche su voto dell'Assemblearegionale, ed il Commissario di cui all'art. 27 (1), possono impugnare perincostituzionalità davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti delloStato, entro trenta giorni dalla pubblicazione. (1) V. però la Corte cost. sent. n. 545/1989, che ha dichiaratol'inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso propostodal Commissario dello Stato per la Regione siciliana nei confronti degli attilegislativi dello Stato. |