Disposizioni urgenti per l'amministrazione della giustiziaConversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
novembre 2000, n. 341, recante "(Testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica
il 17 gennaio 2001, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale) Decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 "Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza
dell'Amministrazione della giustizia"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24
novembre 2000
Capo I Nuove disposizioni sulla separazione dei processi
e in materia di custodia cautelare Art. 1. 1. Nell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, le parole:
"sull'accordo delle parti," sono soppresse. 2. Nell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "La separazione e' disposta quando vi sono ragioni
di urgenza che impongano la trattazione prioritaria di un processo rispetto agli
altri.". 3. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e'
aggiunto il seguente: "Art. 2-bis (Separazione dei processi). -
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, comma 2, del codice si tiene
conto della scadenza dei termini di custodia cautelare soprattutto quando, per
la mancanza di altri titoli di detenzione, l'imputato di gravi reati sarebbe
rimesso in liberta' per scadenza dei termini.". 4. Dopo l'articolo 130 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e'
aggiunto il seguente: "Art. 130-bis (Separazione dei procedimenti
in fase di indagine). - 1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio
dell'azione penale, procede alla separazione dei procedimenti quando ricorrono
le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 2-bis.". 5. Dopo l'articolo 132 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e'
aggiunto il seguente: "Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di
udienza). - 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e' assicurata priorita'
assoluta alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza
con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare.". Art. 2. 1. Nell'articolo 303 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, e'
inserito il seguente: "1-bis. Qualora non siano interamente decorsi i
termini di cui al comma 1, la parte residua si somma ai termini previsti per
ciascuna fase o grado successivo.". 2. Nell'articolo 304 del codice di procedura penale il comma 6 e' sostituito
dal seguente: "6. La durata della custodia cautelare non puo' comunque
superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 e
delle eventuali proroghe, nonche' degli eventuali termini residui della fase o
del grado precedente. La durata della custodia non puo' in ogni caso superare i
termini aumentati della meta' previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se
piu' favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il
reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo e'
equiparata alla pena massima temporanea.". 3. Nell'articolo 305, comma 2, del codice di procedura penale, le parole:
"Nel corso delle indagini preliminari," sono sostituite dalle seguenti: "In ogni
stato e grado del procedimento". 4. Nell'articolo 305 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, e'
inserito il seguente: "3. Qualora la proroga sia disposta dai giudice di
primo grado, la sua durata non puo' essere superiore ad un terzo dei termini
previsti dalle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 303. In tal
caso, i termini di cui alla lettera c) ed alla lettera d) si riducono
rispettivamente della meta' del termine della durata della proroga. Qualora la
proroga sia disposta dal giudice di secondo grado, la sua durata non puo' essere
superiore ad un terzo dei termini di cui all'articolo 303, comma 1, lettera d),
ovvero ad un quarto nel caso in cui sia gia' stato emesso analogo provvedimento
nel corso del giudizio di primo grado.". 5. All'articolo 307 del codice di procedura penale, il comma 1 e' sostituito
dal seguente: "1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei
termini il giudice dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i
presupposti, salvo che siano venute meno le ragioni che avevano determinato la
custodia cautelare.". 6. All'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, e'
inserito il seguente: "1-bis. Qualora si proceda per taluno dei reati
indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), il giudice dispone le misure
cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente.". 7. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 307 del codice di procedura
penale, dopo le parole: ", trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura
cautelare disposta a norma del comma 1" sono inserite le seguenti: "o
nell'ipotesi prevista dal comma 2 lettera b)" e le parole: "si e' dato" sono
sostituite dalle seguenti: "stia per darsi". Art. 3. 1. Nell'articolo 406, comma 5-bis, del codice di procedura penale,
dopo le parole: "nell'articolo 51, comma 3-bis" sono inserite le
seguenti: "e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7-bis". 2. Nell'articolo 407, comma 2, lettera a), dopo il numero 7, e' aggiunto il
seguente: "7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600-bis,
comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 609-bis nelle ipotesi aggravate
previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del
codice penale;". Art. 4. 1. Nell'articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, e'
aggiunto il seguente: "3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti
per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad
altri reati, il giudice puo' disporre, nel pronunciare la sentenza o comunque
prima del deposito della sentenza, la separazione dei procedimenti anche con
riferimento allo stesso condannato, quando la separazione puo' giovare alla
speditezza del procedimento e dei successivi gradi di giudizio, o comunque
quando taluno dei condannati si trova in stato di custodia cautelare e, per la
scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in
liberta'.". 2. Nell'articolo 544 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, e'
aggiunto il seguente: "3-bis. Nelle ipotesi previste dall'articolo
533, comma 3-bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione per
ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della
condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine
di cui al comma 3 e' raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si e'
accordata precedenza.". Art. 5. 1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Capo II Norme per la celebrazione dei processi per reati
di particolare gravita' Art. 6. 1. Dopo l'articolo 145 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e'
aggiunto il seguente: "Art. 145-bis (Aule di udienza protette).
