D.P.R. 487/94

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GU n. 185 del 9-8-1994
Suppl. Ordinario
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA   REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 487.
Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

Testo aggiornato dalla normativa vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto l'art. 2, L. 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relative modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di 
esecuzione del sopracitato testo unico;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati 
civili dello Stato;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 17, L. 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e del Ministro per la funzione pubblica, di 
concerto con il Ministro del tesoro;
Emana il seguente regolamento:
Capo I - Modalità di accesso - Requisiti generali - Bando di concorso - Svolgimento delle prove 
concorsuali - Composizione della commissione esaminatrice - Adempimenti della commissione 
esaminatrice
1. Modalità di accesso.
1. L'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene:
a) per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o 
per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal 
profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del 
lavoro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della 
pubblicazione dell'offerta di lavoro;
c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle 
categorie protette di cui al titolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed 
integrazioni. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 466 .
2. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità 
e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche 
a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali.
3. Con le medesime procedure e modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è reclutato il 
personale a tempo parziale, di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 .
2. Requisiti generali.
1. Possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i 
seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione 
europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61;
2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per 
le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo 
di benefici, i 45 anni di età . Il limite di età di 40 anni  è elevato:
a) di un anno per gli aspiranti coniugati;
b) di un anno per ogni figlio vivente ;
c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella legge 2 aprile 1968, 
n. 482 , e successive modifiche ed integrazioni, e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. 
Per le assunzioni obbligatorie di personale appartenente a tali categorie, il limite massimo non può 
superare i 55 anni. Per le assunzioni obbligatorie dei centralinisti ciechi il limite massimo di età è di 50 
anni;
d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei 
cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 
24 dicembre 1986, n. 958 . Si prescinde dal limite di età per i candidati che siano dipendenti civili di 
ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o 
dell'Aeronautica cessati d'autorità o a domanda; per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, 
carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di 
finanza, nonché delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di polizia. Si prescinde parimenti dal 
limite di età per i dipendenti collocati a riposo ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 24 dicembre 
1993, n. 537  (6/a);
3) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo 
i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
2. Per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria gli ordinamenti delle 
singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti.
3. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché 
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai 
sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto 
degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (6/b).
4. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente sono equiparati ai cittadini gli italiani 
non appartenenti alla Repubblica.
5. Il requisito della condotta e delle qualità morali stabilito per l'ammissione ai concorsi nella 
magistratura viene richiesto per le assunzioni comprese quelle obbligatorie delle categorie protette, 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze 
istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, in conformità all'articolo 
41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .
6. Per l'accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea.
7. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di 
concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
7-bis. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare 
nei confronti di tale obbligo .
3. Bando di concorso.
1. I concorsi unici sono indetti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e tutti gli altri con 
provvedimento del competente organo amministrativo dell'amministrazione o ente interessato, che ne 
informa la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica .
2. Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione delle domande 
nonché l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente 
pratiche. Deve indicare le materie oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto di quelle pratiche, la 
votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali, i requisiti soggettivi generali e particolari 
richiesti per l'ammissione all'impiego, i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di 
punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati al personale 
interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti e le percentuali dei posti riservati da 
leggi a favore di determinate categorie. Il bando di concorso deve, altresì, contenere la citazione della 
legge 10 aprile 1991, n. 125 , che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
lavoro come anche previsto dall'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , così come 
modificato dall'art. 29 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri o l'amministrazione interessata dispongono in ogni 
momento, con provvedimento motivato, la esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti 
.
4. Nel caso di concorso unico, i candidati, nella domanda di ammissione, indicano, in ordine di 
preferenza, le amministrazioni e le sedi in cui, se vincitori, intendono essere assegnati. Essi possono 
dichiarare di concorrere solo per posti di alcune amministrazioni.
5. I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in numero insufficiente in 
relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati ad un ruolo con posti disponibili dopo 
l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.
4. Presentazione delle domande di ammissione.
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e 
presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per i concorsi unici e all'amministrazione 
competente negli altri casi, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni 
trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
1-bis. Per gli enti locali territoriali la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 
1 può essere sostituita dalla pubblicazione di un avviso di concorso contenente gli estremi del bando e 
l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande .
2. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale 
accettante.
