Editoriale

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In un ottica di parificazione tra accusa e difesa (finalmente anche nella fase delle indagini che precedono il processo) è stata promulgata, la Legge 7 dicembre 2000 n. 397, "Disposizioni in materia di indagini difensive" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2001 n. 2 ).

E' un normativa che dispone per gli avvocati (o personale specializzato da questi incaricato) la possibilità di esercitare, veri e propri, poteri d'indagine pari a quelli del P.M., nella fase che precede il processo.
E' forse questo un punto che andrà valutato, se non adesso nel prossimo futuro, comparando quanto le attività d'indagine degli avvocati sia improntata dall'effettività e dalla incisività, e non dia invece adito a critiche, così come avviene allorché si parla di effettiva parità tra accusa e difesa nella fase dibattimentale.
Ulteriore considerazione attiene al costo che inevitabilmente graverà sui clienti.
L'espletamento dell'attività d'indagine, che non si fermi alla mera audizione, necessita di impiegare mezzi e personale specializzato con un costo non indifferente a carico del cliente nel cui interesse tali attività vengono realizzate.
Sembra delinearsi, paradossalmente, non un potere in più per tutti cittadini bensì solo per coloro che possono "comprarselo", d'altra parte, quasi esimendo il P.M. dall'espletare quelle indagini in favore dell'indagato, che pure il codice ancora gli impone.

Le innnovazioni sono netovoli ed essenzialmente racchiuse nel nuovo "Titolo VI Bis" del Libro V c.p.p. che traccia le "Investigazioni difensive":

  • possibilità di ricevere e assumere informazioni da persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa; (art. 391 bis)
  • possibilità di documentare codeste dichiarazioni; (art. 391 ter)
  • possibilità di chiedere alla P.A. documenti utili all'attività d'indagine; (art. 391 quater)
  • possibilità di accesso a luoghi inerenti l'indagine; (391 sexies)
  • formazione del fascicolo del Difensore; (391 octies)
  • possibilità "di attività investigativa preventiva" nell'eventualità che si instauri un procedimento penale (391 nonies)

Gli elementi così raccolti possono essere presentati al giudice (G.I.P. o G.U.P.) ogniqualvolta questi debba adottare una decisione con l'intervento della parte privata (art. 391 nonies), o comunque possono essere prodotti anche al di fuori di questo momento topico, se il difensore ha sentore che il procedimento penale sia in corso.Tali elementi possono essere altresì dati al P.M.affinchè ne tenga conto nel promuovere l'azione penale.

L'utilizzabilità di tali elementi è legata agli art.  500, 512, e 513 nonchè 234 e 431 per gli atti irripetibili.

Qui di seguito trovate:

 

 

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