- 1. Nei procedimenti per taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma
3-bis, del codice, quando e' necessario, per ragioni di sicurezza,
utilizzare aule protette e queste non siano disponibili nella sede giudiziaria
territorialmente competente, il Presidente della Corte d'appello, su proposta
del Presidente del Tribunale, individua l'aula protetta per il dibattimento
nell'ambito del distretto. Qualora l'aula protetta non sia disponibile
nell'ambito del distretto, il Ministero della giustizia fornisce al Presidente
della Corte d'appello nel cui distretto si trova il giudice competente
l'indicazione dell'aula disponibile. 2. Il provvedimento di cui ai commi che precedono e' adottato, ove possibile,
prima della notificazione del decreto di citazione che dispone il giudizio a
norma dell'articolo 133.". Capo III Intrepretazione autentica dell'articolo 442
comma 2 del codice di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio
abbreviato nei processi per i reati puniti con l'ergastolo. Art. 7. 1. Nell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura
penale, l'espressione "pena dell'ergastolo" deve intendersi riferita
all'ergastolo senza isolamento diurno. 2. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei
casi di concorso di reati e di reato continuato, e' sostituita quella
dell'ergastolo.". Art. 8. 1. Nei processi penali di primo grado in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge, nei casi in cui e' applicabile la pena
dell'ergastolo con isolamento diurno, se e' stata formulata la richiesta di
giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo
4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato puo' revocare la
richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito
ordinario dallo stato in cui si trovava allorche' era stata fatta la richiesta.
Gli atti di istruzione eventualmente compiuti nel corso del giudizio abbreviato
conservano validita'. Nel caso in cui la richiesta sia stata presentata ai sensi
del comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, la revoca
della stessa comporta la effettuazione delle attivita' istruttorie alle quali
l'imputato aveva rinunziato. 2. Quando per effetto della impugnazione del pubblico ministero possono
essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, l'imputato puo'
revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla
conoscenza della impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata
proposta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, nel termine di trenta giorni da quest'ultima data. Il processo
prosegue con il rito ordinario davanti al giudice competente a conoscere
l'impugnazione della sentenza nel giudizio di primo grado. Gli atti di
istruzione eventualmente compiuti conservano validita' e, nel caso in cui la
richiesta di giudizio abbreviato sia stata presentata all'udienza preliminare o
prima dell'apertura del dibattimento, il giudice dell'appello assegna, se del
caso, termine alle parti per la richiesta di ammissione delle prove rispetto
alle quali non si era verificata decadenza. Si applica la disposizione di cui al
quarto periodo del comma 1. Capo IV Disposizioni urgenti in tema di durata massima
delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi
anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale. Art. 9. 1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422
del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del
codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle
indagini preliminari e' di cinque anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera
b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale. Capo V Modifica dell'articolo 656 del codice di procedura
penale e dell'ordinamento penitenziario Art. 10. 1. Nell'articolo 656 del codice di procedura penale, al comma 5, secondo
periodo, le parole: "sono consegnati" sono sostituite dalle seguenti: "sono
notificati". Art. 11. 1. Nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1,
ultimo periodo, dopo le parole: "629, secondo comma del codice penale" sono
inserite le seguenti: ", 416 realizzato allo scopo di commettere delitti
previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e dagli articoli
609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies del
codice penale". Capo VI Proroga e modifica delle disposizioni in materia
di applicazione dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario e
di videoconferenze. Art. 12. 1. Nell'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, comma 1, le parole: "31
dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002". Art. 13. 1. Nel comma 1 dell'articolo 45-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: "Nei casi previsti
dall'articolo 146-bis, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi
previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis". Art. 14. 1. Dopo l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: "Art. 134-bis
(Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato). - 1. Nei casi
previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis, la partecipazione
dell'imputato avviene a distanza anche quando il giudizio abbreviato si svolge
in pubblica udienza.". Art. 15. 1. L'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e' cosi' modificato: a) nel comma 1 e' soppressa la
lettera c); b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis.
Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a
distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state
applicate le misure di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.". Capo VII Norme in materia di applicazione di particolari
strumenti tecnici di controllo alle persone sottoposte alla misura cautelare
degli arresti domiciliari e ai condannati in stato di detenzione
domiciliare. Art. 16. 1. Nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente: "1-bis. Nel disporre le misure diverse dalla
custodia cautelare in carcere il giudice tiene conto dell'efficacia, in
relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso
concreto, delle possibilita' di controllo delle prescrizioni imposte
all'imputato.". 2. Dopo l'articolo 275 del codice di procedura penale e' inserito il
seguente: "Art. 275-bis (Particolari modalita' di controllo).
1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della
custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione
alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto,
prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti
tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilita' da parte della polizia
giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della
misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso
all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti. 2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1
ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa
resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha
disposto la misura. La dichiarazione e' trasmessa al giudice che ha emesso
l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto
dall'articolo 293, comma 1. 3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al
comma 1 e' tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le
altre prescrizioni impostegli.". 3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 276 del codice di procedura
penale e' aggiunto il seguente: "1-ter. In deroga a quanto previsto
nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti
domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione
o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e
la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere.". 4. Dopo il comma 5 dell'articolo 284 del codice di procedura penale e'
aggiunto il seguente: "5-bis. Non possono essere concessi gli arresti
domiciliari a chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo
385 del codice penale nei cinque anni antecedenti al fatto per cui si procede.".
Art. 17. 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n.
354, e' inserito il seguente: "4-bis. Nel disporre la detenzione
domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la
disponibilita' da parte delle autorita' preposte al controllo, puo' prevedere
modalita' di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante
mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.". Art. 18. 1. Il condannato o la persona sottoposta a misura cautelare che, al fine di
sottrarsi ai controlli prescritti, in qualsiasi modo altera il funzionamento dei
mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici adottati nei suoi confronti, o
comunque si sottrae fraudolentemente alla loro applicazione o al loro
funzionamento, e' punito con la reclusione da uno a tre anni. Art. 19. 1. Con decreto del Ministro dell'interno, assunto di concerto con il Ministro
della giustizia, sono determinate le modalita' di installazione ed uso e sono
individuati i tipi e le caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri
strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura
cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall'articolo
275-bis del codice di procedura penale, e dei condannati nel caso
previsto dall'articolo 47-ter, comma 4-bis, della legge 26 luglio
1975, n. 354. Capo VIII Norme sull'ord1namento giudiziario e sul
personale ammin1strativo Art. 20. 1. Nell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' aggiunto il
seguente comma: "2-ter. L'indennita' di cui al comma 2-bis
spetta al coordinatore anche se all'ufficio cui egli e' addetto non risulti
effettivamente assegnato altro giudice.". Art. 21. 1. Per la copertura dei posti in organico degli uffici dei giudici di pace
del distretto di Napoli, istituiti con decreto del Ministro della giustizia del
22 novembre 2000 sono considerate valide le domande di nomina presentate in base
all'avviso di copertura dei posti di cui al decreto del Ministro della giustizia
3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale
- n. 95 del 4 dicembre 1998. 2. Alla procedura delle nomine di cui al comma 1 si applica la disciplina
contenuta nel citato decreto del Ministro della giustizia 4 dicembre 1998,
nonche' la disciplina della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni. Art. 22. 1. Nell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, dopo il comma primo, e' aggiunto il seguente: "I giudici onorari di
tribunali che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in
servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche
oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha,
comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla
scadenza del triennio gia' decorso. In caso di mancata conferma i giudici
onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento della
comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto
del Ministro. 2. Nell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, dopo il comma secondo, e' aggiunto il seguente: "La nomina dei giudici
onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di
cui all'articolo 42-ter, primo comma, ha durata triennale con decorrenza
dal 1 gennaio dell'anno successivo alla nomina.". Art. 23. 1. Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi dell'articolo 110,
comma 3, de1 regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' attribuita per il periodo
di servizio svolto in applicazione la medesima indennita' indicata di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, in ragione
dell'effettivo periodo di applicazione. 2. Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi dell'articolo 110,
comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si applicano i benefici
giuridici di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133. 3. Nell'articolo 110, comma 5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In casi di eccezionale rilevanza da
valutarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura, la applicazione
puo' essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di cui all'ultima parte
del comma 7, per un ulteriore periodo massimo di un anno.". Art. 24. 1. La distribuzione degli organici dell'amministrazione della giustizia,
nell'ambito delle aree funzionali e tra le medesime e' modificata con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, purche' le modifiche non comportino oneri aggiuntivi
rispetto alla dotazione organica complessiva come definita dai provvedimenti
preesistenti. Capo IX Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
Art. 25. 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire
1.720 milioni per l'anno 2000, in lire 15.760 milioni per l'anno 2001, in lire
40.000 milioni per l'anno 2002 e in lire 33.026 milioni a decorrere dall'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2000, all'uopo utilizzando: quanto a lire 1.720 milioni per l'anno 2000 e
lire 2.480 milioni per l'anno 2001 e lire 759 milioni per l'anno 2002,
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica; quanto a lire 5.000 milioni per l'anno 2001 e lire
961 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia; quanto a lire 8.280 milioni per l'anno 2001 e lire 38.280 milioni
per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. Art. 26. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Legge di conversione Art. 1.
1. Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti
per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge. 2. Nei confronti degli imputati per i quali il termine di custodia cautelare
è stato prorogato a norma dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24
novembre 2000, n. 341, la proroga conserva efficacia per un periodo
complessivamente non superiore a sei mesi. Tale limite non è soggetto alla
disposizione di cui all’articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. indice
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge
24 novembre 2000, n. 341 All’articolo 1: il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. All’articolo 18, comma 1, del codice di procedura
penale, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) se uno o più imputati dei reati previsti
dall’articolo 407, comma 2, lettera a), è prossimo ad essere rimesso in
libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di
detenzione""; i commi 2 e 3 sono soppressi; il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Dopo l’articolo 130 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente: "Art. 130-bis. (Separazione dei procedimenti in fase di
indagine). 1. Il pubblico ministero, prima dell’esercizio dell’azione
penale, procede di regola separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza
indicate nell’articolo 18, comma 1, lettera e-bis), del codice""; al comma 5, all’alinea, le parole: "del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271" sono sostituite dalle seguenti: "delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271". All’articolo 2: il comma 1 è sostituito dai seguenti: "1. All’articolo 303, comma 1, lettera b), del
codice di procedura penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente: "3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui
all’articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2)
e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase
precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla
lettera d) per la parte eventualmente residua. In quest’ultimo caso i
termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente ridotti". 1-bis. All’articolo 303, comma 1, lettera d),
primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: "sentenza
irrevocabile di condanna" sono aggiunte le seguenti: ", salve le ipotesi di cui
alla lettera b), numero 3-bis)""; il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. All’articolo 304, comma 6, primo periodo, del codice di
procedura penale, dopo le parole: "commi 1, 2 e 3" sono inserite le seguenti:
"senza tenere conto dell’ulteriore termine previsto dall’articolo 303, comma 1,
lettera b), numero 3-bis)""; i commi 3 e 4 sono soppressi; al comma 5, capoverso 1, le parole: "dispone le altre
misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, salvo che siano venute meno"
sono sostituite dalle seguenti: "dispone le altre misure cautelari di cui
ricorrano i presupposti, solo se sussistono". All’articolo 4: il comma 1 è sostituito dai seguenti: "1. All’articolo 533 del codice di procedura penale,
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i
delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi
ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la
separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando
taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza
dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà". 1-bis. All’articolo 523, comma 1, del codice di procedura
penale, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche in ordine alle ipotesi
previste dall’articolo 533, comma 3-bis""; dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. All’articolo 154 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente: "4-bis. Il Presidente della corte d’appello può
prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione
della motivazione, i termini previsti dall’articolo 544, comma 3, del codice,
per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, esonerando, se
necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i giudizi di primo
grado provvede il presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento è
data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura"". All’articolo 6: al comma 1, capoverso 1, sono aggiunte, in fine, le parole:
", individuata nel distretto di corte d’appello più vicino"; al comma 1, capoverso 2, le parole: ", ove possibile,"
sono soppresse. Dopo l’articolo 7 è inserito il seguente: "Art. 7-bis. – 1. All’articolo 441-bis del
codice di procedura penale, al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Si applicano le disposizioni dell’articolo 303, comma 2"". L’articolo 8 è sostituito dal seguente: "Art. 8. – 1. Nei processi penali in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui è applicabile o è
stata applicata la pena dell’ergastolo con isolamento diurno, se è stata
formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al
comma 2 dell’articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l’imputato può
revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. In tali casi il
procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava
allorchè era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente
compiuti sono utilizzabili nei limiti stabiliti dall’articolo 511 del codice di
procedura penale. 2. Quando per effetto dell’impugnazione del pubblico
ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all’articolo 7,
l’imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta
giorni dalla conoscenza dell’impugnazione del pubblico ministero o, se questa
era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nel termine di trenta giorni da quest’ultima
data. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo del
comma 1. 3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le