3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, 
riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
4. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. [La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di esclusione, da uno 
dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15]  .
6. [Per i candidati dipendenti da pubbliche amministrazioni è sufficiente il visto del capo dell'ufficio 
presso cui prestano servizio; per i militari, quello del comandante del reparto presso il quale prestano 
servizio] .
5. Categorie riservatarie e preferenze.
1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già 
previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente 
superare la metà dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa 
si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che 
appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo 
che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, 
n. 482 , e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche 
dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti 
alle categorie stesse vincitori del concorso;
2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore 
dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati 
senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze 
annuali dei posti messi a concorso ;
3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo 
comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della 
Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale .
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di 
titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 
famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti di guerra ;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti per fatto di guerra ;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato ;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 
rafferma .
5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore età.
6. Svolgimento delle prove.
1. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima 
dell'inizio delle prove medesime. Tale comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - concorsi ed esami .
2. Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi 
della legge 8 marzo 1989, n. 101 , nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del 
Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei 
giorni di festività religiose valdesi.
3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con 
l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova 
orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono 
sostenerla.
4. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la 
massima partecipazione.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei 
candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli 
esami.
7. Concorso per esame.
1. I concorsi per esami consistono:
a) per i profili professionali della settima qualifica o categoria superiore: in almeno due prove 
scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale, comprendente 
l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando. I voti sono 
espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano 
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle 
materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato 
con una votazione di almeno 21/30 o equivalente;
b) per i profili professionali della quinta e sesta qualifica o categoria: in due prove scritte, di cui una 
pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale. Conseguono l'ammissione al colloquio i 
candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. 
Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando e si intende 
superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
2. I bandi di concorso possono stabilire che una delle prove scritte per l'accesso ai profili professionali 
della settima qualifica o categoria superiore consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. Per i 
profili professionali delle qualifiche o categorie di livelli inferiori al settimo, il bando di concorso relativo 
può stabilire che le prove consistano in appositi tests bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, 
ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati 
con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.
2-bis. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da 
aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle 
singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla 
base di programmi elaborati da esperti in selezione .
3. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche 
o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.
8. Concorso per titoli ed esami.
1. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, 
la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che 
si proceda alla correzione dei relativi elaborati .
2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il 
bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per 
categorie di titoli.
3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del presente 
regolamento.
4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al 
voto complessivo riportato nelle prove d'esame.
9. Commissioni esaminatrici.
1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli articoli precedenti sono nominate con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi unici e con provvedimento del 
competente organo amministrativo negli altri casi. Questi ne dà comunicazione alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica .
2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del 
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono 
farne parte, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di 
direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano 
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 
professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata 
impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo. Nel 
rispetto di tali princìpi, esse, in particolare, sono così composte:
a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere 
di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente 
generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; 
le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in 
carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle 
commissioni di concorsi può essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di 
altro ente territoriale ;
b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con 
funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario 
sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria;
c) per le prove selettive previste dal capo terzo del presente regolamento, relative a quei profili per 
il cui accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e successive modifiche 
ed integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della 
selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica o 
categoria .
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise 
in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, 
con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle 
commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere 
assegnato un numero inferiore a 500 .
4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il 
personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i 
concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di 
servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego 
comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre 
un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
5. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli 
componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di 
impedimento grave e documentato degli effettivi.
6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo possono essere aggregati 
membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali .
7. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di 
vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un impiegato dell'amministrazione di 
qualifica o categoria non inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non 
inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria.
8. Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio 
nella sede di esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale 
funzione impiegati residenti in altra sede.
10. Cessazione dall'incarico di componente di commissione esaminatrice.
1. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante 
l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.
11. Adempimenti della commissione.
1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, 
stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa visione 
dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di 
incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
2. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in una 
sede, ed una sola traccia quando gli esami hanno luogo in più sedi. Le tracce sono segrete e ne è 
vietata la divulgazione.
3. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di 
chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.
4. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della 
commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti 
e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano 
comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi o del piego contenente i 
temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.
5. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove 
scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. L'inosservanza di tale 
termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata 
relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, 
o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza 
al Dipartimento della funzione pubblica.
12. Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali.
1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione 
delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle 
singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da 
porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun 
candidato previa estrazione a sorte .
2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli 
interessati prima dell'effettuazione delle prove orali .
3. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai 
sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , con le 
modalità ivi previste.
13. Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte.
1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per 
iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i 
membri della commissione esaminatrice.
2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro 
d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle 
prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza .
3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di 
qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla 
commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.
4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato 
in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più 
candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati 
coinvolti.
5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse 
ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri 
devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che 
l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
14. Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte.
1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una 
grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il 
foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel 
cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che 
richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. 
Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente 
sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, 
la propria firma e l'indicazione della data della consegna.
3. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun 
concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, 
esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.
4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro 
ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un unica busta, dopo aver staccata la 
relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice o dal 
comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel 
giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di 
esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno 
assistere alle anzidette operazioni.
5. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere 
all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.
6. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei 
concorrenti.
7. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della commissione 
esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da 
questi trasmessi in plico raccomandato per il tramite del capo dell'ufficio periferico al presidente della 
commissione dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte.
15. Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie.
1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche 
nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i 
commissari e dal segretario.
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze 
previste dall'art. 5.
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati 
utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, 
n. 482  o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di 
particolari categorie di cittadini .
4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con decreto 
del Ministro per la funzione pubblica o dall'autorità competente nel caso in cui il concorso sia bandito 
da altre pubbliche amministrazioni ed è immediatamente efficace.
5. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri o dell'amministrazione interessata.
6. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
6-bis. Per gli enti locali territoriali le graduatorie di cui al comma 5 sono pubblicate nell'albo pretorio 
del relativo ente .
7. Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della 
sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che 
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si dà luogo a dichiarazioni di 
idoneità al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del comparto 
scuola.
16. Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina.
1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per i concorsi unici, o all'amministrazione 
interessata, nel caso di concorso espletato dalla medesima, entro il termine perentorio di quindici giorni 
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta 
semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione, il 
diritto ad usufruire dell'elevazione del limite massimo di età, già indicati nella domanda, dai quali risulti, 
altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui le pubbliche 
amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche 
amministrazioni.
2. I candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 , che abbiano 
conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'art. 19 della 
predetta legge n. 482 , risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del 
lavoro e della massima occupazione e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine 
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.
17. Assunzioni in servizio.
1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo assicurata convenzionale, ad assumere servizio 
in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e 
sono assunti in prova nel profilo professionale di qualifica o categoria per il quale risultano vincitori. La 
durata del periodo di prova è differenziata in ragione della complessità delle prestazioni professionali 
richieste e sarà definita in sede di contrattazione collettiva. I provvedimenti di nomina in prova sono 
immediatamente esecutivi.
2. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della funzione pubblica, il numero dei candidati vincitori assunti ed eventuali modifiche nell'arco dei 
diciotto mesi di validità della graduatoria di cui all'articolo 15, comma 7.
3. I vincitori dei concorsi, salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio nei casi previsti dalla legge, 
devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni e, in tale 
periodo, non possono essere nemmeno comandati o distaccati presso sedi con dotazioni organiche 
complete. In ogni caso non può essere attivato alcun comando o distacco nel caso in cui la sede di 
prima destinazione abbia posti vacanti nella dotazione organica della qualifica posseduta, salvo che il 
dirigente della sede di appartenenza non lo consenta espressamente.
4. Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade 
dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine 
prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
18. Compensi.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro del 
tesoro, sono determinati, per tutti i tipi di concorso, i compensi da corrispondere al presidente, ai 
membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonché al personale addetto alla vigilanza.
2. La misura dei compensi indicati nel comma 1 può essere aggiornata, ogni triennio, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni 
del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT.
18-bis. Norme di indirizzo per gli enti locali.
1. Quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, dall'articolo 6, commi 1 e 3, dall'articolo 7, comma 1, 
lettera b), e dagli articoli 10, 11, 13, 14, 16 e 17 costituisce per gli enti locali territoriali norma di 
indirizzo .
Capo II - Concorsi unici
19. Concorsi unici.
1. Le amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni, delle amministrazioni, aziende ed enti del 
Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e loro consorzi, delle istituzioni universitarie e delle 
istituzioni ed enti di ricerca e di sperimentazione, reclutano il personale di cui necessitano, mediante 
ricorso alle graduatorie di vincitori di concorso predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la funzione 
pubblica, le amministrazioni pubbliche possono essere autorizzate a svolgere direttamente i concorsi.