disposizioni del comma 2 dell’articolo 303 del codice di procedura
penale". L’articolo 10 è sostituito dal seguente: "Art. 10. – 1. All’articolo 656 del codice di procedura
penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, secondo periodo, le parole da: "consegnati"
fino a: "presentare" sono sostituite dalle seguenti: "notificati al condannato e
al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore
che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l’avviso che entro trenta
giorni può essere presentata"; b) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: "presentata
l’istanza" sono inserite le seguenti: "nonchè la certificazione da allegare ai
sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,"; c) al comma 6, primo periodo, dopo la parola: "presentata"
sono inserite le seguenti: "dal condannato o dal difensore di cui al comma 5
ovvero allo scopo nominato"; d) al comma 6, dopo il primo periodo, sono inseriti i
seguenti: "Se l’istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o
necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di
sorveglianza fino a cinque giorni prima dell’udienza fissata a norma
dell’articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale
di sorveglianza di procedere anche d’ufficio alla richiesta di documenti o di
informazioni, o all’assunzione di prove a norma dell’articolo 666, comma
5"; e) al comma 8 sono premesse le parole: "Salva la
disposizione del comma 8-bis,"; f) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. Quando è provato o appare probabile che il
condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’avviso di cui al comma 5,
il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune
informazioni, all’esito delle quali può disporre la rinnovazione della
notifica"; g) al comma 10, primo periodo, le parole: ", senza
formalità, all’eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione
domiciliare" sono sostituite dalle seguenti: "alla eventuale applicazione di una
delle misure alternative di cui al comma 5". 2. Al comma 2 dell’articolo 91 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le
parole: "è allegata" sono inserite le seguenti: ", a pena di
inammissibilità,". 3. Al comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 94 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dopo le parole: "deve essere allegata" sono inserite le seguenti: ", a pena
di inammissibilità,"". All’articolo 22 è aggiunto, in fine, il seguente comma: " 2-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 35
del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le disposizioni in tema di
incompatibilità di cui all’articolo 42-quater, secondo comma, del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, hanno effetto per i giudici onorari di tribunale
ed i vice procuratori onorari attualmente in servizio decorsi nove mesi dalla
scadenza del triennio di nomina in corso". All’articolo 24 sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi: "1-bis. L’amministrazione giudiziaria provvede alla
copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo
alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima
amministrazione, fermo restando il termine di validità previsto dagli articoli
39, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 20, comma 3, della legge
23 dicembre 1999, n. 488. 1-ter. Nelle procedure di assunzione del personale
amministrativo e tecnico di cui all’articolo 14 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, fino al completamento
degli organici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4
ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre
2000, l’amministrazione penitenziaria è autorizzata a servirsi delle graduatorie
degli idonei dei concorsi pubblici espletati anche da altre pubbliche
amministrazioni, previa autorizzazione delle stesse amministrazioni e con il
consenso degli idonei direttamente interessati". Dopo l’articolo 24 sono inseriti i seguenti: "Art. 24-bis. – 1. All’articolo 11 della legge 21
novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti
dai seguenti: "2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di
giudice di pace è corrisposta un’indennità di lire 70.000 per ciascuna udienza
civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l’attività di apposizione
dei sigilli, nonchè di lire 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque
definito o cancellato dal ruolo. 3. È altresì dovuta un’indennità di lire 500.000 per
ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l’attività di
formazione, aggiornamento e per l’espletamento dei servizi generali di istituto.
Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze
complessivamente tenute oltre le 110 l’anno". 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni
di cui al comma 1, valutati nella misura massima di lire 91.000 milioni annue,
si provvede nei limiti delle risorse già rese disponibili dall’articolo 27 della
legge 24 novembre 1999, n. 468. Art. 24-ter. – 1. All’articolo 4 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 273, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un’indennità
di lire 150.000 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non
possono essere corrisposte più di due indennità al giorno. 2. Ai vice procuratori onorari spetta un’indennità di lire
150.000 per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma
dell’articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni. L’indennità è corrisposta per intero anche se la delega è
conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell’udienza. Non
possono essere corrisposte più di due indennità al giorno". 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni
di cui al comma 1, valutati nella misura massima di lire 5.000 milioni annue, si
provvede nei limiti delle risorse già rese disponibili dall’articolo 27 della
legge 24 novembre 1999, n. 468". |