20. Concorsi circoscrizionali e sedi di esami.
1. Per gli uffici aventi sede in determinate regioni, compartimenti o province, sono banditi, per i posti 
ivi disponibili, concorsi circoscrizionali per l'accesso ai profili professionali di qualifica o categoria, fatta 
salva la facoltà di parteciparvi per tutti i cittadini.
2. Le prove di esami dei concorsi si possono svolgere in sedi decentrate, qualora il numero dei 
concorrenti lo renda necessario.
21. Adempimenti per il concorso unico.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, procede a 
selezionare un numero di vincitori pari alle esigenze programmate, per un biennio.
2. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 
mese di febbraio di ogni anno, sulla base di comunicazioni delle amministrazioni relative alle necessità 
di personale per il biennio successivo, fissa il contingente di posti da coprire mediante i vincitori del 
concorso.
3. Entro il successivo mese di maggio la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica, indice il concorso da svolgere durante l'anno.
4. Le amministrazioni di cui all'art. 19, comma 1, possono utilizzare il contingente di un concorso solo 
dopo l'esaurimento della graduatoria del concorso precedente.
5. Ove il numero dei candidati al concorso sia superiore al triplo del numero costituente il contingente, 
si procede alla pre-selezione dei concorrenti mediante il ricorso a prove psico-attitudinali o anche 
congiunte a valutazione del titolo di studio in modo da ridurre il numero dei partecipanti al triplo dei 
posti messi a concorso.
6. Il reclutamento del personale per determinati profili professionali, individuati con successivo 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può avvenire, con l'ausilio di strumenti automatizzati, 
mediante selezione volta ad accertare la professionalità richiesta, con riguardo alle mansioni del profilo 
professionale per il quale è espletato il concorso.
22. Richiesta delle amministrazioni e relative assegnazioni.
1. Le amministrazioni avanzano richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della funzione pubblica, per le unità di personale relative ai posti da coprire distinti per sede di 
destinazione e profilo professionale.
2. Entro venti giorni dalla richiesta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio, assegna il personale richiesto.
3. Tale decreto costituisce autorizzazione ad assumere qualora le disposizioni legislative in materia la 
richiedano.
Capo III - Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego ai sensi dell'articolo 16 della 
legge 28 febbraio 1987, n. 56 
23. Campo di applicazione.
1. Le amministrazioni pubbliche effettuano le assunzioni per le categorie, le qualifiche ed i profili 
professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni tra gli 
iscritti, nelle liste di collocamento formate ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , 
che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l'accesso al pubblico 
impiego. I lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria 
risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti.
2. Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare 
anteriormente al 1962.
3. I lavoratori possono iscriversi in una sola lista di collocamento, anche di sede diversa da quella di 
residenza.
4. La presente disciplina non si applica per le assunzioni del personale militare e militarizzato delle 
Forze armate, dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
5. Gli avviamenti sono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, oppure, nel caso di enti 
la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle 
circoscrizioni interessate, e per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con 
riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione.
24. Iscrizione nelle liste.
1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego formano una graduatoria relativa a categorie, qualifiche e 
profili generici e diverse graduatorie per categorie, qualifiche e profili che richiedono specifiche 
professionalità, nelle quali l'inserimento, a differenza della prima, è operato sulla base del possesso di 
qualifica riconosciuta con attestati o sulla base di precedenti lavorativi, anche nell'impiego privato. Le 
graduatorie sono formate sulla base degli elementi di cui alla tabella allegata al presente decreto, 
valutati uniformemente in tutto il territorio nazionale secondo i coefficienti ivi indicati.
2. Hanno titolo a partecipare alle selezioni per l'assunzione:
a) presso le amministrazioni e gli enti a carattere infraregionale o uffici periferici anche di 
amministrazioni e di enti a carattere nazionale e pluriregionale, il cui ambito territoriale di competenza 
è compreso o coincide con quello di una sezione circoscrizionale per l'impiego, i lavoratori inseriti nella 
graduatoria della selezione stessa;
b) presso le amministrazioni e gli enti, o uffici periferici, il cui ambito territoriale è compreso o 
coincide con quello di più sezioni della stessa provincia o della stessa regione, i lavoratori inseriti nelle 
graduatorie di tutte le sezioni circoscrizionali per l'impiego rispettivamente interessate;
c) presso le sedi ministeriali delle amministrazioni centrali dello Stato, le sedi delle direzioni generali 
e centrali delle amministrazioni ad ordinamento autonomo e degli enti a carattere nazionale o 
ultraregionale e le strutture alle sedi stesse direttamente riferibili, i lavoratori iscritti nella graduatoria di 
qualsiasi sezione circoscrizionale per l'impiego operante nel territorio nazionale.
3. Il lavoratore aspirante all'avviamento al lavoro deve dichiarare alla sezione di iscrizione, ai sensi 
della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , il possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi e la 
non sussistenza delle ipotesi di esclusione. È comunque riservato all'amministrazione o ente che 
procede all'assunzione di provvedere all'accertamento di titoli e requisiti nei modi di legge.
4. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191 , 
come sostituito dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 , debbono produrre alle sezioni 
circoscrizionali per l'impiego apposita certificazione rilasciata dagli organismi militari competenti. La 
sezione circoscrizionale per l'impiego annota il titolo a fianco dei nomi dei lavoratori interessati nella 
graduatoria degli iscritti nelle liste di collocamento.
5. I dipendenti aventi titolo alla riserva di posti partecipano alle prove selettive previste dal presente 
decreto, di norma unitamente ai lavoratori iscritti nelle liste di collocamento appositamente avviati e 
convocati. Per la copertura di posti riservati a dipendenti in servizio ed ai destinatari dell'art. 19 della 
legge 24 dicembre 1986, n. 958 , eventualmente dagli stessi non ricoperti, si provvede con 
lavoratori da assumere con le procedure previste dal presente decreto.
6. Ai fini delle assunzioni con rapporti a tempo parziale e a tempo determinato, i lavoratori interessati 
debbono espressamente dichiarare la propria disponibilità. La dichiarazione si intende revocata qualora 
il lavoratore non risponda alla convocazione o rifiuti l'avviamento a selezione, limitatamente al relativo 
tipo di rapporto. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego formano, con le medesime modalità per le 
assunzioni a tempo indeterminato, separate graduatorie dei lavoratori che abbiano dichiarato la 
disponibilità ai predetti rapporti.
6-bis. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 6 sono approvate dalla commissione circoscrizionale per 
l'impiego .
7. I lavoratori assunti con rapporto a tempo determinato permangono nelle graduatorie per le 
assunzioni a tempo indeterminato.
25. Procedure per l'avviamento a selezione a livello locale o periferico.
1. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in 
quella di competenza di una sola sezione circoscrizionale per l'impiego, inoltrano direttamente alla 
sezione medesima la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei 
posti da ricoprire, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica di iscrizione nelle liste di 
collocamento e del livello retributivo. La sezione circoscrizionale per l'impiego, entro dieci giorni dalla 
ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, procede ad avviare a selezione i 
lavoratori nel numero richiesto secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati 
nella richiesta stessa.
2. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in 
quelle di competenza di più sezioni circoscrizionali per l'impiego, inoltrano a ciascuna di dette sezioni 
richiesta di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire. La richiesta deve essere 
trasmessa anche all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano 
interessate più circoscrizioni della stessa provincia, ovvero all'ufficio regionale del lavoro e della 
massima occupazione, nel caso in cui siano interessate circoscrizioni di province diverse, perché 
formulino, sulla base dei punteggi comunicati dalle sezioni circoscrizionali interessate, apposita 
graduatoria unica integrata dai lavoratori individuati dalle sezioni medesime secondo l'ordine delle 
rispettive graduatorie approvate. La graduatoria unica è resa pubblica mediante affissione all'albo degli 
uffici e delle sezioni interessate. L'ufficio provinciale o l'ufficio regionale del lavoro, entro dieci giorni 
dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, sono tenuti ad avviare a 
selezionare i lavoratori secondo l'ordine della graduatoria unica in numero corrispondente al doppio dei 
posti da ricoprire. Fino alla comunicazione dell'avvenuta assunzione i lavoratori già avviati a selezione 
possono essere avviati a nuova selezione presso altre amministrazioni ed enti che ne facciano richiesta 
.
3. Le amministrazioni e gli enti obbligati ad assumere militari in ferma di leva prolungata e volontari 
specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma 
contratta, debbono indicare nella richiesta di avviamento il numero dei posti riservati ai lavoratori 
aventi diritto ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge 31 maggio 1975, n. 191 , come modificato 
dall'art. 19, legge 24 dicembre 1986, n. 958 .
26. Assunzioni nelle sedi centrali.
1. Le selezioni di personale per le sedi centrali delle amministrazioni dello Stato, anche ad 
ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici a carattere nazionale sono effettuate dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, mediante selezioni uniche 
per le stesse categorie, qualifiche e profili interessanti più amministrazioni ed enti.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1, entro il 1° febbraio di ogni anno, segnalano il contingente di 
posti da coprire distinti per categoria, qualifica e profilo professionale.
3. I lavoratori iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, interessati a tali assunzioni, 
presentano domanda secondo le modalità e nei termini previsti dai bandi di offerta di lavoro emanati 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, pubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
4. I bandi debbono indicare il numero dei posti offerti, distinti per profilo professionale e per 
amministrazione, nonché l'aliquota di posti riservati.
5. Le domande degli aspiranti, compilate su modelli predisposti, devono, in ogni caso, essere 
corredate, a pena di nullità, da apposita certificazione della sezione circoscrizionale per l'impiego 
d'iscrizione, attestante l'iscrizione nelle liste di collocamento della medesima e la relativa qualifica, 
nonché la posizione in graduatoria ed il punteggio attribuito. L'attestazione può essere apposta anche in 
calce alla domanda.
6. Con riferimento ai profili professionali di cui al bando di offerta di lavoro, si formula apposita 
graduatoria integrata, ordinata secondo il punteggio attestato dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego. 
Nella graduatoria sono evidenziati i nomi degli aventi titolo alla riserva.
7. La graduatoria è resa pubblica con le stesse modalità previste per il bando di offerta di lavoro. 
Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i lavoratori possono proporre opposizione avverso la posizione in 
graduatoria se derivante da errata trascrizione del punteggio. La rettifica è effettuata nei cinque giorni 
successivi. La collocazione nella graduatoria integrata costituisce ordine di precedenza per la 
convocazione dei lavoratori per le prove selettive. I lavoratori sono convocati in numero pari al doppio 
dei posti da ricoprire.
8. In casi di particolare urgenza, qualora non sia possibile provvedere tempestivamente con le 
procedure di cui sopra, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento della 
funzione pubblica può autorizzare amministrazioni ed enti ad attivare direttamente graduatorie 
integrate con le medesime modalità indicate nel presente articolo.
27. Selezione.
1. Le amministrazioni e gli enti, entro dieci giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento, 
ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro dieci giorni 
dalla pubblicazione delle graduatorie integrali, debbono convocare i candidati per sottoporli alle prove 
di idoneità, rispettivamente secondo l'ordine di avviamento e di graduatoria integrata, indicando giorno 
e luogo di svolgimento delle stesse.
2. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni 
lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei 
mansionari di qualifica, categoria e profilo professionale dei comparti di appartenenza od 
eventualmente anche delle singole amministrazioni e comunque con riferimento ai contenuti ed alle 
modalità stabilite per le prove di idoneità relative al conseguimento degli attestati di professionalità 
della regione nel cui ambito ricade l'amministrazione che deve procedere alla selezione, alla stregua 
degli articoli 14 e 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 .
3. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le 
relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.
4. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato 
le prove o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti, si 
provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l'ordine della stessa 
graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da parte dell'ente 
dell'esito del precedente avviamento.
5. Le operazioni di selezione, sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute dall'affissione di 
apposito avviso all'albo dell'amministrazione o dell'ente. A tutte le operazioni provvede la stessa 
commissione, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di 
avviamento o nel bando di offerta di lavoro.
28. Assunzioni in servizio.
1. Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i 
lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di 
avviamento e di graduatoria integrata.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, nel rispetto 
dell'ordine della graduatoria integrata, assegna i lavoratori utilmente selezionati alle amministrazioni ed 
enti di cui al bando di offerta, per la rispettiva nomina in prova ed immissione in servizio.
Capo IV - Assunzioni obbligatorie presso i datori di lavoro pubblici. Requisiti e modalità 
29. Campo di applicazione.
1. Le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni ed enti pubblici, dei soggetti di cui all'art. 1 
della legge 2 aprile 1968, n. 482 , come integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 
, avvengono secondo le modalità di cui all'art. 30 del presente regolamento.
30. Modalità di iscrizione e requisiti.
1. I soggetti appartenenti alle categorie protette presentano domanda di iscrizione all'ufficio 
provinciale del lavoro e della massima occupazione. La domanda deve essere munita della necessaria 
documentazione, concernente la sussistenza dei requisiti che danno titolo al collocamento obbligatorio 
ed attestante le attitudini lavorative e professionali del richiedente anche in relazione all'occupazione 
cui aspira e deve essere, altresì, corredata, per coloro che hanno menomazioni fisiche, da 
dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado di 
mutilazione o di invalidità, non è di pregiudizio alla salute o incolumità dei compagni di lavoro o alla 
sicurezza degli impianti.
2. I soggetti appartenenti alle categorie protette al momento dell'iscrizione negli appositi elenchi 
formati dall'ufficio provinciale del lavoro devono dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 
, il possesso dei requisiti generali di ammissione nelle amministrazioni pubbliche previsti dalla 
normativa vigente.
3. È comunque riservata all'amministrazione od ente che procede all'assunzione la facoltà di 
provvedere all'accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di legge.
4. Il titolo di studio richiesto è quello delle declaratorie dei profili professionali o qualifica o categoria 
nelle quali è prevista l'assunzione.
5. Gli uffici provinciali del lavoro inseriscono i lavoratori negli elenchi previo accertamento del grado 
di invalidità.
31. Graduatorie.
1. Le graduatorie dei lavoratori aventi diritto alle assunzioni obbligatorie sono formate dalle direzioni 
provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro secondo i criteri ed i punteggi previsti nella tabella 
allegata.
2. Le graduatorie hanno validità annuale, sono formate dalle direzioni provinciali del lavoro con 
riferimento alla data del 31 dicembre di ciascun anno e pubblicate entro il 31 marzo dell'anno 
successivo. Fino alla data della pubblicazione continuano ad applicarsi le graduatorie dell'anno 
precedente.
3. I criteri ed i punteggi per la formazione delle graduatorie di cui al presente articolo possono essere 
modificati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per 
la funzione pubblica. Le modifiche hanno effetto sulla formazione delle graduatorie a partire dall'anno 
successivo a quello dell'adozione del decreto di modifica.
4. La direzione provinciale del lavoro, sentita la commissione provinciale per il collocamento 
obbligatorio, stabilisce criteri generali che prevedano la cancellazione o eventuali penalizzazioni del 
punteggio di graduatoria nei confronti dei lavoratori che, senza giustificato motivo, rinunciano 
all'avviamento a selezione .
32. Modalità di assunzione.
1. Le richieste di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici, anche a carattere nazionale 
e regionale, devono essere rivolte alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro 
competente nella sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio. Tali richieste devono 
essere rese pubbliche mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale 
«Concorsi ed esami».
2. Le direzioni provinciali del lavoro, in conformità alla disciplina attuativa dell'articolo 16 della legge 
28 febbraio 1987, n. 56, in quanto applicabile, avviano i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria 
alla prova tendente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni, secondo l'ordine di graduatoria di 
ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire.
3. Le prove selettive devono essere espletate, dall'amministrazione o ente interessati, entro 
quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato 
anche alla direzione provinciale del lavoro entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Il 
lavoratore può essere avviato ad altra selezione soltanto dopo che è trascorso il suddetto periodo di 
cinquanta giorni, anche se la precedente selezione non è stata ancora espletata.
4. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l'idoneità a 
svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.
5. In mancanza di iscritti appartenenti alla categoria richiesta, la direzione provinciale del lavoro, 
d'intesa con l'amministrazione o ente richiedente, avvia a selezione proporzionalmente i riservatari di 
altre categorie.
6. Qualora non vi siano iscritti in possesso della professionalità richiesta, la direzione provinciale del 
lavoro concorda con l'ente interessato l'avviamento a selezione di lavoratori in possesso di diverse 
professionalità di livello corrispondente.
7. La visita di controllo della permanenza dello stato invalidante di cui all'articolo 9, comma 1, del 
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, 
n. 638, deve essere richiesta direttamente dall'amministrazione o ente pubblico interessati, prima di 
procedere all'assunzione, nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia il tipo e il grado di 
invalidità. Copia del certificato sanitario deve essere trasmessa entro trenta giorni alla direzione 
provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro a cura dell'ente che ha richiesto l'accertamento 
.
Tabella 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
A) Elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie.
a) Carico familiare: si intende quello rilevato dallo stato di famiglia e determinato secondo le modalità 
previste per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.
Le persone a carico da considerare sono:
1) coniuge convivente e disoccupato iscritto in prima classe;
2) figlio minorenne convivente e a carico;
3) figlio maggiorenne fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se studente e disoccupato 
iscritto in prima classe, oltre che convivente e a carico, ovvero senza limiti di età se invalido 
permanentemente inabile al lavoro;
4) fratello o sorella minorenne convivente e a carico.
b) Situazione economica e patrimoniale del lavoratore: deve intendersi la condizione reddituale 
derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare dell'iscritto, con esclusione del suo nucleo 
familiare.
c) Anzianità di iscrizione: viene calcolata con riferimento alla data di iscrizione o reiscrizione negli 
elenchi del collocamento obbligatorio.
d) Grado di invalidità.
B) Valutazione degli elementi.
A tutti gli iscritti è attribuito un punteggio base uguale a +1000 riferito alla data convenzionale del 
mese di aprile 1988; su tale punteggio base sono da operare le seguenti variazioni, con l'avvertenza 
che il punteggio da attribuire per l'anzianità di iscrizione o reiscrizione è quello relativo al mese a cui si 
fa riferimento, senza considerare le frazioni:
I) per ogni mese di anzianità pregressa alla suddetta data: punti -1;
II) per le iscrizioni e le reiscrizioni effettuate successivamente alla data convenzionale del mese di 
aprile 1988 si dovranno aggiungere al punteggio base per ogni mese: punti +1;
III) per ogni persona a carico: punti -12;
IV) per i redditi annui a qualsiasi titolo imputabili personalmente al lavoratore:
    fino a  L.  1.000.000  punti 0;
    da   L.  1.000.001  fino  a   L.   2.000.000  punti   + 1;
    da   L.  2.000.001  fino  a   L.   3.000.000  punti   + 2;
    da   L.  3.000.001  fino  a   L.   4.000.000  punti   + 3;
    da   L.  4.000.001  fino  a   L.   5.000.000  punti   + 6;
    da   L.  5.000.001  fino  a   L.   6.000.000  punti  + 12;
    da   L.  6.000.001  fino  a   L.   7.000.000  punti  + 18;
    da   L.  7.000.001  fino  a   L.   8.000.000  punti  + 24;
    da   L.  8.000.001  fino  a   L.   9.000.000  punti  + 36;
    da   L.  9.000.001  fino  a   L.  10.000.000  punti  + 48;
    per ogni ulteriore fascia di L. 1.000.000, ulteriori + 12.
V) a tutti i lavoratori invalidi iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio sono attribuiti i 
seguenti punteggi:
 +------------------------------------------------------------+ 
 | Percentuale | Punteggio |  Invalidi di guerra  | Punteggio | 
 | invalidante |           | e servizio categorie |           | 
 |-------------|-----------|----------------------|-----------| 
 |   91-100%   |   - 28    |        1ª cat.       |   - 28    | 
 |   81- 90%   |   - 24    |        2ª cat.       |   - 24,5  | 
 |   71- 80%   |   - 20    |        3ª cat.       |   - 21    | 
 |   61- 70%   |   - 16    |        4ª cat.       |   - 17,5  | 
 |   51- 60%   |   - 11,5  |        5ª cat.       |   - 14    | 
 |   41- 50%   |   -  7,5  |        6ª cat.       |   - 10,5  | 
 |   33- 40%   |   -  3,5  |        7ª cat.       |   -  7    | 
 |             |           |        8ª cat.       |   -  3,5  | 
Il punteggio complessivo di graduatoria deve essere riferito alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
Il punteggio per i figli a carico è attribuito ad entrambi i genitori disoccupati; in caso di assunzione di 
uno dei due coniugi la posizione in graduatoria dell'altro rimasto disoccupato è immediatamente 
rideterminata non computando il punteggio prima attribuito per il coniuge ed i figli.
Il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio maggiore; in 
caso di parità i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione e, in 
caso di ulteriore parità, in ordine decrescente di data di nascita.


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